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Incarto n. |
Locarno 9 giugno 2011/nh |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Francesco Pellegrini (in sostituzione di Franco Lardelli) |
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segretaria: |
Federica Dell'Oro, vicecancelliera |
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato l’11 febbraio 2011 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata il 22 dicembre 2010 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti e nei confronti di RI 2 |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 22 dicembre 2010, la Corte delle assise criminali ha ritenuto AP 1, tra l’altro, autore colpevole di:
“ 3.1. ripetuta truffa aggravata siccome commessa per mestiere, per avere:
3.1.1. nel periodo gennaio 2000-febbraio 2004,
a __________ nonché in altre località all’estero,
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
agendo sotto la ragione sociale __________ ed in correità con RI 2,
prospettando investimenti in realtà mai effettuati,
ingannato con astuzia 179 clienti della società, inducendoli ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio per un importo complessivo di Euro 4'328'860,
cagionando un pregiudizio effettivo complessivo di Euro 3'512'448;
3.1.2. nel periodo novembre 2004-luglio 2005,
a __________, nonché in altre località all’estero,
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
agendo sotto la ragione sociale __________ e in correità con RI 2,
prospettando investimenti in realtà non integralmente effettuati,
ingannato con astuzia 18 clienti investitori, inducendoli ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio per un importo complessivo di Euro 253'000.-,
cagionando a 16 clienti investitori un pregiudizio effettivo complessivo di Euro 166'674.88;
3.5. infrazione alla legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione
per avere, a __________, nel periodo novembre 2004-luglio 2005, mediante indicazioni inveritiere o incomplete, ottenuto indebitamente prestazioni assicurative lorde di complessivi CHF 25'164.75;”
oltre che per falsità in documenti ripetuta, distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, sottrazione di cose requisite o sequestrate e importazione, acquisto e deposito di monete false.
La Corte ha, invece, prosciolto AP 1 da tutte le altre accuse (cfr. sentenza impugnata, dispositivo n. 4 pag. 168).
In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali, constatata la violazione del principio di celerità e tenuto parzialmente conto del lungo tempo trascorso dai fatti, ha condannato AP 1 alla pena detentiva di trenta mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
RI 2, dichiarata autrice colpevole sia delle truffe commesse in correità con AP 1 che di altri reati commessi singolarmente o in correità con AP 1 e terzi, è stata condannata alla pena di tre anni, sospesa condizionalmente in ragione di 18 mesi, con un periodo di prova di tre anni e per il resto da espiare.
Inoltre, la Corte ha condannato AP 1 e la correa RI 2:
- al pagamento di un risarcimento compensatorio in favore dello Stato, con assegnazione alle PC, dell’eccedenza risultante dal provento della realizzazione della part. n. __________, dedotto quanto di spettanza dei creditori pignoratizi (dispositivo n. 6);
- al risarcimento in solido delle PC indicate al dispositivo n. 9 della sentenza (dispositivo n. 9/9.1-9.153).
AP 1 è stato inoltre condannato a versare alla PC 13 fr. 25'164.75 (dispositivo n. 10).
La Corte ha condannato infine AP 1 e la correa RI 2 al pagamento in solido della tassa di giustizia e delle spese processuali in ragione di ½ ciascuna (dispositivo n. 8).
B. Il 23/27 dicembre 2010, AP 1, per il tramite dell’allora patrocinatore, ha presentato dichiarazione di ricorso contro la suddetta sentenza. Nel gravame, presentato l’11 febbraio 2011/03 marzo 2011, egli chiede:
1) il proscioglimento dal reato di ripetuta truffa aggravata e la condanna, per i fatti di cui al dispositivo 3.1.1, per complicità in amministrazione infedele aggravata, subordinatamente truffa, per i fatti di cui al dispositivo 3.1.1 ed il proscioglimento da ogni accusa relativamente al dispositivo 3.1.2;
2) il proscioglimento dall’accusa di infrazione alla legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione di cui al dispositivo 3.5 siccome il fatto non costituisce reato, subordinatamente in quanto trattasi di contravvenzione prescritta;
3) la condanna ad una pena inferiore a 2 anni, sospesa condizionalmente per il periodo di prova da stabilire dalla Corte;
4) la liberazione dalla condanna al risarcimento solidale delle parti civili indicate ai dispositivi n. 9 e n. 10.
D. Con osservazioni 29 marzo 2011, il procuratore pubblico, sottolineando la natura appellatoria del gravame indi la mancanza di motivazione quo alle censure di arbitrio, chiede la reiezione del ricorso.
E. Con osservazioni 31 marzo 2011 le parti civili PC 67 e PC 68 postulano che il ricorso - che essi ritengono per la maggior parte di natura appellatoria - venga respinto.
Altrettanto fanno le parti civili PC 16 (con osservazioni 28 marzo 2011), PC 14 (con osservazioni 01 aprile 2011) e PC 15 (con osservazioni 31 marzo 2011).
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 cpv. 1 CPP Fed. - il ricorso per cassazione può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).
L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP TI) ritenuto che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti. (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30 ; 112 Ia consid. 3 pag. 371). Sulle questioni di diritto (lett. a e lett. b), invece, la Corte ha libero esame.
2. Nel suo ricorso, AP 1 sostiene che i primi giudici sono incorsi in un’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza “per quanto si riferisce in particolare agli artt. 24 e 25 CP, all’art. 146 CP con riferimento alla censurata condanna quale coautore di truffa o altro reato subordinato per i fatti di cui al § 3 del dispositivo di sentenza”, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 105 LADI “in luogo dell’art. 106 LADI e la mancata applicazione delle norme sulla prescrizione (artt. 97, 98 e 109 LADI)” e, infine, in relazione alla commisurazione della pena e il rifiuto della concessione della sospensione condizionale (cfr. ricorso pag. 3).
Dopo avere rilevato che “i fatti che hanno condotto a delle condanne (…) risultano sostanzialmente ammessi da entrambi gli imputati”, il ricorrente evidenzia “gli accertamenti di fatto” (cfr. ricorso pag. 4 punto A-B) che sostanziano la critica della qualifica del reato quale truffa in luogo dell’amministrazione infedele oltre all’indicazione dei motivi di violazione del diritto federale per avere la sentenza omesso di ritenerlo complice “con riferimento al contributo da lui fornito ai reati patrimoniali considerati al punto 3 del dispositivo di condanna” (cfr. ricorso pag. 5).
2.1. In merito alla valutazione del suo ruolo “di correo e non semplice complice”, il ricorrente sostiene che la sentenza “non ha tratto le doverose e coerenti conclusioni da tutta una serie di accertamenti che sono pacifici ed acquisiti e per lo più menzionati anche nelle sue motivazioni” (cfr. ricorso punto E pag. 12).
AP 1, dopo aver richiamato i fatti che la Corte ha ritenuto rilevanti per la qualifica del suo ruolo, [indicati nella sentenza impugnata al punto c) di pag. 74-75 e 86-91 con particolare riferimento al punto h) ed aver richiamato al consid. 9 pag. 87 e ss. le dichiarazioni di alcune parti lese che menzionano l’attività svolta e quindi a lui attribuibile], conclude che i suddetti accertamenti “si possono riassumere nella funzione di esecutore solo materiale e subordinato di istruzioni impartite dalla signora A. e per lo più consistenti nel ritiro di somme in contanti presso investitori italiani, che poi, sempre secondo le istruzioni impartite dalla signora A., le consegnava o depositava su conti bancari aperti in Italia, presso la filiale della __________” (cfr. ricorso pag. 12 punti 1-2-3).
Il ricorrente afferma che questa attività è stata svolta a volte anche da altre persone ovvero dagli stessi promotori dipendenti della __________ che, al telefono, secondo le istruzioni della A., svolgevano opera di convincimento. “La sentenza non accerta”- continua il ricorrente - che egli abbia avuto “alcuna attività o apporto intellettuale ……nell’ideare, orchestrare od organizzare l’attività illecita condotta attraverso la __________”. Né lo accerta per l’attività riavviata poi con la __________(cfr. ricorso pag. 12, punto 4).
In coerenza con gli accertamenti fatti dalla stessa sentenza - prosegue il ricorrente - che descrivono l’assenza di qualsiasi sua competenza professionale nel settore finanziario, non si può concludere che lui abbia in qualche modo “incitato la signora A. ad avviare l’attività illecita” mentre è pacificamente acquisito che le precedenti esperienze professionali avevano permesso alla signora A. di acquisire le conoscenze sul modus operandi in merito alla raccolta dei fondi ed, in generale, sulle modalità operative da seguire con la clientela così acquisita (cfr. ricorso pag. 13, punto 5).
