Incarto n.
17.2011.3

Locarno

24 maggio 2011/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Francesco Pellegrini (in sostituzione di Rosa Item, esclusa)

 

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

 

 

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 13 gennaio 2011 da

 

 

AP 1

rappr. dall' DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 novembre 2010 dalla Corte delle assise criminali

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza 24 novembre 2010, la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di assassinio per avere, il 25 marzo 2010, a __________, agendo con particolare mancanza di scrupoli, intenzionalmente ucciso la moglie. Poiché la donna era incinta, uccidendola, AP 1 ha interrotto senza il suo consenso la gravidanza ed è, quindi, stato riconosciuto colpevole anche di interruzione punibile della gravidanza.

In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato AP 1 alla pena detentiva a vita, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

AP 1 è, inoltre, stato condannato a versare l’importo complessivo di fr. 390'058.05 (composto da fr. 47'855.15 quale risarcimento delle spese legali, fr. 17'202.90 quale risarcimento delle spese funerarie, di sepoltura e annessi e fr. 325'000.- quale riparazione del torto morale) alle parti civili che, per ogni eventuale maggior danno, sono state rinviate al competente foro civile.

Nei confronti di AP 1 è, infine, stato ordinato un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP da eseguirsi durante l’espiazione della pena.

 

                                  B.   I fatti posti alla base del giudizio della Corte delle assise criminali sono, in sintesi, i seguenti.

 

                                   1.   AP 1, oggi trentatreenne, e A. (di quattro anni maggiore di lui) si conobbero nel 1999 poiché entrambi frequentavano l’associazione denominata “__________” che gestisce una banda musicale carnascialesca. La coppia si sposò nel 2002 e, il 3 marzo 2003, A. diede alla luce un figlio, B.. Dopo il parto, la madre lasciò il suo impiego in banca per dedicarsi alla famiglia e alla casa. Il desiderio, inizialmente condiviso da entrambi i coniugi, di avere altri figli venne, purtroppo, sempre deluso, A. avendo subito quattro aborti spontanei (nel settembre 2004, nel gennaio 2005, nell’aprile 2008 e nel marzo 2009; cfr. sentenza impugnata, consid. 1, pag. 8).

AP 1 (che lavorava come fisioterapista all’80% alle dipendenze della __________ e, per il rimanente 20%, come indipendente a __________) aveva un reddito netto complessivo di circa fr. 6'300.- mensili (che sperava di incrementare grazie ad una formazione in medicina cinese che aveva intrapreso nel 2007). Secondo gli accertamenti della Corte di prime cure, grazie anche all’oculata e parsimoniosa gestione di A., dal profilo finanziario la famiglia viveva bene (tanto più che, nel 2004, il padre di A. aveva donato alla figlia un appezzamento di terreno su cui la giovane coppia ha, poi, costruito la propria casa; cfr. sentenza impugnata, consid. 1, pag. 7-10).

 

                                   2.   Sia prima che durante il matrimonio, AP 1 ha avuto, all’insaputa della moglie, relazioni con altre donne conosciute tramite internet oppure sue pazienti e/o conoscenti (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 11).

Dopo avere sottolineato come i testi sentiti durante l’istruttoria abbiano unanimemente descritto i coniugi AP 1 come una coppia felice ed affiatata e malgrado A. non si fosse mai lamentata con terzi del marito rispettivamente del suo matrimonio, la prima Corte ha annotato che AP 1 ha sostenuto che, dopo la nascita del figlio B. e con il succedersi degli aborti, il rapporto con la moglie si era via via raffreddato e che, già dal 2006, egli mal sopportava la monotonia della vita matrimoniale impostagli da A., nei cui confronti, i suoi sentimenti erano cambiati (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 11). Al proposito, la prima Corte ha, però, accertato che, prima del gennaio 2010, egli non aveva mai manifestato a terzi tale sua insoddisfazione (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 37).

La prima Corte ha, poi, rilevato che, sempre a dire del condannato, man mano che si susseguivano gli aborti, il suo desiderio di avere altri figli scemava (al punto che, dopo l’ultimo aborto del marzo 2009, egli era “stufo” e non voleva più riprovarci) mentre che tale desiderio diveniva, sempre più pressante, se non ossessivo, per A. tanto che, dal settembre 2009, la donna si sottopose a cure di fertilità (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 11 e consid. 2, pag. 16).

Il desiderio della donna si realizzò nel gennaio dell’anno successivo: il 21 gennaio 2010 la sua ginecologa accertò che A. era incinta, situando il concepimento attorno al 7 gennaio 2010 (con uno scarto di più o meno cinque giorni; cfr. sentenza impugnata, consid. 2, pag. 16).

Dopo esserne venuto a conoscenza, il ricorrente non rivelò a nessuno la gravidanza della moglie. A. parlò di tale suo stato soltanto ad un’amica cui raccomandò di mantenere la cosa segreta poiché il marito non voleva che si sapesse che era incinta (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 17 e consid. 5, pag. 38).

 

                                   3.   Il 4 gennaio 2010, AP 1 ha conosciuto D, giovane medico impiegato presso la __________. I due hanno subito simpatizzato e, il 17 gennaio 2010, si sono scambiati il primo bacio. La ragazza sapeva che l’uomo era sposato e che viveva con la moglie ed il figlio, ma - a suo dire - egli le aveva fatto credere che il matrimonio era finito da tempo e che egli, da ormai due anni, non aveva più rapporti sessuali con la moglie. L’uomo sapeva - poiché D. lo aveva chiarito sin da subito - che lei non avrebbe mai accettato di avviare una relazione con lui se avesse saputo che aveva ancora rapporti intimi con la moglie, tanto che i due avevano tra loro concordato che AP 1 sarebbe uscito di casa dopo il Carnevale, ossia verso inizio marzo 2010 (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 41).

Dicendo alla moglie di recarsi ad incontri della “__________”, il ricorrente passava quasi tutto il suo tempo libero con l’amante di cui si era pazzamente innamorato e che considerava la donna della sua vita. Con lei ha pure trascorso il fine settimana del 22-23 gennaio 2010 a __________, dove sono avvenuti i primi approcci sessuali (non sfociati in un rapporto completo poiché l’uomo ebbe disturbi di erezione, problema che si ripresentò puntualmente anche in seguito; cfr. sentenza impugnata, consid. 6, pag. 41-43).

I due amanti hanno trascorso insieme anche il week-end del 6-7 marzo 2010 a __________, dove il ricorrente si trovava con la “__________” e dove diversi membri della banda li hanno visti insieme (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 43).

Dopo __________, i due hanno iniziato a cercare un appartamento per AP 1. La Corte di prime cure ha, tuttavia, rilevato che, in tale operazione di ricerca, l’uomo si è impegnato meno dell’amante (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 43-44).

I due amanti non si curavano di tenere nascosta la loro relazione ai colleghi di lavoro. In particolare, dopo essersi innamorato di __________, l’uomo parlò delle sue difficoltà coniugali e della sua intenzione di separarsi e/o divorziare da A. a diverse persone (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 37 e consid. 6, pag. 42).

Non ne parlò, invece, alla moglie: la prima Corte ha, infatti, accertato diversi elementi - quali l’ordinazione di 20 kg di carne da riporre nel congelatore, il previsto rientro anticipato dalle vacanze per poter stare qualche giorno con il marito prima della sua partenza per la __________, il fatto di non aver mai confidato all’amica __________ di avere problemi coniugali, l’invito fatto il pomeriggio del 25 marzo 2010, giorno in cui fu uccisa, al suocero e alla cognata per la cena del lunedì di Pasqua - che depongono contro una crisi coniugale conclamata e dimostrano, piuttosto, che A. non aveva affatto sentore di una possibile futura separazione (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 39-40).

 

                                   4.   Tra il mese di febbraio e l’inizio del mese di marzo del 2010, il ricorrente ha sottratto furtivamente un blister contenente 10 pastiglie da 10 mg cadauna di Stilnox dall’armadietto-farmacia del padre che, da anni, faceva regolarmente uso di tale sonnifero. Stando al ricorrente, tornato a casa, egli ha tolto una ad una le compresse dalla confezione originale (sul cui retro compare il nome del farmaco) e le ha riposte in una scatolina metallica che ha depositato nell’armadietto del bagno al piano superiore. In seguito, egli avrebbe personalmente assunto unicamente due pastiglie (in due diverse circostanze; cfr. sentenza impugnata, consid. 1, pag. 12-13 e consid. 7, pag. 62-63).

 

                                   5.   Il 25 marzo 2010, nella pausa di mezzogiorno, il ricorrente ha avuto “un battibecco più duro del solito” con D. che lo rimproverava di non darsi abbastanza da fare per trovare un appartamento. Egli ha, quindi, promesso a D. che quella sera avrebbe affrontato la moglie per dirle che tra loro era finita.

E ciò malgrado - secondo gli accertamenti della prima Corte - egli non abbia mai seriamente pensato di lasciare la casa di __________ (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 45-46).

Verso le 18.00 di quel giorno, il ricorrente ha acquistato presso una drogheria di __________una tisana calmante, asseritamente per far fronte ai suoi pretesi problemi di insonnia.

Alle 18.50 egli si è, poi, incontrato con il presidente della “__________” in un bar di __________per annunciargli che non avrebbe potuto partecipare alla riunione prevista per quella sera, confidandogli, per la prima volta in quell’occasione, di avere problemi con la moglie (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 47).

 

                                   6.   Nonostante le molteplici versioni fornite dal ricorrente durante l’inchiesta, la Corte delle assise criminali ha accertato che, alle 19.32, poco prima di rincasare, il ricorrente ha inviato a D. un SMS nel quale le confermava che si stava apprestando ad affrontare la moglie (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 47).

Tornato a casa, il ricorrente ha dapprima cenato.

Dopo aver accompagnato B. in camera verso le 20.00, avere giocato con lui per qualche minuto, essersi fatto la doccia (ed avere, probabilmente in quel frangente, alle 20.17, inviato un altro SMS a D. nel quale faceva riferimento ad un problema intestinale che affliggeva la ragazza in quei giorni), egli è sceso in salotto portando con sé un maglioncino grigio.

A. era, nel frattempo, salita al primo piano dell’abitazione per mettere a letto B. (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 48).

 

Il ricorrente ha sostenuto che, in quel momento, lui disse alla moglie che voleva lasciarla e che ne nacque un’accesa discussione. La prima Corte non ha accertato nulla al riguardo, limitandosi a dichiarare poco plausibile - ma, comunque, irrilevante per il giudizio - tale circostanza (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 67-68).

