Incarto n.
17.2010.48

Locarno

14 marzo 2011/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

 

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Rosa Item

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 14 ottobre 2010 da

 

 

 

RI 1

 

rappr. dall' PA 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 3 ottobre 2010 dalla Corte delle assise correzionali di __________

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza 3 settembre 2010 la Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:

 

·        coazione ripetuta (in parte tentata) per avere, a __________, __________ e __________, nel periodo da luglio 2008 al 27 gennaio 2010, usando violenza e minaccia di grave danno nei confronti di __________ (04.06.1996), __________ (15.09.1999), PC 1PC 1 e __________, intralciato rispettivamente tentato di intralciare, in 57 occasioni, la loro libertà di agire;

·        sottrazione di minorenne ripetuta per avere a __________:

-    l’11 ottobre 2008, sottratto la minorenne __________ (15.09.1999), avvicinandola nel giardino della sua abitazione, obbligandola a salire sulla sua vettura per poi riconsegnarla alla detentrice dell’autorità parentale il giorno successivo;

-    il 14 gennaio 2009, sottratto i minorenni __________ (04.06.1996) e __________ (15.09.1999), aspettandoli, rispettivamente, alla fermata del trenino FLP e alla sede della scuola elementare, caricandoli con la forza sulla sua vettura;

-    il 27 gennaio 2010, sottratto la minorenne __________ (15.09.1999) alla di lei madre PC 1PC 1 che ne esercita l’autorità parentale, portandola in Italia, raggiungendo __________, poiché intenzionato a lasciare la minore a __________ presso delle di lui sorelle, desistendo dal suo intento e accompagnando poi la minore al Ministero pubblico affinché fosse sentita da un magistrato;

·        minaccia per avere, il 9 luglio 2009, a __________, minacciato la moglie PC 1 di gettarle addosso benzina e di darle fuoco;

·        lesioni semplici per avere, il 6 novembre 2009, a __________, intenzionalmente colpito, a due riprese, con pugni al volto e calci la moglie PC 1 provocandole le lesioni di cui al certificato medico 7 novembre 2009 del dr. med. Nobile agli atti;

·        vie di fatto ripetute per avere, a __________, intenzionalmente commesso vie di fatto nei confronti della moglie PC 1 e meglio:

-    nel corso del mese di luglio 2008 mediante un calcio ad una gamba;

-    l’8 settembre 2008 con una manata alla spalla tanto da farla urtare contro la bucalettere;

-    all’inizio del 2009 colpendola al volto e spintonandola;

-    l’8 gennaio 2009 colpendola al volto e spintonandola ripetutamente;

-    il 13 giugno 2009 mediante un pugno al volto;

·        disobbedienza a decisioni d’autorità ripetuta per avere, nel periodo marzo 2009/27 gennaio 2010, a __________, in 38 occasioni, ripetutamente omesso di ottemperare alle decisioni 19 gennaio 2009 della Pretura di __________ nonché 1° settembre 2009 della CTR di __________ a lui intimate sotto comminatoria della pena prevista dall’art. 292 CP.

In applicazione della pena, il presidente della Corte delle assise correzionali ha condannato RI 1 - cui ha riconosciuto di avere agito in stato di lieve scemata imputabilità - alla pena detentiva di 24 mesi e ad una multa di fr. 2'000.- (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva sostitutiva di 40 giorni). La pena detentiva é stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni.

Il presidente della Corte ha, inoltre, condannatoRI 1 al versamento a PC 1 di fr. 6'000.- per spese legali e di fr. 2'000.- per torto morale e a __________ e __________ di fr. 1'000.- ciascuno per torto morale nonché al pagamento della tassa e delle spese di giustizia per complessivi fr. 16'968,55.

Il primo giudice ha, poi, imposto al condannato di sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale e, quale norma di condotta, gli ha fatto divieto di avvicinarsi a meno di 300 m dall’abitazione di moglie e figli, di avvicinarli all’infuori dei diritti di visita stabiliti dalle autorità competenti nonché di scrivere, telefonare o importunarli in altro modo.

 

                                  B.   I fatti posti alla base del giudizio della Corte delle assise correzionali sono, in sintesi, i seguenti:

                                   1.   Dal matrimonio tra RI 1, cittadino senegalese, ed PC 1, cittadina svizzera, sono nati due figli: __________ (4.6.1996) e __________ (9.9.1999).
Il rapporto tra i coniugi, già problematico prima della nascita della secondogenita, è andato vieppiù deteriorandosi tanto che, ad inizio 2008, PC 1 ha deciso di separarsi dal marito.

