Incarto n.
17.2011.2

Locarno

8 febbraio 2011/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

 

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Item

 

segretaria:

Dell'Oro, vicecancelliera

 

 

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sull’istanza di revisione presentata il 17 gennaio 2011 da

 

 

RI 1

 

 

contro il decreto d’accusa emanato il 20 settembre 2010 dal procuratore pubblico nei confronti di

 

XY,

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolta l’istanza di revisione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

 

Considerando

 

in fatto e in diritto:   

 

                                     -   che con scritto datato 17 gennaio 2011 RI 1 ha adito questa Corte chiedendo la revisione del decreto di accusa emanato in data 20 settembre 2010 nei confronti di XY, suo curatelato ex art. 393 cifra 2 CC;

 

                                     -   che nel caso concreto, la persona condannata nel decreto di accusa di cui viene chiesta la revisione è XY, mentre colui che ha presentato la richiesta di revisione è RI 1, curatore di quest’ultimo;

 

                                     -   che il curatore difetta manifestamente della legittimazione per proporre, a titolo personale, un’istanza di revisione contro una sentenza di condanna (in casu, un decreto d’accusa) emanata nei confronti del suo curatelato, ciò che implica l’irricevibilità della domanda;

 

                                     -   che anche se RI 1 non avesse inteso agire a titolo personale, ma in nome e per conto di XY, la sua istanza non avrebbe esito migliore in quanto la rappresentanza penale esula manifestamente dalle facoltà concesse al curatore ex art. 393 cifra 2 CC;

 

                                     -   che, vista la particolarità del caso, non si prelevano né tasse né spese di giustizia;

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   La domanda di revisione 17 gennaio 2011 è irricevibile.              

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                              La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.