Incarto n.
17.2010.55

Locarno

18 aprile 2011/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

 

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Rosa Item

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato l’8 novembre 2010 da

 

 

 

RI 1


 

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 28 settembre 2010 dalla Pretura penale

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nel corso del 2008, a causa di discussioni sorte a seguito di una domanda di costruzione inoltrata al municipio da PC 1 per l’ampliamento della loro abitazione, i rapporti di vicinato tra i coniugi PC 1, all’epoca dei fatti residenti a __________ in Via __________, RI 1, pure residente in Via __________ a __________, si sono deteriorati al punto da indurre le parti a querelarsi vicendevolmente.
In particolare, RI 1, il 1° agosto 2008, ha sporto querela contro i coniugi PC 1 per i reati di vie fatto e danneggiamento, accusando PC 1 di averlo colpito alla testa con un sacchetto contenente rifiuti e PC 1 di avere lanciato sassi contro la sua abitazione nonché di averlo molestato suonando il campanello di casa sua e facendo squillare il suo telefono.

Da parte loro, i coniugi PC 1, in data 5 agosto 2008, hanno sporto querela contro il vicino per i reati di calunnia, diffamazione ed ingiuria, rimproverandogli di avere allestito scritti lesivi del loro onore e di avere insultato e spaventato le loro figlie.

                                  B.   Il 26 ottobre 2009 il sostituto procuratore pubblico ha emanato un decreto d’accusa con il quale ha dichiarato RI 1 autore colpevole di ripetuta ingiuria per avere, a __________, offeso l’onore delle piccole __________ e __________ __________ (figlie dei querelanti) tacciandole, il 2 luglio 2008, di “brutte fighe sporche” nonché urlando contro di loro, il 5 luglio 2008, la frase “Du verdammti Saufutz verschwind” (tradotto: “sparisci maledetta figa porca”) e per avere, a __________ in date imprecisate del mese di agosto 2008, offeso l’onore di PC 1 tacciandolo di “stronzo” e “verdammter Sauhund” (tradotto: “dannato porco cane”).

In applicazione della pena, egli ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 750.- (corrispondente a 15 aliquote di fr. 50.-) e ad una multa di fr. 400.-.

Contro il decreto di accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.

                                  C.   Lo stesso giorno il sostituto procuratore pubblico ha deciso il non luogo a procedere contro i coniugi PC 1 per i titoli di vie di fatto e danneggiamento nonché contro RI 1 per i titoli di diffamazione, calunnia e minaccia in relazione ad alcuni suoi scritti.

                                  D.   Con sentenza 28 settembre 2010, il giudice della Pretura penale - statuendo sull’opposizione - ha condannato RI 1 per il reato di ingiuria a danno delle figlie dei querelanti. Egli ha, invece, assolto il prevenuto dall’imputazione di ingiuria nei confronti di PC 1 personalmente.
In applicazione della pena, il giudice della Pretura penale ha, poi, condannato RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 500.- (corrispondente a 10 aliquote giornaliere di fr. 50.-), ad una multa di fr. 150.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva sostitutiva di 3 giorni) nonché al pagamento delle tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 800.-.

                                  E.   RI 1 è insorto contro la predetta sentenza con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 30 settembre 2010.
Nella motivazione scritta, presentata l’8 novembre 2010, egli lamenta un vizio essenziale di procedura nonché l’accertamento arbitrario di fatti posti a base della sentenza. Inoltre RI 1 chiede che i coniugi PC 1 e i testi TEST_1 e __________ vengano condannati giusta gli art. 303, 304 e 186 CP.

                                  F.   Senza svolgere particolari osservazioni, con scritto 19 novembre 2010, il sostituto procuratore pubblico ha chiesto la conferma della decisione impugnata.
Con osservazioni di data 22 novembre 2010, le parti civili PC 1 si sono rimessi al giudizio di questa Corte.