La prima Corte ha, invece, accertato che, ad un certo punto della serata, il ricorrente ha preparato due tazze della tisana da lui appena acquistata, una per sé e l’altra per la moglie, mettendo nella tazza destinata alla moglie, insieme all’acqua bollente ed alle erbe, le otto pastiglie di Stilnox rimaste nella scatolina metallica (che AP 1 ha riferito di avere, poi, gettato nell’immondizia e, quindi, in un cassonetto; cfr. sentenza impugnata, consid. 7, pag. 63 e 68-69).

 

Dopo avere bevuto la sua tisana, A. ha accusato un capogiro e si è sdraiata sul divano, al che il ricorrente l’ha raggiunta, si è seduto su una poltroncina vicino al divano e - sempre a suo dire - i due hanno ripreso la discussione che si era interrotta a causa del giramento di testa avvertito dalla moglie (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 52 e 65).

Per ammissione dello stesso ricorrente, in quei momenti, pur respirando normalmente, A. faceva fatica a parlare ed era rallentata. Senza che la moglie abbia avuto una qualsivoglia reazione che lo abbia indotto ad agire (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 66), ad un certo punto, AP 1 è scattato in piedi, si è girato verso di lei, le ha messo il maglioncino grigio sul volto, con la mano sinistra le ha tappato il naso (stringendolo tra il pollice e l’indice) e, con l’altra, le ha tappato la bocca.

Ancora stando al ricorrente, A. ha tentato di liberarsi cercando con le mani di afferrare le braccia del marito che, però, non ha lasciato la presa.

A quel punto la donna, divincolandosi, si è girata, mettendosi in ginocchio davanti al divano, con la faccia verso la seduta dello stesso. Il ricorrente, rimasto dietro di lei, ha continuato a tapparle il naso e la bocca, facendo pressione con il suo corpo contro il corpo della moglie per impedirle di muoversi. Sempre stando al ricorrente, dopo qualche minuto - che a lui “comunque è sembrato un’eternità” - A. ha emesso un rantolo e, dopo che lui lasciò la presa, si è accasciata al suolo (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 49- 56).

 

La Corte delle assise criminali ha, così, accertato che A. - che era all’inizio del quarto mese di gravidanza - è stata uccisa mediante soffocamento, poco dopo avere ingerito almeno 60 milligrammi di Zolpidem, principio attivo contenuto in diversi farmaci, tra cui lo Stilnox (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 21 e 26).

 

 

 

 

                                   7.   Subito dopo avere ucciso la moglie, AP 1 ha portato davanti alla porta d’entrata della casa la sua vettura VW Passat nel cui baule ha occultato (tirando l’apposita “tendina”) il cadavere, insieme alle scarpe e ad un giaccone di lei ed è, poi, subito rientrato per pulire sommariamente alcune macchie del sangue di A. che avevano sporcato il copridivano e il pavimento.

In seguito, l’uomo si è messo al volante della vettura - lasciando B., che dormiva, solo in casa - e ha guidato sino a Bellinzona (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 70).

Alle 22.50 (mentre era in viaggio: l’antenna attivata era quella del __________), AP 1 ha inviato all’amante un SMS in cui diceva di avere lasciato la moglie e di stare facendo un giro per cercare di calmarsi un po’ prima di tornare a casa a prendere le sue cose per l’indomani.

Alle 23.16, allorquando egli ancora si trovava nel Bellinzonese, l’uomo ha ricevuto una telefonata dall’amica con cui ha chiacchierato per 5 minuti e 30 secondi (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 48).

Rincasato, AP 1 ha posteggiato (contrariamente al solito e analogamente a quanto fatto nei due giorni successivi) la vettura con il baule contro il muro (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 70).

 

                                   8.   Nei giorni successivi all’uccisione di A., il condannato ha propinato a familiari, amici, colleghi e amante la preconfezionata versione secondo cui la moglie si era allontanata - volontariamente e a sua insaputa - dal domicilio coniugale a seguito di una discussione avvenuta tra i coniugi la sera del 25 marzo 2010 durante la quale egli le aveva manifestato la sua intenzione di separarsi da lei .

Inoltre, dal 26 marzo 2010 e fino al suo arresto, AP 1 ha usato il cellulare della moglie per mandare SMS a se stesso nonché ai familiari e alle amiche della defunta moglie (che, ingannati, l’hanno a loro volta interpellata via SMS) allo scopo di far credere che ella, sconvolta, si era allontanata da casa per riflettere in solitudine sulla sua situazione matrimoniale. Per convincere i destinatari che era effettivamente A. a scrivere i messaggi, l’uomo ha avuto cura di inserirvi dei nomignoli che solo A. usava.

Inoltre, egli ha fatto credere che la moglie si era rivolta ad uno psicologo/psichiatra (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 71-91).

 

                                   9.   Il 26 e il 27 marzo 2010 il cadavere è rimasto nel baule della VW Passat.

In quei giorni, per i suoi spostamenti, AP 1 ha utilizzato la vettura della moglie (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 72-78).

Pressato, però, dalla necessità di liberarsi del corpo, la sera del 27 marzo 2010 l’uomo ha creato il pretesto per potersi allontanare da casa per alcune ore e nottetempo senza destare sospetti (lasciando la sorella di A. a fare da babysitter a B.) facendo credere che la moglie sarebbe tornata a casa quella sera per incontrare la sorella a condizione che lui non fosse stato presente.

La prima Corte ha, quindi, accertato che, verso le 19.00 di quella sera, AP 1 è partito con la VW Passat alla volta dell’Italia, ha attraversato il valico doganale con il cadavere della moglie nel bagagliaio, ha guidato fino alle porte di __________ (parlando, pure, di calcio al telefono con uno zio) per poi, verso le 22.30-22.45, tornare nella zona di __________. Verosimilmente tra le 22.45 e le 23.22, AP 1 si è fermato in località di __________.

Dopo avere posteggiato in una piazzuola della strada che costeggia il lago, ha preso una sega che già aveva nel baule e con essa ha tagliato il collo della moglie a partire dalla parte anteriore. Ha, poi, desistito dal suo macabro proposito poiché non è riuscito, nonostante gli sforzi, a tagliare il rachide e si è liberato del cadavere della moglie gettandolo nel lago dove ha gettato anche le scarpe ed il giaccone della donna.

Dopo aver fatto credere - con un messaggio inviato dal cellulare di A. a quello della di lei sorella - che la moglie non aveva avuto la forza di tornare a casa, il ricorrente ha fatto rientro al suo domicilio dove si è accorto di una macchia di sangue sul paraurti della sua vettura, che ha subito pulito, prima di portare l’auto a lavare il giorno dopo.

Nei giorni successivi egli ha gettato la sega nei boschi di __________ (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 78-83).

 

                                10.   Su insistenza dell’amante, il 31 marzo 2010 il ricorrente si è rivolto all’avv. DI 1  cui ha chiesto ragguagli sulle condizioni per la separazione o il divorzio (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 89-90).

 

                                11.   Il 1. aprile 2010, saputo della relazione extraconiugale intrattenuta dal cognato, il fratello di A. ha cominciato a nutrire dei sospetti di cui fece via via parte anche gli altri familiari (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 92-97). Confrontato con la concreta prospettiva che la famiglia C. si rivolgesse alla polizia, ancora il 1. aprile 2010, AP 1 ha contattato, privatamente, l’amica E., ispettrice della polizia cantonale, alla quale - dopo aver raccontato la versione preconfezionata dell’accaduto ed essersi lamentato dei sospetti nutriti dalla famiglia della moglie nei suoi confronti - ha chiesto consiglio su come procedere, stante che una parte della famiglia voleva sporgere denuncia mentre lui e la sorella di A. preferivano aspettare.

All’amica, AP 1 ha, pure, chiesto se e come la polizia potesse localizzare l’utenza telefonica della moglie e le ha, altresì, chiesto di incontrare i suoceri e la cognata, ciò che ella ha fatto, consigliando loro di denunciare la scomparsa di A. alla polizia.

L’ispettrice ha, peraltro, chiesto al ricorrente il numero di cellulare della moglie per poter provare a mettersi in contatto con lei, ciò che ha fatto, ricevendo dall’utenza di A. una risposta mediante un SMS digitato dal ricorrente stesso (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 94-99).

 

Quella sera AP 1 ha spento il cellulare di A., riaccendendolo il giorno dopo per inviare - sempre spacciandosi per la defunta moglie - messaggi ai familiari di lei per farli desistere dal sollecitare l’intervento della polizia (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 99-100).

Quindi, nel pomeriggio, sulla strada del ritorno da __________, per timore che la polizia potesse localizzarlo, egli ha spezzato il telefonino della moglie e, dopo essersi sbarazzato della carta SIM in un tombino di __________, lo ha buttato in zona __________.

Nei giorni precedenti egli si era già disfatto, nei pressi del centro commerciale di __________, del borsello e di due carte di credito della moglie che aveva fatto sparire da casa per rendere più plausibile la tesi dell’allontanamento volontario (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 101).

 

                                12.   Il 2 aprile 2010 dalle acque del lago di __________ (all’altezza del comune di __________) è stato ripescato il corpo di una donna che presentava un profondo taglio alla gola.

La salma è stata trasportata all’Ospedale __________ (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 18-19).

 

                                13.   Il 3 aprile 2010, la madre di A., accompagnata da due dei suoi figli, si è recata al posto di polizia di __________per formalizzare la denuncia di scomparsa della figlia, indicando quale presunto motivo della scomparsa un diverbio avuto con il marito in relazione all’annuncio di una possibile separazione e precisando che la figlia, in cura da uno psicologo, soffriva di turbe psichiche (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 17).

Al momento della stesura della denuncia, AP 1 non era presente ma - su invito della polizia - ha raggiunto più tardi il posto di __________e ha informato gli agenti che A. aveva preso con sé il suo borsellino nonché la seconda chiave della VW Passat (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 18).

 

                                14.   Un ispettore della polizia cantonale, che sapeva sia della denuncia di scomparsa di A. che del ritrovamento del corpo di una donna nel __________, ha avuto l’intuizione di collegare i due eventi e, già la sera del 3 aprile 2010, ha accompagnato a __________per un tentativo di identificazione PC 6, fratello di A., che tuttavia non è stato in grado di riconoscere con certezza la sorella (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 20).

L’identificazione della salma è avvenuta il 4 aprile 2010 (domenica di Pasqua), ed è stata possibile grazie al confronto dell’arcata dentaria della donna rinvenuta nel lago con quella di A..

