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Incarto n. |
Lugano 21 giugno 2010 |
In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretaria: |
Dell'Oro, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 26 gennaio 2010 da
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RI 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 18 dicembre 2009 dalla Corte delle assise correzionali di __________ |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con atto d’accusa 23 aprile 2008 il procuratore pubblico ha imputato al dott. med. RI 1 un’infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti (e meglio, all’art. 19 cifra 1 LStup) per avere, dal mese di ottobre 1996 fino al 9 febbraio 2007, senza essere autorizzato, nella sua qualità di medico generico con studio in proprio, procurato a __________ grandi quantità di capsule dimagranti contenenti benzodiazepine e amfepramone 35 e 40 mg, sapendo che quest’ultimo, non essendo abilitato all’esercizio della professione medica, non poteva né ottenere le forniture né rivenderle al pubblico, rispettivamente sapendo che egli le avrebbe rivendute ai suoi clienti al prezzo di fr. 600.- per trattamento e permettendogli, così, di conseguire una grossa cifra d’affari (per l’intero periodo, ca. fr. 590'000.-) e un guadagno considerevole (ca. fr. 450'000.-).
Secondo l’ipotesi accusatoria, il dott. RI 1 ha, in un primo tempo, prescritto, rispettivamente ordinato per telefono ad una farmacia di __________, prodotti dimagranti confezionati in capsule contenenti le predette sostanze, sulla base di una ricetta consegnatagli dallo stesso __________, che provvedeva direttamente a prendere in consegna le capsule a __________. Poi, in un secondo tempo, sulla base della medesima prescrizione, RI 1 ha ordinato le pastiglie alla farmacia __________ (che gliele recapitava a mezzo posta al domicilio) e le ha, poi, consegnate a __________, conseguendo personalmente un illecito profitto di ca. fr. 920.-.
B. Dopo avere prospettato, sulla scorta dell’art. 250 CPP, all’accusato altre configurazioni giuridiche dei fatti indicati nell’atto di accusa, il presidente della Corte delle assise correzionali di __________, con sentenza 18 dicembre 2009, lo ha riconosciuto autore colpevole dell’ infrazione di cui all’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup per avere, nella sua qualità di medico, ripetutamente – ma in almeno 16 occasioni nel periodo maggio 2003/9 febbraio 2007 – prescritto almeno 193'660 capsule dimagranti contenenti benzodiazepine ed amfepramone 35 e 40 mg, conseguendo con ciò un illecito profitto personale di ca. fr. 920.-. Per contro, il primo giudice ha assolto RI 1 dall’imputazione di infrazione all’art. 19 cifra 1 LStup (e, pur se implicitamente, dall’imputazione riguardante le prescrizioni fatte prima del 2 dicembre 2002 in quanto la relativa azione penale era prescritta; cfr. sentenza impugnata, consid. 19, pag. 27).
In applicazione della pena, il primo giudice ha condannato RI 1 ad una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da fr. 400.- ciascuna, per un totale di fr. 60'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento di tasse e spese di giustizia.
C. In data 21 dicembre 2009, RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del presidente della Corte delle assise correzionali. Nel suo allegato motivato, presentato il 26 gennaio 2010, il ricorrente, invocando un accertamento arbitrario dei fatti da parte del primo giudice ed un’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza impugnata, ha chiesto la propria completa assoluzione.
D. Con osservazioni 16 febbraio 2010, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione del ricorso in quanto infondato.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).
2. Il ricorrente ritiene arbitrario l’accertamento del primo giudice riguardo la sua consapevolezza del carattere stupefacente del contenuto delle capsule dimagranti in questione.