                                   2.   Determinandosi sulla richiesta di misure a protezione dell’unione coniugale presentata dalla moglie, il pretore, con decreto supercautelare del 18 gennaio 2008, ha intimato al marito di lasciare l’abitazione coniugale ed ha attribuito i figli alla custodia della madre. Il pretore ha inizialmente garantito a RI 1 un ampio diritto di visita. Tuttavia, in seguito, con decreto supercautelare del 13 ottobre 2008, il pretore ha limitato tale diritto ad una visita sorvegliata ogni 15 giorni.
L’assetto cautelare è stato confermato dal pretore con sentenza 16 gennaio 2009, con cui egli ha diffidato RI 1, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, dall’avvicinarsi, telefonare, scrivere o importunare in altro modo moglie e figli. Il divieto è, poi, stato ribadito, sempre con la comminatoria dell’art. 292 CP, dalla Commissione tutoria regionale in data 1. settembre 2009.

                                   3.   In tale contesto, caratterizzato da una profonda conflittualità tra le parti, s’inseriscono gli svariati episodi che hanno visto RI 1, a partire da gennaio 2008 e sull’arco di due anni, ripetutamente importunare e intralciare la libertà d’agire di moglie (che ha, in alcune occasioni, minacciato e picchiato) e figli.

                                   4.   La lunga serie di molestie ai danni dei congiunti ha avuto termine il 27 gennaio 2010 quando RI 1 è stato arrestato.

 

                                  C.   RI 1 è insorto contro la sentenza di condanna con dichiarazione di ricorso 8 settembre 2010.
Nella motivazione scritta, presentata il 14 ottobre 2010, egli ha chiesto, in via principale, di essere prosciolto dalle accuse di coazione ripetuta, di sottrazione di minorenne ripetuta, di minaccia, di lesioni semplici e di vie di fatto ripetute e di essere condannato ad una multa per il solo reato di disobbedienza alle decisioni dell’autorità.

Inoltre, egli ha postulato la reiezione delle pretese delle parti civili (subordinatamente il loro rinvio al foro civile) nonché la riduzione della tassa e delle spese di giustizia in funzione della limitata conferma dell’atto d’accusa.

Infine RI 1 ha chiesto l’annullamento delle norme di condotta.

In subordine, il prevenuto ha chiesto che la causa venga rinviata ad altra Corte per un nuovo giudizio.

                                  D.   Con osservazioni 21 ottobre 2010 il sostituto procuratore pubblico ha postulato la reiezione del gravame e la conferma integrale dell’impugnato giudizio.
Con scritto 9 novembre 2010 le parti civili PC 1, __________ e __________ hanno comunicato di rimettersi alle osservazioni del sostituto procuratore pubblico.

 

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 288 CPP(Ti) - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

 

                                   2.   Nel gravame RI 1 lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito affermando di non essere “mai stato messo nella posizione di porre domande” alla moglie nonostante le sue dichiarazioni siano state poste a fondamento della sentenza di condanna. Mai - precisa il ricorrente - egli ha avuto, durante l’inchiesta, la possibilità di “confutare o porre domande” alla moglie o alle persone sentite come testi. Tale possibilità non gli è stata concessa nemmeno al dibattimento (tenutosi il 3 settembre 2010) nonostante egli, il 25 agosto 2010, abbia chiesto al presidente della Corte che venissero assunte al dibattimento le testimonianze di tre testi (__________, __________ e __________) e quella della moglie “per chiarire alcuni aspetti in punto alle deposizioni da loro rese in occasione dei relativi interrogatori, avvenuti senza la presenza dell’accusato e della difesa” (doc. TPC 8).

Il ricorrente continua osservando come la sua richiesta sia stata respinta “senza particolari e fondate motivazioni” e conclude affermando che ciò costituisce “una pesante lesione dei diritti della difesa” e che, già soltanto per questo, il giudizio impugnato - reso in “violazione delle garanzie costituzionali dell’art. 29 Cost. fed.” - deve essere annullato (ricorso pag. 5-7).