Le autorità italiane hanno, quindi, autorizzato la consegna della salma agli inquirenti svizzeri che hanno, poi, ordinato l’esecuzione di un’autopsia (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 20).

 

                                15.   Interrogato quello stesso giorno, AP 1 ha ammesso, non senza reticenze, di avere ucciso la moglie e, al termine dell’interrogatorio, è stato tratto in arresto.

Per ordine dello psichiatra del penitenziario, egli ha trascorso 23 giorni in cella di isolamento (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 30-36).

 

                                  C.    AP 1 ha presentato, il 25 novembre 2010, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale contro la sentenza della Corte delle assise criminali.

Nei motivi del gravame, presentati il 13 gennaio 2011, AP 1 contesta la commisurazione della pena inflittagli - che ritiene eccessivamente severa e lesiva del principio della parità di trattamento - e ne postula la riduzione a 16 anni.

 

                                  D.   Con osservazioni 9 febbraio 2011, il procuratore pubblico ha chiesto, in via principale, che il ricorso venga dichiarato irricevibile e, in via subordinata, che esso venga respinto.

 

Le parti civili non hanno formulato osservazioni.

 

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), nella misura in cui l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP TI) e ritenuto che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

 

                                   2.   Nel gravame, AP 1 non contesta la sua condanna per assassinio e interruzione punibile della gravidanza - non contesta, quindi, di avere ucciso intenzionalmente e senza scrupoli la moglie A. e, di conseguenza, il figlio che ella portava in grembo - ma si limita a censurare la commisurazione della pena operata dai primi giudici.

In relazione ad essa, il ricorrente censura, anzitutto, di arbitrio gli accertamenti relativi all’esistenza di un “disegno articolato e lucido … di un piano criminale studiato in precedenza” (ricorso, pag. 6).

 

                               2.1.   I primi giudici hanno accertato che AP 1 ha soffocato la moglie a causa di una “generale sua insofferenza e malsopportazione del matrimonio con A., che lo costringeva a condurre «una vita che per lui non era più vita», tanto più intollerabile per lui da quando aveva incontrato D., la «donna della sua vita»”, ritenuto che la moglie e il nascituro erano diventati per lui “l’ostacolo da eliminare” per poter vivere “liberamente e senza intralci” la nuova relazione (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 57 e 66).

Ciò detto, dopo avere escluso che l’uccisione di A. sia stata il frutto della rabbia di un momento - così come dichiarato da AP 1 in alcuni verbali - cioè sia stata frutto improvviso della rabbia provocata da due frasi minacciose (“se te ne vai adesso, non vedrai più B.” e “se trovo quella troia, l’ammazzo”) a lei attribuite (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 50 e consid. 7, pag. 66), la prima Corte ha accertato che l’omicidio è stato il frutto di “un articolato, perverso, disegno” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 68).

 

                                   a.   Con particolare riferimento alla premeditazione dell’atto, la Corte delle assise criminali ha rilevato come, nella vicenda, si possa individuare un “filo rosso” che collega l’insofferenza del ricorrente per la vita matrimoniale (acuitasi sensibilmente a partire da gennaio 2010 a causa del suo innamoramento per D. e della gravidanza della moglie) con la furtiva sottrazione al padre delle pastiglie di Stilnox, con la poca o nulla convinzione dimostrata nella ricerca di un appartamento per sé (causa del battibecco avuto con l’amante sul mezzogiorno del 25 marzo 2010, risoltosi con la promessa di AP 1 che quella sera avrebbe chiuso con la moglie), con la circostanza che la gravidanza di A. procedeva per il meglio per cui ben presto il “segreto” sarebbe stato svelato a parenti ed amici.

E quel “filo rosso che concatena fra loro tutti questi fatti” - hanno continuato i primi giudici - “si ricollega, innegabilmente, al singolare acquisto, proprio quella sera, di un pacchetto di tisana calmante che sarebbe pura mistificazione ricondurre, nelle descritte circostanze, ad una semplice coincidenza”. In realtà - hanno spiegato - dato che il piccolo B. dormiva al piano di sopra con la porta aperta, AP 1 doveva superare le difese della moglie e coglierla inerme al fine di soffocarla senza urla e rumori, ragion per cui egli ha “drogato” la tisana e, non appena ha visto A. stordita ed incapace di difendersi, l’ha soffocata (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 66-67).

 

                               a.1.   Più nel dettaglio, la Corte di prime cure non ha creduto alla dichiarazione di AP 1 secondo cui lui aveva sottratto lo Stilnox al padre (consumatore abituale di tale medicamento) per curare la sua insonnia.

Non gli ha creduto per una serie di motivi.

Dapprima, perché AP 1 non ha fatto parola con nessuno di soffrire di tale problema: in particolare, non se ne era lamentato né con l’amante (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 12-13), né con il padre, né con il medico curante (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 62).

Poi, per le modalità furtive adottate per entrare in possesso del medicamento: al proposito, i primi giudici hanno ritenuto inverosimile la versione di AP 1 secondo cui egli non aveva detto al padre di necessitare dello Stilnox per non farlo preoccupare, ritenuto come questi fosse un consumatore abituale di tale sonnifero che assumeva da anni senza patirne danno (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 63).

Infine, perché era stato accertato che l’uomo (così come A.) preferiva far capo alla medicina alternativa anziché a quella tradizionale tanto che egli da alcuni anni controllava con l’agopuntura - che praticava lui stesso - eventuali suoi problemi di salute (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 12).

Sulla scorta di queste considerazioni, la prima Corte ha concluso di non potere “dare torto alla pubblica accusa quando afferma che AP 1 sottrasse a suo padre il blister da 10 Stilnox di mg 10 cadauna avendo già in qualche modo in mente di farne l’uso che poi effettivamente fece” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 13).

 

                               a.2.   Riguardo alle pastiglie di Stilnox, la Corte di prime cure ha, poi, accertato che il ricorrente le ha tolte dalla confezione originale - sul retro della quale figura il nome del farmaco - e le ha messe in una scatolina di metallo (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 13 rispettivamente consid. 7, pag. 62-63).

Pur se con qualche nota dubitativa, i primi giudici hanno accertato (nonostante il categorico diniego del ricorrente) che AP 1 aveva polverizzato le otto compresse rimaste (dopo che lui stesso ne aveva assunte due in due diverse occasioni) per facilitarne la dissoluzione nell’acqua bollente (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 69). Infatti - hanno spiegato - la diversa versione di AP 1 (che ha preteso di avere messo nella bevanda le pastiglie intere) contrasta con i riscontri tecnici secondo cui il tempo di dissoluzione di un quantitativo compreso tra cinque e dieci pastiglie di Stilnox nella tisana è di 12-13 minuti, la bevanda apparendo, poi, come una soluzione molto torbida nella quale restano visibili le pellicole di rivestimento delle compresse (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 29). E’ inverosimile - hanno spiegato i primi giudici - che in una situazione di conflitto coniugale, con una discussione in corso a seguito dell’annuncio del marito di voler divorziare, la moglie abbia pazientemente atteso, seduta in salotto, che l’uomo impiegasse più di 10 minuti per sciogliere le compresse e togliere, poi, le pellicole di rivestimento (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 69).

 

                               a.3.   Continuando nel lavoro di ricostruzione dei fatti, i primi giudici hanno accertato che è stato soltanto dopo essersi innamorato di D. che AP 1 ha iniziato a parlare delle sue asserite difficoltà coniugali e della sua intenzione di lasciare la moglie a diverse persone, in particolare alla collega di lavoro __________, al cognato __________nonché agli amici __________ (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 37).

Essi hanno, pure, rilevato che il ricorrente aveva fatto credere all’amante che il suo matrimonio era finito da tempo e che da due anni egli non aveva più rapporti sessuali con la moglie, sottacendole - quando ne fu informato - la gravidanza della moglie poiché sapeva che, se ne fosse venuta a conoscenza, l’amante lo avrebbe subito lasciato (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 41).

I primi giudici hanno, poi, accertato che AP 1 disse all’amante che avrebbe lasciato la moglie e sarebbe uscito di casa dopo il Carnevale (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 41) ma che nelle ricerche di una nuova abitazione egli fu molto meno sollecito dell’amante che ne ebbe a male tanto che, il 25 marzo 2010, fra i due vi fu, a tale proposito, una lite che terminò con la promessa dell’uomo di affrontare la sera stessa la moglie per comunicarle la sua intenzione di separarsi (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 43-46).

A questo proposito, i primi giudici hanno, ancora, accertato che “tra le 12.00 e le 19.00 di quel giorno, l’esigenza di D. affinché egli lasciasse finalmente la moglie e la casa di __________, è stata al centro delle loro conversazioni” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 47).

 

                               a.4.   La Corte delle assise criminali ha, poi, accertato che, verso le 18.00 di quel 25 marzo 2010, AP 1 - “meditando l’inganno” - ha acquistato una tisana calmante (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 47; consid. 7, pag. 68 e consid. 10, pag. 110).

 

                               a.5.   Infine, la prima Corte ha accertato che AP 1 aveva convinto la moglie a non rivelare a nessuno la sua gravidanza - asseritamente per non alimentare false speranze nel caso in cui si fosse verificato un nuovo aborto (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 17) - ma, in realtà, ben sapendo che, se si fosse saputo che era incinta, nessuno avrebbe creduto ad una sua partenza volontaria (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 112).

 

                                  b.   Sulla scorta di queste circostanze - analizzate anche alla luce delle diverse versioni fornite da AP 1 - la Corte delle assise criminali ha concluso che la volontà del ricorrente “è stata, sin dall’inizio, quella di eliminare la moglie e il nascituro” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. pag. 57-59 e 64-65) poiché “più o meno in febbraio, o all’inizio di marzo, tra i pensieri di AP 1 si è insinuato anche quello secondo cui l’eliminazione fisica di A. incinta poteva essere «la soluzione» ai suoi problemi, la più, per lui, conveniente via d’uscita” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 67).

La Corte di prime cure ha precisato che il pensiero “era verosimilmente ancora solo tale quando sottrasse al padre lo Stilnox, ma che di sicuro aveva ormai preso forma e consistenza quando, dopo il battibecco con D. e la promessa fattale di chiudere quella sera il suo rapporto con la moglie, comprò la tisana” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 67).

Per i primi giudici, “quella sera, l’accusato è rincasato pronto a mettere in atto quel pensiero che ormai da tempo gli ruotava in testa, inteso ad eliminare la moglie incinta che, per tutta una serie di motivi (personali, di relazione con B., famigliari ed economici) era diventata un ostacolo, un intralcio alla sua libertà e alla sua nuova vita con D.” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 68).