2.1. Accertato che, dal 1. luglio 1996, le capsule dimagranti in questione – o meglio, l’amfepramone e il clorazepato di cui esse sono composte – sono sottoposte alla legislazione sugli stupefacenti (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 15), il primo giudice non ha creduto a RI 1 che ha sostenuto di non avere saputo che le capsule dimagranti contenevano sostanze stupefacenti. Non gli ha creduto, dapprima, perché la modifica della LStup che ha stabilito il carattere stupefacente delle sostanze contenute nelle pillole in questione è stata portata a conoscenza di tutti gli operatori sanitari mediante il bollettino dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) no. 24 del 24 giugno 1996. Poi, perché, sempre nel giugno 1996, il Farmacista cantonale ha inviato a tutti i medici del cantone una circolare (datata 28 giugno 1996) in cui tale modifica era stata esplicitata e – al di là delle affermazioni dell’accusato di non avere ricevuto tale circolare – il primo giudice non ha ravvisato motivi per cui, indipendentemente dalle modalità di tale spedizione (invio semplice), l’accusato non avrebbe dovuto ricevere la circolare (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 24, consid. 23, pag. 32). Infine, perché – sempre secondo il primo giudice – non è credibile che un professionista serio, puntiglioso e preciso (come RI 1 è stato definito) non si aggiorni professionalmente o non legga le circolari trasmesse dalle autorità (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 33).
2.2. Nel suo allegato, il ricorrente censura l’accertamento secondo cui la circolare 28 giugno 1996 è stata trasmessa a tutti i medici del cantone affermando che il doc. AI 14 (lettera del farmacista cantonale al procuratore pubblico) – da cui il primo giudice ha dedotto tale circostanza – dimostra soltanto che era nelle intenzioni del farmacista cantonale spedire a tutti i medici la circolare ma che, in assenza di un invio raccomandato, non vi è la prova che la stessa sia stata effettivamente spedita né che, in particolare, RI 1 l’abbia ricevuta (ricorso, punto 4, pag. 5-6).
Sulla questione, il ricorrente ricorda, poi, come egli – che, pure, ha ammesso altre circostanze che andavano a suo sfavore (in particolare, di essere stato a conoscenza che nel 1987/1988 __________ non disponeva dell’autorizzazione ad esercitare quale medico) – abbia sempre negato con fermezza di avere ricevuto tale circolare così come con fermezza ha sempre negato di averla vista prima dell’inizio dell’inchiesta penale e di avere saputo che le sostanze contenute nelle capsule dimagranti soggiacessero alla LStup (ricorso, punto 4, pag. 7 e 8).
Pertanto – conclude il ricorrente sulla questione della sua conoscenza della circolare – l’accertamento del primo giudice è arbitrario poiché si basa su mere congetture, gratuite e prive di riscontri oggettivi.
Il ricorrente sostiene, poi, che agli atti non vi è nulla che permetta di stabilire che il bollettino dell’UFSP no. 24 del 24 giugno 1996 – contenente un articolo riguardante la qualifica di stupefacenti delle sostanze contenute nelle capsule dimagranti – gli è stato effettivamente trasmesso, rispettivamente che egli lo ha ricevuto (ricorso, punto 4, pag. 8). Le considerazioni sull’argomento del primo giudice – continua il ricorrente – sono assunti del tutto ipotetici, non suffragati da riscontri oggettivi (ricorso, punto 4, pag. 8) così come irrilevanti poiché unilaterali ed ipotetiche sono le dichiarazioni del Farmacista cantonale (registrate nello scritto 15 maggio 2007, doc. AI 14) secondo cui egli doveva sapere che le capsule contenevano stupefacenti (ricorso, punto 4, pag. 9-10).
2.3. Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3; 118 IV 167 consid. 4; 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). L'esistenza di un errore sui fatti è anch'essa una questione di fatto (DTF 125 IV 49 consid. 2d e, da ultimo, sentenza 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008, consid. 4.5).
Sulla questione di sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, la Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere gli accertamenti del primo giudice soltanto sotto l’angolo dell’arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246; STF 9 aprile 2009, inc. 6B_1004/2008).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il TF ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 citato in part. in STF 7 maggio 2003, inc. 6P.37/2003 consid. 2.2).
2.4. Le censure di RI 1 non possono trovare accoglimento.
Il fatto che sia la circolare del farmacista cantonale sia il bollettino dell’UFSP non siano stati inviati per raccomandata e che, dunque, non vi è agli atti la prova dell’effettiva ricezione da parte di RI 1 degli scritti in questione non è sufficiente, nel caso concreto, per sostanziare una critica d’arbitrio nella misura in cui ciò non toglie carattere indiziante alle circostanze considerate dal primo giudice e, inoltre, nella misura in cui l’invio della circolare e del bollettino non sono stati gli unici elementi considerati per l’accertamento della consapevolezza di RI 1 della natura stupefacente delle componenti delle pillole procurate a __________.