 

                               2.1.   L’imputato è stato posto in detenzione preventiva il 27 gennaio 2010 ed è giunto in tale stato al dibattimento.

Durante l’inchiesta pre-dibattimentale, la moglie dell’imputato è stata sentita 9 volte, 6 volte dalla polizia e 3 volte dal sostituto procuratore (AI 1 in inc. MP 10325/2008, AI1 in inc. MP 711/2010, AI1 in inc. MP 870/2009, AI2 in inc. MP 11144/2009, AI75, AI90 e AI95 tutti in inc. MP 711/2010).

A nessuna di queste audizioni ha partecipato l’imputato o il suo difensore. A nessuna di esse né l’imputato né il suo difensore sono stati citati.

I figli dell’imputato sono stati sentiti il 28.1.2010 (AI17 in inc. MP 711/2010) e il 4.2.2010 (AI30 in inc. MP 711/2010). Né l’imputato né il suo difensore hanno partecipato o assistito alla loro audizione. Né l’imputato né il suo difensore sono stati citati a tale atto istruttorio.

Il sostituto procuratore ha, poi, sentito 5 testi (AI120, AI121, AI124, AI128 e AI151, tutti in inc. MP 711/2010). A nessuna di queste audizioni ha partecipato l’imputato o il suo difensore. A nessuna di esse né l’imputato né il suo difensore sono stati citati.

 

                               2.2.   L’atto di accusa nei confronti del qui ricorrente è stato emanato il 21 luglio 2010.

        Con scritto 22 luglio 2010, il presidente della Corte delle assise correzionali ha comunicato al patrocinatore di RI 1 che l’incarto penale era a sua disposizione per essere visionato. Lo scritto si concludeva con l’indicazione secondo cui esso era da considerarsi un’ordinanza ai sensi dell’art. 224 CPP.
Il 25 agosto 2010 la difesa di RI 1 ha chiesto al presidente della Corte d’assise di sentire, al dibattimento, i testi __________, __________, __________ ed PC 1. Dopo avere precisato che le audizioni erano richieste “per chiarire alcuni aspetti in punto alle deposizioni da loro rese in occasione dei relativi interrogatori, avvenuti senza la presenza dell’accusato e della difesa”, il patrocinatore del qui ricorrente precisava che tali testimonianze erano “importanti e necessarie ai fini dell’accertamento della verità materiale anche a fronte del rapporto scritto sugli incontri tra padre e figli avvenuti negli ultimi giorni (…) dal quale risulta che la relazione tra padre e figli è serena e positiva e non denota in nessun modo il conflitto, le angosce e il terrore evocati nei verbali d’interrogatorio (cui la difesa non è stata convocata)” (doc. TPC 8).

        Col medesimo scritto, la difesa ha chiesto al presidente della Corte delle assise di sentire personalmente i figli del ricorrente __________ e __________ in relazione a quanto da loro dichiarato nei loro precedenti interrogatori precisando che, nonostante le loro audizioni fossero pure avvenute senza la partecipazione della difesa, egli non chiedeva che la nuova audizione avvenisse alla presenza delle parti (doc. TPC 8).

        Il 27 agosto 2010, prendendo posizione sulle osservazioni delle parti civili alla sua richiesta, il patrocinatore dell’imputato ha ribadito le argomentazioni sviluppate nel suo scritto precedente in relazione alle richieste audizioni della moglie e dei testi. Inoltre, ha spiegato di avere chiesto che il presidente sentisse personalmente i figli per “rendersi conto, beneficiando dell’immediatezza del contatto con essi, della reale loro attitudine e dei loro sentimenti nei confronti del padre, così come dell’assenza di qualsivoglia angoscia, ansia, paura” (doc. TPC 12).
Il 30 agosto 2010, il presidente della Corte ha respinto la richiesta formulata dalla difesa “in quanto intempestiva ai sensi dell’art. 227 cpv. 1 CPP” . Richiamando l’art. 228 CPP, il presidente ha concluso indicando al richiedente che gli rimaneva facoltà “di portare in aula le persone che desiderava far sentire come testimoni”.
Lo stesso giorno, preso atto della reiezione della sua richiesta, il patrocinatore dell’imputato ha comunicato al presidente della Corte di non condividere la sua decisione, osservando che “l’art. 228 CPP permette di chiedere l’assunzione di prove anche oltre i termini di cui all’art. 227 CPP” (…) e che “secondo la ratio di tale disposto prove chieste o prodotte oltre i termini ordinari (…) servono a realizzare compiutamente il diritto materiale tanto a carico tanto a scarico dell’accusato”. La difesa ha altresì sottolineato l’inefficacia della facoltà - riservatale dal giudice - di “portare in aula” le persone che chiedeva di interrogare rilevando come gli stessi, senza un’apposita ordinanza del presidente della Corte, non sarebbero mai intervenuti (doc. TPC 19).

