Incarto n.
17.2010.63

Locarno

17 febbraio 2011/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Rosa Item

 

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

 

 

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 14 dicembre 2010 da

 

 

RI 1

 

 

contro la sentenza emanata il 10 novembre 2010 dal giudice della Pretura penale nei confronti di

 

RI 2

 

 

 

RI 3

 

 

RI 4

 

 

RI 5

 

 

RI 6

  

 

RI 7

  

rappr. dall' DI 1

 

RI 8

 

rappr. dall' DI 2

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreti di accusa 15 dicembre 2008, il procuratore pubblico ha riconosciuto RI 5, RI 6, RI 3, RI 4, RI 2 e RI 7, dipendenti ed autisti di __________, nonché RI 8, autista di __________, colpevoli di:

                                           - truffa, tentata e ripetuta (salvo per RI 6, per il quale l’imputazione si riferisce ad un’ unica occasione), per avere, nel periodo maggio-giugno 2007, in correità tra di loro, in qualità di autisti e dipendenti della __________ (RI 5, RI 6, RI 3, RI 4, RI 2 e RI 7) nonché della __________  (RI 8), società alle quali la __________ aveva subappaltato il trasporto dei blocchi da cava presso il committente Consorzio sistemazione fiume __________, al fine di procacciare alle rispettive società (__________) un indebito profitto, mediante l’allestimento di documentazione falsa, tentato di ingannare con astuzia il Consorzio e di danneggiare il patrimonio dello stesso per un importo stimato in almeno fr. 5'489.50, ritenuto come il danno non si sia prodotto avendo la Divisione delle costruzioni del Cantone Ticino scoperto la falsa documentazione ed avendo il Consorzio remunerato la __________ in funzione dei blocchi da cava effettivamente forniti, nonché di:

                                         -  falsità in documenti, ripetuta (salvo per RI 6, cui è stata imputata un’unica azione), per avere, nel periodo maggio-giugno 2007, presso la cava della __________ , al fine di procacciare alle rispettive società (__________  e __________  rispettivamente __________ ) un indebito profitto, in fase di pesatura degli autocarri da loro condotti, allo scopo di maggiorare fittiziamente la quantità di blocchi da cava trasportati, da un lato, inserito manualmente nei bollettini di pesata dei citati veicoli un peso a vuoto (“tara”) inferiore a quello effettivo (imputazione valida per RI 5, RI 6, RI 3, RI 4, RI 7 e RI 8) e, dall’altro, introdotto sulla pesa un’autovettura Subaru Legacy, aumentando in tal modo fittiziamente il peso a carico degli autocarri, automaticamente inserito nei bollettini di pesata (imputazione valida per RI 5, RI 3, RI 4 e RI 2).

 

A RI 8 il procuratore pubblico imputata anche un’infrazione alla LStr.

 

In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha pertanto proposto la condanna di:

 

                                            - RI 5 alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 4'000.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, oltre che alla multa di fr. 2'000.- e al pagamento di tasse e spese. Non ha proposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 21.6.2004, ma ha formalmente ammonito l’imputato;

                                         - RI 6 alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna (corrispondenti a fr. 900.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 250.- e al pagamento di tasse e spese;

                                         - RI 3 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna (corrispondenti a fr. 3’600.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 1’500.- e al pagamento di tasse e spese;

                                         - RI 4 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna (corrispondenti a fr. 3'600.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 1'500.- e al pagamento di tasse e spese;

                                         - RI 2 alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna (corrispondenti a fr. 1'650.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 500.- e al pagamento di tasse e spese;

                                         - RI 7 alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna (corrispondenti a fr. 2'750.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 750.- e al pagamento di tasse e spese;

                                         - RI 8 alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a fr. 1'800.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, oltre che alla multa di fr. 700.- e al pagamento di tasse e spese.

 

Per tutti gli imputati il procuratore pubblico ha proposto la confisca e la distruzione, ad avvenuta crescita in giudicato dei rispettivi decreti di accusa, dei documenti falsi.

 

Va detto che, sempre il 15 dicembre 2008, un ulteriore decreto di accusa era stato emesso nei confronti di __________ , membro del consiglio di amministrazione e direttore della cava di proprietà della __________ , per i reati di truffa, tentata e ripetuta, nonché di falsità in documenti. Quest’ultimo capo di accusa contemplava unicamente l’ipotesi di reato relativa all’inserimento manuale nei bollettini di pesata degli autocarri di __________  e __________  di tare inferiori rispetto a quelle effettive.

 

                                  B.   RI 7 (il 17.12.2008), RI 5, RI 6, RI 3, RI 4 e RI 2 (il 19.12.2008), __________  (il 23.12.2008) e RI 8 (il 29.12.2008) hanno sollevato tempestiva opposizione avverso i rispettivi decreti di accusa.

 

Con decreto 5.3.2010 i vari procedimenti sono stati riuniti in uno solo.

 

                                  C.   Al dibattimento, tenutosi dal 9 al 10 novembre 2010, il giudice della Pretura penale ha prospettato ad RI 6, RI 2, RI 7, nonché cautelativamente anche agli altri imputati, ai sensi dell’art. 250 CPP, la derubricazione dell’accusa a reato di poca entità ex art. 172ter CP (verb. dib., pag. 12).

 

In esito all’istruttoria dibattimentale, il primo giudice ha prospettato a __________  l’estensione dell’accusa di falsità in documenti anche per una fattispecie non considerata nel decreto di accusa emanato nei suoi confronti, e meglio per avere impartito disposizioni agli autisti in merito al posizionamento della vettura Subaru Legacy sulla pesa al momento della pesatura degli autocarri carichi (verb. dib., pag. 17).

La difesa avendo fatto uso della facoltà concessa all’imputato dall’art. 250 cpv. 4 CPP di opporsi all’estensione dell’accusa, il giudice di prime cure ha rinviato gli atti al Ministero pubblico affinché procedesse nelle sue incombenze ed emanasse un nuovo decreto di accusa contemplante anche tale ulteriore ipotesi di reato. Il procedimento nei confronti di __________  è pertanto stato disgiunto da quello degli altri coimputati, il quale è proseguito normalmente (verb. dib., pag. 17).

 

                                  D.   Con sentenza 10 novembre 2010, il giudice della Pretura penale, statuendo sulle opposizioni da loro sollevate, ha prosciolto da ogni capo di accusa tutti gli imputati, salvo __________ , i cui atti sono - come visto - stati ritrasmessi al Ministero pubblico.

Il primo giudice si è peraltro detto stupito di dover constatare che __________ , il quale - come i suoi colleghi autisti - aveva ammesso tutti i fatti ritenuti illeciti dal procuratore pubblico, non sia stato fatto oggetto di un decreto di accusa.

 

                                  E.   In sintesi, i fatti posti alla base della sentenza impugnata sono i seguenti.

 

                                   1.   In data 1. giugno 2007, il Consorzio Sistemazione del fiume __________  da __________ alla Foce, __________ (in seguito “il Consorzio”), ha sottoscritto un contratto d’appalto con la __________  (di cui l’ing. __________ , al momento del giudizio di prima sede, era membro del consiglio di amministrazione e direttore con diritto di firma individuale) avente per oggetto la fornitura di 4'200 tonnellate di massi di pietra naturale di determinate dimensioni, necessarie per gli interventi di arginatura di un tratto del fiume (cosiddetto Lotto 1, Fase 1). Il prezzo era stato fissato in fr. 22.95 per tonnellata, per un importo complessivo di fr. 106'513.24, IVA inclusa (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 17).

La direzione lavori del cantiere del __________  (cosiddetto Lotto 1) era stata affidata alla __________ (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 18).

L’opera di sistemazione del fiume è stata sussidiata dal Cantone Ticino, in ragione del 25%, e dalla Confederazione, nella misura del 40%. Per tali enti, l’Ufficio dei corsi d’acqua ha funto da supervisore dei lavori (così come previsto dalla legge), mentre la Divisione delle costruzioni è intervenuta in qualità di consulente (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 18).

 

Successivamente la __________  ha subappaltato il trasporto dei blocchi alle ditte __________ , diretta da __________ , e __________ , diretta dall’amministratore unico RI 8 (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 17).

 

                                   2.   In data 8 giugno 2007, il titolare di due ditte che pure avevano concorso, senza successo, per ottenere l’appalto dei trasporti dei massi di granito ha segnalato ad un collaboratore della Sezione (recte: dell’Ufficio) dei corsi d’acqua di aver notato, presso la cava __________ , delle irregolarità in fase di pesatura degli autocarri carichi, producendo delle fotografie che dimostravano inequivocabilmente come, al momento del rilevamento del peso del veicolo carico, sulla pesa, oltre allo stesso, venisse posizionata una Subaru Legacy (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 18).