Dalla sentenza - continua il ricorrente - “non emerge” che egli “sicuramente subordinato alla signora A. nell’esecuzione di specifici ruoli di fattorino o portavalori, li abbia mai intercambiati…. con altre condotte direttamente causali con la consumazione delle presunte truffe e costituenti elementi costitutivi della medesima”. Il ricorrente richiama, in particolare, l’opera di convincimento verso gli investitori , il mantenimento del rapporto personale e di rendiconto con gli stessi sul “fittizio andamento delle operazioni”, l’allestimento della corrispondenza “ove veniva descritto l’esito delle operazioni di investimento, in realtà inesistenti, o proposti nuovi investimenti” per sostenere di non aver mai svolto simili compiti e per sottolineare “la sua assoluta inadeguatezza a un simile apporto contributivo” e per affermare, in definitiva, di non aver mai svolto nessuna mansione nell’organizzazione e nella gestione dell’attività illecita della __________ (cfr. ricorso pag. 13 punto 5).
La stessa sentenza del resto - prosegue il ricorrente - prosciogliendolo dal reato di falsità in documenti, “ha accertato che vi è un dubbio sulla sua consapevolezza che dei documenti da lui fatti firmare fossero destinati all’ottenimento di un indebito profitto” giacché “si tratta di atti che rientrano nella strategia del disegno criminoso che dipendeva dalla A. la quale in aula ha tenuto a precisare….. di non aver mai dato al AP 1 informazioni al riguardo” (cfr. ricorso pag. 13 punto 6).
Afferma, infine, di non avere “mai preteso, né risulta pattuito, che gli toccasse una quota parte degli illeciti guadagni con riferimento alla __________ , ove egli non ha neppure percepito regolarmente lo stipendio” (cfr. ricorso pag. 14 punto 7).
2.2. Il ricorrente rimprovera, dunque, ai primi giudici di averlo “a torto ritenuto correo di truffa con RI 2 per quanto riguarda l’attività svolta nella raccolta di fondi nell’ambito della __________” (di cui al punti 1.1 dell’Atto di accusa) e richiama le stesse considerazioni anche in merito alla “raccolta di fondi effettuata a nome della __________”, riservate le motivazioni, in questo secondo caso, con le quali postula il proscioglimento dal reato (cfr. ricorso punto A. 1 e ss. pag. 14).
Il ricorrente, pur riconoscendo che l’attività svolta dalla __________è da ritenersi penalmente illecita e riconoscendo la bontà degli accertamenti sulle sue ammissioni di avere, “quantomeno a titolo eventuale, accettato che la signora A. non utilizzasse i fondi raccolti per investirli secondo quanto concordato con gli investitori a cui fu poi confermata falsamente l’esecuzione degli investimenti ed indicate perdite o utili, in realtà fittizi”, chiede di verificare “se non sia errata la qualifica giuridica di truffa delle condotte di cui egli riconosce l’illiceità, considerate al § 1 dell’atto di accusa, che a suo giudizio dovrebbero essere qualificate quali amministrazioni infedeli ex art. 158 cifra 2 CP, o amministrazioni indebite (n.d.r.: appropriazioni indebite) ex art. 138 cifra 1 CP” (cfr. ricorso pag. 14, punto A 1-3).
2.3. Procedendo alla qualifica giuridica dei fatti accertati, la prima Corte, dopo aver ricordato la giurisprudenza in materia, ha ritenuto concretizzata la fattispecie della truffa già con l’attività della __________. La Corte ha annotato che gli imputati avevano fatto capo ad una società con sede a __________ e che avevano operato nel settore senza alcuna autorizzazione. Sin da subito - ha osservato la prima Corte - essi si sono appropriati del denaro dei clienti, usando la __________ come cassa privata da utilizzare, come e quando volevano, per ogni esigenza. Da subito - ha continuato la Corte - essi hanno fornito indicazioni errate e false ai clienti sugli investimenti e sugli utili (fasulli) e, in generale, hanno mostrato ai clienti utili inveritieri per indurli ad investire di nuovo mentre a quelli che intendevano disinvestire hanno retrocesso gli importi investiti oltre agli utili prospettati, usando i fondi di altri investitori “per evitare che qualcuno potesse far saltar fuori il grande inganno”.
Questa attività - ha rilevato ancora la Corte - è stata condotta per oltre tre anni, senza mai investire nulla, tradendo la fiducia dei clienti sin dall’inizio, fornendo prospetti di investimenti in realtà fittizi, “pur avendo da sempre saputo che non avrebbero mai investito nulla”. “L’inganno - ha continuato la Corte - è quindi nato sin dagli inizi, formando poi una sorta di catena di S. Antonio che è stata fermata solo grazie all’intervento degli inquirenti”.
La Corte ha sottolineato, inoltre, che per giustificare le truffe sono state allestite delle “false fatture” di consulenza per legittimare contabilmente gli apporti di denaro finalizzati ad investimenti in realtà mai operati. Il tutto - ha proseguito la Corte - “con una struttura ben messa in piedi, con tanto di uffici propri e di personale impiegato” tanto che i clienti che hanno voluto verificare l’esistenza e l’operatività della società sul posto, hanno potuto essere rassicurati sul fatto che la società disponeva di uffici propri con tanto di personale impiegato e, quindi, che la stessa era autenticamente operativa. Essi hanno sfruttato - ha rilevato ancora la Corte - il rapporto di fiducia abilmente instaurato con l’attività degli impiegati nel call center ai quali era pure stato fornito uno specimen contenente il testo di telefonate standard.
“Essi si sono poi avvalsi di una società di diritto svizzero” - ha annotato ancora la Corte - rivolgendosi esclusivamente al mercato italiano dove il marchio elvetico è, nell’immaginario collettivo, “un marchio di serietà e di qualità” e contattando potenziali investitori cui AP 1 si presentava “con auto di lusso targate prevalentemente __________” (cfr. sentenza impugnata consid. 2 a), pag. 136).
Sull’assenza di verifiche delle parti civili - che, secondo la difesa, avrebbero potuto facilmente essere fatte attraverso Internet - la Corte di prime cure ha rilevato, innanzitutto, che “nel 2000 l’uso di internet non era certo così diffuso come oggi” e che neppure era dato sapere se “il canton __________disponeva di un sito RC facilmente accessibile”. Ma soprattutto - ha sottolineato la Corte - “le informazioni che avrebbero potuto assumere i clienti non sarebbero state tali da indurli a desistere sia per ragioni di lingua (il sito del RC di __________, posto che fosse attivo e di facile consultazione, non contiene certo informazioni in italiano) sia per l’abile messa in scena degli accusati con tanto, come detto, di uffici operativi”. La tendenza giurisprudenziale - ha puntualizzato la Corte - è quella di richiedere “solo un po’ di prudenza dalle vittime”, dalle quali non si pretende la verifica in ogni punto del ben fondato di quanto viene loro prospettato. In realtà - hanno concluso i primi giudici - la struttura della società era tale da suscitare la massima fiducia degli investitori, dei quali gli accusati erano certi che non avrebbero fatto controlli particolari. In altri termini gli accusati hanno eluso ogni possibilità di controllo” (cfr. sentenza impugnata consid. a), pag. 136-137).
I primi giudici hanno, pertanto, sussunto i fatti accertati nel reato di truffa, aggravata dall’agire professionale delle due società (__________) e dal fatto che gli accusati, dal provento delle truffe, “traevano il loro sostentamento e con esso finanziavano il loro tenore di vita”.
I primi giudici - rispetto all’alternativa eccepita dalla difesa, del reato di appropriazione indebita per l’attività della __________ - hanno ritenuto che la questione riveste un “carattere tutto sommato accademico” poiché - hanno puntualizzato - si fosse trattato di appropriazione indebita, “sarebbe stato comunque un reato aggravato dal fatto che gli agenti hanno operato quali gestori di patrimoni, con il che la comminatoria di pena è uguale” (cfr. sentenza impugnata consid. a), pag. 137).
2.4. La Corte ha precisato che le stesse considerazioni valevano anche per l’attività della __________ nell’ambito della quale i clienti erano stati ingannati allo stesso modo, con l’unica differenza che qualche investimento era stato fatto, anche se la porzione di fondi investiti era, in proporzione, comunque esigua. Analogamente a quanto successo per la __________ - ha osservato la Corte - il denaro dei clienti era stato usato “per soddisfare principalmente bisogni propri, per finanziare la loro attività”. I primi giudici hanno precisato che, anche nel caso della __________, qualora fosse stato ritenuto, come preteso dalla difesa, il reato di amministrazione infedele, “si sarebbe comunque trattato di un reato aggravato” per cui, agli effetti della pena, nulla sarebbe cambiato (cfr. sentenza impugnata consid. b), pag. 137).
2.5. Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Un inganno astuto è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio).