                               2.3.

                                  a)   Il diritto di essere sentito - sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall’art. 6 § 3 lett. d CEDU - assicura, tra l'altro, la facoltà di offrire formalmente e tempestivamente mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (STF 1. 5. 2009 in 4A.153/2009, consid. 4.1. e riferimenti; STF 23.5. 2008 in 6B.570/2007 consid. 5.1.; STF 13.4.2005 in 2P.20/2005, consid. 3.2 e riferimenti; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; DTF124 I 49 consid. 3a, DTF 124 I 241 consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni). In particolare, in forza delle disposizioni citate, ogni accusato ha il diritto di interrogare o fare interrogare i testi a carico e di ottenere la citazione e l’interrogatorio dei testi a scarico nelle stesse condizioni dei testi a carico (DTF 125 I 127 consid. 6b, pag. 133; 124 I 274 consid. 5b, pag. 284; 121 I 306 consid. 1b, pag. 308; DTF 116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami; STF 29.3.2000 1P.706/1999; STF 5 marzo 2009 in 6B.992/2008, consid. 1.1.1. in fine).

 

                                  b)   Il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, sancito dall'art. 6 § 3 lett. d CEDU, costituisce un aspetto puntuale del diritto ad un equo processo sancito dall’art. 6 § 1 CEDU e mira ad escludere che un giudizio penale venga fondato su dichiarazioni di testimoni ai quali l'accusato non ha avuto la possibilità di porre domande o che non hanno potuto essere messe in dubbio. Questa facoltà è garantita anche dall'art. 32 cpv. 2 Cost. che concretizza per l’imputato il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Le norme citate hanno lo scopo di assicurare la parità delle armi e il diritto ad un equo processo (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e rinvii; DTF 129 I 151 consid. 3.1 con indicazioni dettagliate).

 

                                  c)   Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nozione di testimone deve essere interpretata in senso lato, senza un legame formale con il diritto nazionale: in questo senso, per deposizioni testimoniali s’intendono tutte le dichiarazioni di cui il giudice viene a conoscenza e che può utilizzare. Anche le dichiarazioni rilasciate davanti agli organi di polizia nel corso delle indagini preliminari sono, perciò, da considerare deposizioni testimoniali (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 125 I 129 consid. 6a).

                                  d)   Il TF ha avuto modo di stabilire che, per assicurare il principio della parità delle armi fra accusa e difesa, le prove - in particolare, le testimonianze - devono essere amministrate in presenza dell’accusato, di norma in udienza pubblica, nell’ambito di un contradditorio. E’, tuttavia, possibile utilizzare elementi di prova raccolti durante l’inchiesta quando all’accusato è stata concessa la facoltà di fare adeguatamente uso del suo diritto di controinterrogare i testi a carico, ritenuto che, di principio, è sufficiente che tale facoltà gli sia stata concessa una volta almeno nel corso del procedimento e che poco importa a quale stadio della procedura tale facoltà gli sia stata offerta (DTF 125 I 127 consid. 6b, pag. 132; 124 I 274, consid. 5b, pag. 285; 121 I 306 consid. 1b, pag. 308; 120 Ia 48, consid. 2b/aa, pag. 50; 118 Ia 457 consid. 2b/aa, pag. 459; STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a; STF 7.8.2003 in 6P.68/2003; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed. 2006, n. 1107). Se ha avuto luogo almeno un’audizione in contradditorio in un qualsiasi momento della procedura, non sussiste alcun obbligo di ripeterla  (DTF 125 I 127 consid. 6c/ee) con eccezione nei casi in cui i diritti della difesa non sono stati effettivamente garantiti come, per esempio, se il confronto ha avuto luogo alla presenza dell’imputato ma non del suo difensore (DTF 118 Ia 462 consid. 5a/aa).

 

                                  e)   In ogni caso, se non è possibile, per motivi pratici o per opportunità, organizzare un confronto diretto con i testi a carico, all’accusato deve essere garantita la facoltà di porre domande per iscritto - come è il caso per i testi residenti all’estero e che possono essere sentiti soltanto nell’ambito di una rogatoria - o per interposta persona quando occorre evitare inconvenienti o disagi alla vittima (DTF 131 I 476 consid. 2.3.2; 129 I 151 consid. 3.1;125 I 127 consid. 6c/ee pag. 137; STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a).