Dopo aver esperito un’indagine autonoma, con scritto 22 giugno 2007, il direttore della Divisione delle costruzioni ed il capo dell’Ufficio dei corsi d’acqua hanno sottoposto la fattispecie al Ministero pubblico, il quale ha aperto un’inchiesta che ha permesso di confermare i sospetti di irregolarità avanzati dai funzionari statali (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 18).

 

                                   3.   Il giudice di prime cure ha accertato che presso la cava __________  le tare dei camion venivano sistematicamente inserite manualmente nel computer della pesa (e di conseguenza registrate sui bollettini di pesata) con valori standard, inferiori a quelli effettivi, senza una preventiva pesatura dell’autocarro vuoto. Ha accertato inoltre che, al momento di pesare il veicolo carico, per aumentarne fittiziamente il peso, in svariate occasioni è stata immessa sulla pesa della cava __________  una vettura Subaru Legacy del peso di circa t 1.5 (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 18-19), che serviva per i trasporti interni al cantiere e che rimaneva posteggiata nei pressi della pesa con le chiavi inserite (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 27).

Più precisamente, il giudice della Pretura penale ha accertato che:

                                          - RI 5 ha fatto uso 10 volte della Subaru (su 46 viaggi effettuati) e ha sistematicamente registrato una tara di t 13, a fronte di tare effettive degli autocarri da lui guidati di almeno t 13.5;

                                          - RI 4 ha fatto capo 2 volte alla Subaru (su circa 33 viaggi effettuati) e ha sistematicamente registrato una tara di t 15.5, a fronte di una tara effettiva di t 16.49;

                                          - RI 3 è ricorso 5 o 6 volte alla Subaru (su circa 32 viaggi effettuati) e ha sistematicamente (salvo i primi due trasporti) registrato una tara di t 13 invece della tara effettiva di t 14.4;

                                          - RI 2 ha immesso 2 volte la Subaru sulla pesa (su 5 viaggi) e ha sistematicamente registrato una tara di t 13.2 anziché la tara effettiva di t 13.8 (senza che quest’ultima irregolarità gli sia stata rimproverata nel decreto di accusa, n.d.r.);

                                          - RI 6 ha effettuato due viaggi senza fare mai uso della Subaru, ma ha sistematicamente registrato una tara di t 13, a fronte di una tara effettiva di t 14.44;

                                          - RI 7 ha effettuato circa 13 viaggi senza mai utilizzare la Subaru, ma ha sistematicamente registrato una tara di t 13 invece della tara effettiva di t 13.66;

                                          - RI 8 ha effettuato 31 viaggi senza mai servirsi della Subaru, ma ha sistematicamente registrato una tara di t 15 anziché la tara effettiva di t 15.5 (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 18-19).

 

                                   4.   Il primo giudice ha accertato che gli autisti - che avevano proceduto alle operazioni di pesatura così come indicato su precisa istruzione dell’ing. __________ , direttore della cava (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 19) - non sapevano e non potevano sapere che il materiale fornito dalla __________  e da loro trasportato veniva fatturato secondo il peso figurante sui bollettini di pesata (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 27).

In particolare, riguardo la registrazione di tare standard, il giudice della Pretura penale ha ritenuto che gli autisti hanno agito in buona fede, convinti che le tare indicate fossero sostanzialmente corrette e tenessero conto delle variazioni possibili a dipendenza di determinate variabili (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 28).

Pertanto, il giudice di prime cure ha concluso per l’assenza dell’elemento soggettivo sia per il reato di tentata truffa (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 30) che per quello di falsità in documenti (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 31), prosciogliendo tutti gli imputati (ad eccezione, come visto, di __________ ).

 

                                  F.   In data 11 novembre 2010, il procuratore pubblico ha inoltrato dichiarazione di ricorso avverso il giudizio pretorile. Nei motivi del gravame, presentati il 14/15 dicembre seguente, il ricorrente, invocando un accertamento arbitrario dei fatti ed un’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza, postula l’annullamento della pronuncia impugnata ed il rinvio degli atti alla Pretura penale affinché proceda ad un nuovo giudizio ed alla commisurazione della pena.

Non contesta, per contro, il proscioglimento di RI 8 dal reato di infrazione alla LStr.

 

                                  G.   Con osservazioni 11/13 gennaio 2011, RI 5, RI 6, RI 3, RI 4, RI 2 e RI 7 hanno chiesto la reiezione del gravame, nella misura in cui esso venga ritenuto ricevibile.

Analoga richiesta ha formulato RI 8 nelle osservazioni presentate l’11/14 gennaio 2011.

 

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 288 CPP (Ti) - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

 

                                   2.   A mò di premessa, il ricorrente censura l’affermazione del primo giudice relativa all’autista __________  sottolineando come, anche nei confronti di quest’ultimo, sia stato emesso, in data 15 dicembre 2008, un decreto di accusa (DA 4951/2008) che è cresciuto, incontestato, in giudicato (ricorso, pag. 2).

 

 

                                    I.   In relazione al reato di tentata truffa

 

                                   3.   Continuando nel suo memoriale, il ricorrente contesta - siccome arbitrario - l’accertamento dei fatti operato dal primo giudice.

 

                               3.1.   Anzitutto, il ricorrente censura l’accertamento secondo cui il fare uso di tare standard per gli autocarri - evitando, così, di pesare dapprima i veicoli vuoti e poi carichi - è una prassi usuale e tollerata (ricorso, pag. 7).

 

                            3.1.a.   Dopo aver escluso - per la fattispecie relativa alla registrazione di tare standard nei bollettini di pesata - l’inganno astuto, il primo giudice ha aggiunto che “sorge addirittura il dubbio che la prassi adottata fosse effettivamente usuale e tollerata” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 24).

 

                            3.1.b.   Il ricorrente sostiene che tale accertamento è arbitrario, non fondandosi su alcuna risultanza istruttoria.

 

                            3.1.c.   Al proposito va rilevato che, in realtà, nella sentenza impugnata, il giudice della Pretura penale non ha affatto accertato una prassi del genere, ma si è limitato ad indicare che “sorgevano dubbi” in merito, senza peraltro neppure precisare quali elementi abbiano fatto sorgere tali dubbi.

L’accertamento contestato dal ricorrente, quindi, semplicemente non è stato fatto.

 

                               3.2.   Proseguendo nel suo esposto, il ricorrente censura di arbitrio l’accertamento del giudice di prime cure secondo cui gli imputati prosciolti non sapevano che il contratto di appalto (rispettivamente di subappalto) prevedeva la fatturazione nei confronti del committente (rispettivamente della __________ ) in base al peso del materiale risultante dai bollettini di pesata e secondo cui, di conseguenza, essi non sapevano che con il loro agire potevano cagionare un danno al committente nonché procurare un guadagno indebito alla __________ , rispettivamente alla ditta presso cui erano impiegati.

 

                            3.2.a.   Sulla questione, in relazione al reato di tentata truffa, il giudice di prime cure ha accertato che gli autisti non sapevano e non potevano sapere che il materiale fornito dalla __________  e da loro trasportato veniva fatturato secondo il peso figurante sui bollettini di pesata. Egli ha ritenuto, infatti, che essi “non erano minimamente a conoscenza degli estremi contrattuali alla base del loro intervento”, che “non sapevano e non potevano sapere (perché non era una questione di loro competenza) se l’appalto prevedeva un pagamento a viaggio, a peso, a numero di massi o altro” e che non hanno, quindi, “mai nemmeno lontanamente preso in considerazione che il loro agire potesse cagionare un danno patrimoniale a chicchessia” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 27). Egli ha fondato il suo accertamento sulle dichiarazioni rese dagli autisti in aula, evidenziando come tutti (ad eccezione di RI 4) abbiano riferito di non essersi resi conto che, con il loro comportamento, potevano favorire rispettivamente sfavorire qualcuno (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 28-30). Quanto a RI 6, il pretore ha accertato che egli, avendo effettuato solo due trasporti, “ha avuto ancor meno tempo degli altri per soffermarsi sulla legittimità e sulle conseguenze” del suo agire (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 29). Ha, pertanto, accertato che l’unico scopo degli imputati era di evitare le inutili perdite di tempo legate alla necessità di procedere tutte le volte ad una doppia misurazione del peso del camion, dapprima vuoto e poi carico (da qui l’inserimento di tare standard), rispettivamente, in relazione al ricorso alla Subaru, alla necessità di dover tornare a caricare un solo masso di granito supplementare per raggiungere il carico ottimale (stabilito da __________ , titolare della __________ ), arrischiando così di effettuare meno viaggi (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 27-28). Il primo giudice ha, infatti, accertato che nella cava __________  in quel periodo vi erano molti camion e che, per caricare un blocco supplementare, gli autisti erano costretti a rimettersi in fila in attesa che il “loader” si liberasse, una tale operazione comportando all’incirca una mezz’ora ed il rischio di non poter effettuare un viaggio in più, dati i tempi piuttosto lunghi del trasporto su una tratta stradale fortemente trafficata (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 27). Il primo giudice ha rilevato che “certo, con il senno di poi si potrebbe dire che qualche dubbio avrebbero dovuto averlo, come loro stessi hanno ammesso”, ma ha ritenuto che determinanti per la valutazione della punibilità sono le condizioni al momento in cui i fatti si sono svolti (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 27), tanto più che “si tratta di persone semplici, con un’istruzione di base, che non hanno palesato alcuna malizia (ad eccezione del signor RI 8, il cui ruolo, abbiamo visto, era diverso dagli altri camionisti)” e che, dato l’elevato ritmo di lavoro, non avevano il tempo di “fermarsi a riflettere sui dettagli di quanto facevano” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 28). Egli ha, poi, considerato che, “ad eccezione di RI 8”, essi si limitavano a seguire le direttive impartite “dall’alto”, senza facoltà di controbattere (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 27-28). Il giudice di prime cure ha altresì accertato che la possibilità di trarre un guadagno personale dalle irregolarità in questione non è mai stata presa in considerazione dagli autisti, i quali neppure avrebbero potuto ipotizzarla, non essendo pagati a peso (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 28).