L'astuzia non è, invece, data quando la vittima avrebbe potuto evitare l’inganno con un minimo d’attenzione o di prudenza. Non è, però, necessario, perché ci sia truffa, che la vittima abbia dato prova della più grande diligenza e che abbia fatto ricorso a tutte le misure di prudenza possibili. Il punto, quindi, non è di sapere se la vittima ha fatto tutto ciò che poteva per evitare di essere ingannata poiché l’astuzia è esclusa soltanto quando la vittima è corresponsabile del danno poiché non ha fatto uso delle misure di prudenza elementari imposte dalle circostanze (DTF 133 IV 256, consid. 4.4.3 pag. 263; 128 IV 18 consid. 3a pag. 20; 126 IV 165, consid. 2a pag. 171 con rinvio; STF 26 ottobre 2009 6B_558/2009; STF 9 ottobre 2007 6B_409/2007; STF 24 marzo 2006 6S.417/2005).
Il TF ha, per esempio, avuto modo di negare il presupposto dell’inganno astuto in una fattispecie nella quale la vittima - una banca - avrebbe potuto scoprire l’inganno ove appena si fosse attenuta alle più elementari misure di prudenza (DTF 119 IV 28). Diversamente il TF ha deciso in un caso in cui la vittima, un disabile psichico, non poteva riconoscere una frode normalmente ravvisabile da terze persone (DTF 119 IV 210) e nel caso di un autore che aveva approfittato finanziariamente di connazionali inesperti, in stato di dipendenza, di subordinazione e di bisogno (DTF 120 IV 186).
In sintesi, quindi, secondo la giurisprudenza del TF, l’estremo dell’inganno astuto si risolve chiedendosi, non tanto se una persona di media esperienza o capacità sarebbe stata in grado di subodorare la frode, quanto dalle circostanze concrete che vanno esaminate caso per caso (CCRP 14 novembre 1996 in re M. consid. 10b; 22 novembre 1996 in re E.P, A.P., E.F. consid. 9a).
Va, qui, ancora rilevato che il TF ha avuto modo di precisare che con il principio secondo cui alla vittima incombe un certo dovere di prudenza non si è inteso elevare particolarmente la soglia dell’astuzia e incoraggiare l’impunità di coloro che ricorrono alla frode confidando che il giudice li prosciolga in base a una sempre esistente possibilità astratta di verifica o controllo ritenuto come diversamente si correrebbe il rischio “... da un canto, di paralizzare, senza sufficiente giustificazione, una normale attività bancaria, finanziaria, amministrativa e commerciale (...) e, dall’altro, di contraddire il principio della colpevolezza soggettiva, ossia riferita all’intenzione dell’agente, che regge il diritto penale svizzero, e di favorire, di conseguenza, la commissione di attività concepite dagli stessi autori come truffaldine” (STF 10 giugno 1999 in re L.S., consid. 5). Questo principio, dunque, va applicato dando prova di rigore e di prudenza ritenuto peraltro, ancora, che, di regola, l’attitudine sconsiderata della vittima può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione di inferiorità rispetto all’autore. Decisiva, al proposito, è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l’autore ne conosce i limiti e li sfrutta a suo favore (sentenza 6S.168/2006 del 6 novembre 2006 consid. 1.1, 1.2, 1.3; STF 25.10.2001 non pubblicata; STF 24 febbraio 2000 in RVJ 2000, p. 310).
2.6. In casu, richiamati i suddetti principi e gli accertamenti di fatto operati dai primi giudici, è a ragione che la Corte ha ritenuto concretizzata la fattispecie della truffa che è stata messa in atto in tutte le numerose circostanze indicate nell’atto di accusa [179 le vittime ingannate: cfr. sentenza impugnata pag. 91 consid. 10 a) e consid. c) pag. 154] secondo modalità ricorrenti. Per le vittime - che fin dall’inizio sono state abilmente confrontate con uno scenario ingannevole, minuziosamente predisposto - era, infatti, estremamente difficile smascherare le macchinazioni che gli autori avevano predisposto per nascondere le loro reali intenzioni.
Tra gli elementi costituenti l’inganno astuto - come correttamente ritenuto dalla prima Corte - vi è sicuramente l’uso di una società di diritto svizzero, con sede a __________, con tanto di uffici propri e di personale impiegato e, quindi, con l’utilizzo di una società autenticamente operativa presso la quale si poteva recare il cliente che voleva verificare - come è in qualche caso avvenuto - e dove, apparentemente, si svolgeva l’attività oggetto delle proposte di investimenti. Oltre a ciò, in concreto, vi è che gli accusati - come annotato dalla prima Corte - sceglievano rigorosamente i clienti nella vicina penisola e, attraverso telefonate personali degli impiegati, instauravano con loro un rapporto di fiducia profittando, anche, dell’aura di professionalità e serietà di cui gode, in quel paese, la nostra piazza finanziaria.
A comprova che nulla era stato lasciato al caso quo all’apparato ingannevole abilmente predisposto, vi è che agli impiegati, deputati al contatto con i potenziali clienti, era stata addirittura consegnata una guida per poter condurre la conversazione affinché il o gli interlocutori non potessero nutrire dubbi sulla competenza professionale della società. Al contatto così instaurato seguiva l’invio di prospetti illustrativi ed informativi che contribuivano a rafforzare l’impressione di serietà della società quale operatore finanziario, dotata di una seria organizzazione professionale ed un ulteriore contatto telefonico con il potenziale cliente.
Tutto questo impegno nel mettere in atto uno scenario ingannevole era, poi, completato con l’arrivo del ricorrente che si presentava al cliente interessato - come ha sottolineato la Corte - “con auto di lusso targate prevalentemente __________” e a cui, ad ulteriore dimostrazione dell’agire serio e professionale, faceva firmare il mandato di gestione, facendosi, in pari tempo, consegnare il denaro “investito”.
In questo modo alle vittime è stato mostrato uno scenario di assoluta serietà e competenza professionale che gli accusati avevano minuziosamente e puntigliosamente costruito con tutti questi accorgimenti ed artifici, attraverso il quale hanno indotto le vittime alla dazione dei fondi sottacendo la decisiva e non verificabile questione secondo cui, fin dall’inizio, il contratto firmato non sarebbe mai stato eseguito così come il denaro non sarebbe mai stato investito.
Tenuto conto di tutto questo apparato ingannevole, finemente
ed abilmente inscenato, del fatto che fin dall’inizio i clienti sono stati ingannati e che sin dall’inizio la __________ non aveva alcuna autorizzazione OAD ad operare, che comunque l’attività è proseguita senza cambiamento alcuno anche quando l’autorizzazione è stata definitivamente rifiutata, unitamente al fatto che non è mai stato effettuato alcun investimento e che
la società non aveva altre attività, è a ragione che la prima
Corte ha ritenuto, in concreto, realizzato il reato di truffa con l’aggravante del mestiere (DTF 111 IV 132 consid. 1; B. Corboz: Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010,
nota 51 ad art. 146).
2.7. Destituita di fondamento serio ed oggettivo è l’argomentazione che il ricorrente trae dall’avvenuto suo proscioglimento dal reato di falsità in documenti da cui deduce il dubbio della Corte “sulla sua consapevolezza che dei documenti da lui fatti firmare fossero destinati all’ottenimento di un indebito profitto” a motivo che “si tratta di atti che rientrano nella strategia del disegno criminoso che dipendeva dalla RI 2” che anche in aula ha precisato di non aver mai informato AP 1 al riguardo (cfr. ricorso punto 6, pag. 13).
Anche volendo tacere del fatto che, in precedenza, il ricorrente ha riconosciuto la bontà degli accertamenti della Corte riguardo la sua consapevolezza sulla reale destinazione dei fondi raccolti, va, a questo riguardo, osservato che la Corte ha, in realtà, prosciolto AP 1 soltanto limitatamente alle accuse di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.2 dell’AA che concernevano la falsità di “rendiconti fasulli”, di “quattro ricevute” e “falsi giustificativi contabili”. L’assoluzione non concerne affatto - come erroneamente indicato dal ricorrente - i “documenti (n.d.r. mandati di gestione) da lui (n.d.r. AP 1) fatti firmare”, bensì solo i documenti che la Corte ha esattamente indicato. Al riguardo, i primi giudici hanno precisato che è accertato che “AP 1 era sì al corrente del fatto che il denaro che raccoglieva presso i clienti non veniva investito nonostante i mandati di gestione da lui stesso sottoscritti e che pertanto sapeva di ingannare i clienti. Tuttavia la Corte è rimasta nel dubbio circa la sua consapevolezza dell’allestimento delle quattro false ricevute, dei falsi rendiconti e dei falsi giustificativi contabili” (cfr. sentenza impugnata consid. 1, pag. 140). Pertanto detto accertamento - contrariamente a quanto allega il ricorrente - non tocca affatto la sua consapevolezza che i documenti da lui fatti firmare (n.d.r.: mandati di gestione) fossero destinati all’ottenimento di un indebito profitto.