 

                                   f)   Nelle sue sentenze, il TF ha più volte richiamato la giurisprudenza sviluppata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione all’art. 6 § 3 let d CEDU. In particolare, ha ricordato che la Corte ha già avuto modo di stabilire che è lecito al giudice fare uso di dichiarazioni rese alla polizia quando il loro autore si è in seguito rifiutato di testimoniare, quando si è reso irreperibile o quando è deceduto soltanto a condizione che esse siano corroborate da altri mezzi di prova (DTF 125 I 127 consid. 6c/dd, pag. 135/136; STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a). Il TF ha, pure, ricordato che, invece, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha individuato una violazione dell’art. 6 §1 CEDU in due casi in cui le autorità giudiziarie avevano rifiutato di organizzare un confronto e si erano fondate esclusivamente o in modo determinante su deposizioni di testi che l’accusato non aveva potuto interrogare (sentenze della Corte europea 14.12. 1999 nella causa A.M. c. I., Raccolta 1999, § 20; 20.9.1993 nella causa S. c. F., Série A n° 261-C, §§ 41-44 e 24.11.1986 nella causa __________. c. A., Série A n° 110, § 33 citate in STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a).

In seguito, il TF ha avuto modo ancora di ricordare che la Corte europea dei diritti dell’uomo non ha ravvisato una violazione del diritto al contradditorio nell’utilizzo della dichiarazione di un teste che in seguito aveva legittimamente rifiutato di deporre (sentenza della CEDU in re. A. vs. A. del 26 aprile 1991, Serie A, BD. 203 = EuGRZ 1992 pag. 474; di altra opinione la sentenza della CEDU in re. U. vs. A. del 28 agosto 1986, serie A,, Bd. 110 = EuGRZ 1987 pag. 147), in un caso in cui il teste, nonostante adeguate ricerche, risultava irreperibile (sentenza della CEDU i re. A. vs. A. del 28 agosto 1992, Serie A, Bd. 242 A = EuGRZ 1992 pag. 476; sentenza della CEDU in re. D. vs. P. B.del 26 marzo 1996, raccolta CourEDH 1996-II pag. 446, cifra 79) o in un caso in cui il teste era deceduto (sentenza della CEDU in re. F. vs. I. del 7 agosto 1996, raccolta CourEDH 1996-III pag. 937, cifra 52 e segg.) ritenuto che, comunque, gli accusati avevano potuto debitamente prendere posizione su quanto dichiarato dai testi e che le dichiarazioni rese senza contradditorio non erano i soli mezzi di prova posti a fondamento dei giudizi di condanna (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 124 I 274 consid. 5b pag. 286). Analogamente - ha ancora ricordato il TF - la Corte europea ha negato una violazione della CEDU in un caso in cui il giudice aveva poggiato il suo giudizio su una deposizione rilasciata nell’ambito di un procedimento giudiziario all’estero, nonostante il teste si fosse poi reso irreperibile ritenuto che la deposizione era confortata da altre prove e che nessuna mancanza di diligenza poteva essere rimproverata alle autorità giudiziarie (decisione d’ammissione della CEDU in re C. vs. I. del 21 marzo 2002, Raccolta CourEDH 2002-V pag. 249; cfr. anche in relazione a simili costellazioni sentenze della CEDU i re. A. vs. A., cit. supra, cifra 25-31, e in re. A. vs. A., cit. supra, cifra 19-24). Per contro - ha ricordato il TF - la Corte europea ha ritenuto che l’art. 6 cifra 3 lett. d CEDU era stato violato in un caso in cui l’accusato era stato condannato sulla scorta di deposizioni di agenti di polizia rese senza contradditorio: in questo caso, decisivo era stato il fatto che il giudice non aveva fatto tutto quanto era nelle sue facoltà per rendere possibile il confronto con i testimoni a carico, confronto richiesto dall’accusato prima della decisione del tribunale (sentenza della CEDU i re. G. vs. T.del 19 giugno 2003, cifra 88-96). Sempre analogamente, la Corte europea ha ritenuto che l’art. 6 cifra 3 lett. d CEDU era stato violato in un caso in cui l’autorità giudicante non aveva dato la possibilità all’accusato di porre domande o controdomande ai testi a suo carico in occasione di interrogatori svolti nell’ambito di un’assistenza giudiziaria (sentenza della CEDU i re. A. vs. I. del 14 dicembre 1999, raccolta CourEDH 1999- IX pag. 59) o in occasione di procedimenti istruttori (sentenza della CEDU i re. S. vs. T. del 17 luglio 2001, raccolta CourEDH 2001- VIII pag. 241 cifra 66-68, e in re. S. vs. F. del 20 settembre 1993, Serie A, Bd. 261 C, cifra 41-44) nonostante le loro deposizioni fossero determinanti per il giudizio di colpevolezza (sentenze citate in DTF 131 I 476 consid. 2.2).