 

Considerando

in diritto:                        

1.  Giusta l’art 288 CPPti - applicabile in forza dell’art. 453 cpv. 1 CPPfed - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPPti) nella misura in cui l’accertamento dei fatti è censurabile unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPPti), ritenuto inoltre che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

                                   2.   Il ricorrente rimprovera, innanzitutto, al primo giudice di avere fondato il suo giudizio sulle deposizioni delle parti civili PC 1 nonché dei testi TEST_1 e TEST_2, nonostante egli non abbia avuto la possibilità, durante il dibattimento, di interrogarli e di difendersi dalle loro dichiarazioni a suo carico (ricorso, pag. 1 e 3).
Così argomentando il ricorrente lamenta, in sostanza, la violazione del suo diritto di essere sentito.

                               2.1.   Emerge in concreto dagli atti che i coniugi PC 1 sono stati complessivamente interrogati tre volte dalla polizia cantonale: PC 1 è stato sentito il 27 settembre 2008, PC 1 il 28 agosto e il 19 settembre 2008 (cfr. verbali in AI 6).
Dal canto loro, i testi TEST_2 e TEST_1 sono stati sentiti dalla polizia cantonale rispettivamente il 6 e l’8 novembre 2008 (cfr. verbali in AI 6).
RI 1 non è stato citato a nessuno di questi interrogatori.
PC 1
ha partecipato, in veste di parte civile, al dibattimento nel cui ambito è stato sentito (verb. dib. pag. 2).
Né PC 1, né TEST_2 né TEST_1 hanno, invece, presenziato al dibattimento (cfr. doc. 10 Pretura penale).

                           2.2. a)   Il diritto di essere sentito - sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall’art. 6 § 3 lett. d CEDU - assicura, tra l'altro, la facoltà di offrire formalmente e tempestivamente mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (STF 1. 5. 2009 in 4A.153/2009, consid. 4.1. e riferimenti; STF 23.5. 2008 in 6B.570/2007 consid. 5.1.; STF 13.4.2005 in 2P.20/2005, consid. 3.2 e riferimenti; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; DTF124 I 49 consid. 3a; DTF 124 I 241 consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni). In particolare, in forza delle disposizioni citate, ogni accusato ha il diritto di interrogare o fare interrogare i testi a carico e di ottenere la citazione e l’interrogatorio dei testi a scarico nelle stesse condizioni dei testi a carico (DTF 125 I 127 consid. 6b, pag. 133; 124 I 274 consid. 5b, pag. 284; 121 I 306 consid. 1b, pag. 308; DTF 116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami; STF 29.3.2000 1P.706/1999; STF 5 marzo 2009 in 6B.992/2008, consid. 1.1.1. in fine).

 

                                  b)   Il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, sancito dall'art. 6 § 3 lett. d CEDU, costituisce un aspetto puntuale del diritto ad un equo processo sancito dall’art. 6 § 1 CEDU e mira ad escludere che un giudizio penale venga fondato su dichiarazioni di testimoni ai quali l'accusato non ha avuto la possibilità di porre domande o che non hanno potuto essere messe in dubbio. Questa facoltà è garantita anche dall'art. 32 cpv. 2 Cost. che concretizza per l’imputato il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Le norme citate hanno lo scopo di assicurare la parità delle armi e il diritto ad un equo processo (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e rinvii; DTF 129 I 151 consid. 3.1 con indicazioni dettagliate).

 

                                  c)   Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nozione di testimone deve essere interpretata in senso lato, senza un legame formale con il diritto nazionale: in questo senso, per deposizioni testimoniali s’intendono tutte le dichiarazioni di cui il giudice viene a conoscenza e che può utilizzare. Anche le dichiarazioni rilasciate davanti agli organi di polizia nel corso delle indagini preliminari sono, perciò, da considerare deposizioni testimoniali (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 125 I 129 consid. 6a).

                                  d)   Secondo la giurisprudenza del TF, deposizioni di testimoni o di persone informate sui fatti possono, di regola, essere utilizzate a carico dell’accusato soltanto dopo un confronto. In questa senso, la facoltà di interrogare testimoni a carico assume di principio un carattere assoluto. Nella prassi, tuttavia, la portata di tale facoltà è in parte relativizzata, valendo in maniera illimitata soltanto quando la testimonianza in questione riveste un’importanza determinante, rappresentando l’unica prova o una prova comunque decisiva (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1 con indicazioni; sentenza 6P.59/2001 del 4 luglio 2001 consid. 3e).