Se deve essere condivisa l’osservazione del ricorrente secondo cui l’invio di tali documenti per posta semplice a tutti i medici del cantone non dimostra “insindacabilmente” la ricezione degli stessi da parte di RI 1, va riconosciuto che il fatto che il Farmacista cantonale abbia dichiarato di avere spedito la circolare sulla base delle etichette fornite dall’Ufficio del Medico cantonale - detentore della lista di tutti i medici esercitanti la libera professione nel cantone - e l’esistenza di un bollettino periodico allestito da una diversa autorità – l’Ufficio federale di sanità pubblica – e di norma da essa recapitato a tutti gli operatori sanitari del Paese costituiscono, insieme, elementi fortemente indizianti del fatto che l’informazione é effettivamente giunta a RI 1.
Il ricorrente non ha portato elementi atti a negare o diminuire il valore indiziante delle due circostanze appena evocate: egli non ha, ad esempio, invocato un suo eventuale cambiamento di indirizzo, non ha sostenuto di non essere fra i destinatari regolari del bollettino federale in questione né ha, per avventura, affermato che gli sia capitato in passato di non avere ricevuto qualche numero del bollettino dell’UFSP né ha invocato circostanze che possano, in qualche modo, far dubitare della completezza della lista tenuta dall’Ufficio del Medico cantonale o che possano provare che, altre volte, in passato, le circolari del Farmacista cantonale non gli sono giunte cosi da rendere almeno verosimile la probabilità che ciò sia avvenuto anche con la circolare in questione.
Per il valore indiziante delle circostanze di cui s’è detto non è rilevante che, nel corso dell’interrogatorio di RI 1 del 14 maggio 2007 (verbale V 2), il farmacista cantonale si sia espresso in modo inesatto (riferendo che la circolare proveniva dall’Ufficio del medico cantonale mentre, in realtà, era emanata dal suo Ufficio) o con toni non perentori (ad esempio, descrivendo come “verosimile” l’emanazione della circolare) poiché questi fattori di incertezza sono stati superati dalla lettera e dai documenti che il farmacista cantonale ha fatto pervenire al ministero pubblico in seguito (doc. AI 14), così come si era espressamente impegnato a fare a verbale (“trasmetterò al più presto al Ministero pubblico tutte le circolari emanate al riguardo (sia cantonali che federali)”, cfr. verbale V 2, pag. 5). I documenti in questione sono stati, poi, presentati a RI 1 nel corso del successivo interrogatorio di data 18 giugno 2007 (doc. A e B allegati al verbale V 4), durante il quale il farmacista cantonale ha dichiarato di avere ricevuto le etichette per l’invio a tutti i medici del cantone dall’Ufficio del medico cantonale, detentore dei nominativi di tutti i medici iscritti ed abilitati all’esercizio della libera attività medica in Ticino (cfr. verbale V 4, pag. 1).
Pertanto, è senza arbitrio che il primo giudice ha considerato le circostanze di cui s’è detto come elementi indizianti la consapevolezza di RI 1 della natura stupefacente dei componenti delle pillole dimagranti.
Come già accennato, non va, poi, dimenticato che, per accertare la consapevolezza di RI 1 sul carattere stupefacente delle capsule dimagranti in questione, il primo giudice si è pure fondato su altre considerazioni, rilevando in particolare come non sia credibile che un professionista preparato – come il ricorrente si definisce – non aggiorni le sue conoscenze e le informazioni riguardanti la sua professione (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 32), in particolare, in un tema delicato quale quello degli stupefacenti.
Considerando assodato che dal 1. luglio 1996 le sostanze in questione sono classificate fra gli stupefacenti, non è, infatti, immaginabile che nel maggio 2003 (data delle prime forniture di pastiglie per cui l’azione penale non é prescritta) RI 1 non fosse ancora a conoscenza del fatto che tali sostanze erano (ormai da anni) considerate stupefacenti. Va, al proposito, notato che il riconoscimento del carattere stupefacente di tali sostanze si inserisce nell’ambito di un’importante modifica legislativa che ha condotto alla sostituzione dell’allora vigente ordinanza con due nuove normative, l’Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (OStup) e l’Ordinanza sui precursori e altre sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope (Ordinanza sui precursori, OPrec) e che ha comportato dei cambiamenti pratici anche per l’attività dei medici (cfr. doc. AI 14). Non può, dunque, essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice secondo cui una tale importante modifica dell’ordinamento giuridico riguardante da vicino l’attività medica non può essere sfuggita a RI 1.