L’eliminazione della moglie incinta è stata portata a termine sulla base di un piano - ha ancora precisato la prima Corte - che “prevedeva di rendere (come ha effettivamente reso) A. incapace di difendersi e, quindi, di soffocarla in silenzio. Di farla poi “scomparire” e anche di rendere plausibile l’ipotesi che fosse stata lei ad allontanarsi da casa volontariamente, per cui, in preda allo sconforto, non sarebbe più tornata e si sarebbe «suicidata»” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 68).

Per la prima Corte, dunque, AP 1 “ha saputo ideare e dare attuazione ad un disegno articolato e complesso” tendente ad uccidere la moglie incinta e a mettere in scena - avvalendosi del cellulare di lei e di altri espedienti - il suo volontario allontanamento da casa per rendere plausibile quello che egli aveva previsto quale esito della sua sceneggiata, ovvero il “suicidio” della moglie (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 70 e consid. 10, pag. 112-113).

 

                               2.2.   Nel suo ricorso, il condannato nega l’esistenza di un “disegno articolato e lucido” studiato in precedenza. Avesse premeditato il suo gesto - argomenta - egli non si sarebbe ritrovato a vagare, dopo i fatti, con la propria vettura per almeno due ore senza sapere cosa fare, non avrebbe tenuto per due giorni il corpo della defunta moglie nel baule della propria auto, non avrebbe vagato per un sera intera sulle strade del nord Italia con il cadavere della vittima occultato nel baule della sua vettura e non avrebbe lasciato incompiuto il tentativo di fare a pezzi il cadavere (ricorso, pag. 6).

Il ricorrente contesta che vi siano elementi a sostegno di una fredda premeditazione, evidenziando la situazione emotivamente coinvolgente che il perito psichiatrico ha riscontrato al momento dei fatti e riconducendola alle persistenti problematiche coniugali, alle sempre più insistenti pressioni dell’amante per fargli abbandonare la famiglia, alla sicuramente pressante discussione avuta con la moglie la sera del 25 marzo 2010 e all’incapacità di avere rapporti sessuali completi con l’amante (ricorso, pag. 6).

Dopo avere ucciso la moglie - precisa - egli si è trovato a dovere affrontare, peraltro in preda alla forte emozione evidenziata dal perito, le conseguenze del suo gesto e “nel vano tentativo di farla franca” ha fatto quel che ha fatto senza, però, che vi fosse nulla di prestabilito. In realtà - precisa - la situazione “gli è sfuggita di mano ed ha trasformato una persona normale in un assassino”(ricorso, pag. 6).

 

                               2.3.   Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati da errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). È, infatti, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisone presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

 

                               2.4.   La censura è irricevibile.

Dapprima, essa è irricevibile nella misura in cui contesta l’accertamento dell’esistenza di un piano “lucido”: la prima Corte ha accertato l’esistenza di un piano “articolato”, “perverso” e “complesso”. Ciò che è ancora diverso da un “piano lucido” nella misura in cui con tale espressione si intende - come sembra fare il ricorrente - un piano che si riveli, poi, privo di errori.

Ma, in ogni, caso, la censura è irricevibile poiché il ricorrente si limita a proporre una propria lettura degli eventi senza confrontarsi con gli argomenti che hanno indotto i primi giudici a ritenere che egli ha agito sulla scorta di un piano che, dopo la sottrazione dello Stilnox, è andato delineandosi fino a prendere la sua forma definitiva in quel 25 marzo 2010 e al quale egli ha dato attuazione la sera stessa di quel 25 marzo e a cui ha continuato, “imperterrito, a dare attuazione” fino al 4 aprile successivo (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 68).

Proponendo, su un binario parallelo a quello seguito dalla prima Corte, una sua interpretazione dei fatti, il ricorrente non tenta nemmeno di spiegare perché l’accertamento relativo all’esistenza di un piano omicida cui egli ha dato attuazione sarebbe viziato da arbitrio.

Il ricorrente non ottempera, certo, questo obbligo di motivazione proponendo la tesi secondo cui l’assenza di un piano preventivamente studiato risulta evidente dal fatto che, dopo l’omicidio, egli ha conservato per ben due giorni il cadavere della moglie nel bagagliaio, ha vagato fra il Ticino e l’Italia prima di decidersi a gettarlo nel __________e nemmeno è riuscito nell’intento di farlo a pezzi.

Perché il suo ricorso raggiungesse la soglia della ricevibilità, egli avrebbe dovuto almeno tentare di spiegare perché sarebbero arbitrari gli accertamenti sulla passione maturata per la giovane dottoressa, sulle condizioni poste da quest’ultima per l’avvio di una relazione, sul suo desiderio di vivere indisturbato la nuova relazione, sull’improvvisa ed estemporanea sua rivelazione a terzi di (in realtà, inesistenti) dissapori con la moglie, sulla sottrazione furtiva delle pastiglie di Stilnox, sulle richieste sempre più pressanti dell’amante affinché lui lasciasse la famiglia, sulla sua mancata partecipazione alle ricerche di un nuovo appartamento intraprese dall’amante, sul litigio e sulla promessa fatta all’amante il 25 marzo 2010 e, infine, sull’acquisto inopinato di una tisana calmante.

Oppure, avrebbe dovuto almeno tentare di dimostrare perché sarebbe arbitraria la conclusione che la prima Corte ha tratto da questi accertamenti, e meglio perché sarebbe arbitraria la conclusione secondo cui l’uccisione della moglie era stata da lui meditata in un piano, nato come solo pensiero fra tanti nelle prime settimane della nuova relazione e i cui contorni si sono progressivamente delineati nelle settimane e nei giorni precedenti il fatto.

Con gli accertamenti e le considerazioni della prima Corte, invece, il ricorrente non si confronta e, perciò, su questo punto il suo ricorso non può che essere dichiarato irricevibile.

 

A titolo abbondanziale, si rileva che, quand’anche questa Corte volesse superare la questione della ricevibilità per entrare nel merito, la censura andrebbe, comunque, respinta. Con le argomentazioni proposte, infatti, il ricorrente potrebbe, tutt’al più, dimostrare l’approssimazione, nel piano omicida, della definizione del luogo in cui far sparire il cadavere o la difficoltà di esecuzione di tale piano laddove esso prevedeva il depezzamento del cadavere ma non dimostrerebbe, certo, l’assenza di un piano preventivo così come accertato dalla prima Corte. Cioè non dimostrerebbe l’assenza di un piano che - secondo gli accertamenti della prima Corte - è nato con la sottrazione dello Stilnox ed ha conservato forma di pensiero sino a quando, pressato dalle richieste dell’amante, egli ne ha precisato il contenuto in una forma cui non può essere negato carattere articolato visto che prevedeva, non solo l’uccisione, ma anche la messa in atto di una sceneggiata ad essa successiva e che doveva svolgersi in più atti.

 

                                   3.   Continuando nel suo esposto, ancora con riferimento alla commisurazione della pena, il ricorrente contesta, siccome arbitrari, gli accertamenti relativi alla collaborazione da lui fornita agli inquirenti (ricorso, pag. 8).

 

                               3.1.   Pur dando atto che AP 1 è giunto al dibattimento sostanzialmente reo confesso sui fatti imputatigli, i primi giudici hanno evidenziato che “di certo non si è trattato di una confessione spontanea né immediata” ritenuto come egli abbia confessato “un po’ alla volta”, aspettando di essere confrontato con gli accertamenti medici e peritali per ammettere di avere saputo che A. era incinta e per ammettere di averle somministrato una massiccia dose di sonnifero prima di ucciderla. Accertato, poi, come le amnesie con cui egli giustificava le sue reticenze fossero un semplice “espediente tattico”, la prima Corte ha concluso che AP 1 ha confessato “decisamente a rimorchio degli inquirenti” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 114).

 

 

 

 

                            3.1.1.   La prima Corte è giunta alla convinzione che le pretese lacune con cui AP 1 voleva giustificare le sue tardive ammissioni erano un semplice espediente tattico sulla scorta di una serie di valutazioni.

 

                                   a.   Dapprima, la Corte delle assise criminali ha preso atto che il perito non ha potuto fornire, al riguardo, alcuna certezza: sulla questione, in effetti, lo psichiatra ha potuto soltanto fare considerazioni di natura ipotetica senza poter affermare né che AP 1 abbia davvero sofferto delle asserite lacune mnestiche (non potendo, neppure, al riguardo, ipotizzare un altrettanto ipotetico inizio) né che l’uomo abbia finto di averne sofferto rilevato come “la differenziazione più difficile è quella riguardante la simulazione consapevole dell’amnesia”, simulazione che “è in genere associata”, fra le altre cose, con “possibili sentenze di morte o di carcerazione” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 27-29).

 

                                  b.   Ciò rilevato, i primi giudici hanno proceduto all’analisi delle diverse dichiarazioni rese da AP 1 nel corso dell’inchiesta per concludere che da esse emerge con chiarezza che le amnesie lamentate sono soltanto un espediente difensivo. Più che di ricordi riaffioranti da reconditi recessi - hanno spiegato i primi giudici - le dichiarazioni via via rese hanno natura di mere modifiche fatte per adeguare, con circospezione e prudenza, la propria versione alle risultanze dell’inchiesta ritenuto come nelle diverse versioni rese (e poi modificate) AP 1 abbia saputo dare (mentendo) anche dei particolari, ciò che contrasta con evidenza con la tesi dell’amnesia.

Emblematico, in tal senso, è stato considerato il - menzognero - racconto articolato, sfumato e preciso (fornito nelle prime lunghe venti pagine del primo verbale da lui reso alla polizia) del volontario allontanamento da casa della moglie dopo che lui le comunicò la sua decisione di separarsi ed emblematico è stato considerato il fatto che fu soltanto dopo che gli inquirenti gli comunicarono l’avvenuta identificazione del cadavere della moglie che egli cominciò ad accusare le pretese amnesie e lamentare stati confusionali.

Parimenti emblematico e rivelatore della vera natura delle amnesie lamentate è, poi, stato considerato il fatto che esse si manifestarono sempre per giustificare silenzi o menzogne su questioni indicative dell’atrocità di quanto commesso quando queste - come la gravidanza della moglie, l’utilizzo dei sonniferi, ecc. - venivano portate alla luce del sole dal lavoro degli inquirenti (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 30-36 e consid. 7, pag. 48-69).