 

 

                                  g)   Secondo la giurisprudenza del TF, deposizioni di testimoni o di persone informate sui fatti possono, di regola, essere utilizzate a carico dell’accusato soltanto dopo un confronto. In questa senso, la facoltà di interrogare testimoni a carico assume di principio un carattere assoluto. Nella prassi, tuttavia, la portata di tale facoltà è in parte relativizzata, valendo in maniera illimitata soltanto quando la testimonianza in questione riveste un’importanza determinante, rappresentando l’unica prova o una prova comunque decisiva (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1 con indicazioni).

Al riguardo si osserva che detto principio è stato ribadito anche recentemente: il TF, richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha stabilito che il fatto che legittimi interessi della vittima, garantiti dalla LAV o da disposizioni procedurali cantonali, impediscano all’accusato di esercitare il suo diritto all’interrogatorio, non può limitare la garanzia di un equo processo e, pertanto, ha ribadito che, di principio, non ci si può fondare su deposizioni della vittima rese senza contradditorio: se esse rappresentano l’unica prova o una prova decisiva - ha spiegato il TF - l’imputato deve essere assolto in applicazione del principio in dubio pro reo (DTF 131 I 476 consid. 2.3.2; 125 I 127 consid. 10a pag. 157; DTF 129 I 151 consid. 4.3 pag. 158; sentenza 6P.59/2001 del 4 luglio 2001 consid. 3e).

 

                                  h)   In passato, il TF ha avuto modo di stabilire che, in casi eccezionali, il giudice può utilizzare una deposizione resa durante l’inchiesta cui l’imputato non ha potuto partecipare: in particolare quando non è più possibile assicurare il diritto al contradditorio a causa del decesso del teste o di un suo durevole impedimento (DTF 125 I 127 consid. 6b; 124 I 274 consid. 5b; 105 Ia 396 pag. 397; STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a).

Al proposito, va, tuttavia, segnalato che il TF ha avuto modo recentemente di ricordare che, in una sentenza non pubblicata nella Raccolta ufficiale, aveva ammesso una violazione della garanzia di un equo processo in un caso in cui l’accusato era stato condannato sulla scorta di deposizioni a suo carico, sebbene egli non avesse avuto la possibilità di confrontarsi con i testimoni, avendo gli stessi nel frattempo lasciato la Svizzera e essendosi resi irreperibili. Aveva ritenuto decisivo il fatto che il confronto tra l’accusato e testimoni a suo carico sarebbe stato possibile quando si trovavano entrambi in carcere preventivo (STF 24 settembre 1996 in 1P.302/1996 citata in DTF 131 I 476 consid. 2.2 che richiama anche DTF 129 I 151 consid. 4.3).

 

                                    i)   Il TF ha più volte precisato che l’esercizio del diritto all’interrogatorio dei testi è sottoposto alle norme procedurali applicabili che possono porre condizioni di forma e di termini. Inoltre, il TF ha spiegato che l’interessato può rinunciare - espressamente o tacitamente - a tale sua facoltà e che tale rinuncia non invalida le deposizioni raccolte durante l’inchiesta (STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a; STF 7.8.2003 in 6P.68/2003; DTF 121 I 306, consid. 1b). Tuttavia - ha precisato ancora l’Alta Corte - la volontà dell’imputato di rinunciare al suo diritto al contradditorio non può essere ammessa facilmente (in particolare, non lo può nei casi in cui egli non padroneggia la lingua del procedimento e non è assistito né da un difensore né da un interprete) e può essere accertata soltanto sulla scorta di  elementi non equivoci e unicamente quando al prevenuto sono, comunque, state assicurate garanzie proporzionate alla gravità di tale rinuncia (DTF 121 I 30 consid. 5f; STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a).