Del resto, oltre agli elementi sin qui indicati, indiziante della consapevolezza del carattere stupefacente delle sostanze è il fatto che le pastiglie venivano chieste prima in __________ e, poi, a __________ (e soltanto ad un farmacista evidentemente compiacente, in forza anche del legame di parentela con lo stesso RI 1; cfr. sentenza impugnata, consid. 6, pag. 15; consid. 11, pag. 20-21). Al proposito, il fatto che la composizione (estremamente banale nella sua semplicità) del prodotto fosse stata ideata da un medico della __________ (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 17; consid. 11, pag. 20) non giustifica certamente la necessità di recarsi così lontano per ottenere tale preparato (__________si recava personalmente a __________ per ritirare le capsule, cfr. sentenza impugnata, consid. 11, pag. 20). In maniera analoga, nulla (di lecito) può spiegare la necessità di procurarsi le capsule fuori cantone poiché non può essere ragionevolmente preteso che esse non potessero venire fatte in Ticino per motivi di natura tecnica.
Infine – ma questo è da solo sufficiente a dimostrare l’assoluta inconsistenza della tesi di RI 1 – ormai da anni il carattere stupefacente delle anfetamine è notorio non solo nella cerchia degli addetti ai lavori, ma nella popolazione in generale. Non è, perciò, nemmeno sostenibile che un medico non sapesse che tali sostanze cadono sotto l’influsso della LFStup.
Alla luce di tutte queste circostanze – fortemente indizianti della sua consapevolezza del carattere stupefacente delle sostanze – si rivela a dir poco ardita la tesi ricorsuale secondo cui sarebbe arbitrario il relativo accertamento del primo giudice.
Di conseguenza, il ricorso cade nel vuoto.
3. Il ricorrente censura come arbitrario anche l’accertamento del giudice di prime cure secondo cui egli sapeva che __________ non era a beneficio dell’autorizzazione cantonale per l’esercizio della professione medica.
3.1. Nella sua sentenza, il giudice di prime cure ha ritenuto di dovere accertare che cosa RI 1 sapesse dello status professionale di __________, cioè di dovere accertare se RI 1 sapesse se __________ aveva o meno il diploma di medico e se era o meno abilitato al libero esercizio della professione. Così dopo avere lungamente esaminato le risultanze degli atti e le dichiarazioni – modificatesi nel tempo – dello stesso RI 1, il primo giudice ha concluso che l’imputato sapeva – o perlomeno doveva avere preso in considerazione – che l’amico non era abilitato al libero esercizio della professione medica (cfr. sentenza impugnata, consid. 10, pag. 19-20; consid. 18 pag. 25-26; consid. 23 pag. 33-36).
3.2. Quasi altrettanto lungamente, nel suo allegato il ricorrente si è diffuso in argomentazioni volte a dimostrare, con l’arbitrarietà dell’accertamento di cui s’è appena detto, che egli era convinto in perfetta buona fede che __________ , non soltanto avesse il diploma di medico, ma fosse, in ogni caso da molto prima del maggio 2003, autorizzato ad esercitare liberamente la professione, almeno per quanto riguarda le terapie complementari. Sostenendo, alla fine del suo lungo esposto sulla questione, di essere “una delle vittime finite nella tela di menzogne astutamente intessuta da __________” che è riuscito ad ingannare “con astuzia un numero considerevole di pazienti sulle sue qualifiche professionali” così come ha pure ingannato le persone impiegate nei diversi ospedali e istituti che lo avevano assunto in qualità di medico e anche le autorità di controllo che sono intervenute solo nel 2007, egli chiede l’annullamento della sentenza impugnata (ricorso, punto 5, pag. 15-17).