In particolare, i primi giudici hanno considerato che la versione secondo cui AP 1 bevve parte della tisana servita alla moglie - resa in un momento in cui solo lui sapeva di avere avvelenato la bevanda e in cui, comunque, già lamentava di faticare a ritrovare i ricordi - è stata proposta al solo scopo di distogliere l’attenzione degli inquirenti: il carattere utilitaristico della dichiarazione prova - hanno spiegato i primi giudici - che essa non era riconducibile né ad un “falso ricordo” né ad una confusione ma che era, unicamente, un “segno di scaltrezza” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 69). Del resto, in parole povere, un’amnesia ti fa dimenticare quello o parte di quel che è accaduto ma non ti fa ricordare cose non accadute.

Altrettanto emblematiche della natura delle lamentate amnesie sono, poi - hanno precisato i primi giudici - le diverse e contrastanti versioni proposte via via da AP 1 sul movente e sul momento dell’uccisione della moglie (sentenza impugnata, consid. 7. pag. 48-54, 57-59 e 64-66).

Altrettanto indicatrici di un atteggiamento strumentale e non di una patologia passeggera sono, poi, state considerate le modalità in cui alcune nuove versioni sono state rese: in particolare, rivelatrici sono state considerate la circospezione e la prudenza con cui AP 1 ha, ad inchiesta ormai avanzata, prima annunciato di avere “importanti dichiarazioni da fare” e, poi, ammesso di avere somministrato lo Stilnox alla moglie prima di ucciderla. “Tanta circospezione (prima i dinieghi, poi il «memoriale», poi il colloquio con il Difensore, infine il verbale) - hanno precisato i primi giudici - “la dice lunga sulla pretestuosità «dell’amnesia» addotta da AP 1 (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 59-62 e 64-66).

Infine, sono state ritenute altrettanto rivelatrici di un atteggiamento menzognero ben diverso dalle lacune mnemoniche e dalla confusione tipica di chi è in preda ad una patologia le diverse versioni sulle modalità di preparazione della tisana rese da AP 1. Questi, infatti, non ha, in un primo tempo, detto di non ricordare il dettaglio ma ha sostenuto - come un fatto certo - che il sonnifero si era sciolto “in poco tempo, un paio di minuti” per poi, al dibattimento, adeguare la sua versione alle risultanze degli esami tecnici, modificando le proprie dichiarazioni e affermando, per la prima volta, di avere visto le “pellicole bianche” venire a galla e di averle tolte, insieme alle erbe, con un cucchiaino prima di servire la tisana a A. (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 63 e 69).

 

                                   c.   La Corte delle assise criminali ha, quindi, esaminato il comportamento di AP 1 dopo l’uccisione di A. per giungere alla conclusione che questi non è credibile quando afferma di avere vissuto in quei giorni in una “realtà parallela”.

Al riguardo, la prima Corte ha ritenuto coerente con il piano e lucido il comportamento tenuto dopo i fatti da AP 1 che ha subito nascosto il cadavere della moglie - insieme a delle scarpe e ad un giaccone - nel baule della propria vettura, ha pulito il copridivano ed il pavimento dalle macchie di sangue, ha guidato fin quasi a __________verosimilmente per sbarazzarsi della salma e, al rientro, ha avuto cura di posteggiare - diversamente dal solito ma come ha, poi, fatto anche nei due giorni successivi - l’auto con il baule contro il muro, “ben consapevole che dentro v’era il cadavere di A. e che occorreva impedire a chicchessia di vedere/guardare dentro il baule!” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 70).

La prima Corte ha, poi, messo l’accento sulla sceneggiata successivamente messa in atto dal ricorrente per far credere a tutti - parenti, colleghi e amici - che la moglie se ne era andata di sua spontanea volontà a seguito dell’accesa discussione avuta con lui in merito alla sua intenzione di lasciarla. I primi giudici hanno, in particolare, osservato come, il giorno dopo i fatti, al risveglio, quando ha inviato un SMS al suo superiore per giustificare la sua assenza dal lavoro (per asseriti disturbi gastrointestinali), il ricorrente fosse perfettamente consapevole di non potersi recare al lavoro, ritenuto che aveva ucciso la moglie ed aveva “ben altro da fare” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 70). Pure pienamente consapevole AP 1 era - per la prima Corte - quando, pochi minuti dopo, ha scritto a D. per dirle che A. non era in casa e che lui aspettava che lei rispondesse al messaggino che le aveva mandato e quando, dopo soli tre minuti, inviava i primi due SMS al cellulare di A. (che era in suo possesso): non è, infatti, credibile - ha precisato la prima Corte - “che egli digitasse tali sms in stato di «trance», poco dopo avere molto realisticamente scritto al suo capo che quel giorno non poteva andare al lavoro” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 71).

Continuando nel loro esame, i primi giudici hanno ritenuto che il riferimento alla “discussione di ieri sera” fatto, circa una mezz’ora dopo, in un SMS (che egli si è inviato dal cellulare della moglie) costituiva un’altra dimostrazione che AP 1 “stava consapevolmente ordendo la sua trama” che prevedeva, appunto, di far credere ai familiari della moglie (anche mostrando loro tale messaggino) che A., sconvolta dopo la discussione, aveva sentito il bisogno di allontanarsi per riflettere in solitudine (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 71).

Un altro indizio di lucidità, la Corte delle assise criminali lo ha trovato nella decisione di AP 1 di far uso, in quei giorni, dell’autovettura della moglie: egli era “ben consapevole” che nel bagagliaio della propria vettura - di cui, per maggior cautela, ha nascosto la seconda chiave (sostenendo, in seguito, che l’aveva presa con sé A.) - era celato il cadavere della moglie che aveva appena ucciso (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 72 e 76-77).

Parimenti indiziante di lucida consapevolezza, la prima Corte ha ritenuto il fatto che, il 27 marzo 2010, AP 1 si è recato in moto all’appuntamento con D., ottenendo (con una scusa) che lei prendesse la sua auto: ciò dimostra - hanno ancora spiegato i primi giudici - che AP 1 aveva “costante e totale consapevolezza” che la propria vettura non poteva essere utilizzata poiché, da ormai quasi trentasei ore, nascondeva il cadavere della moglie (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 76 e 78).

Pure indiziante di uno stato di lucidità è stato ritenuto il piano con il quale AP 1 - consapevole “dell’improrogabile urgenza” di liberarsi del cadavere della moglie che giaceva nel baule della vettura da ben due giorni - si è creato il pretesto per assentarsi da casa un paio d’ore e nottetempo senza destare sospetti, e meglio, facendo credere che A., nella notte del 27 marzo 2010, sarebbe tornata a casa per incontrare la sorella a condizione che lui non fosse stato presente (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 78-80). Per la prima Corte, infine, anche la scelta del luogo in cui gettare il cadavere indica come AP 1 fosse lucido ritenuto come essa risponda alla necessità di un luogo all’estero ma, comunque, raggiungibile in un tempo non troppo lungo (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 80). Parimenti, la Corte ha trovato segni di “lucidità” e di “razionalità” anche nelle modalità in cui AP 1 ha tentato di depezzare il cadavere rilevando come egli abbia avuto cura, dopo avere sufficientemente “tirato tardi”, di posteggiare la vettura con il baule rivolto verso il muro della piazzuola della strada che costeggia il lago affinché le automobili in transito non potessero notare alcunché (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 81). L’ennesimo elemento che - secondo i primi giudici - prova che AP 1 “era ben lucido e consapevole e non immerso in nessuna «realtà parallela»” è, poi, il fatto che egli, mettendo in atto il piano elaborato, ha gettato nel lago, oltre al corpo, le scarpe ed il giaccone della vittima (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 82).

La Corte di prime cure ha, poi, sottolineato come anche il contenuto del SMS inviato all’amante subito dopo essersi sbarazzato del cadavere - SMS in cui, rispondendo alla donna che gli chiedeva informazioni sulla moglie, diceva che “tra poco se non si fa viva vado a casa io” - provi che AP 1 stava lucidamente mettendo in atto il suo piano: “è impossibile credere che in quei momenti (subito dopo aver gettato la salma nel lago)” egli “vivesse in una «realtà parallela»”, in cui A. era viva e anch’egli - come tutti gli altri famigliari - era in trepida attesa del rientro di lei!!!” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 82), tanto più che, giunto al domicilio, egli, accortosi di una macchia di sangue sul paraurti della Passat, si è premurato di subito pulirla con uno straccio e di portare, poi, l’indomani, l’auto a lavare (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 83).

Continuando nell’esposizione di quanto accaduto nei giorni che seguirono l’uccisione di A., i primi giudici hanno annotato che il ricorrente ha dato ulteriore prova di essere stato, anche nei giorni immediatamente successivi al fatto, lucido e coerente nella messa in atto del piano poiché ha fatto credere a familiari ed amici che la moglie vedesse uno psicologo rispettivamente uno psichiatra, e ciò proprio allo scopo di rendere verosimile l’ipotesi del suicidio della moglie (cui aveva alluso in un SMS inviato già il 26 marzo 2010 all’amante), cioè proprio per rendere verosimile e comprensibile quello che, nel suo piano (fallito a causa del riaffioramento del cadavere), doveva essere, per tutti, l’epilogo della vicenda (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 72-73 e 83-89).

A riprova della lucidità di AP 1, il giudizio impugnato ricorda, poi, che egli - su insistenza dell’amante - si è rivolto all’avv. Frigerio per chiedere informazioni sulla prassi da seguire in caso di separazione o divorzio (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 89-90).

La prima Corte ha scorto lucidità e freddezza anche nell’accertata abilità del ricorrente di manipolare le persone, in particolare mediante l’uso, negli SMS, di nomignoli che soltanto A. usava - “patatin” per il figlio B. e “Nux” per l’amica - per far credere che fosse davvero lei a scrivere tali messaggi nonché nella sua capacità, in quel particolare contesto, di ricordare (e scrivere in uno degli SMS attribuiti a A.) quale dei fratelli della moglie avesse il “carattere più corazzato” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 88 e 90).

I primi giudici hanno, poi, rilevato come il ricorrente abbia lucidamente saputo far fronte al mutato atteggiamento di alcuni membri della famiglia di A. - che, il 1. aprile 2010, avevano iniziato a dubitare che la sua “scomparsa” potesse essere collegata alla relazione extraconiugale che egli da qualche tempo intratteneva e di cui essi erano appena venuti a conoscenza - inviando due SMS al cellulare della moglie facendo riferimento a tali sospetti e invitando A. a telefonare a qualcuno di loro per evitare un intervento della polizia (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 91-93). Inoltre, la Corte di prima sede ha considerato “un chiaro segnale della costante integrale consapevolezza dell’accusato e di aver ucciso la moglie e di star conducendo un vero e proprio «teatro»” il fatto che questi abbia attribuito a A. (in un messaggino inviato dal cellulare di lei al padre) l’intenzione di telefonare al marito (in un momento che per lui stava diventando assai delicato) allo scopo di tranquillizzare il padre di lei (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 91).