 

                                    l)   Il TF ha già avuto modo di stabilire che il fatto che un imputato non abbia chiesto di essere confrontato ad un teste a carico durante l’inchiesta oppure davanti al giudice di primo grado non può essere, di per sé, considerato come una rinuncia al suo diritto al contradditorio se il diritto procedurale cantonale prevede l’assunzione di prove in seconda istanza (STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a che cita STF 7.4.1998 in re D. c. MP del canton Argovia e Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 3. ed, Zh 1997, § 77,n.6, pag. 226 e N. Oberhlozer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Be 1994, pag. 151 e il rinvio a ZR 86/1987, pag. 158 e seg). Data questa facoltà, dunque, il diritto al contradditorio va accordato anche quando viene fatto valere __________, riservato soltanto il caso di un manifesto abuso di diritto.

Il diritto al contradditorio va - ha, infatti, spiegato il TF - garantito anche nel caso in cui l’imputato ha lamentato soltanto al dibattimento di non essere stato messo in condizione di esercitare tale sua facoltà senza avere mai, in precedenza, chiesto formalmente di potere interrogare i testi a carico (STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a).

 

                                 m)   L’art. 6 § 3 lett. d CEDU non è violato, e meglio non c’é violazione del diritto di essere sentito - nella forma del diritto all’amministrazione delle prove - quando il giudice rifiuta una testimonianza proposta poiché l’atto probatorio richiesto non è atto a stabilire il fatto da provare, oppure quando il fatto non è pertinente oppure ancora quando, sulla scorta di una valutazione anticipata della prova offerta, il giudice conclude che i fatti pertinenti sono accertati e che il risultato, anche favorevole all’accusato, della misura probatoria richiesta non potrebbe modificare tale suo accertamento (DTF 125 I 127 consid. 6c/cc pag. 134; 124 I 274 consid. 5b; 121 I 306 consid. 1b; STF).

La questione è, invece, diversa - ha precisato il TF - quando il giudice fonda il proprio giudizio su deposizioni assunte in precedenza. In questi casi, infatti, non è lecito al giudice negare all’accusato la possibilità di interrogare o fare interrogare i testi sulla scorta di un’anticipata valutazione delle prove, cioè quand’anche considerasse che l’audizione in contradditorio non potrebbe modificare il suo convincimento (STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2b che cita la sentenza non pubblicata del 29.6.1999 in re G. c. Corte cassazione del canton Ginevra, consid. 2f). Infatti - con la riserva di quanto precisato al consid.  2.3.i - le dichiarazioni dei testi possono essere utilizzate a danno dell'accusato soltanto dopo un confronto, cioè soltanto dopo che egli è stato messo in condizioni di esercitare il suo diritto al contradditorio ritenuto come il diritto di interrogare testimoni a carico assume carattere assoluto quando la testimonianza litigiosa é l'unica prova disponibile o abbia valore decisivo (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1; STF 23 maggio 2008 in 6B.42/2008 consid. 2.2.; 29.3.2000 in 1P.706/1999 consid. 2b/aa; Jean Marc Verniory, Le droit de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, Berna 2005, pag. 467; Piquerez Gérard, Traité de procédure pénale suisse, 2006, N. 488, pag. 313).

                                         In quest’ottica, l’inosservanza del diritto di essere sentito comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami).

                                        

                               2.4.

                                  a)   Giusta l’art. 227 cpv. 1 CPP Ti, se intendono assumere prove al dibattimento, oltre a quelle indicate con l’atto di accusa, le parti devono notificarle al presidente entro 10 giorni. Il termine - prorogabile su istanza di parte - decorre dall’intimazione dell’ordinanza di apertura (art. 224 CPP). Tuttavia, l’art. 228 cpv. 1 CPP precisa che nuove - o meglio, altre (cfr. Rapporto 22.7.1992 sul messaggio aggiuntivo 20.3.1991 sulla revisione totale del CPP, ad art. 176 pag. 76) - prove possono essere proposte (o meglio, devono, se proposte, essere assunte) sino alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale nella misura in cui esse risultano rilevanti per il giudizio.

                                  b)   In concreto, come visto sopra, il ricorrente ha chiesto di essere messo in condizioni di esercitare il proprio diritto al contradditorio 8 giorni prima dell’inizio del dibattimento.

Il fatto che egli non abbia formulato prima tale richiesta è irrilevante e non può - come sembra sostenere la pubblica accusa nelle sue osservazioni - essere interpretato come una sua implicita rinuncia a far uso di tale diritto (cfr. giurisprudenza e dottrina indicata sopra).