Per quanto attiene, in particolare, all’inserimento di tare standard, il giudice di prime cure ha, poi, anche accertato che gli autisti hanno agito “credendo che i dati fossero fondamentalmente corretti e che in media corrispondessero alla realtà, viste le variazioni di peso possibili a dipendenza o meno della presenza della sponda, del carburante o di detriti sul ponte” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 28).

In esito alla sua valutazione il giudice della Pretura penale è dunque giunto al convincimento che gli autisti, nei due casi (registrazione di tare standard e utilizzo della Subaru), hanno agito negligentemente, ossia senza dolo, nemmeno eventuale (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 27-28).

Quanto al reato di falsità in documenti (nell’ipotesi accusatoria, consumato e non tentato come parrebbe alla lettura della sentenza di primo grado a pag. 32), il primo giudice ha considerato che “prendendo atto delle conclusioni tratte in merito all’adempimento soggettivo della fattispecie di truffa, non si può che escludere (…) che gli imputati abbiano agito intenzionalmente o con dolo eventuale”. Ha accertato che essi non hanno preso in considerazione che, inserendo manualmente tare standard rispettivamente facendo uso della Subaru, creavano un documento falso. Ha stabilito che essi non hanno pensato che il loro comportamento potesse cagionare un danno economico a terzi o benefici indebiti per loro, il loro unico scopo essendo quello di evitare inutili perdite di tempo ed ottimizzare il lavoro nell’interesse di tutte le parti, mirando ad un vantaggio non indebito, ma “al limite ad uno legittimo, almeno dal loro punto di vista” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 31).

 

                            3.2.b.   Il ricorrente rimprovera al giudice di prime cure di avere fondato la sua valutazione unicamente sulle dichiarazioni rese dagli autisti al dibattimento, omettendo di considerare quelle da loro precedentemente rese davanti alla polizia. Sostiene il ricorrente che dalla lettura delle prime testimonianze, assunte in un momento prossimo ai fatti, emerge che gli autisti si erano resi conto, o comunque disponevano di tutti gli elementi per rendersi conto, che il loro comportamento era irregolare e che poteva procurare un guadagno indebito alla __________ , rispettivamente alla ditta presso la quale erano impiegati e, conseguentemente, arrecare un pregiudizio al committente che avrebbe dovuto pagare del materiale che, in realtà, non gli era stato fornito (ricorso, pag. 4-5).

A sostegno della sua tesi, il procuratore pubblico cita le dichiarazioni di RI 6, estrapolate dal suo verbale del 13 novembre 2007 (durante il quale era stato sentito come teste) e confermate il 16 luglio 2008 (in qualità di indiziato), secondo cui “in un primo momento non avevo capito bene il motivo per cui l’autista RI 8 mi invitava a introdurre la vettura in questione sulla pesa. In effetti, normalmente se il peso è nettamente inferiore alla portata massima dell’autocarro, come autista professionale mi faccio caricare un altro blocco onde avvicinarmi al peso massimo acconsentito”. Fa pure riferimento alle dichiarazioni rese, ancora il 13 novembre 2007, da RI 3, il quale ha dichiarato che “non immaginavo di commettere questi reati, anche se avevo capito che quanto facevamo non era corretto”. Si appoggia, altresì, alle ammissioni fatte, sempre il 13 novembre 2007, da RI 5, il quale ha affermato che “chi ci poteva guadagnare era la cava __________  e a sua insaputa pure il mio principale __________ ”. Allude infine, senza citarle, a dichiarazioni nello stesso senso di RI 7, rese il 16 novembre 2007. Pertanto - conclude il ricorrente - è arbitraria la conclusione cui è giunto il primo giudice, secondo cui gli autisti non erano consapevoli di poter cagionare un danno al committente.

 

                            3.2.c.   Dal profilo soggettivo il reato di truffa presuppone, oltre all’intenzionalità riferita a tutti gli elementi oggettivi del reato, l’intenzione di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 39 e segg. ad art. 146 CP).

Giusta l’art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie con coscienza e volontà.

Sussiste, invece, dolo eventuale laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca, e, ciò nondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti). Chi prende in considerazione l’evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP (DTF 121 IV 249 consid. 3a pag. 253). Basta - perché ciò possa essere ammesso - che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (cfr. art. 18 cpv. 2 vCP). Non è necessario che l’agente desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249 consid. 3a pag. 253). Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato. Infatti, vi è dolo eventuale quando l’autore ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, per il caso, se ne accomoda. V’è, invece, negligenza - e non dolo - quando l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58 consid. 8.3; 125 IV 242 consid. 3c, 119 IV 1 consid. 5a). Quindi, la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede nella volontà dell’autore e non nella coscienza (DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg. 15 e segg. con giurisprudenza ivi citata).

Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Gli accertamenti del primo giudice secondo cui una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso vincolano la Corte di cassazione e di revisione penale, che è abilitata a rivederli soltanto con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP; per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246; STF 6B_1004/2008 del 9 aprile 2009). Ciò significa che il relativo accertamento può essere censurato solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a).

La nozione di dolo eventuale è, invece, sicuramente giuridica. Ritenuto che il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base ad elementi esteriori, in quest’ambito le questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4). Il quesito giuridico se l’autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti accertati dall’autorità cantonale da cui quest’ultima ha dedotto tale elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, la Corte di cassazione e revisione penale (al pari del Tribunale federale) può pertanto esaminare liberamente se sono stati valutati correttamente gli elementi esteriori, in base ai quali è stato accertato che l’agente ha preso in considerazione, ossia ha accettato, l’evento o il reato (DTF 130 IV 58 consid. 8.5).

In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell’esperienza. Può inferire la volontà dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove l’eventualità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, in modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3 pag. 225; 130 IV 58 consid. 8.4). Quest’interpretazione deve ragionevolmente prendere in considerazione il grado di probabilità che l’evento si realizzi, alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita (DTF 133 IV 1 consid. 4.6 pag. 8). La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5 pag. 19; STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio, il movente e la modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 125 IV 242 consid. 3c in fine e rinvii; STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1). Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse. La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, tuttavia, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati da errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). È, infatti, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisone presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).

Per essere annullata, una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3, DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

 

                            3.2.d.   L’accertamento fondamentale per il giudizio di prima sede è che gli autisti non sapevano e non potevano sapere che i bollettini di pesata costituivano la base per la fatturazione.