2.8. Riguardo la __________, il ricorrente rimprovera ai primi giudici “un errato accertamento di colpevolezza”, subordinatamente di aver omesso di considerarlo complice (cfr. ricorso pag. 21 lett. B). Riconosce che, dal profilo “oggettivo”, il suo contributo è “funzionalmente analogo a quello fornito dalla __________” e, quindi, ammette di “aver fatto la spola come fattorino/corriere tra la banca e i clienti”. Precisa, tuttavia, di non essere intervenuto “in nessuna operazione collegata alla loro acquisizione e/o all’impiego del danaro in questione”. Allega che l’accessorietà del suo intervento è “ancora più manifesta” poiché non era neppure più stipendiato e riceveva soltanto un compenso di fr. 200.- ogni viaggio. Afferma di non avere mai trattenuto “personalmente e direttamente” parte del denaro per sé né di averlo destinato a “usi non inerenti l’attività della __________ ”, della quale non fu mai né azionista, né organo, né dipendente (cfr. ricorso, punto B, pag. 21). Afferma che la sentenza non pone in dubbio il fatto che lui ha messo a disposizione per avviare l’attività della __________, su richiesta della RI 2, “delle somme di denaro provenienti da una liquidazione assicurativa circa fr. 100'000.-.”
Allega che l’incarico di A.U della __________, al sig. Joseph Rais, in possesso dell’autorizzazione cantonale ad operare come fiduciario nell’ambito finanziario, permise di avviare ed eseguire effettivamente gli investimenti per conto di 6 clienti, e cioè per un terzo dei 18 clienti reperiti fino alla chiusura dell’attività per l’intervento dell’Autorità giudiziaria. Afferma quindi che “l’attività era strutturata su basi ben diverse quanto all’effettività degli investimenti e autorizzazione ad operare, rispetto a quella della __________ ove in definitiva non furono mai aperti dei conti presso i broker” (cfr. ricorso, punto B, pag. 22) .
Afferma che la sentenza fonda il suo dolo sulla sua ammissione di non avere potuto escludere che una parte dei fondi raccolti, non depositati presso la banca italiana e cambiati in franchi, possano essere serviti per il pagamento degli stipendi ma censura che tale elemento è “manifestamente insufficiente, ovvero non determinante per accertare che egli avesse avuto anche in questo caso coscienza e volontà di fornire un proprio contribuito atto a favorire un’attività truffaldina o comunque illecita”. Asserisce di non aver avuto né il ruolo né la capacità di valutare se ed in che misura parte del denaro raccolto “fosse di pertinenza della società, rispettivamente se si trattasse di temporanei anticipi, contrattualmente leciti, giacché non risulta né tanto meno risultava che il danaro dovesse essere investito interamente ed immediatamente”. Afferma di aver saputo che questa nuova attività era stata avviata dalla RI 2 “in modo ufficiale ed effettivo anche per non incorrere nuovamente nel rischio di avere problemi con la giustizia” e che “la sua buona fede” deve essere ammessa anche in considerazione “dell’estrema brevità (pochi mesi) dell’attività” e cioè troppo poco tempo per poter ammettere che egli “non potesse non aver avuto dei dubbi” accettando fin dall’inizio, e cioè fin dai primi viaggi, di dare un contributo ad un’attività ugualmente illecita” (cfr. ricorso, punto B, pag. 22-23).
2.9. La Corte ha accertato che RI 2, dopo essere stata scarcerata, è tornata a delinquere sostanzialmente nelle stesse modalità di prima, attraverso la nuova società __________ iscritta a RC il 09 dicembre 2004, la cui attività ricalcava in sostanza quella della __________ , con l’unica differenza che la nuova società aveva eseguito alcuni investimenti per conto dei suoi clienti ma che “non tutti i capitali ricevuti dai clienti venivano però investiti” (cfr. sentenza impugnata, pag. 104, consid. punto B).
I primi giudici hanno, altresì, accertato che la RI 2 era la direttrice di fatto della società e il ricorrente era ”l’addetto al ritiro dei fondi presso i clienti italiani”. I primi giudici, infatti, sulla base della testimonianza di diversi clienti (indicati al consid. 4 b, pag. 106 e ss. della sentenza impugnata), hanno accertato che “anche per la __________ era AP 1 che si recava presso i clienti a raccogliere il denaro”, era lui che faceva firmare ai clienti i mandati di gestione ed era “pure titolare della procura sul conto” sin dalla sua apertura (cfr. sentenza impugnata, pag. 108) e che, in base a quanto dichiarato dalla RI 2, “AP 1 doveva certo sapere che parte del denaro dei clienti non veniva investito”.
Al ricorrente, che negava di essere stato a conoscenza che il denaro dei clienti non veniva investito e che, in aula, aveva anche detto di aver investito nella __________ c.a. fr. 100'000.- corrispostigli dall’assicurazione __________quale liquidazione di un infortunio e che, pertanto, pensava di compensare quell’investimento con il denaro che raccoglieva dai clienti, la Corte ha contrapposto:
- le dichiarazioni delle persone sentite in istruttoria, tutte concordi nel sostenere il “ruolo attivo del AP 1” sia nella raccolta dei fondi che nell’essere presente nella __________ e nel partecipare attivamente alle discussioni operative relative alla società (cfr. sentenza impugnata, consid. b), pag. 107-108);
- il fatto che egli non poteva certo ritenere che, la RI 2, sua convivente da anni, dopo essere stata in prigione per un’analoga attività, avesse, in pochi mesi, tutt’ad un tratto avviato un’attività lecita soprattutto visto che essa ricalcava esattamente quella precedente (cfr. sentenza impugnata pag. 108);
- il fatto che egli stesso ha ammesso che poteva certo pensare che il denaro non venisse investito ma utilizzato per le spese della __________ e che ciò costituiva reato (cfr. sentenza impugnata, pag. 109, consid. 4 b);
- il fatto che lui non era così sprovveduto “da non sapere che non si possono compensare eventuali crediti nei confronti di una società con averi raccolti presso clienti che li affidano a detta società a scopo di investimento” (cfr. sentenza impugnata, pag. 109, consid. 4 b).
Sulla base di tali elementi,
la prima Corte ha fatto, per la __________, le stesse considerazioni già fatte per la __________ nonostante che qualche investimento fosse stato effettuato ritenuto come “la porzione dei fondi investiti” fosse, tutto sommato, esigua.
Anche in questo caso - ha precisato la Corte - il denaro dei clienti era stato usato dal ricorrente e dalla RI 2 per soddisfare principalmente “bisogni propri, per finanziare la loro attività”.
La prima Corte, pertanto, ha ritenuto realizzata la fattispecie della truffa aggravata anche nel caso della __________ e ha precisato che, anche se si fosse trattato di amministrazione infedele, si sarebbe comunque trattato di un reato aggravato siccome commesso per scopo di lucro per cui, nel giudizio generale sulla pena, nulla sarebbe cambiato (cfr. sentenza impugnata, consid. 2 b, pag. 137).
2.10. Sulla base delle suddette risultanze, con le quali il ricorrente non si confronta, è a ragione che la Corte lo ha condannato per truffa aggravata anche per l’attività svolta con la __________ . Ciò nella misura in cui i clienti, anche in questo caso, sono stati ingannati dal ricorrente e dalla correa RI 2 sulla base di meccanismi ormai collaudati cui hanno aggiunto qualche investimento effettivo che valesse quale “alibi” in virtù della pregressa recente esperienza del carcere dove erano finiti operando con la __________ . Ciò risulta dimostrato già solo dal fatto che il denaro dei clienti - come accertato dalla Corte - è stato usato dal ricorrente e dalla RI 2 principalmente e per la maggior parte per soddisfare “bisogni propri, per finanziare la loro attività” e solo in misura esigua - nonostante la possibilità di operare lecitamente - è stato investito.
Non giova al ricorrente sostenere che l’attività della __________ era stata avviata su basi diverse quanto “all’effettività degli investimenti e autorizzazione ad operare”, nella misura in cui era lui a prelevare, sia pure su richiesta della RI 2, il denaro dei clienti dal conto della __________, distraendolo dalla sua destinazione, circostanza, questa, di cui era pienamente consapevole (cfr. sentenza impugnata, consid. B, pag. 109).
Neppure giova al ricorrente appellarsi ai pochi mesi di attività della __________, per sostenere l’assenza di dolo da parte sua ritenuto che l’attività avviata con la __________ era stata appena preceduta da quella che insieme avevano messo in atto con la __________ e che aveva condotto entrambi in carcere. Avendo, pertanto, il ricorrente realizzato pienamente i presupposti oggettivi e soggettivi della truffa, non vi è spazio alcuno per il richiesto proscioglimento di cui al dispositivo n. 3.1.2 della sentenza. Conseguentemente, neppure è ravvisabile alcuna violazione del diritto federale per essere stata ritenuta, anche in questo caso, la fattispecie della truffa (cfr. DTF 111 IV 61 s. consid. 3a; B. Corboz : Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010 nota 52 ad art. 146).