Diverso sarebbe stato il caso qualora il ricorrente - patrocinato - non avesse chiesto l’audizione dei testi entro la fine dell’istruttoria dibattimentale, ritenuto che, in questo caso, egli si sarebbe precluso il diritto al controinterrogatorio per tacita rinuncia (CCRP inc. n. 17.2008.47 consid. 2.1)

 

                                  c)   Ritenuto come il diritto processuale cantonale applicabile permettesse la notifica di prove sino alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale, nessuna norma procedurale faceva ostacolo all’accoglimento della richiesta del qui ricorrente di essere messo in condizioni di esercitare il suo diritto al contradditorio.

Si aggiunge, qui, che la rilevanza della prova richiesta non ha da essere dimostrata nella misura in cui il ricorrente chiedeva di poter esercitare un diritto costituzionalmente garantito relativamente a deposizioni che sono state le sole prove utilizzate a fondamento del giudizio di condanna (cfr. sentenza impugnata, consid. 14.2-4, pag. 37-42; consid. 17-67 pag. 46-78).

 

                                  d)   Infine, non vi sono elementi che facciano anche soltanto nascere il sospetto che la richiesta formulata dall’accusato fosse costitutiva di un abuso di diritto o contraria al principio della buona fede processuale. Non può, in particolare, essere sostenuto che il ricorrente, formulandola a quel momento, avesse intenti defatigatori già solo perché egli era in detenzione preventiva (era, evidentemente, suo interesse essere processato in tempi brevi). Del resto, il patrocinatore del condannato aveva anche spiegato di avere formulato tale sua richiesta dopo avere preso atto, quello stesso giorno, del contenuto di un rapporto allestito dall’Ufficio del patronato (e, il 25 agosto, non ancora acquisito agli atti) ed avere rilevato incongruenze fra il suo contenuto e le dichiarazioni della parte civile e dei testi (doc. TPC 8, 12 e 19).

 

                                  e)   Da ultimo, si osserva che, già soltanto per le argomentazioni sviluppate dal patrocinatore del ricorrente nello scritto 30 agosto 2010, non può certamente essere preteso che il condannato sia stato messo nelle condizioni di far uso del suo diritto al contradditorio con la “facoltà concessagli dal presidente della Corte” di portare in aula le persone che egli voleva sentire. Si ricorda, qui, che la giurisprudenza ha già stabilito che l’accusato ha avuto facoltà di esercitare il suo diritto al contradditorio soltanto quando egli è stato messo nelle condizioni adeguate e sufficienti per contestare le deposizioni dei testi a carico e per interrogare o fare interrogare i testi (DTF 131 I 476 consid. 2.2.; 129 I 151 consid. 4.2 ; 118 Ia 327 consid. 2b/aa). Ciò presuppone, all’evidenza, in ogni caso una regolare e formale citazione dei testi a cura dell’autorità competente.

 

In queste condizioni, deve essere concluso che il giudizio di condanna qui impugnato - fondato unicamente sulle deposizioni delle parti civili (moglie e figli dell’imputato) e di testi che non sono stati sentiti in contradditorio - ha violato il diritto di essere sentito del condannato. Essendo, quindi, stato reso in violazione degli art. 6 § 3 lett. d CEDU, 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost fed, esso deve essere annullato (STF 23 maggio 2008 in 6B.42/2008 consid. 2.2.; DTF 131 I 476 consid. 2.2, 129 I 151 consid. 3.1).

 

Gli atti vanno, perciò, rinviati ad una nuova Corte delle assise correzionali affinché proceda ad un nuovo giudizio dopo avere garantito all’imputato l’esercizio del suo diritto al contradditorio nei confronti della moglie e dei testi indicati nella richiesta 25 agosto 2010.

Non è necessario, invece, che il nuovo giudice proceda all’audizione dei figli nella misura in cui tale richiesta non è stata formulata nell’ottica dell’esercizio del diritto costituzionale sin qui discusso.

 

                                   3.   Gli oneri processuali vanno posti a carico dello Stato che verserà fr. 800.- al ricorrente per ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati ad una nuova Corte delle assise correzionali per un nuovo giudizio.

 

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            800.-          

b) spese complessive               fr.            200.-

                                                     fr.         1'000.-

 

sono posti a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 800.- per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.