 

                                aa)   L’arbitrarietà di questo accertamento emerge con evidenza, per tre degli autisti, da quanto da loro dichiarato davanti alla polizia. In effetti, RI 5, nel suo verbale 13 novembre 2007, in relazione alle irregolarità, ha dato atto che “chi ci poteva guadagnare era la cava __________  e a sua insaputa pure il mio principale __________ ” (pag. 3). Anche RI 3 ha dichiarato, sempre il 13 novembre 2007, che “avevo capito che quanto facevamo non era corretto” e che “chi poteva guadagnarci era la cava __________  e a sua insaputa pure la nostra ditta” (pag. 3). Infine, RI 7, in riferimento alle irregolarità in questione, ha affermato che “secondo il mio parere chi ci ha guadagnato è la Cava __________  ” (verbale di polizia 16 novembre 2007, pag. 3). Nella misura in cui hanno detto che chi traeva un guadagno dalle irregolarità - che avevano per effetto di falsare, aumentandoli fittiziamente, i valori del peso del materiale trasportato figuranti sui bollettini di pesata - erano la __________ , rispettivamente la __________  (diretta da __________ ), i tre autisti hanno chiaramente ammesso di fronte alla polizia di avere saputo che la fatturazione avveniva sulla base dei dati indicati sui bollettini di pesata. Con ciò, hanno, quindi, dato atto di essere perfettamente consapevoli che il loro comportamento causava, da un lato, un indebito guadagno per la __________  rispettivamente per la __________  e, dall’altro, conseguentemente, un danno per il committente.

L’accertamento del pretore secondo cui gli autisti non sapevano e non potevano sapere che i bollettini di pesata servivano da base per la fatturazione si rivela, dunque, per coloro che hanno fatto le citate ammissioni, chiaramente arbitrario poiché in chiaro contrasto con gli atti, ritenuto che le dichiarazioni rese al dibattimento non possono che essere considerate aventi natura strumentale. Non è, infatti, ragionevolmente sostenibile che essi non sapessero più quel che prima avevano candidamente ammesso di sapere.

Per quanto concerne RI 8, si osserva che, pur avendo ritrattato davanti al procuratore pubblico (verbale 18 novembre 2008, pag. 2-3) e al dibattimento (verb. dib., pag. 15), egli aveva inizialmente ammesso che dalle irregolarità nella registrazione della tara (le uniche da lui commesse) avrebbe tratto un guadagno personale di fr. 327.60 (verbale di polizia 23 novembre 2007, pag. 2), dando così atto di sapere che la fatturazione avveniva in base al peso. Ma vi è di più: egli ha perfino ammesso, nel verbale da lui reso davanti al procuratore pubblico il 18 novembre 2008, che “gli accordi verbali tra __________  prevedevano che __________  sarebbe stata remunerata in base al peso dei blocchi da cava che quest’ultima avrebbe trasportato” (pag. 2).

 

                                bb)   Gli altri autisti (RI 6, RI 4 e RI 2) non hanno fatto dichiarazioni analoghe. L’ammissione esplicita della conoscenza del fatto che la fatturazione si fondava sui dati contenuti nei bollettini di pesata risulta, tuttavia, superflua, nella misura in cui è di comune conoscenza che la fornitura di materiale del tipo di quello in questione viene fatturata in base al peso. Non occorre disporre di una formazione superiore, né conoscere nel dettaglio il contenuto degli accordi contrattuali per sapere che i bollettini di pesata costituiscono la base per la fatturazione.

La tesi del giudice della Pretura penale secondo cui vi potevano essere altre modalità di pagamento non è condivisibile. Se il pagamento fosse stato previsto in base a criteri diversi da quello del peso del materiale fornito - cioè, se si fosse fatta un’eccezione alla regola - non vi sarebbe stata la necessità di procedere all’operazione di pesata dei camion. Non sarebbe, in particolare, stato necessario pesare i veicoli carichi, sottrarre da quel valore la tara, per stabilire il peso netto del materiale trasportato. Inoltre, se, per ipotesi, il pagamento fosse stato previsto in base al numero di viaggi o al numero di massi trasportati (a prescindere dall’inadeguatezza di tale ultimo criterio, a fronte della variabile dimensione dei massi), i bollettini avrebbero fatto stato del numero dei viaggi, rispettivamente del numero di massi trasportati, anziché del peso.

Il fatto che gli autisti sono - come accertato dal pretore - “persone semplici con un’istruzione di base” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 28) nulla muta alla questione: la comune conoscenza delle cose e l’esperienza generale della vita è tale proprio perché coinvolge anche le persone semplici. Non occorre spendere molte parole per spiegare che tutti - ma proprio tutti - sanno che, in ambito commerciale, la pesatura è finalizzata unicamente alla fatturazione, o meglio al pagamento da parte del cliente della merce fornita (eventuali altri scopi essendo solo accessori).

Ritenendo che RI 6, RI 4 e RI 2 non sapessero che la fatturazione avveniva sulla base del peso del materiale fornito/trasportato - e, quindi, sulla base dei bollettini di pesata - il giudice della Pretura penale è, dunque, caduto in arbitrio.

 

                            3.2.e.   Accertato che gli autisti sapevano che i bollettini servivano per la fatturazione, occorre stabilire se essi sapevano che stavano agendo in modo scorretto.

La questione non pone problemi in relazione all’utilizzo della Subaru per aumentare il peso del carico trasportato, un tale agire essendo per definizione illecito.

Diverso è il discorso per quanto riguarda l’indicazione, nei bollettini di pesata, di tare standard. Pur non essendo stata accertata una prassi in tal senso generalmente seguita nella professione (cfr. sopra, consid. 3.1), la giustificazione fornita da alcuni autisti [a differenza di quanto parrebbe dalla lettura della sentenza di primo grado, non tutti hanno sostenuto tale tesi: l’hanno preteso solo RI 4 (verbale di polizia 15 novembre 2007, pag. 2), RI 2 (verbale di polizia 15 novembre 2007, pag. 2), RI 7 (verbale di polizia 16 novembre 2007, pag. 2) e RI 8 (verbale di polizia 23 novembre 2007, pag. 1 e verbale davanti al procuratore pubblico 18 novembre 2008, pag. 1-2)] e fatta propria dal giudice di prime cure, secondo cui gli imputati credevano che i dati fossero sostanzialmente corretti e tenessero conto delle possibili variazioni legate alla presenza o meno della sponda oppure di detriti sul ponte nonché alla quantità di carburante nel serbatoio (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 28), non può dirsi peregrina. Tuttavia, essa necessiterebbe di maggiori accertamenti.

La questione può, nondimeno, rimanere irrisolta - e questa Corte può, perciò, rinunciare ad un rinvio degli atti in tal senso - alla

luce delle successive considerazioni in merito all’inganno astuto.

 

                             3.2.f.   Ritenuta la consapevolezza degli autisti sui criteri di fatturazione e sulla scorrettezza del ricorso alla Subaru, occorre verificare quale fosse la loro volontà.

L’accertamento del primo giudice - effettuato sulla base delle dichiarazioni rese dagli autisti (sentenza impugnata, consid. 15-16, pag. 27-30) - secondo cui il fine personalmente perseguito dagli imputati era di risparmiare tempo per poter effettuare un viaggio in più nulla muta alla conclusione che essi hanno agito intenzionalmente. Tutt’al più porta a ritenere che essi abbiano agito con dolo eventuale, anziché diretto. Pur perseguendo un altro scopo, essi hanno, infatti, preso in considerazione e accettato, con il loro comportamento, di favorire la ditta fornitrice del materiale, rispettivamente la loro datrice di lavoro, e di causare, di riflesso, un danno al committente.

 

                               3.3.   Nel suo memoriale il ricorrente censura, poi, l’applicazione del diritto, nella misura in cui il giudice di prime dure ha negato l’inganno astuto in relazione alla registrazione di tare standard.

 

                            3.3.a.   Nella sentenza impugnata il primo giudice ha escluso l’inganno astuto in relazione all’immissione manuale di tare inferiori a quelle effettive reputando che “non era (…) difficile per il committente, rappresentato dalla direzione lavori, scoprire che non veniva effettuata una pesatura del veicolo a vuoto ad ogni passaggio, ma si faceva capo a misure standard” in quanto il responsabile del cantiere del __________  riceveva quotidianamente i bollettini di pesata ed anche la direzione locale dei lavori (assunta dalla ditta __________) aveva avuto modo di visionarli. Egli ha considerato che essi, esaminandoli, non potevano non notare che tali bollettini riportavano “sempre le stesse tare, tra l’altro registrate tutte le volte con una cifra tonda” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 24).

 

                            3.3.b.   Il ricorrente rimprovera al giudice della Pretura penale di avere, a torto, escluso l’inganno astuto per questa fattispecie. Sostiene, infatti, il ricorrente che non è possibile pretendere dal committente il controllo minuzioso di ogni bollettino di pesata che gli viene consegnato. Quest’ultimo - continua il ricorrente - deve poter fare affidamento sul fatto che quanto riportato in tali bollettini corrisponde alla realtà.

Continuando nel suo esposto il ricorrente rileva che il responsabile del cantiere del __________  non era, comunque, in grado di procedere alla verifica della correttezza dei dati inseriti nei bollettini, non potendo egli procedere alla pesatura dei carichi.