3. Il ricorrente sostiene che i primi giudici l’hanno “a torto” ritenuto correo nella commissione dei reati patrimoniali: la sua partecipazione al reato - continua - può essere qualificata soltanto di complicità.
3.1. In merito, la prima Corte ha accertato che il ricorrente “oltre ad essere il convivente della RI 2, era pure il suo stretto collaboratore nell’attività della __________” poiché era in particolare lui - ha rilevato la Corte - “che si occupava di raccogliere il denaro presso i clienti in Italia, di incassare gli assegni, di effettuare prelevamenti, di sottoscrivere e di far sottoscrivere i mandati di gestione”. Era lui, cioè, - ha sottolineato la Corte - che procedeva a far sottoscrivere quei mandati “che costituivano la documentazione” che, poi, egli “tentò di sottrarre agli inquirenti occultandola, per finire, nel citato rimorchio per cani. Per i clienti era il corriere (PS 31.03.2004) __________”.
I primi giudici hanno, inoltre, considerato che RI 2 ha dichiarato che egli “era perfettamente a conoscenza che la __________ non investiva i soldi dei clienti, anche perché era sempre alla ricerca di un broker che non poteva però trovare per l’assenza dell’autorizzazione OAD”.
La prima Corte ha, pure, accertato che “AP 1” - così come ammesso dalla RI 2 - “inizialmente era vice presidente” del CdA, che ne uscì quando la società ha chiesto l’autorizzazione ad operare quale intermediario finanziario, che “aveva procura su tutti i conti della società” e che sapeva che “i soldi dei clienti non sono stati investiti” così come sapeva che “la __________ andava avanti attingendo dai soldi dei clienti” non avendo la società “altre entrate e nessun’altra attività”. La prima Corte ha, poi, ancora ricordato che la RI 2 ha, in più, precisato che “la maggior parte dei mandati di gestione sono stati firmati dal signor AP 1” e che, davanti al PP, la donna aveva, poi, confermato che “era prevalentemente AP 1 ad occuparsi di prendere in consegna il denaro versato dai clienti a scopo di investimento. Era ancora AP 1 che in occasione delle visite rese ai clienti faceva firmare loro il contratto; su questi contratti AP 1 firmava per conto di __________” (cfr. sentenza impugnata, consid. 4 c, pag. 74-75).
La Corte ha sottolineato, poi, che “AP 1 stesso” ha ammesso di aver saputo che il denaro raccolto non veniva investito dal momento che ha dichiarato, tra l’altro, di avere capito, nonostante la RI 2 non glielo avesse mai detto esplicitamente, “che i soldi dei clienti non venivano investiti e che sono serviti per coprire tutte le spese della __________ e per i nostri scopi personali”.
“Del resto era lui - ha proseguito la Corte - che raccoglieva il denaro, sapeva che la società non poteva operare in assenza di un broker e dell’autorizzazione OAD, in quanto convivente della RI 2 era perfettamente conscio del tenore di vita di cui anch’egli beneficiava e delle disponibilità, in particolare auto sportive e di lusso, che, con il solo stipendio, non poteva certo permettersi. Infine, al momento della perquisizione, non ha esitato un istante a prestarsi all’occultamento della documentazione di cui non poteva non conoscere la rilevanza in sede penale” (cfr. sentenza impugnata, consid. 4 c, pag. 75).
Al consid. 4h della sentenza impugnata (pag. 86-87), i primi giudici hanno, poi, riassunto le dichiarazioni rese da AP 1 il 17 aprile 2004 da cui emerge che egli “era perfettamente al corrente degli atti illeciti perpetrati dalla __________” e che di questi atti illeciti egli era “una pedina importante perché era lui che raccoglieva i fondi e godeva pure dei benefici”.
3.2. Secondo il Tribunale Federale (DTF 125 IV 134 e ss.), è correo colui che collabora, intenzionalmente e in maniera determinante, con altre persone alla decisione di commettere un’infrazione, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da apparire come uno dei partecipanti principali. E’, cioè, necessario, perché ci sia correità, che, secondo le circostanze del caso concreto, il contributo del partecipante appaia essenziale all’esecuzione dell’infrazione. Se la sola volontà, in particolare il fatto di approvare l’atto altrui, non è sufficiente perché si abbia correità, non è, tuttavia, nemmeno necessario che il coautore abbia effettivamente partecipato all’esecuzione dell’atto o che egli abbia potuto influenzarlo. La correità presuppone una decisione comune che non deve necessariamente essere espressa ma che può risultare anche da atti concludenti, essendo sufficiente il dolo eventuale quanto al risultato. Non è necessario, per avere correità, che il correo partecipi all’ elaborazione del progetto, ritenuto che il correo può aderirvi ulteriormente. Non è, nemmeno, necessario che l’atto sia premeditato poiché il correo vi si può associare in corso d’esecuzione. Ciò che è determinante è che il correo si sia associato alla decisione da cui è nata l’infrazione o alla realizzazione di quest’ultima, in condizioni o in misura tale che lo fanno apparire come un partecipante non secondario, ma principale (ATF 120 IV 136, consid. 2b pag. 141, 265 consid. 2c/aa pag. 271 s. e le sentenze citate).
Ai sensi dell’art. 25 CP è complice colui che ha aiutato intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.
Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma di partecipazione accessoria al reato e presuppone che il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento. Non è necessario che l’assistenza del complice sia una conditio sine qua non della realizzazione del reato. L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o consistere in una semplice astensione o omissione in presenza di una posizione di garante (DTF 132 IV 49, consid. 1.1. pag. 51/52; 121 IV 109 consid. 3a, pag. 119/120).
Soggettivamente, il complice deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale (su questa nozione cfr. DTF 133 IV 19 consid. 4.1., pag. 16). È necessario che il complice sappia o si renda conto di contribuire ad un determinato atto delittuoso e che egli lo voglia e lo accetti. A questo proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti principali dell’attività delittuosa dell’autore che deve aver preso la decisione di compiere l’atto (DTF 132 IV 49 consid. 1.1., pag. 51/52; DTF 121 IV 109 cons. 3a pag. 119/120). La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Rep. 1986, 322, consid. 3.1.).
3.3. In concreto, è a ragione che la prima Corte ha ritenuto il ricorrente correo della RI 2 nell’ambito dell’attività svolta dapprima attraverso la __________ ed, in seguito, attraverso la __________ .
La Corte ha accertato, infatti, senza arbitrio che era prevalentemente il ricorrente che si occupava di prendere in consegna il denaro versato dai clienti a scopo di investimento ed era sempre il ricorrente che in occasione delle visite rese ai clienti faceva firmare loro il contratto sul quale, nel caso della __________ , era lui che firmava per la società (cfr. sentenza impugnata pag. 75). Del resto, è il ricorrente stesso che - come accertato dalla Corte - ha ammesso di sapere che i fondi raccolti non venivano investiti, di sapere, sin dall’inizio, che quei contratti non sarebbero mai stati eseguiti e che i clienti erano, in realtà, ingannati ammettendo, così, di avere condiviso pienamente l’intero disegno criminoso che ha fatto proprio e assunto sulla base di una ripartizione ben definita dei ruoli con la correa/convivente. Il ricorrente non può seriamente sostenere che con l’attività concretamente e ripetutamente svolta nella raccolta dei fondi - riconosciuta da lui stesso come illecita - si sia limitato a prestare “aiuto” alla RI 2 anche perché - come osservato dai primi giudici - egli “ha beneficiato e goduto direttamente delle malversazioni, consentendosi un tenore di vita elevato e permettendosi di dar pieno appagamento alla sua passione per le belle auto”. Correttamente, quindi, la prima Corte lo ha ritenuto “una pedina fondamentale dello scacchiere dell’organizzazione truffaldina, poiché era lui che per finire aveva il contatto personale e diretto con i clienti, raccoglieva il denaro e che lo faceva poi pervenire alle società” (cfr. sentenza impugnata, consid. d ed e, pag. 137 e 138). A giusta ragione, pertanto, la prima Corte lo ha ritenuto “pienamente consapevole dell’attività che si celava dietro le due società” e, perciò, pienamente partecipe al piano truffaldino.