3.3. Deve, qui, essere precisato che RI 1 – deferito a giudizio dalla pubblica accusa per violazione dell’art. 19 cpv. 1 LStup – è stato condannato, dopo applicazione dell’art. 250 CPP, in forza dell’art. 20 LStup, per avere “crassamente violato l’art. 11 LStup ordinando e successivamente dispensando a __________, che non era suo paziente, della sostanza stupefacente contrariamente ai limiti fissati dalla professione (art. 9 cpv. 1 LStup) e questo sia per i singoli quantitativi consegnatigli se rapportati alle necessità di una singola persona come era __________ (AI19 e 21, tabella 1 …) , rispettivamente perché non giustificato né ammesso dalla scienza medica (art. 11 LStup ed art. 43 cpv. 1 OStup)” (sentenza impugnata, consid. 24, pag. 36 e 37).
Secondo il primo giudice, infatti, non si può ipotizzare nei confronti di RI 1 il reato di cui all’art. 19 cifra 1 LStup poiché egli è medico abilitato all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LStup e, quindi, è legittimato a prescrivere ed ordinare stupefacenti ai sensi degli art. 10 cpv. 1 LStup e art. 41 cpv. 1 OStup (sentenza impugnata, consid. 24, pag. 36).
A tale impostazione giuridica questa Corte è legata in assenza di un relativo ricorso da parte della pubblica accusa.
a. Giusta l’art. 11 LStup, i medici abilitati all’esercizio della libera professione (art. 9 cpv. 1 LStup) sono tenuti a usare, dispensare o prescrivere gli stupefacenti nella misura ammessa dalla scienza (cpv. 1). Lo stesso dicasi dei dentisti per quanto concerne l’uso e la somministrazione di stupefacenti (cpv. 2).
Per l’art. 13 LStup, i farmacisti possono dispensare stupefacenti al pubblico soltanto dietro presentazione della ricetta di un medico o di un veterinario.
Giusta l’art. 43 cpv. 1 OStup, i medici (e i veterinari) possono prescrivere stupefacenti soltanto ai pazienti (o agli animali) che hanno essi stesso visitato. Il cpv. 2 dello stesso disposto prescrive che, per i pazienti ambulatoriali, gli stupefacenti possono essere prescritti solamente mediante i moduli ufficiali per ricette (fornite dall’autorità federale, art. 43 cpv. 7 OStup) che devono indicare le generalità, la firma e il timbro del medico che ha prescritto lo stupefacente (lett. a), le generalità del paziente (lett. b), la data di compilazione della ricetta (lett. c), il nome dello stupefacente, il dosaggio e la forma farmaceutica (lett. d), il quantitativo (lett. e) e le istruzioni per l’uso (lett. f). La prescrizione di stupefacenti deve, poi, essere vistata di proprio pugno dal medico e il documento corrispondente deve essere conservato nella cartella medica del paziente (cpv. 3). Infine, per il cpv. 5 dell’art. 43 OStup, il quantitativo di stupefacente prescritto non deve eccedere quanto è necessario per un mese di cura, ritenuto che soltanto eccezionalmente, se le circostanze lo giustificano e nel rispetto dell’art. 11 LStup, questa durata può essere prolungata di due mesi.
Giusta l’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup chiunque, in qualità di medico, dentista, veterinario o farmacista usa o dispensa stupefacenti diversamente da quanto previsto negli art. 11 o 13 LStup e chiunque, in qualità di medico o veterinario, prescrive stupefacenti diversamente da quanto previsto nell’art. 11 LStup, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena detentiva non sarà inferiore ad un anno e ad essa potrà essere cumulata una pena pecuniaria.
Per contro, l’art. 20 cifra 2 LStup prevede che l’autore sia punito con una multa quando ha agito per negligenza.
Vi è uso di stupefacenti quando l’autore del reato somministra delle sostanze nel corpo del paziente senza il concorso attivo di quest’ultimo. L’autore dispensa stupefacenti quando vi è passaggio del potere di disposizione della sostanza ad un’altra persona (il concetto è più ampio di quanto previsto all’art. 19 cifra 1 LStup). Infine, l’autore prescrive stupefacenti quanto dà al farmacista l’istruzione personale scritta di consegnare una precisa sostanza stupefacente ad una determinata persona (Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittel- gesetzes [Art. 19-28 BetmG], 2a ed., Berna 2007, ad art. 20 LStup n. 10 e ad art. 19 LStup n. 72).