 

                                  e)   Il TF ha più volte precisato che l’esercizio del diritto all’interrogatorio dei testi è sottoposto alle norme procedurali applicabili che possono porre condizioni di forma e di termini. Inoltre, il TF ha spiegato che l’interessato può rinunciare - espressamente o tacitamente - a tale sua facoltà e che tale rinuncia non invalida le deposizioni raccolte durante l’inchiesta (STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a; STF 7.8.2003 in 6P.68/2003 consid. 2; DTF 121 I 306, consid. 1b). Tuttavia - ha precisato ancora l’Alta Corte - la volontà dell’imputato di rinunciare al suo diritto al contradditorio non può essere ammessa facilmente e può essere accertata soltanto sulla scorta di elementi non equivoci e unicamente quando al prevenuto sono, comunque, state assicurate garanzie proporzionate alla gravità di tale rinuncia (STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a; DTF 121 I 30 consid. 5f).

 

                                   f)   Il TF ha già avuto modo di stabilire che il fatto che un imputato non abbia chiesto di essere confrontato ad un teste a carico durante l’inchiesta oppure davanti al giudice di primo grado non può essere, di per sé, considerato come una rinuncia al suo diritto al contradditorio se il diritto procedurale cantonale prevede l’assunzione di prove in seconda istanza (STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a che cita STF 7.4.1998 in re D. c. MP del canton Argovia, Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 3. edizione, Zurigo 1997, § 77 pag. 226 n.6 e N. Oberhlozer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, pag. 151 e il rinvio a ZR 86/1987, pag. 158 e seg).

 

                           2.3. a)   Nel giudizio impugnato il primo giudice ha spiegato che sui fatti avvenuti il 2 e il 5 luglio 2008 (ovvero quelli per cui il ricorrente è stato condannato) le versioni fornite dalle parti sono diametralmente opposte. In particolare il pretore ha rilevato come i coniugi PC 1 hanno concordemente riferito di aver sentito il prevenuto urlare all’indirizzo delle loro bambine, in data 2 luglio 2008, l’espressione “sparite brutte fighe sporche” e in data 5 luglio 2008 la frase “Du verdammti Saufutz verschwind”. Da parte sua RI 1, ha continuato il pretore, ha negato con forza di aver proferito le parole in questione, “sostenendo a più riprese che le accuse dei coniugi PC 1 sarebbero inveritiere”.
Il pretore ha, poi, osservato come agli episodi summenzionati abbiano assistito anche due testimoni, e meglio la signora TEST_1 (il 2 luglio 2008) e il signor TEST_2 (l’8 luglio 2008), i quali hanno sostanzialmente confermato la versione fornita dai coniugi PC 1.
Ciò posto, il primo giudice ha spiegato come egli non poteva “che giungere al convincimento che il 2 luglio e il 5 luglio 2008 l’accusato abbia effettivamente pronunciato le frasi in questione all’indirizzo delle figlie della parte civile” (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 4-5).

Da quanto precede discende che il pretore, nel condannare RI 1 per il reato di ripetuta ingiuria, ha essenzialmente fondato il suo giudizio sulle dichiarazioni rese alla polizia dai coniugi PC 1 nonché dai testi TEST_1 e TEST_2.

                                  b)   In concreto, se si può considerare che il ricorrente ha avuto la possibilità di interrogare PC 1 al dibattimento, ciò non è il caso per le altre persone sulle cui dichiarazioni il primo giudice ha fondato il giudizio di condanna.
Va, tuttavia, rilevato che il ricorrente ha chiesto l’audizione della signora PC 1 e dei due testi soltanto con il ricorso in cassazione.

Visti gli art. 227 e 228 CPPti, forza è concludere che la richiesta è tardiva poiché formulata ben oltre la chiusura dell’istruttoria dibattimentale (art. 228 cpv. 1 CPPti), in una sede - quella del ricorso per cassazione - in cui non vi è più la possibilità di procedere all’assunzione di prove.