Recandosi presso i clienti, raccogliendone il denaro e facendo firmare loro il relativo contratto, il ricorrente ha svolto senza alcun dubbio un ruolo chiave nel momento dell’esecuzione della truffa (cfr. Martin Killias: Précis de droit pénal général, 2.a ed., n. 603, pag. 77 e ss.; Philippe Graven: L’infraction pénale punissable, 2.a ed., nota 217, pag. 282 e ss.). Poco giova, quindi, a questo riguardo al ricorrente sostenere l’assenza di un “apporto intellettuale nell’ideare, orchestrare od organizzare l’attività illecita” né sostenere l’asserita assenza da parte sua di incitamento della RI 2 “ad avviare l’attività illecita” (cfr. ricorso pag. 12-13, punti 4-5), né sostenere l’assenza di contatti con i clienti, successivamente alla loro acquisizione, dal momento che la sentenza impugnata riconosce comunque che era la RI 2 la principale promotrice dell’attività delinquenziale e che era lei che dettava le condizioni di gestione, teneva i rapporti con i dipendenti e dava loro gli ordini (cfr. sentenza impugnata pag. 137 punto 2, lett. c). La sentenza impugnata sulla base dei fatti accertati - e non contestati dal ricorrente (cfr. ricorso, pag. 14, punto 2) - gli addebita di aver fatto proprio e condiviso, attraverso l’esecuzione, il progetto e l’intento della RI 2 al quale il ricorrente ha contribuito in modo determinante, sia nell’esecuzione del reato che nello scopo dell’indebito profitto di cui ha goduto senza alcuna limitazione. A tal riguardo, è del resto il ricorrente stesso ad avere dichiarato - come rileva la sentenza impugnata a pag. 80 consid. 7 - di non avere mai percepito un compenso puntuale come il salario di fr. 7'000.- ( sui quali la __________ aveva pagato solo i contributi sociali) ma che i soldi dei clienti “sono serviti” per far fronte alla spese della società “e per i nostri scopi personali” (cfr. sentenza impugnata, consid. 4h, pag. 86; cfr. ricorso pag. 14 punto 7).
E’ malvenuto, pertanto, il ricorrente a sostenere che (cfr. ricorso punto 5.1, pag. 20) un elemento determinante del carattere “accessorio e subalterno” del suo contributo “in applicazione dell’art. 25 CP” risiederebbe nel fatto che lui “non ha ottenuto né preteso, né concordato con la signora RI 2 una quota parte degli indebiti profitti” essendo giocoforza constatare che è proprio l’assenza di un compenso puntuale e definito a confermare in realtà, una volta in più, il godimento senza limitazioni, da parte del ricorrente dell’indebito profitto conseguito con la raccolta dei fondi dagli investitori, nell’ambito del pluriennale rapporto di convivenza con la RI 2.
Nessuna violazione del diritto federale è, pertanto, ravvisabile nella conclusione dei primi giudici secondo cui il ricorrente era correo della convivente nell’attività truffaldina messa in atto attraverso l’attività della ________prima e, poi, della _________.
4. Nel suo gravame, AP 1 sostiene, inoltre, che la Corte delle assise Criminali ha violato il diritto federale nella commisurazione della pena.
4.1. La Corte delle assise criminali, dopo avere ricordato i principi applicabili in materia (in particolare il criterio fondamentale della gravità della colpa), ha ritenuto nel caso concreto la colpa “degli imputati”, e quindi quella del ricorrente, estremamente grave
(cfr. sentenza impugnata consid. C 1, pag. 154) in particolare con riferimento al considerevole numero delle persone ingannate (179 già con la sola __________) e alle ingenti somme oggetto di truffa (oltre 5 milioni di Euro con un pregiudizio complessivo di 3,5 milioni di Euro con la sola __________). I primi giudici hanno, poi, posto l’accento sull’agire professionale del ricorrente e della correa RI 2 che hanno operato “alla stregua di un’organizzazione criminale che inganna ignari investitori”. La Corte ha, ancora, considerato che i correi hanno agito durante un periodo assai lungo di tempo incuranti del fatto che continuavano a sottrarre, con l’inganno, il denaro ai clienti. Pur sapendo - ha continuato la Corte - che non avrebbero mai potuto effettuare investimenti in assenza di autorizzazione OAD, essi hanno continuato imperterriti anche dopo che questa autorizzazione è stata formalmente negata rilevando che soltanto l’intervento degli inquirenti ha posto fine al loro agire (cfr. sentenza impugnata, consid. C 1, pag. 154).
Commisurandone la colpa, la prima Corte ha considerato che il ricorrente ha avuto un ruolo “senz’altro più profilato” rispetto alla RI 2 ma, nondimeno, “il suo ruolo era importante poiché era lui che raccoglieva il denaro e consentiva poi, dietro le indicazioni della RI 2, alle società di disporne illecitamente. In quanto convivente, RI 2 si fidava di lui e il ricorrente dava seguito fedelmente alle di lei indicazioni” (cfr. sentenza impugnata consid. 4 pag. 155).
Quale fattore di aggravio della colpa, la Corte ha considerato che, appena alcuni mesi dopo essere stato posto in libertà provvisoria, il ricorrente (n.d.r. unitamente alla convivente RI 2), non pago della precedente esperienza che lo aveva condotto in carcere, ha nuovamente delinquito, sostanzialmente allo stesso modo dell’attività con la __________, dimostrando “di non lasciarsi certo impressionare dal fatto che attività del genere comportino la privazione della libertà” ma che anzi ha delinquito allo stesso modo percependo pure indennità di disoccupazione non dovute (cfr. sentenza impugnata, consid. C 2, pag. 154).
I primi giudici hanno sottolineato, inoltre, che il ricorrente (unitamente alla correa RI 2) ha agito “con estremo egoismo” per garantirsi un tenore di vita che altrimenti non avrebbe potuto permettersi. Oberato di debiti - ha continuato la Corte - non ha mai adattato il suo tenore di vita alle sue reali capacità e che, unitamente alla RI 2, ha “preferito intestare l’abitazione ad una SA con sede a __________ per sottrarla ai creditori (apportandovi poi importanti migliorie), godere di una seconda casa a __________ , disporre di un parco veicoli di lusso intestati a terzi”, figurando nullatenente, incurante dei debiti cui avrebbe dovuto far fronte (cfr. sentenza impugnata, consid. C. 3, pag. 155), dimostrando “una preoccupante incapacità di rispettare le regole”.
La Corte delle assise criminali ha precisato di non aver trovato attenuanti “nemmeno nel passato degli imputati”. In merito ai precedenti, dopo aver rilevato che “entrambi sono pregiudicati”, i primi giudici hanno ritenuto “la posizione di AP 1 più grave” rispetto a quella della correa RI 2 “per aver subito più condanne e, soprattutto, per aver già espiato una condanna importante per aver ucciso intenzionalmente la moglie” anche se, in pari tempo, ha osservato che il qui ricorrente ha comunque integralmente saldato il suo conto con la giustizia, rilevando tuttavia che “dalla sua scarcerazione, ad intervalli più o meno regolari, è incappato in ulteriori condanne tutte espiate, senza che da esse abbia mai saputo trarre le debite conseguenze” (cfr. sentenza impugnata consid. 5 pag. 155-156).
La prima Corte ha, poi, considerato che nemmeno l’atteggiamento processuale assunto dava spazio a sconti di pena. Infatti - ha osservato la Corte - AP 1 ha, sì, ammesso gran parte dei reati ma senza fornire “elementi in più rispetto a quanto gli inquirenti disponevano” e che anzi, quando ha potuto, ha tentato di ostacolarne il lavoro, tentando di occultare i documenti contabili della __________ e gettando, poi, le banconote false nel gabinetto. Nemmeno il fatto di aver ceduto gli attivi ai clienti truffati - ha considerato la Corte - può giovare nella misura in cui tale cessione ha riguardato “il provento delle realizzazioni degli attivi acquisiti con il denaro delle stesse vittime” mentre che “laddove avrebbero potuto fornire uno spontaneo contributo non lo hanno fatto, mantenendo il possesso delle azioni della Goldy’s, salvo poi asseritamente darle in pegno a terze persone di cui AP 1 nemmeno ha voluto rivelare l’identità” (cfr. sentenza impugnata, consid. 8, pag. 158).
La Corte ha, invece, riconosciuto nel complesso una violazione del principio di celerità che ha “comportato una riduzione non trascurabile della pena” e ha ritenuto l’attenuante specifica del tempo trascorso, “per tutte quelle imputazioni per cui, al momento del giudizio, erano trascorsi i due terzi del periodo di prescrizione” (cfr. sentenza impugnata, consid. 6, pag. 157).
La prima Corte ha, poi, ammesso, quale fattore di attenuazione della colpa del ricorrente, una sua maggiore difficoltà, rispetto ad una persona normale e derivantegli dal suo passato, “a rendersi degno di considerazioni nelle relazioni umane, sociali e professionali” (cfr. sentenza impugnata consid. 7 pag. 157-158).
Sulla base di tutti questi elementi, la prima Corte, tenuto conto che “la colpa di AP 1 nella commissione dei reati principali”, “è stata inferiore per effetto del suo ruolo comunque di subalterno”, ha ritenuto equo condannare il qui ricorrente ad una pena detentiva di 2 anni e mezzo.