La prima Corte ha, poi, rilevato come AP 1 abbia continuato a dimostrarsi “sempre vigile e accorto” nonché ben collocato nella realtà vera “e non in quella romanzesca da lui creata” quando - vista la mal parata - ha anticipato i familiari della moglie contattando (ancora il 1. aprile 2010) una sua buona amica, ispettrice della polizia cantonale, alla quale - dopo aver raccontato la versione preconfezionata dell’accaduto ed essersi lamentato dei sospetti nutriti dalla famiglia della moglie nei suoi confronti - ha chiesto di incontrare privatamente i genitori e la sorella di A. per rassicurarli e presso la quale si è informato sulle possibilità della polizia di localizzare il cellulare della moglie (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 93-95). La Corte di prime cure ha osservato come è stato proprio il certamente razionale timore che la polizia potesse localizzare il telefonino della moglie a spingere, poi, AP 1 a spezzarlo e buttarlo nel pomeriggio del 2 aprile 2010, non prima di avere inviato dallo stesso dei messaggi nei quali, sempre spacciandosi per A., cercava di dissuadere i suoi familiari dall’avvertire le autorità (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 98-100). Infine, anche il fatto che AP 1 aveva già provveduto a disfarsi del borsello e delle due carte di credito di A. che aveva fatto sparire da casa sempre nel disegno di rendere più plausibile la tesi del suo allontanamento volontario è stato visto come la dimostrazione di una “scaltra lucidità” e della “lampante volontà di «farla franca» e di non lasciare prove compromettenti” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 100).

 

Sulla scorta di tutte queste considerazioni, la prima Corte ha, dunque, accertato che AP 1 - il cui agire dopo i fatti è stato sempre caratterizzato da “lucidità, freddezza e determinazione” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 76) - “non ha perso mai né lucidità né razionalità” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 111).

 

                               3.2.   Il ricorrente sostiene che la Corte di prime cure ha arbitrariamente ignorato il parere del perito psichiatrico che ha ritenuto “perfettamente possibili” le sue amnesie sulla somministrazione alla moglie di una massiccia dose di sonnifero. Rinviando a quanto emerso dalla delucidazione orale della perizia, il ricorrente adduce che “è perfettamente possibile infatti che il ricordo sia stato rimosso e che, solamente quando  AP 1 è stato confrontato con elementi oggettivi atti a superare il blocco, lo stesso è riapparso” (ricorso, pag. 8). Assevera il ricorrente che - alla luce del fatto che, grazie alla sua formazione sanitaria, “non poteva certo ignorare che tracce del sonnifero sarebbero state riscontrate” durante l’autopsia - la sola ragione per cui non ha parlato del sonnifero è che egli aveva effettivamente rimosso la circostanza. Escludendo l’ipotesi a lui più favorevole di un’esclusione selettiva dalla memoria, la Corte - conclude il ricorrente - ha violato il principio in dubio pro reo (ricorso, pag. 8).

 

                               3.3.   Il precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove - cui nel caso di specie il ricorrente in sostanza si richiama - il principio in dubio pro reo afferma che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (STF 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149; 120 Ia 31 consid. 4b).

 

                               3.4.   Va, in primo luogo, chiarito che, concludendo per la non credibilità delle amnesie riferite dal ricorrente, i primi giudici non hanno affatto ignorato il parere del perito psichiatrico. Al contrario, essi hanno tenuto conto dell’opinione del dott. __________sulla questione, ma hanno evidenziato come questi si sia espresso in forma dubitativa, senza poter fornire alla Corte alcuna certezza.

Infatti, dopo aver illustrato la funzione psicologica dell’amnesia (che è, in sintesi, quella di proteggere il soggetto dai ricordi per lui insopportabili), il perito ha spiegato che soltanto nell’ipotesi in cui per il ricorrente l’uso del sonnifero fosse più vergognoso - e, quindi, più difficile da accettare - dell’uccisione stessa è possibile che, ad un certo momento, egli ricordasse di aver ucciso la moglie, ma non di averle somministrato del sonnifero. Tuttavia, l’ipotesi appena ricordata è stata formulata come tale dal dott. __________ che ha espressamente indicato che “si tratta di un’ipotesi” (cfr. verbale di delucidazione 15.9.2010 citato nella sentenza impugnata, consid. 3, pag. 28). Tale ipotesi, non soltanto non ha potuto essere in qualche modo ancorata nella realtà, ma è stata subito implicitamente negata dallo stesso perito che ha precisato come, in un verbale reso prima di ammettere l’uso del sonnifero, il ricorrente abbia indirettamente segnalato agli inquirenti l’assunzione da parte di A. di un farmaco, interpretando tale circostanza come un possibile “lapsus” dovuto al cosiddetto “impulso a confessare” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 27-28). Impulso che, evidentemente, presuppone che AP 1 ricordasse quel che, invece, pretende di non ricordare.

In queste circostanze, è in un procedimento scevro da arbitrio che - preso atto che il perito, alla semplice possibilità teorica di un’amnesia, aveva aggiunto considerazioni che, concretamente, deponevano contro la realizzazione concreta di tale ipotesi - la prima Corte ha esaminato dichiarazioni e comportamenti per dare risposta al quesito posto da AP 1.

E forza è concludere che, in questo procedimento, la prima Corte ha trovato e dettagliatamente illustrato nella sentenza impugnata una miriade di elementi sulla cui base ha - senza arbitrio - concluso che AP 1 ha sempre avuto lucida consapevolezza di quanto fatto e non ha mai vissuto - contrariamente a quanto da lui preteso - in una “realtà parallela” in cui avrebbe “come rimosso quanto successo” e dalla quale sarebbe man mano riemerso durante la sua carcerazione.

Adducendo che “è perfettamente possibile infatti che il ricordo sia stato rimosso e che, solamente quando  AP 1 è stato confrontato con elementi oggettivi atti a superare il blocco, lo stesso è riapparso”, il ricorrente non fa altro che proporre una sua personale interpretazione dei fatti, senza confrontarsi minimamente con le numerose argomentazioni che hanno portato la prima Corte a respingere la tesi da lui sostenuta.

La censura non raggiunge, pertanto, la soglia della ricevibilità.

 

Di chiara natura appellatoria è anche la tesi secondo cui, se avesse ricordato di aver somministrato il sonnifero a A., AP 1 ne avrebbe parlato poiché, data la sua formazione sanitaria, non poteva non sapere che l’esame autoptico avrebbe evidenziato la presenza di tracce di tale sostanza nel corpo della moglie.

Anche così argomentando, il ricorrente non si confronta in alcun modo con le considerazioni che hanno portato i primi giudici a non credere alle sue amnesie. Egli - dimenticando il limitato potere di esame di cui gode questa Corte riguardo l’accertamento dei fatti - non tenta nemmeno di dimostrare dove essi abbiano violato il loro margine di apprezzamento e dove la conclusione cui sono pervenuti sia non solo manchevole, discutibile o finanche inesatta, ma viziata da errore qualificato, manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo, in chiaro contrasto con gli atti o basata unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre.

Ne discende l’inammissibilità del rimedio.

 

A titolo abbondanziale, si osserva, comunque, che l’argomentazione è priva di pregio nel merito nella misura in cui un esame autoptico non comprende necessariamente un esame tossicologico che deve essere espressamente richiesto. Ciò che è avvenuto in concreto, il 6 aprile 2010, poiché a quel momento gli inquirenti già avevano maturato un sospetto in tale direzione (cfr. AI 8).

 

                                   4.   Continuando nel suo esposto, il ricorrente sostiene - pur se con una formulazione imprecisa - che è con arbitrio che la prima Corte ha accertato che egli, uccidendo la moglie, non ha agito in preda ad una “forte carica emotiva” (ricorso, pag. 6 e 12).

 

                               4.1.   Al proposito, i primi giudici hanno accertato che, nel suo referto del 3 settembre 2010, il perito psichiatrico non ha evidenziato “alcuna turba psichica rilevante (…) al momento dei fatti”, ha indicato che “i reati presi in considerazione non sono in relazione con una turba psichica” ed ha concluso che “il peritando non era limitato nella sua capacità di valutare il carattere illecito e nemmeno in quella di conseguentemente agire” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 13). La Corte di prime cure ha, altresì, precisato che, durante la delucidazione orale della perizia, “in merito alla capacità di intendere e di volere” di AP 1 al momento dei fatti, il perito ha spiegato che - dopo avere considerato tre possibilità alternative (quella di un’azione commessa in uno stato di incapacità di intendere e di volere, quella di un delitto commesso freddamente con piena consapevolezza del carattere illecito del gesto e ferma determinazione a portarlo a compimento nonché una forma intermedia in cui è presente una carica emotiva comunque non tale da determinare una diminuzione della capacità di intendere e volere) - ha scartato l’ipotesi del “raptus” così come quella di una perfetta freddezza poiché il contesto in cui è avvenuto il reato era “emotivamente significativo e perché lo stato dell’imputato dopo i fatti, nella misura in cui è stato possibile ricostruirlo sulla base delle testimonianze, è fortemente indicativo di una componente emotiva sicuramente posteriore all’uccisione stessa ma con ogni probabilità anche contemporanea al gesto” e ha concluso che, in concreto, “non resta dunque che la terza possibilità” secondo cui vi era “nel momento dei fatti e successivamente” una “forte carica emotiva”.

Ciò detto, la prima Corte ha evidenziato che, comunque, lo stesso perito ha precisato che “sono le stesse dichiarazioni dell’imputato (in merito al momento dell’uccisione della moglie) che portano ad escludere una turba della coscienza significativa” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 13-14).