Su questo aspetto il ricorrente conclude considerando che la vittima non è tenuta, di norma, a trattare le proprie controparti commerciali come dei presunti truffatori e che in rapporti commerciali del tipo di quello in questione non è oggettivamente esigibile che chi riceve il materiale verifichi, per ogni carico, l’effettivo peso della fornitura.

 

                            3.3.c.  

                                aa)   Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

Un inganno astuto è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici, come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 124 consid. 3a pag. 128 in alto con rinvio; 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 122 IV 246 consid. 3a pag. 248; 119 IV 28 consid. 3a pag. 35).

Va, qui, precisato che, modificando la propria giurisprudenza, il Tribunale federale ha precisato che il presupposto dell’impossibilità o dell’inesigibilità della verifica deve essere dato, affinché si possa ritenere inganno astuto, anche quando l’autore ha fatto uso di un castello di bugie o di particolari manovre fraudolente. Nella sua più recente giurisprudenza, infatti, il TF ha stabilito che l’astuzia non risulta in ogni caso dal cumulo di più menzogne ma è data soltanto se esse sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non vi è, invece, astuzia quando la situazione nel suo complesso o le singole affermazioni fallaci possono ragionevolmente essere controllate o quando la scoperta di una sola menzogna svela l’intero inganno (STF 6S.74/2006 del 3 luglio 2006 consid. 2.1; DTF 135 IV 76 consid. 5.2; 126 IV 165 consid. 2a; 122 IV 197 consid. 3d; 119 IV 28 consid. 3c; Arzt G. in: Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, n. 55 ad art. 146 CP).

L’Alta Corte federale ha, poi, avuto modo di precisare che nell’ambito delle relazioni commerciali è, di principio, data l’astuzia quando l’autore fa uso di scritti menzogneri poiché il buon andamento degli affari esige che si possa fare affidamento sul contenuto dei documenti sulla cui scorta vengono portate avanti e concluse le trattative (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3; STF 6S.74/2006 del 3 luglio 2006 consid. 2.4.2; 6P.25/2002 del 10 giugno 2002 consid. 8d; DTF 122 IV 197 consid. 3d). Ciò vale indipendentemente dalla qualità di titolo del documento ai sensi dell’art. 251 CP, nella misura in cui una verifica non è possibile o non può essere ragionevolmente pretesa (DTF 120 IV 122 consid. 6a/bb). Diversamente l’inganno non può, di principio, essere considerato astuto se dal documento stesso emergono seri indizi della sua falsità (STF 6S.74/2006 del 3 luglio 2006 consid. 2.4.2; Arzt G., op. cit., n. 55 ad art. 146 CP).

Il TF ha, poi, avuto modo di stabilire che, di norma, la verifica da parte della vittima non può essere richiesta - e, quindi, l’inganno è astuto - quando essa comporterebbe spese o perdite di tempo sproporzionate oppure quando vi si oppongano ragioni commerciali. Questa ipotesi si riferisce in particolare alle operazioni correnti, di poco valore (STF 6B_783/2009 del 12 gennaio 2010 consid. 3.1; 6S.417/2005 del 24 marzo 2006 consid. 1; 6S.123/2003 del 28 maggio 2003; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 20 ad art. 146 CP).

 

                                bb)   Il diritto penale non protegge invece chi può evitare o prevenire l'inganno con un minimo di attenzione e prudenza (DTF 135 IV 76 consid. 5.2, 133 IV 256 consid. 4.4.3; STF 6B_409/2007 del 9 ottobre 2007 consid. 1 e 2; 6S.417/2005 del 24 marzo 2006 consid. 1 e 2; DTF 128 IV 18 consid. 3a, 126 IV 165 consid. 2a con rinvii). In una simile situazione, l’astuzia deve essere negata. Affinché questo principio trovi applicazione, è ad ogni modo necessario che la vittima abbia disatteso le più elementari misure di prudenza, tenuto conto delle circostanze concrete e del suo grado di preparazione. Agisce, invece, astutamente colui che artatamente sfrutta la debolezza e il bisogno di protezione della controparte (DTF 120 IV 186; 119 IV 210). L’attitudine sconsiderata della vittima può, perciò, essere d’ostacolo all’inganno astuto soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore.

Inoltre, affinché si possa riconoscere la truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili ed immaginabili; è sufficiente che essa abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata. L’astuzia è esclusa soltanto quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato le elementari misure di prudenza (STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007 consid. 2.2.1; 6S.41/2005 del 24 marzo 2006 consid. 1 e 2).

Per determinare se l’autore ha agito con astuzia e se la vittima ha omesso di adottare elementari misure di prudenza, non ci si deve domandare come una persona ragionevole ed esperta avrebbe reagito all’inganno, bensì occorre prendere in considerazione la situazione concreta della vittima, così come l’autore la conosce e la sfrutta (DTF 128 IV 18 consid. 3a e rinvii).

 

                            3.3.d.   Nel caso di specie, prima ancora di verificarne il carattere astuto, occorrerebbe risolvere il quesito a sapere se, in relazione all’inserimento di tare standard nel computer della pesa della cava __________ , sia dato il presupposto dell’inganno: se davvero vi fosse una prassi in tal senso - così come ventilato dal primo giudice e dagli imputati nelle loro osservazioni - il presupposto dell’inganno verrebbe meno, le parti contrattuali essendo in quel caso a conoscenza del fatto che le misure indicate sui bollettini non corrispondono a valori effettivi.

Al di là di quanto esposto al considerando n. 3.1, la questione può, comunque, qui rimanere irrisolta poiché, quand’anche venisse accertata la sussistenza dell’inganno, lo stesso non potrebbe dirsi astuto per le ragioni che seguono.

 

Di principio, l’uso di bollettini di pesata recanti dati menzogneri configura un inganno astuto poiché chi ne fa uso conta sul fatto che il committente non ha - come in concreto - la possibilità di verificare l’esattezza del loro contenuto, rispettivamente conta sul fatto che una tale verifica non può essere pretesa per ragioni commerciali.

Tuttavia, in concreto, da un esame complessivo dei bollettini emerge con evidenza il loro carattere menzognero in relazione al dato della tara: essi recano, infatti, un’indicazione altamente sospetta (le tare standard appunto) che non poteva non suscitare dubbi in un committente normalmente attento. Il teste __________ , direttore della Divisione delle costruzioni, in aula ha, in effetti, dichiarato che è stata proprio l’indicazione di una tara sempre uguale ad avere destato i loro sospetti (“un altro elemento che aveva destato i nostri sospetti era il fatto che la tara fosse sempre uguale”; cfr. suo verbale allegato al verb. dib.). In sintesi, i bollettini di pesata erano falsificati grossolanamente e quindi facilmente riconoscibili come tali dal loro destinatario: ciò esclude il carattere astuto dell’inganno (Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999 pag. 162).

Il committente poteva facilmente accorgersi che le tare figuranti sui bollettini di pesata non erano il risultato di misurazioni effettive: allo scopo era sufficiente una lettura dei bollettini di pesata che venivano quotidianamente consegnati al responsabile del cantiere del __________ . A tal proposito, al pubblico dibattimento, il teste __________  ha infatti dichiarato: “Ad ogni pesata staccavamo una copia del bollettino che lasciavamo nella casetta dove si immettevano i dati per la pesatura. Un’altra copia veniva consegnata al responsabile del cantiere del __________  al termine del singolo viaggio. Se non c’era nessuno consegnavamo i bollettini tutti assieme al termine della giornata..” (cfr. suo verbale allegato al verb. dib.). Peraltro, anche la ditta __________ , che fungeva da direzione lavori e sorvegliante del cantiere, aveva potuto prendere visione dei bollettini in questione. Il responsabile dell’Ufficio dei corsi d’acqua in aula ha infatti dichiarato che “una copia dei bollettini veniva consegnata giornalmente alla DL” (cfr. suo verbale allegato al verb. dib.). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, per il Consorzio era senz’altro possibile effettuare le minime verifiche di cui sopra. Non è infatti il controllo del peso del materiale fornito ad essere preteso dal committente. Quello che si rimprovera al Consorzio è di non avere rilevato che i bollettini riportavano, quali tare degli autocarri utilizzati per il trasporto dei blocchi di granito, valori sempre uguali e registrati sempre con una cifra tonda e di non avere chiesto spiegazioni in merito. Come emerge dalle copie dei bollettini agli atti, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, un semplice colpo d’occhio sarebbe stato sufficiente per accorgersi che, per la registrazione delle tare, si faceva capo a dei valori standard e non a quelli reali.