Di norma, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte, tale ritardo comporta la preclusione del diritto al controinterrogatorio per tacita rinuncia (DTF 121 I 306 consid. 1b, CCRP inc. n. 17.2008.47 consid. 2.1)

 

                                  c)   In concreto, non vi sono elementi che impongano una diversa conclusione.

Risulta dagli atti che RI 1 sapeva, oltre che delle dichiarazioni rese dai coniugi PC 1, anche che gli inquirenti avevano sentito dei testi: in effetti, durante una sua audizione, egli era stato informato dalla polizia che un teste aveva dichiarato di averlo sentito pronunciare le espressioni considerate nel decreto d’accusa (cfr. verbale RI 1 26.11.2008, pag 2 in fine e 3 in alto).

Risulta, poi, che, il 24 novembre 2009, nel termine assegnato dal pretore alle parti con ordinanza 11/16 novembre 2009, RI 1 ha chiesto alla pretura penale - non soltanto l’acquisizione agli atti di un suo scritto denominato “cronologia degli eventi” - ma anche che le dichiarazioni dei coniugi PC 1 venissero sottoposte alla verifica di un “Lügendetektor”.

Da ciò si deduce che, oltre ad essere stato ben cosciente della presenza negli atti di dichiarazioni a suo carico e dell’importanza di tali dichiarazioni per il procedimento penale, egli era anche ben consapevole, nonostante non fosse patrocinato, della sua facoltà di chiedere l’assunzione di mezzi di prova.

Della sua sufficiente consapevolezza dei suoi diritti di parte sono, poi, ulteriore prova le modalità con cui egli ha gestito il procedimento (cfr. per esempio, la chiarezza dello scritto 30 settembre 2010 con cui ha dichiarato la sua volontà di ricorrere contro la sentenza di primo grado, scritto che dimostra, peraltro, una buona conoscenza dei meccanismi procedurali) e il fatto che egli ha inoltrato, sempre personalmente, il ricorso in esame in cui egli dimostra, appunto, di sapere che rientra fra le sue facoltà il chiedere di essere confrontato con i testi a carico.

In queste circostanze, il fatto che egli non abbia chiesto l’audizione dei testi e della signora PC 1 in tempo utile, cioè prima della fine del dibattimento di prima sede, deve essere considerato una sua scelta consapevole e, quindi, da ciò non si può che dedurre  una sua tacita rinuncia a far uso del suo diritto al contradditorio (cfr. CCRP inc. n. 17.2008.47 consid. 2.1).

Egli è, pertanto, malvenuto a dolersene in questa sede.

 

                                   3.   Nel merito, egli censura la valutazione del materiale probatorio operata dal pretore sostenendo, in sintesi, che le dichiarazioni dei testi non possono essere considerate fedefacenti, da un lato, perché lui non conosce la signora TEST_1, dall’altro, perché i suoi rapporti con il signor TEST_2 sono compromessi.

 

                               3.1.   Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; DTF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili oppure ancora se l’accertamento contestato non è sostenuto da alcun elemento probatorio (DTF 129 I 8 consid. 2.1.). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato. Per contro, una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola il divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

 

                               3.2.   In concreto, le argomentazioni del ricorrente non bastano a dimostrare un arbitrio nella valutazione delle prove. Da un lato, quand’anche ciò fosse, il fatto che egli non conosca la signora TEST_1 non basta ad inficiarne la dichiarazione secondo cui, quando era a casa dei coniugi PC 1, la donna ha “visto e sentito il signor RI 1 insultare e spaventare le bambine” (AI2 citato al consid. 5 della sentenza impugnata). D’altro lato, nemmeno i soltanto pretesi dissapori fra il qui ricorrente e il signor TEST_2 sono determinanti nella misura in cui non basta azzardare l’esistenza di vaghe conflittualità per inficiare il valore probante di una testimonianza e nella misura in cui, peraltro, le dichiarazioni del teste confermano quelle della parte civile e, anche se soltanto indirettamente, quelle della signora TEST_1.

Anche su questo punto, dunque, il ricorso è da respingere.

 

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza.

Non si assegnano ripetibili

                                     

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            200.-          

b) spese complessive               fr.            100.-

                                                     fr.            300.-

 

sono posti a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.