Per realizzare il reato, l’autore deve agire in violazione degli art. 11 o 13 LStup: i presupposti applicativi dell’art. 20 LStup sono, quindi, dati unicamente se la prescrizione della sostanza non è giustificata dal profilo medico oppure, quand’anche la prescrizione fosse conforme alla scienza medica (cioè, adeguata e necessaria alla cura della patologia o alla presa a carico del paziente), quando di tale sostanza vengono prescritte dosi maggiori del dovuto (cfr. sentenza CCRP del 15 febbraio 1978, in Rep. 1980, pag. 185).
b. In concreto, nonostante il primo giudice si sia diffusamente pronunciato sulla questione della consapevolezza di RI 1 in merito allo status professionale di __________ ed abbia da tali sue considerazioni sull’argomento dedotto che il ricorrente ha agito per dolo eventuale, deve essere rilevato che, per l’applicazione dell’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup, tale circostanza (cioè, quel che il condannato sapeva di __________ ) è totalmente irrilevante.
Infatti, l’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup sarebbe applicabile all’attività di RI 1 descritta nell’atto di accusa non soltanto nell’ipotesi in cui egli fosse stato convinto a torto che __________ era un medico abilitato ad esercitare la libera professione ma anche se, effettivamente, __________ avesse avuto tale qualifica e tale autorizzazione.
La prescrizione a __________ di pillole dimagranti contenenti sostanze stupefacenti sarebbe stata conforme all’art. 11 LStup – e, quindi, non rilevante dal profilo penale – unicamente se quest’ultimo fosse stato un paziente di RI 1 e (cumulativamente) se la prescrizione di tali capsule (così come la quantità prescritta) fosse stata indicata dall’arte medica per la cura di sue accertate patologie.
Nel caso in questione, è pacifico che RI 1 non ha prescritto le pastiglie a __________ a fini terapeutici. Al di là del fatto che ancora ha da essere dimostrato che la somministrazione delle sostanze in questione è scientificamente riconosciuta quale terapia per la cura di patologie legate all’obesità (cosa di cui questa Corte dubita), al di là del fatto che non risulta né che __________ fosse paziente di RI 1 né che egli egli soffrisse di obesità patologiche e, infine, al di là del fatto che è stata prescritta una quantità di capsule manifestamente sproporzionata per la cura di un singolo paziente (circa 990 trattamenti completi; cfr. sentenza impugnata, consid. 14, pag. 23), le prescrizioni di RI 1 non erano conformi all’art. 11 LStup poiché, per sua stessa ammissione, RI 1 sapeva che le pastiglie che egli prescriveva erano destinate a terze persone del cui stato di salute e delle cui necessità terapeutiche egli nulla sapeva.
L’attività svolta da RI 1 per __________ ha, pertanto, più le caratteristiche di quella di un “fornitore/intermediario” di stupefacenti che non di quella di un medico. Una simile attività è – anche quando avviene a beneficio di un collega medico autorizzato al libero esercizio della professione – manifestamente contraria all’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup.
Pertanto, in concreto, è del tutto superfluo determinare che cosa RI 1 sapesse dello status professionale di __________ .
Prescrivendo a nome di __________ delle capsule contenenti sostanze stupefacenti sapendo che esse erano destinate a terzi a lui sconosciuti (cui __________ le avrebbe rivendute), il ricorrente ha adempiuto tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup.
Si osserva qui – a titolo abbondanziale ritenuto l’art. 295 CPP – che egli si è evidentemente reso autore colpevole di questo reato per dolo diretto e non per dolo eventuale così come ritenuto dal primo giudice.
Su questo punto il gravame è, perciò, destinato all’insuccesso e la decisione del primo giudice di riconoscere RI 1 autore colpevole di infrazione agli art. 11 e 20 LStup merita conferma senza che questa Corte si debba pronunciare sull’accertamento di quanto egli sapeva di __________ .
Nemmeno è necessario che questa Corte si pronunci su tale questione nell’ottica del giudizio sulla censura relativa alla commisurazione della pena ritenuto che il primo giudice, valutando la colpa di RI 1, non ha minimamente considerato quanto da lui accertato sulla questione.