4.2. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha valutato in maniera “manifestamente eccessiva ed errata” la sua colpevolezza in quanto da un lato - argomenta il ricorrente - la Corte non ha tratto le conseguenze che imponevano l’applicazione dell’art. 42 CP, e cioè non ha tenuto conto che lui ha agito “assumendo responsabilità e ruoli limitati” ed ha, pertanto, errato nel trattarlo, ai fini della pena, su di un piano paritario rispetto all’autrice principale. Dall’altro lato, la Corte - prosegue il ricorrente - “negandogli il beneficio di complice”, non ha proceduto all’attenuazione della pena che si imponeva in applicazione dell’art. 25 CP e afferma che “la riconsiderazione” del suo ruolo dovrà portare ad una sensibile riduzione della pena che ritiene equo proporre nella misura di 1/3 (cfr. ricorso, punto C, pag. 23-24). Sostiene, poi, che i primi giudici si sono fondati su considerazioni non pertinenti per sostanziare una pena severa a suo carico: al proposito, contesta che la “condivisione dei vantaggi economici” possa rendere maggiore la sua colpa o il suo grado di coinvolgimento oggettivo nella commissione dei reati dal momento che il suo ruolo “rimane oggettivamente nullo, subordinato ed accessorio”. Eccepisce inoltre che la prima Corte ha omesso di considerare, a suo favore, “l’assenza di qualsiasi tesaurizzazione personale”.
Il ricorrente sostiene, poi, che i primi giudici hanno enfatizzato ed attribuito un peso eccessivo ai suoi precedenti, traendone indebite conseguenze sia nell’ambito della commisurazione della pena che della sospensione condizionale. La condanna del 1985 - assevera il ricorrente - non deve (così come, peraltro, ammesso dai primi giudici) non deve avere alcun peso né nella commisurazione della pena né nel rifiuto della sospensione condizionale. Gli altri precedenti sono, invece, “episodi di lieve gravità” compiuti molti anni prima di quelli oggetto del giudizio e, perciò, non permettono certo di concludere senza un’inammissibile esagerazione che “AP 1 sia un irriducibile che non sa stare alle regole e che da anni non esercita un’attività lavorativa duratura e non si lascia impressionare dall’espiazione delle pene.” Allega che le precedenti condanne sono, in realtà, due “truffette”, l’ultima delle quali risalente al 1994/1995, commesse insieme alla RI 2 senza che le stesse, “giustamente, abbiano pesato nella commisurazione della pena e nell’applicazione dell’art. 42 CP: due pesi, due misure ingiustificate” (cfr. ricorso pag. 25).
Il ricorrente assevera, inoltre, che “gli errori comportamentali” in cui è incorso dopo l’avvio della prima inchiesta “sono di natura minore”, ad eccezione della fattispecie relativa all’art. 244 cpv. 1 CP, oggetto dell’atto d’accusa aggiuntivo, che tuttavia - sostiene - è composta da “comportamenti talvolta compiuti con ingenuità e superficialità e per lo più dipendenti dall’iniziale stato di subordinazione dalle istruzioni ricevute nella prima fase dell’inchiesta dalla RI 2.”
Rimprovera, infine, alla prima Corte di avere “ingiustamente omesso” di considerare che egli si è adoperato, nel corso dell’inchiesta, per recuperare la documentazione bancaria in Italia e assolvere alle richieste del PP per accelerare il chiarimento dei fatti tanto è vero che la sua detenzione è stata breve proprio perché “egli ha agito quale pedina utile agli inquirenti” (cfr. ricorso pag. 25).
4.3. Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. Come il Tribunale federale, questa Corte, agendo nei limiti della cassazione penale, interviene solo laddove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).
Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il giudice, dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti).
Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore. Il giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la riprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi, in quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si riferiscono, per esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2)
Analogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della pena (STF dell'11 aprile 2008, inc. 6B_738/2007, consid. 3.1). Questa disposizione conferisce, dunque, un ampio potere d'apprezzamento al giudice.
Conformemente alla prassi stabilita sotto l'imperio dell'art. 63 vCP, il Tribunale federale interviene - così come la CCRP - solo quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 134 IV 17 consid. 2.1 e rinvii; 129 IV 6 consid. 6.1 e rinvii; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.3.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.3).
4.4. In casu, occorre anzitutto rilevare che la pena detentiva della durata di due anni e mezzo inflitta al ricorrente si situa ampiamente nel quadro edittale applicabile, ritenuto che già solo il caso aggravato di truffa è punito con una pena detentiva sino a 10 anni (art. 146 CP).
Resta da verificare se la pena si fonda su criteri estranei all’art. 47 CP, disattende elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure se essa é eccessivamente severa.
Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, la censura secondo cui i primi giudici avrebbero valutato la sua “colpevolezza” in maniera “manifestamente eccessiva ed errata” giungendo a trattarlo su di un piano paritario con la RI 2, è priva di fondamento. In effetti, la Corte delle assise criminali ha operato i necessari distinguo fra le due posizioni, riconoscendo alla donna il ruolo di “dirigente principale dell’organizzazione” ed al ricorrente un “ruolo senz’altro più profilato” ma comunque importante agli effetti della commissione delle truffe (cfr. sentenza impugnata, consid. 4, pag. 155) e concretizzando tali distinguo in una corrispondente diversa commisurazione della pena tanto che quella inflitta al ricorrente è sensibilmente inferiore a quella inflitta alla correa (che, peraltro, non ha impugnato la sentenza di condanna emessa a suo carico).
La censura relativa all’attenuazione della pena ex art. 25 CP è irricevibile nella misura in cui essa è fondata su una valutazione giuridica dei fatti - peraltro, accertati senza arbitrio - diversa da quella effettuata correttamente dalla prima Corte.
Anche la censura secondo cui la sentenza “enfatizza ed attribuisce un ingiustificato ed eccessivo peso agli antecedenti e ne trae indebite conseguenze” è da respingere nella misura in cui non risulta affatto - contrariamente a quanto allega il ricorrente - che la sentenza del 1985 abbia avuto un peso nella commisurazione della pena. Anzi. Risulta che la sentenza impugnata ha riconosciuto al ricorrente un’attenuazione della pena per le difficoltà - conseguenti a quella condanna - nelle relazioni interpersonali, così come lo stesso ricorrente ha, del resto, riconosciuto (cfr. ricorso punto 4, pag. 25). Al riguardo, infatti, va detto che, se è vero che la prima Corte ha giudicato la posizione di AP 1 grave anche “per aver subito più condanne e, soprattutto per aver già espiato una condanna importante per aver ucciso intenzionalmente la moglie”, è anche e soprattutto vero che la prima Corte ha, al proposito, annotato che si tratta di una sentenza del 1985, quindi datata nel tempo, e che il ricorrente aveva “integralmente saldato il suo conto con la giustizia.”
La censura va respinta anche con riferimento agli altri precedenti definiti dal ricorrente “due truffette” (cfr. ricorso, punto 4 pag. 25). Non può, in effetti, essere rimproverato alcunché alla prima Corte per avere ritenuto che “nemmeno nel passato del ricorrente, si trovano circostanze attenuanti” visto, in particolare, che, dalla sua scarcerazione, AP 1 ha subito, ad intervalli più o meno regolari, ulteriori condanne - ciò che costituisce un fatto inoppugnabile e non propriamente positivo - senza che da esse egli abbia mai tratto le “debite conseguenze” (cfr. sentenza impugnata consid. C 5, pag. 155-156).
Nulla può, poi, essere rimproverato alla prima Corte per aver “omesso” di considerare che AP 1 si è adoperato per recuperare la documentazione bancaria in Italia e assolvere alle richieste del PP (cfr. ricorso punto 4 pag. 25 in fine). Per questo “adoperarsi”, infatti, il ricorrente non può vantare grandi meriti ritenuto come sia senza arbitrio che i primi giudici hanno accertato che gli imputati hanno, sì, ammesso gran parte dei reati ma lo hanno fatto senza fornire elementi in più rispetto a quelli già in possesso degli inquirenti e che, anzi, quando hanno potuto, i due hanno anche tentato di ostacolare l’inchiesta con riferimento all’occultamento dei documenti della __________ rispettivamente delle banconote false, gettate dal ricorrente nel gabinetto. D’altra parte, è ancora senza arbitrio che la prima Corte ha accertato che i due hanno concretamente dimostrato di non volere in alcun modo collaborare davvero con gli inquirenti “mantenendo il possesso delle azioni della __________, salvo poi asseritamene darle in pegno a terze persone di cui AP 1 nemmeno ha voluto rivelare l’identità” (cfr. sentenza impugnata, consid. 8 pag. 158). In sintesi, dunque, la Corte non ha errato concludendo che la striminzita collaborazione prestata dai due non era tale da “da consentire uno sconto di pena” (cfr. sentenza impugnata, consid. 8, pag. 158).