Non si può sostenere che la verifica comportasse particolari oneri e non fosse, quindi, esigibile. Se è vero che per il singolo carico il danno che avrebbe potuto essere cagionato al Consorzio non era elevato, è pur vero che il controllo a lui richiesto non si può dire sproporzionato. Neppure si può considerare - come invece sostenuto dal ricorrente - che tale verifica non avrebbe potuto essere pretesa per ragioni commerciali, il numero dei bollettini da controllare non essendo così elevato da impedirne il controllo sistematico, tanto più, come visto, che lo stesso poteva essere effettuato rapidamente e non comportava nessun onere finanziario particolare. In questo senso la fattispecie si distingue da quella trattata nella STF 6S.123/2003 del 28 maggio 2003 in cui il Tribunale federale ha ritenuto sussistere il reato di truffa nel caso di una persona che aveva concluso, per il tramite di tossicodipendenti che fungevano da prestanome, degli abbonamenti di telefonia mobile che sapeva che non sarebbero stati onorati, al fine di ottenere dal venditore la consegna di apparecchi telefonici portatili. In quel caso, infatti, l’autore aveva sfruttato il fatto che il venditore non avrebbe proceduto, conformemente all’uso commerciale in materia di vendita di telefoni cellulari, ad ulteriori verifiche all’infuori dell’identità del contraente.

Da tutto quanto precede discende che, per quanto attiene alla registrazione di tare standard, non è realizzato il presupposto oggettivo dell’inganno astuto, l’indicazione nei bollettini di pesata di tare sempre uguali e registrate con cifra tonda privando l’eventuale inganno del suo carattere astuto.

Su questo punto la sentenza impugnata merita, quindi, conferma.

 

                            3.3.e.   Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, diversa è la questione per quanto concerne il ricorso alla Subaru al momento del rilevamento del peso degli autocarri carichi. In questo caso, l’inganno non era in alcun modo riconoscibile per il committente. Un tale agire configura, dunque, astuzia.

 

Stabilito il carattere astuto dell’inganno consistente nell’utilizzo della Subaru - incontestato e che vincola questa Corte - il primo giudice ha assolto gli imputati dal reato di tentata truffa anche in relazione a questa fattispecie non ritenendo realizzato il presupposto del dolo.

Come visto ai considerandi da 3.2.d a 3.2.f, tale accertamento è viziato da arbitrio e il gravame va, pertanto, accolto su questo punto.

Al proposito, occorre rilevare - come correttamente sostenuto dal ricorrente (ricorso, pag. 5) - che il primo giudice ha sbagliato considerando che le direttive ricevute dall’alto possano liberare gli autisti dalla loro responsabilità penale (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 27-28). In materia penale ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.3; 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004 consid. 2.5). Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (STF 6A.23/1991 del 12 settembre 1991 consid. 1c). Del resto, il dipendente non è tenuto a rispettare le istruzioni illecite del suo datore di lavoro (Aubert in: Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 1 ad art. 312d CO). A maggior ragione, egli non è vincolato dalle istruzioni illecite del responsabile della ditta subappaltante.

Tale circostanza potrà, invece, semmai, essere considerata nella valutazione della colpa e, quindi, nella commisurazione della pena.

Anche la circostanza - incontestata e che vincola, quindi, questa Corte - che gli autisti non hanno tratto né hanno voluto trarre un guadagno personale dalle irregolarità è ininfluente per il giudizio. E’ sufficiente, perché sia data truffa, che l’autore agisca per procacciare profitto a terzi.

 

                             3.3.f.   Da tutto quanto suesposto discende che, in parziale accoglimento del ricorso, RI 5, RI 3, RI 4 e RI 2 devono essere dichiarati autori colpevoli di ripetuta tentata truffa per avere, nel periodo maggio-giugno 2007, presso la Cava __________  ad Iragna, in correità con terzi, in qualità di dipendenti ed autisti della __________ , al fine di procacciare alle società __________  rispettivamente __________  un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia il Consorzio sistemazione __________ , aumentando fittiziamente il peso (attestato nei bollettini di pesata, consegnati al committente) del materiale da loro trasportato mediante il posizionamento della vettura Subaru sulla pesa al momento di pesare l’autocarro carico. Il pretore ha accertato che RI 5 ha proceduto in questo modo in dieci occasioni, RI 3 in cinque, RI 4 e RI 2 in due.

 

Una derubricazione del reato in reato di poca entità ai sensi dell’art. 172ter CP non entra in linea di conto nella misura in cui i suddetti autisti hanno agito in correità tra loro (ed eventualmente con terzi) ed avrebbero cagionato, se le irregolarità non fossero venute alla luce, un danno complessivo di fr. 654.05 (non fr. 791.75, come erroneamente stabilito dal pretore che ha considerato anche la quota parte di danno provocata da __________ , non oggetto della sentenza impugnata). Tale importo supera il limite entro il quale si può considerare di poca entità un reato patrimoniale (STF 6B_208/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.1). Il fatto che il danno potenziale non sarebbe stato ingente e che i quattro autisti condannati vi hanno contribuito in maniera differenziata (RI 5 per fr. 344.25, RI 3 per fr. 172.10, RI 4 e RI 2 per fr. 68.85 ciascuno) andrà considerato nella commisurazione delle rispettive pene.

 

La sentenza impugnata è, invece, confermata nella misura in cui ha pronunciato l’assoluzione dal reato di ripetuta (salvo per RI 6) tentata truffa per RI 6, RI 7 e RI 8: in effetti, secondo accertamenti non contestati, questi autisti non si sono mai serviti dell’espediente della Subaru.

 

 

                                   II.   In relazione al reato di falsità in documenti

 

                               3.4.   Nel suo gravame, il ricorrente lamenta, inoltre, un’errata applicazione dell’art. 251 CP.

 

                            3.4.a.   Accertata l’assenza dell’elemento soggettivo anche per il reato di falsità in documenti, il giudice di prime cure ha osservato che, ad ogni modo, “la qualifica quale documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CPS dei bollettini di pesatura non è così pacifica” in quanto gli stessi dovevano, per contratto, essere esaminati quotidianamente dalla direzione lavori. A tale proposito ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 117 IV 165 (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 32).

 

                            3.4.b.   Il ricorrente sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto ritenere realizzati, oltre all’elemento soggettivo, anche i presupposti oggettivi del reato. Non facendolo egli è incorso in una violazione del diritto sostanziale (ricorso, pag. 8).

 

                            3.4.c.   Le infrazioni penali di falsità in atti intendono tutelare la fiducia che, nelle relazioni giuridiche, è riposta nei documenti quale mezzo di prova. Sono documenti segnatamente tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP). La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1 pag. 59-61, 126 IV 65 consid. 2a pag. 62 e rinvii e pag. 67-68; Boog M. in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4 CP).

Giusta l’art. 251 CP si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. Questa disposizione non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).

Vi è falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento. E’, cioè, menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel caso del falso ideologico, non vi è inganno sulla persona dell’autore; semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 109 ad art. 251 CP).

Nel caso del falso ideologico, la giurisprudenza esige che il documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un carattere probante particolare (Corboz, op. cit., n. 119 con riferimenti ad art. 251 CP; DTF 132 IV 12; 131 IV 125; 129 IV 130).

Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso di falso materiale è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre nel fatto che l'autore non menta (Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251 CP; DTF 125 IV 273; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007).

Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata, che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 68 consid. 2a pag. 68; 123 IV 64 consid. 5b pag. 64; 122 IV 339 consid. 2c pag. 339). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere tale da poter provare la veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17 consid. 2c pag. 20). Tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130 consid. 2.2 pag. 135; 126 IV 65 consid. 2a pag. 67; 122 IV 332 consid. 2a pag. 335-336). Il TF ha già avuto modo di stabilire che una semplice allegazione, per natura soggetta a verifica o discussione, non basta: deve risultare dalle circostanze concrete o dalla legge che il documento è degno di fede al punto tale che una verifica da parte del destinatario non è né necessaria né esigibile (STF 6B_593/2009 del 14 settembre 2009 consid. 1.1.1; 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1; DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c). Per contro, semplici constatazioni derivanti dall’esperienza generale della vita - come la fiducia che ispira abitualmente una dichiarazione a carico di colui che la rilascia - non bastano per conferire al documento valore probatorio accresciuto, poco importa che, nella prassi commerciale, si faccia di norma affidamento sull’esattezza di dichiarazioni del genere. Il confine tra menzogna scritta e falso ideologico deve essere fissato di caso in caso in funzione delle circostanze concrete (STF 6B_593/2009 del 14 settembre 2009 consid. 1.1.1; DTF 125 IV 17 consid. 2a/aa; 125 IV 273 consid. 3a/aa e riferimenti citati; 121 IV 131 consid. 2c).