4. Il ricorrente sostiene, infine, che la sentenza impugnata viola crassamente il diritto sostanziale poiché, nella determinazione della pena, il primo giudice ha preso in considerazione come circostanza aggravante il fatto che egli è un medico (ricorso, punto 6, pag. 27).
4.1. Dopo avere ricordato le norme applicabili alla commisurazione della pena, il primo giudice ha indicato di avere tenuto in considerazione, quali elementi aggravanti, oltre la ripetitività dell’agire illecito e il consistente numero di pastiglie prescritte in un lungo lasso di tempo, il fatto che l’accusato è medico, cioè è una persona che più di altre appartenenti a diverse categorie professionali “dovrebbe essere di cristallino esempio per l’intera collettività per la sua onorabilità e rispetto delle leggi, soprattutto mediche”.
A suo favore – dunque, quali circostanze attenuanti la sua colpa – il primo giudice ha, poi, considerato l’incensuratezza, il fatto che ha agito per dolo eventuale e, infine, che egli ha agito, non per desiderio di arricchirsi, ma perché spinto “dalla sua decennale amicizia con __________ ”.
Tutto questo considerato, il primo giudice ha inflitto a RI 1 la pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere di fr. 400.- cadauna (per un complessivo di fr. 60.000), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 40).
4.2. Nel suo allegato ricorsuale, RI 1 rimprovera al primo giudice di essere caduto in errore considerando che il suo status di medico costituisca un’aggravante in relazione alla condanna giusta l’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup che istituisce un delitto speciale, che solo medici e veterinari possono commettere (ricorso, punto 6, pag. 27-28). Sostenendo che la medesima circostanza non può essere presa in considerazione sia come elemento costitutivo dell’infrazione sia come aggravante, il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata (ricorso, punto 6, pag. 28).
4.3. Come visto sopra, il primo giudice ha considerato il ruolo professionale di RI 1 come una circostanza aggravante la sua colpa. A torto. Come già evocato, autore del reato di cui all’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup può essere solo un medico, un dentista
o un farmacista (Albrecht, op. cit., ad art. 20 LStup n. 9 e rif.).
Su questo punto, il ricorso merita pertanto accoglimento: così come il divieto della doppia presa in considerazione impedisce
di considerare le circostanze che portano a elevare o a
diminuire il quadro della pena come elementi aggravanti o attenuanti nel quadro modificato della pena (cfr. Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, ad art. 47 n. 27), anche nella commissione di un Sonderdelikt – ovvero di un reato la cui commissione presuppone l’appartenenza ad una determinata categoria (in casu, professionale) – tale circostanza non può essere nuovamente (“doppiamente”) presa in considerazione come aggravante nell’ambito della commisurazione della pena (cfr. sentenza CCRP del 13 aprile 2010, inc. 17.2009.50, consid. 3.3.b; STF del 4 marzo 2010, inc. 6B_21/2010, consid. 7.4; STF del 6 giugno 2007, inc. 6S.44/2007, consid. 4.3.2 e riferimenti). Nel caso concreto, dunque, la colpa del dott. RI 1 non può essere giudicata più severamente per il fatto che egli é medico: se egli non lo fosse, infatti, non avrebbe potuto rendersi autore colpevole dell’infrazione di cui all’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup.
Pertanto – ritenuto, peraltro, che, in assenza di una relativa impugnazione, non può essere considerato che in prima sede è stato a torto ritenuto quale circostanza attenuante che egli ha agito per dolo soltanto eventuale (art. 295 CPP) – occorre procedere ad un aggiustamento verso il basso della pena inflitta a RI 1 che viene ridotta a 120 aliquote giornaliere.
Per il resto, la sentenza impugnata viene confermata.
5.Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali sono posti a carico del ricorrente per ¾ e per il resto allo Stato, che rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 600.- per ripetibili ridotte (art. 15 cpv. 1 e 2 combinato con gli art. 9 cpv. 1, 4 e 6 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è riformato come segue:
“ 3. Di conseguenza, RI 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr 48.000.- (quarantottomila) corrispondenti a 120 (centoventi) aliquote giornaliere di fr. 400.- (quattrocento) cadauna.”
Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti per ¾ a carico del ricorrente e per ¼ a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 600.- per ripetibili ridotte.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.