In queste circostanze, ricordato come i primi giudici, contrariamente all’assunto ricorsuale, abbiano correttamente considerato, nella commisurazione della pena la colpa di AP 1 nella commissione dei reati principali “è stata inferiore per effetto del suo ruolo comunque di subalterno” rispetto alla correa RI 2, anche su questo punto il ricorso va, per quanto ammissibile, respinto.
4.5. Il ricorrente lamenta una carenza di motivazione della sentenza che, a suo dire, avrebbe dovuto fornire una “motivazione più articolata sui criteri di calcolo applicati nella commisurazione della pena” inflitta (cfr. ricorso, punto 2 pag. 24).
4.6. Con il titolo marginale “obbligo di motivazione”, l'art. 50 CP riprende la giurisprudenza elaborata sotto il vecchio diritto (FF 1999 1747) prevedendo che, se la sentenza deve essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Questo significa che il giudice deve indicare, nella sua decisione, gli elementi da lui considerati decisivi relativi al reato o all'autore, di modo che sia possibile controllare se e in quale modo tutti i fattori rilevanti, sia a favore che a sfavore del condannato, sono stati effettivamente ponderati. In altre parole, la motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere, in particolare, di seguire il ragionamento che ne è alla base. Al giudice non incombe, tuttavia, di indicare in cifre o percentuali l'importanza attribuita agli elementi determinanti per la commisurazione della pena (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.4.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.4; STF del 27 ottobre 2007, inc. 6B_472/2007 consid. 8.1 e rinvii; STF 6B. 14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.3; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 50 CP n. 2), ovvero a verificare se egli ha tenuto in debito conto tutti gli elementi pertinenti ed il modo in cui li ha apprezzati (DTF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; STF 6B_664/2007 del 18 gennaio 2008, consid. 3.1.1; STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.1).
4.7. La censura di insufficiente motivazione è da respingere. Nel caso concreto, infatti, la prima Corte, nell’ambito della commisurazione della pena, ha dapprima elencato le circostanze che l’hanno condotta a ritenere molto grave la colpa del ricorrente, per poi analizzare il ricorrere, in concreto, di circostanze attenuanti. Dalla sentenza sono, perciò, facilmente deducibili sia gli aspetti che i primi giudici hanno considerato quali aggravanti la colpa sia quali sono invece stati considerati i fattori di attenuazione. I primi giudici non hanno fornito indicazioni numeriche se non il risultato finale della loro valutazione, ovvero una pena detentiva di 2 anni e mezzo.
Se è vero che la Corte non ha precisato quale peso hanno avuto i diversi elementi considerati, è anche vero che la giurisprudenza del Tribunale federale non esige che il giudice si esprima in cifre o in percentuali su ogni elemento che cita e che, nel caso concreto, le motivazioni dei primi giudici appaiono lineari e comunque sufficienti a permettere un esame ai sensi di quanto sopra. A ciò aggiungasi che la pena inflitta in concreto, come già più sopra rilevato, appare comunque conforme al diritto.
4.8. In merito, infine, alla sospensione condizionale della pena, il ricorrente allega che, dal momento in cui è stata riconosciuta una prognosi favorevole alla RI 2, anche per lui si sarebbe dovuto giungere alle medesime conclusioni dal momento in cui, “è innegabile che egli abbia delinquito per compiacere la RI 2, senza nessuna autonomia progettuale o decisionale, per cui la prognosi favorevole per la RI 2 doveva essergli conseguentemente estesa!”.
Il ricorrente reputa adempiute le condizioni di cui all’art. 42 cpv. 1 CP ed in assenza di “alcuna seria e valida ragione di differire dalla regola generale”, ritiene che deve essergli riconosciuta la sospensione condizionale della pena (cfr. ricorso, punto 4, pag. 26).
4.9. A torto. La prima Corte in merito alla sospensione condizionale della pena ha richiamato e tenuto conto degli “innumerevoli” precedenti a carico del ricorrente ed ha sottolineato come lo stesso non si sia mai lasciato impressionare dall’esecuzione delle pene, visto che ad intervalli regolari si è rimesso a delinquere, sia nel corso dell’espiazione della lunga condanna per l’uccisione della moglie, sia nel periodo di libertà condizionata che, poi, in seguito da uomo libero (cfr. sentenza impugnata, consid. E, pag. 159).
Inoltre, i primi giudici hanno considerato che il ricorrente aveva già subito delle condanne per reati analoghi, in particolare per truffa “a volte ai danni delle compagnie di assicurazioni fino a giungere ad alterare il risultato di una lotteria, rispettivamente per spaccio di monete false” (cfr. sentenza impugnata consid. E pag. 160).
La Corte ha annotato, inoltre, che AP 1 ha delinquito in libertà provvisoria, sia prima che dopo l’emissione dell’atto d’accusa principale, non solo (come la RI 2) con la __________ allo stesso modo che con la __________, ma anche in altre occasioni, richiamando in particolare la commissione già nel 2005 dei reati di cui al punto C.7 (distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale) e C.8 (sottrazione di cose requisite o sequestrate) dell’atto di accusa e la perpetrazione, in attesa di giudizio, del reato di monete false per il quale era già stato condannato in passato ad una pena da espiare. Per il che, la Corte ha concluso che “AP 1 è un irriducibile che non sa stare alle regole, che da anni non esercita onestamente un’attività lucrativa duratura e che non si lascia certo impressionare dall’esecuzione delle pene”. La Corte ha, ancora, precisato che tale irriducibilità si esplicita anche nel suo costante atteggiamento volto a sottrarsi alle proprie responsabilità tentando, non solo di intralciare, ma anche di influenzare a suo favore, in maniera illecita, gli accertamenti degli inquirenti. Comportamento che aveva adottato - ha proseguito la Corte - già in occasione della sua condanna per omicidio, poi quando ha nascosto i documenti della __________ e che ha, poi, ripetuto gettando nel water alcune banconote false.
Quindi, per la questione i primi giudici hanno ancora tenuto conto del fatto che il ricorrente non lavora e, più precisamente, che egli ha da poco raggiunto l’età dell’AVS come di una circostanza che non rassicura sia perché gli lascia tutto il tempo a disposizione per la frequentazione di compagnie pericolose sia perché la rendita AVS che percepisce non gli consente, certo, di mantenere il tenore di vita cui egli è abituato. Per cui i primi giudici hanno concluso che “AP 1 … è un esempio scolastico di prognosi negativa” e che quindi la pena inflitta “deve essere interamente da espiare” (cfr. sentenza impugnata, consid. E., pag. 159-160).
4.10. Con i predetti pertinenti elementi su cui i primi giudici hanno ancorato la prognosi negativa (cfr. sentenza impugnata consid. E pag. 159-160), il ricorrente non si confronta limitandosi a sostenere che, se per la correa è stata formulata una prognosi positiva - o meglio, una “prognosi ancora non del tutto negativa” con il richiamo alla sentenza della CCRP 10 (recte 07) gennaio 2010 in re B.) - analogamente va fatto per lui visto che ha agito solo a rimorchio della convivente.
La censura non risultando altrimenti motivata, non raggiunge la soglia della ricevibilità.
4.11. Infine, sebbene il ricorrente postuli con il gravame il proscioglimento dall’accusa di infrazione alla legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione di cui al § 3.5 del dispositivo della sentenza impugnata (cfr. ricorso pag. 2) in quanto a suo dire “il fatto non costituisce reato, subordinatamente in quanto trattasi di contravvenzione prescritta”, nel ricorso non viene spesa una sola parola atta a sostanziare e motivare tale richiesta. Anche su questo punto, quindi, il ricorso risulta del tutto immotivato ed è, pertanto, irricevibile.
5. In via abbondanziale, si precisa che, visto l’esito del ricorso, il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata riguardante l’obbligo solidale del risarcimento - pure contestato dal ricorrente (cfr. ricorso pag. 2 n. 4) - è da confermare. Al riguardo e abbondanzialmente , si osserva che il vincolo solidale al risarcimento del danno alle parti civili derivante da atto illecito sancito dall’art. 50 CO concerne i diversi partecipanti al reato, senza distinzioni di sorta fra l’istigatore, e per quanto qui concerne, il correo ed il complice.
Ugualmente confermato è il dispositivo n. 10 concernente l’obbligo del risarcimento a carico del ricorrente a favore della parte civile PC 13 (cfr. ricorso pag. 2 n. 4).
Allo stesso modo è confermato il dispositivo n. 8 relativo alla ripartizione della tassa di giustizia e delle spese processuali.
6. Gli oneri del ricorso seguono la soccombenza (art. 15 CPP TI).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.