Il TF ha già avuto modo di stabilire che un contratto concluso in forma scritta semplice è atto a provare che le parti hanno scambiato delle dichiarazioni di volontà reciproche e concordanti, ma non che il contenuto delle stesse corrisponde alla loro reale volontà. La situazione è diversa solo ove sussistano garanzie speciali che le dichiarazioni concordanti delle parti corrispondono alle loro volontà effettiva (DTF 123 IV 61 consid. 5c; 120 IV 25 consid. 3f).

La cosiddetta “menzogna scritta” trascende dunque in reato solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche Stellung”) della persona che lo ha redatto (cfr. Boog M., op. cit., n. 48 e segg. ad art. 251 CP; Donatsch, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. edizione, Zurigo 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata), di modo che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007). Una tale posizione è data quando l’estensore del documento è investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque, particolarmente degno di fiducia (Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 572). Ciò implica, di principio, che, in presenza di interessi opposti, l’autore del documento si trovi in una posizione neutrale (Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 139 ad art. 251 CP).

In particolare, il Tribunale Federale ha già avuto modo di ammettere una “garantenähnliche Stellung” per il medico che emana una falsa ricetta medica o un falso certificato medico (STF 6P.6/2007 consid. 9), per l’architetto, incaricato di dirigere i lavori e di verificare le fatture degli imprenditori, che approva per iscritto fatture eccessive (DTF 119 IV 54), per il grossista che importa carne e ne dichiara la provenienza (DTF 119 IV 289: in casu, si trattava di carne di antilope africana etichettata come selvaggina europea). L’Alta Corte federale ha altresì ammesso una “garantenähnliche Stellung” per il dirigente di una banca, incaricato della gestione patrimoniale, che invia ad un cliente una lettera contenente dati menzogneri sullo stato dei suoi conti (DTF 120 IV 361 consid. 2c). I giudici federali hanno, in questo caso, osservato come l’attestazione rivestiva una forza probatoria accresciuta vista l’esistenza di un contratto di gestione patrimoniale, l’impossibilità di verifica dei conti da parte dei clienti (che non avevano conoscenza delle operazioni di gestione) e la fiducia particolare che il pubblico ripone nelle attività commerciali in banca (regolate peraltro da una legislazione specifica).

Diversamente, il TF ha negato la qualità di falso ideologico in tutta una serie di casi in cui l’estensore del documento non aveva alcun obbligo legale di informare (STF 6S.89/2003 del 5 maggio 2003 consid. 4.2.2. e riferimenti), ad esempio nel caso di un garagista che aveva emesso una fattura all’attenzione del suo cliente per giustificare una pretesa nei confronti di un’assicurazione privata (DTF 117 IV 35 consid. 2 pag. 39), nel caso di conteggi di stipendi che il datore di lavoro aveva stilato a nome di una persona che non era il suo vero dipendente (DTF 118 IV 363 consid. 2b pag. 365; STF 6S.375/2000 del 1. novembre 2000), nel caso di documenti che il datore di lavoro aveva presentato alla cassa di disoccupazione per l’esame del diritto all’indennità e il calcolo della stessa (STF 6S.655/2000 del 16 agosto 2001) così come nel caso di un modulo indicante il numero delle macellazioni effettuate compilato da un macellaio in relazione all’assegnazione - sulla base di quel dato - del contingente d’importazione (DTF 103 IV 27 consid. 2 pag. 28).

Il TF ha pure avuto modo di stabilire che il semplice partner contrattuale non si trova in una posizione analoga a quella di un garante nei confronti delle altre parti (DTF 121 IV 131 consid. 2c pag. 136). Parimenti, il TF ha stabilito che dichiarazioni che l’autore rilascia nel proprio interesse (ad esempio, un’autocertificazione nei confronti di un istituto di credito) non godono di una credibilità particolare (DTF 125 IV 273 consid. 3b; 103 IV 27 consid. 2; Boog M., op. cit., n. 63 ad art. 251 CP).

Il TF ha, poi, stabilito che, per la determinazione del valore probatorio accresciuto di un documento, è irrilevante quanto il controllo delle allegazioni contenute nello scritto sia difficile per il destinatario o se tra questi e l’estensore vi sia un particolare rapporto di fiducia, la questione potendo avere semmai rilevanza per l’esame della realizzazione dei presupposti del reato di truffa (DTF 117 IV 165 consid. 2c; 88 IV 33 consid. 1).

In DTF 117 IV 165 l’Alta Corte federale ha, poi, negato la qualità di falso ideologico a rapporti giornalieri di regia in quanto, in applicazione dell’art. 47 della norma SIA 118, soggetti a verifica da parte del committente, rispettivamente della direzione lavori (consid. c). Il TF ha stabilito che un documento che, in virtù di una norma o un accordo espliciti, deve essere controllato dal destinatario, non costituisce un mezzo di prova qualificato che sia destinato e atto a provare la veridicità del suo contenuto, dovendo proprio su tale aspetto essere verificato dal destinatario. In tale sentenza, il TF ha avuto modo di precisare che un tale scritto non può costituire un falso ideologico, indipendentemente dalla verificabilità della veridicità del suo contenuto dello stesso da parte del destinatario (consid. c).

La natura di documento di uno scritto - o meglio, la sua forza probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento - e, quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni suoi aspetti e non per altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; Boog M., op. cit., n. 43 ad art. 251 CP).

Una fattura, ad esempio, è impropria, in linea di principio - ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto attesta. Essa può, però, essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità (per falso materiale) di chi contraffà un tale atto (DTF 121 IV 131 con svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 278 consid. bb; DTF 132 IV 57 consid. 5.1 pag. 59-61, 126 IV 65 consid. 2a pag. 62 e rinvii e pag. 67-68) oppure ancora può essere idonea a provare la veridicità del suo contenuto e, perciò, acquista carattere di documento in funzione della sua registrazione in contabilità (DTF 114 IV 31 in relazione ad un libro di cassa; cfr. Corboz, op. cit., n. 155-156 ad art. 251 CP) oppure, ancora, acquista carattere di documento ed è considerata idonea a provare la veridicità del suo contenuto se siglata da un architetto (DTF 119 IV 54 consid. 2d) o da un visto di controllo (DTF 131 IV 125 consid. 4.5).

Secondo la giurisprudenza, occorre estrema cautela nell’attribuire valore probante accresciuto ad uno scritto: “an die Beweisbestimmung und Beweiseignung einer Urkunde [seien] bei der Falschbeurkundung hohe Anforderungen zu stellen. Art. 251 StGB sei deshalb restriktiv anzuwenden, soweit es um die Falschbeurkundung gehe” (DTF 117 IV 167 consid. 2b). Il TF ha ritenuto rilevante la distinzione tra il ruolo di colui che redige il documento e quello di colui che deve verificarlo (controllore), per esempio decidono che un rapporto a regia inveritiero firmato dal rappresentante di un’impresa di costruzioni non costituisce una falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 117 IV 169 consid. 2c).

 

                            3.4.d.   Nel caso concreto, è stato accertato dal giudice di prime cure e non è contestato dagli imputati che il contenuto dei bollettini di pesata è menzognero, nella misura in cui attestano - a seguito della registrazione di tare standard inferiori a quelle effettive e del posizionamento della Subaru sulla pesa al momento di pesare gli autocarri carichi - un peso del materiale trasportato maggiore rispetto a quello reale.

Non v’è dubbio che i bollettini di pesata devono essere considerati documenti ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP in quanto destinati ed atti a provare la fornitura di materiale. Ora, trattandosi di un’ipotesi di falsità ideologica, occorre stabilire se ad essi debba essere attribuita una forza probante accresciuta ai sensi di quanto riportato al considerando precedente. Deve, pertanto, essere valutato se essi siano atti a provare anche la veridicità del loro contenuto.

Preliminarmente si osserva che il caso differisce da quello riportato nella DTF 117 IV 165. In effetti, in quel caso si trattava di bollettini attestanti lavori a regia, in relazione ai quali le norme SIA, in particolare l’art. 47 della norma 118, prevedono espressamente un obbligo di controllo da parte del committente tramite la direzione lavori. Tuttavia, ciò che vale per i lavori a regia non vale necessariamente anche per un lavoro a corpo del tipo di quello che ci occupa nella fattispecie. Ciò nondimeno, alla luce delle considerazioni che seguono, la conclusione cui è giunto il primo giudice resiste alla critica.