In aggiunta alle considerazioni di natura peritale, la prima Corte ha esaminato, per il giudizio sulla questione, i comportamenti di AP 1 prima e dopo i fatti. In particolare, essa ha rilevato che il ricorrente si è lucidamente procurato il sonnifero (sottraendolo al padre) e altrettanto coerentemente, senza confusione alcuna, ha acquistato la tisana, avendo già in mente l’uso che ne avrebbe poi fatto (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 110). Secondo la Corte di prima sede, poi, il ricorrente ha dato prova di lucidità anche inviando all’amante, subito dopo i fatti (e meglio nel tragitto verso Bellinzona), un messaggio in cui, coerentemente con il proprio disegno, le comunicava di avere lasciato la moglie (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 48, consid. 8, pag. 70 e consid. 10, pag. 111). Nuova prova di lucidità ha, poi, dato - secondo la prima Corte - AP 1 quando, poco dopo l’invio del messaggino, ha avuto un colloquio telefonico con l’amante senza “minimamente tradirsi e senza manifestare un particolare turbamento” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 111). Sempre per valutare la questione della lucidità o meno del condannato, i primi giudici hanno, pure, rilevato che, subito dopo l’uccisione della moglie incinta, l’uomo ha eseguito meticolosamente tutto quanto necessario a nascondere ogni traccia dell’accaduto. Egli ha, infatti, spostato davanti alla porta di casa la sua vettura, nel cui baule ha occultato la salma della vittima, curando di far sparire con lei anche le scarpe ed un giaccone per simulare un suo allontanamento volontario da casa. Allo stesso scopo, egli ha, pure, fatto sparire il borsello e le carte di credito di A., conservando invece il telefonino di lei, indispensabile per la messa in scena successiva. Dopo aver tirato la tendina del baule per impedire che qualcuno potesse guardarvi dentro, egli ha poi guidato fin quasi a __________ verosimilmente allo scopo di sbarazzarsi del cadavere. Rientrato al suo domicilio, egli ha curato di posteggiare con il baule contro il muro il veicolo di cui ha, pure, fatto scomparire la seconda chiave, sempre per inscenare la partenza volontaria di A.. Successivamente, egli ha lavato le tazze in cui aveva servito la tisana e ha pulito le macchie di sangue che avevano sporcato il copridivano e il pavimento.

La mattina seguente - ha, poi, precisato la prima Corte - AP 1 ha dato inizio all’“imponente sceneggiata del volontario allontanamento da casa di A.”, sceneggiata che ha consapevolmente portato avanti per nove giorni durante i quali ha razionalmente fatto in modo di disfarsi del cadavere della moglie, non prima di avere tentato di decapitarlo per impedirne l’identificazione (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 111).

Sulla scorta, dunque, delle conclusioni peritali e dell’esame del comportamento tenuto da AP 1, in particolare subito dopo l’uccisione della moglie, rilevato come la carica emotiva di cui ha dato atto il perito fosse semplicemente da ricondurre “al fatto di avere narcotizzato e soffocato in casa propria, a pochi passi dal proprio figlio dormiente, la propria moglie incinta”, la prima Corte ha ritenuto l’accusato “pienamente capace di valutare l’estrema illiceità del suo gesto e di conseguentemente condursi” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 110).

 

                               4.2.   Il ricorrente rimprovera ai primi giudici di avere ignorato l’opinione del perito psichiatrico per tutto quanto non utile a legittimare l’irrogazione di una pena esemplare. In particolare, AP 1 lamenta il fatto che i primi giudici non hanno tenuto conto del parere del perito psichiatrico che ha riconosciuto a suo favore “una fase intermedia (tra irresponsabilità e piena freddezza)” caratterizzata da una “forte carica emotiva”, respingendo l’alternativa della “freddezza pienamente consapevole” (ricorso, pag. 6 e 12). La mancata considerazione delle valutazioni peritali è - a mente del ricorrente - “sorprendente, arbitraria e contraria al principio in dubio pro reo” (ricorso, pag. 12). E ciò, secondo il ricorrente, a maggior ragione se si pon mente al fatto che, pur respingendo il parere dell’esperto in relazione al suo stato emotivo al momento della commissione dei reati, la Corte delle assise criminali ha ordinato un trattamento ambulatoriale giusta l’art. 63 CP che, per legge, soggiace alla condizione che esista una grave turba psichica in relazione con il reato commesso (ricorso, pag. 13).

 

                               4.3.   Occorre, anzitutto, rilevare che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - il perito non ha concluso, sulla questione della sua responsabilità penale, per uno stato intermedio “tra irresponsabilità e piena freddezza”. L’esperto ha, infatti, chiaramente indicato che “la forte carica emotiva nel momento dei fatti e successivamente” non ha, in alcun modo, determinato “una diminuzione della capacità di intendere e di volere” del ricorrente e ha, di conseguenza, concluso che AP 1 era pienamente capace di valutare il carattere illecito del suo gesto e di agire secondo tale valutazione (cfr. verbale di delucidazione 15.9.2010, pag. 2 e risposte ai quesiti peritali 2.1-2.5).

Ciò precisato, non si può non rilevare che, ancora una volta, il ricorrente propone una sua personale valutazione del materiale probatorio senza confrontarsi con le argomentazioni (riassunte al considerando 4.1) che hanno portato la prima Corte ad accertare che - al di là della carica emotiva insita nel gesto compiuto e ad esso conseguente - egli ha agito con piena consapevolezza, lucidità e razionalità.

Pertanto, ancora una volta il ricorso si rivela irricevibile.

Ciò detto, a titolo abbondanziale si osserva che é in un procedimento del tutto scevro da arbitrio che i primi giudici hanno accertato, sulla scorta delle conclusioni peritali confortate dall’esame dei comportamenti del condannato, che la “carica emotiva” cui il perito ha fatto riferimento non gli ha tolto lucidità né ha limitato la sua capacità di agire razionalmente nell’attuazione del suo piano. Concludendo per la piena imputabilità del ricorrente, i primi giudici non si sono, quindi, affatto scostati dalle conclusioni peritali.

Di transenna, si osserva, poi, che, riconducendo l’origine della “carica emotiva” evocata dal perito durante la delucidazione orale al “fatto di aver narcotizzato e soffocato in casa propria, a pochi passi dal proprio figlio dormiente, la propria moglie incinta”, la Corte non è incorsa in alcun arbitrio (come sembra, invece, sostenere il ricorrente a pag. 6 del suo esposto). In effetti, se è vero che nel verbale di delucidazione peritale si legge che il fatto è avvenuto in un “contesto emotivamente significativo” (ossia, in un contesto non privo di emozioni così come è, di norma, qualsiasi contesto relazionale), è anche e soprattutto vero che il perito ha precisato che la “forte (sott. del red.) carica emotiva” era presente soltanto dopo l’uccisione e, solo probabilmente, durante l’uccisione stessa (cfr. verbale di delucidazione 15.9.2010, pag. 2 in cui parla di “una componente emotiva sicuramente posteriore all’uccisione stessa ma con ogni probabilità anche contemporanea al gesto”). In queste circostanze, non può dirsi frutto di una lettura arbitraria delle valutazioni peritali l’accertamento secondo cui la forte componente emotiva non era all’origine del gesto ma era in esso insita e ad esso conseguente.

Infine, si rileva che la decisione di ordinare un trattamento ambulatoriale da eseguirsi durante l’espiazione della pena non presta il fianco a critica alcuna nella misura in cui essa si fonda, non tanto sulla raccomandazione dell’esperto, ma soprattutto sul desiderio, espresso dal ricorrente stesso, di essere sottoposto ad un tale trattamento.

Del resto, occorre rilevare che il trattamento consigliato dal perito non ha natura tipicamente terapeutica (nel senso che lo stesso perito ha precisato che non c’è una “turba psichica” da curare) ma è piuttosto da intendersi come un trattamento di “sostegno” (è stato, al proposito, evidenziato come AP 1 sia “confrontato con una situazione di notevole difficoltà”, cfr. perizia 3.9.2010, pag. 94)

Quand’anche fosse ricevibile, dunque, la censura andrebbe respinta.

 

                                   5.   Continuando nel suo esposto, il ricorrente sostiene che la Corte delle assise criminali ha violato il diritto federale abusando del proprio potere di apprezzamento ed applicando in modo errato i criteri per la commisurazione della pena.

 

                               5.1.   La Corte delle assise criminali, dopo avere ricordato i principi applicabili in materia (in particolare, il criterio fondamentale della gravità della colpa), ha evidenziato una serie di elementi - che ha elencato al considerando 10 della sentenza impugnata - sulla cui scorta ha concluso che la colpa oggettiva e soggettiva di  AP 1 è di “così estrema gravità” da rendere necessaria la pronuncia della pena massima (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 109).

I primi giudici hanno, anzitutto, tenuto conto delle condizioni personali del ricorrente, osservando come si tratti di un “uomo adulto, marito e padre di famiglia, ben scolarizzato, ben inserito professionalmente e socialmente, sano di corpo e di mente, pienamente capace di valutare l’estrema illiceità del suo gesto e di conseguentemente condursi” (sentenza impugnata, consid. 10. pag. 109).

Essi hanno, poi, rilevato come, uccidendo intenzionalmente la moglie ed il figlio che essa portava in grembo, AP 1 abbia consapevolmente privato “il piccolo B. dell’affetto e delle cure della propria madre, i genitori e i fratelli di A. della loro figlia e sorella” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 109).

Il movente del ricorrente - ovvero chiudere una vita matrimoniale che gli era venuta a noia e che, ancor più con un secondo figlio in arrivo, era di ostacolo alla sua nuova e più gratificante relazione sentimentale “senza passare attraverso le molteplici difficoltà di una procedura di separazione o di divorzio” - è stato definito “basso ed egoistico” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 109-110).

La Corte delle assise criminali ha, quindi, osservato come “l’inganno, la menzogna, la manipolazione delle persone” siano “una sorta di terribile costante nel modo di pensare e di agire di AP 1, ritenuto come egli - somministrando il sonnifero alla moglie ignara - abbia dato prova di “un tradimento tale della fiducia, cui ben raramente è dato di assistere” e abbia dimostrato il “suo totale disprezzo per la vita di lei e per quella che dentro di lei stava crescendo”. I primi giudici hanno, poi, sottolineato “la brutalità del soffocamento” eseguito su una persona ormai “stordita e incapace di difendersi” e compiuto “con mani esperte, in pochi minuti ed in silenzio, così da non svegliare il figlio che dormiva di sopra con la porta aperta” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 110).

I primi giudici hanno, poi, evidenziato che, “nonostante la «carica emotiva» che necessariamente comporta il fatto di aver narcotizzato e soffocato in casa propria, a pochi passi dal proprio figlio dormiente, la propria moglie incinta, AP 1 non ha perso mai né lucidità né razionalità”. In effetti - hanno spiegato - dopo i fatti, “determinato ed efficiente” e “deciso a «farla franca»”, ha eseguito “senza nulla tralasciare, tutte quelle mansioni che doveva fare per nascondere ogni traccia dell’accaduto” mettendo in atto “un’imponente sceneggiata” per far credere al volontario allontanamento della moglie. Al riguardo, i primi giudici hanno sottolineato come il “terribile «teatro»” consapevolmente messo in scena subito dopo i fatti qualifica la colpa di AP 1 poiché in esso egli ha dimostrato “tutto il suo cinismo e la sua freddezza d’animo” non esitando, in tale sceneggiata, ad alludere apertamente al suicidio della moglie che “nella sua testa” sarebbe dovuto essere il normale epilogo della messinscena, se il cadavere non fosse stato identificato. Tale modo d’agire - hanno ritenuto i primi giudici - “fa stato di una mente così avvezza a mentire, a ingannare il prossimo (chiunque esso sia, genitori, altri famigliari, amici, amante compresa) da doversi definire colpevolmente perversa” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 110-111).