Nella presente fattispecie, va anzitutto rilevato che i bollettini di pesata, stilati su carta intestata della __________ , sono stati allestiti e firmati dagli autisti della __________ , rispettivamente della __________ . Emanano, dunque, da una parte contrattuale (l’appaltatore, rispettivamente il subappaltatore) a destinazione della controparte, ossia del committente. Essi rappresentano semplici allegazioni soggette, nel caso di specie, non solo per natura, ma anche per contratto, a verifica. Il giudice di prime cure ha, infatti, accertato - in modo vincolante per questa Corte - che i bollettini di pesata “dovevano venire per contratto esaminati quotidianamente dalla direzione lavori” (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 32). In quanto documenti che, in virtù di una norma o un accordo espliciti, devono essere verificati dal destinatario, i bollettini di pesata non possono, dunque, essere considerati atti a provare la veridicità del loro contenuto, indipendentemente dalle eventuali difficoltà per il committente a procedere ad una tale verifica (DTF117 IV 165). Pur ammettendo che, nelle relazioni d’affari, si fa normalmente affidamento su documenti del genere, ad essi non può venire attribuito un carattere probante particolare (DTF 125 IV 17 consid. 2a/aa; 121 IV 131 consid. 2c). Non si ravvisa, del resto, per quali altre ragioni tali allegazioni unilaterali avrebbero capacità di convincere.

Aggiungasi che neppure la legge conferisce ai bollettini di pesata garanzie obiettive di veracità. I bollettini di pesata possono tutt’al più essere paragonati a bollettini di consegna (Loertscher D., Commentaire romand, CO I, Basilea 2003, n. 4 ad art. 88 CO), assimilabili a loro volta a delle ricevute che, secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, non sono da considerare atte a provare l’esattezza del loro contenuto (DTF 121 IV 131 consid. 2c). Nella citata sentenza, il TF ha, in effetti, avuto modo di stabilire che non basta che una ricevuta sia destinata, secondo gli usi commerciali, a provare un avvenuto pagamento perché possa esserle attribuito un valore probatorio accresciuto dal momento che è nelle mani del debitore. In effetti, la ricevuta è un documento dotato, per legge, di un certo valore probatorio (permette, difatti, al debitore di facilitare la prova dell’estinzione del suo debito), ma l’obiettivo degli art. 88 e 89 CO non è quello di garantire a terzi che il contenuto della ricevuta sia conforme alla verità. A dimostrazione del carattere relativo della qualità di documento, una falsa ricevuta può invece essere considerata un falso ideologico se è registrata in contabilità (DTF 114 IV 31). Ora, dalla sentenza impugnata non emergono elementi per concludere che i bollettini erano parte integrante della contabilità della __________ , rispettivamente delle ditte subappaltatrici.

Resta da chiedersi se i bollettini di pesata dispongono di un valore probatorio accresciuto in base alle circostanze, e meglio a dipendenza delle persone che li hanno redatti. Come visto, autori dei bollettini sono gli autisti, i quali hanno agito in rappresentanza della controparte contrattuale del committente. In tali circostanze, come stabilito dal TF (DTF 121 IV 131 consid. 2c), essi non possono quindi essere considerati avere, nei confronti del partner contrattuale, una “garantenähnliche Stellung”.

Il TF ha riconosciuto una tale posizione ad autori di documenti che avevano un obbligo legale di dichiarare, per iscritto, la verità (medico, architetto, grossista, ecc.). Inoltre, la “garantenähnliche Stellung” implica che l’estensore del documento sia investito di un obbligo di verifica e oggettività, ciò che non vale per gli autisti.

Essi non si trovano, peraltro, in una posizione neutrale rispetto al committente. Le allegazioni menzognere contenute nei bollettini (ossia il peso maggiorato del materiale fornito) sono evidentemente nel loro interesse, o meglio nell’interesse del loro datore di lavoro, rispettivamente della ditta subappaltante. Come visto, dichiarazioni nell’interesse degli autori destinate alla controparte nel rapporto contrattuale - in specie, il Consorzio - non godono di un valore probatorio accresciuto (DTF 125 IV 273 consid. 3b; 103 IV 27 consid. 2; Boog M., op. cit., n. 63 ad art. 251 CP; Corboz, op. cit., n. 162 ad art. 251 CP). Ne discende che neppure in funzione delle circostanze concrete (ossia la qualità dei loro autori) ai bollettini di pesata può essere riconosciuto un carattere probante particolare che renderebbe superflua ogni verifica da parte del committente.

Da tutto quanto precede risulta che, alla luce della restrittiva giurisprudenza illustrata al considerando precedente, i bollettini di pesata non possono essere considerati dei documenti dotati di valore probatorio accresciuto in quanto contengono una semplice affermazione unilaterale che non gode, né in virtù della legge o degli usi commerciali né a dipendenza della posizione degli autori, di particolare credibilità.

Dal momento che i bollettini di pesata non adempiono le condizioni oggettive per essere considerati falsi ideologici, appare superfluo chinarsi sulla sussistenza o meno dell’elemento soggettivo.

Ne consegue che la sentenza impugnata merita conferma nella misura in cui proscioglie gli imputati dal reato di falsità in documenti.

 

                                   4.   Accertato che i bollettini di pesata non sono documenti dotati di valore probatorio accresciuto e, quindi, il mancato adempimento del reato di falsità in documenti, restano da commisurare le pene per gli autisti (RI 5, RI 3, RI 4 e RI 2) resisi colpevoli di tentata truffa per essersi serviti della Subaru al momento del rilevamento del peso dei loro autocarri carichi.

Si impone, pertanto, il rinvio degli atti ad un nuovo giudice della Pretura penale affinché proceda alla commisurazione delle pene da infliggere ai quattro summenzionati autisti in relazione alla condanna per tentata truffa nonché ad una nuova fissazione degli oneri processuali di prima sede.

 

                                   5.   Quanto agli oneri processuali relativi al presente giudizio, essi vanno caricati allo Stato che rifonderà fr. 800.- a RI 8 e fr. 400.- ciascuno ad RI 6 e RI 7 (rappresentati dal medesimo legale) per ripetibili nonché fr. 100.- ciascuno a RI 5, RI 3, RI 4 e RI 2 (patrocinati da un unico legale) per ripetibili ridotte (art. 15 CPP combinato con l’art. 9 cpv. 6 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza, i dispositivi 1.1, 3.1, 4.1 e 5.1 della sentenza impugnata sono annullati e riformati nel senso che:

 

                               1.1.   RI 5 è dichiarato autore colpevole di:

                                         - ripetuta tentata truffa, per avere, nel periodo maggio-giugno 2007, in correità con terzi, agendo in qualità di dipendente della __________ , aumentando fittiziamente il peso del materiale da lui trasportato, tentato di ingannare il Consorzio sistemazione __________  per un danno, non realizzatosi, di fr. 654.05;

 

                               1.2.   RI 3 è dichiarato autore colpevole di:

                                          - ripetuta tentata truffa, per avere, nel periodo maggio-giugno 2007, in correità con terzi, agendo in qualità di dipendente della __________ , aumentando fittiziamente il peso del materiale da lui trasportato, tentato di ingannare il Consorzio sistemazione __________  per un danno, non realizzatosi, di fr. 654.05;

 

                               1.3.   RI 4 è dichiarato autore colpevole di:

                                          - ripetuta tentata truffa, per avere, nel periodo maggio-giugno 2007, in correità con terzi, agendo in qualità di dipendente della __________ , aumentando fittiziamente il peso del materiale da lui trasportato, tentato di ingannare il Consorzio sistemazione __________  per un danno, non realizzatosi, di fr. 654.05;

 

                               1.4.   RI 2 è dichiarato autore colpevole di:

                                          - ripetuta tentata truffa, per avere, nel periodo maggio-giugno 2007, in correità con terzi, in qualità di dipendente della __________ , aumentando fittiziamente il peso del materiale da lui trasportato, tentato di ingannare il Consorzio sistemazione __________  per un danno, non realizzatosi, di fr. 654.05.

 

                                         Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli atti sono trasmessi ad un nuovo giudice per la commisurazione delle pene da infliggere a RI 5, RI 3, RI 4 e RI 2, nonché per la determinazione degli oneri processuali di prima sede.

 

                                   3.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            800.-          

b) spese complessive               fr.            200.-          

                                                     fr.         1'000.-          

 

sono posti a carico dello Stato che rifonderà fr. 800.- a RI 8 e fr. 400.- ciascuno ad RI 6 e RI 7 per ripetibili nonché fr. 100.- ciascuno a RI 5, RI 3, RI 4 e RI 2 per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                              La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.