La prima Corte ha, poi, considerato che le “impressionanti e inquietanti” capacità di manipolazione dimostrate aggravano la colpa di AP 1 ritenuto come egli sia riuscito, in particolare, dapprima a convincere la moglie a mantenere per più di tre mesi il segreto sulla gravidanza ben sapendo che, se essa fosse stata resa nota, nessuno avrebbe creduto ad una sua spontanea partenza e come, poi, sia riuscito a manipolare i propri amici (cui ha confidato i suoi problemi matrimoniali, ma ha sottaciuto la nuova gravidanza della moglie), l’amica di A. che tanto si preoccupava per lei (usando, in un messaggio inviatole dal cellulare della moglie, un nomignolo che solo lei usava), i familiari della moglie, il figlio e, financo, l’amica ispettrice di polizia, abituata per mestiere ad essere diffidente, che pure ha coinvolto, “in prima persona nel perverso gioco dei «falsi messaggi»” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 112).

In sintesi, per la prima Corte la colpa di AP 1 è particolarmente grave poiché egli, in modo “crudele e impietoso” è stato in grado di “ideare e dare attuazione a un disegno articolato e complesso” che prevedeva non solo di uccidere la moglie incinta - come ha effettivamente fatto - ma anche di farla “sparire”, rendendo plausibile che fosse stata lei stessa, sconvolta, ad andarsene da casa. I primi giudici hanno sottolineato come egli abbia “consapevolmente portato avanti” per nove giorni la sua sceneggiata “nella quale - senza battere ciglio, cinicamente, senza più alcun ritegno morale - ha coinvolto il figlioletto, i disperati genitori di A., gli afflitti suoi fratelli e sorelle”, prendendosi gioco di loro ed “infischiandosene della sofferenza e del dolore che provocava” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 112). Secondo i primi giudici, “un agire così spietato da parte di un uomo cui la vita aveva dato molto” e che, ciononostante, “è stato capace di narcotizzare e soffocare la moglie incinta, di gettarne il corpo nel lago e parimenti di ordire una trama incredibile”, fingendo la di lei volontaria partenza da casa e facendola “parlare” attraverso falsi messaggi (“ora di falsa disperazione, ora di falsa speranza”) allo scopo ultimo di rendere verosimile l’esito (ovvero il suo “suicidio”) che lui aveva previsto per il caso in cui il cadavere non fosse stato trovato ed identificato e che, pur di farla franca, “avrebbe privato per sempre suo figlio e i famigliari di A. financo di una tomba su cui deporre un fiore” rende la colpa di AP 1 “grave in modo così estremo, sconvolgente e inquietante, da evocare la necessità di una sanzione adeguatamente pesante” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 113).

Premesso che, in concreto, la pena massima comminata dall’art. 112 CP si giustificherebbe già solo per il reato di assassinio, la prima Corte è giunta alla conclusione che la pena detentiva a vita si imporrebbe comunque “quand’anche ci si dovesse dipartire, per il reato di assassinio, da una pena inferiore” a quella massima: in quel caso, per il reato di assassinio “sarebbe senz’altro equa e proporzionata all’estrema gravità della colpa una pena di venti anni” che dovrebbe essere adeguatamente aggravata per effetto del concorso con l’ulteriore crimine commesso da AP 1 (e meglio, l’interruzione punibile della gravidanza ex art. 118 cpv. 2 CP) e non potrebbe, pertanto, che tornare ad essere la pena detentiva a vita (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 113).

Passando all’esame delle circostanze attenuanti, i primi giudici hanno dapprima considerato l’incensuratezza di AP 1: rilevando che “in un uomo di trentatré anni ben scolarizzato e con una professione e una condizione benestante, socialmente ben inserito, essa appare quasi scontata”, essi hanno concluso che, comunque sia, essa non basta a compensare o ad incidere in modo significativo sulla gravità della colpa (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 113-114).

Quanto alla collaborazione con gli inquirenti, pur rilevando che “per finire, AP 1 è giunto al dibattimento sostanzialmente confesso sui fatti imputatigli”, la prima Corte ha osservato che “di certo non si è trattato di una confessione spontanea né immediata”, ritenuto come egli abbia confessato “un po’ alla volta” ammettendo la conoscenza della gravidanza della moglie e la somministrazione del sonnifero soltanto “decisamente a rimorchio degli inquirenti (e degli accertamenti medici e peritali che andavano acquisendo)”. La Corte di prime cure ha, pertanto, qualificato di “debole e incompleta” l’accertata assunzione di colpa e di responsabilità da parte di AP 1 annotando come egli, “più volte durante l’inchiesta (ma anche in aula)”, abbia “preferito ricorrere a espedienti tattici (“non so”, “non ricordo”) piuttosto che privilegiare la verità” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 114).

È, infine, stato considerato che il ricorrente ha rinunciato, a favore del figlio, al saldo (pari a fr. 11'000.- circa) del CCP, al provento della vendita della moto e della VW Passat, all’eredità di A. e (quando sarà possibile) alla donazione che A. gli aveva fatto di metà del fondo (a sua volta donatole dal padre) su cui sorge la casa in cui abitava la famiglia AP 1. Pur definendo “lodevoli” tali rinunce, la prima Corte ha ritenuto che “a fronte del terribile male procurato, sarebbe stato invero imbarazzante non darvi seguito” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 114).

Dopo avere considerato anche il carcere preventivo sofferto (in particolare quello patito, su ordine dello psichiatra del carcere, in cella d’isolamento durante le prime tre settimane), la sensibilità alla pena (“il fatto di dover espiare in carcere una pena lunga e pesante”), i primi giudici hanno concluso che - “considerate una ad una e poi nel loro complesso” - le attenuanti del caso non assumono “un rilievo tale da consentire la pronuncia di una pena inferiore” così che “per l’estrema, inaudita, gravità oggettiva e soggettiva della colpa, la pena adeguata da infliggere a AP 1” è quella della detenzione a vita (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 113-114).

A questa pena è stata affiancata - come raccomandato dal perito e auspicato dal ricorrente stesso - la misura del trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP quale “trattamento terapeutico di sostegno” da eseguirsi in carcere (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 114).

 

                               5.2.   AP 1 rimprovera alla prima Corte di non avere applicato correttamente l’art. 47 CP e di avergli, pertanto, inflitto una pena arbitrariamente severa (ricorso, pag. 6). Pur non negando la gravità della sua colpa e dando atto che essa giustifica una sanzione molto pesante, il ricorrente ritiene che la pena detentiva a vita é una sanzione “ingiusta” e, peraltro, “criticata, antiquata e (giuridicamente) contraria al sistema” (ricorso, pag. 5).Tutti i manuali moderni - argomenta il ricorrente - considerano tale sanzione, non solo antiquata, ma anche “antisociale ed astratta” poiché contraria al buon senso, tanto che nel progetto Schultz relativo alla revisione della parte generale del CP tale sanzione era stata abbandonata e, ancora recentemente, il noto penalista André Kuhn ne ha proposto l’abolizione indicando come nei casi molto gravi di criminali davvero pericolosi la soluzione non sia la detenzione a tempo indeterminato bensì la pronuncia di “misure di durata indeterminata in stabilimenti appropriati” e ricordando che i sistemi penali più moderni (quale, ad esempio, quello norvegese) hanno da tempo abolito tale sanzione (ricorso, pag. 4).

Entrando nel merito, AP 1 rimprovera ai primi giudici di avere ignorato il parere del perito psichiatrico, ritenendo a suo carico “l’ipotesi più grave dell’estrema lucidità invece che la via mediana dello stato di coinvolgimento emotivo”. Pur affermando di concordare con il giudizio circa la qualifica giuridica dei reati, la gravità della colpa, il movente, le manipolazioni e le modalità di esecuzione del reato, il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere commisurato la sua colpa considerando che egli ha premeditato lucidamente l’eliminazione della moglie: in ciò - spiega - i primi giudici hanno dimenticato che il perito psichiatrico ha attestato che egli si trovava “in una situazione emotivamente coinvolgente” e che ha sempre agito “in preda a forti tensioni ed a sentimenti contrastanti” (ricorso, pag. 6).

Proseguendo nel suo esposto, il ricorrente sostiene, poi, che la prima Corte - influenzata dall’eco mediatica della vicenda e dalla sete di vendetta manifestata dall’opinione pubblica - ha pronunciato una pena esemplare dopo avere di fatto respinto “siccome «ininfluenti»” le circostanze attenuanti dell’incensuratezza, della confessione e degli interventi riparatori in favore del figlio B. e della famiglia di A. e senza minimamente considerare, a suo favore, né le particolari modalità dell’inchiesta, né il regime di carcerazione da lui subito né, infine, l’effetto della pena sulla sua vita (ricorso, pag. 5).

Relativamente all’incensuratezza, il ricorrente - ponendo in evidenza la sua generale buona reputazione - sostiene che è “giuridicamente assurdo” il ragionamento che ha spinto la prima Corte a banalizzarne la portata attenuante (ricorso, pag. 7).

Relativamente alla collaborazione con gli inquirenti, il ricorrente - evidenziando come egli abbia ammesso di avere ucciso la moglie già durante il suo primo interrogatorio del 4 aprile 2010 e osservando che, già cinque giorni dopo, l’inchiesta poteva dirsi pressoché conclusa, ritenuto che erano già stati individuati il colpevole, il movente, le modalità e le circostanze aggravanti - rimprovera ai primi giudici di non avere riconosciuto valore attenuante a tale sua piena confessione. Egli sottolinea come la non tempestiva ammissione della somministrazione del sonnifero sia da addebitare ad un’amnesia e si duole del fatto che la prima Corte ha completamente ignorato il parere del perito psichiatrico che ha ritenuto “perfettamente possibile” tale “lacuna mnemonica” (ricorso, pag. 7-8).

Proseguendo nell’esame di quelle che sono - a suo parere - le circostanze attenuanti indebitamente ignorate dalla prima Corte, il ricorrente, premessa l’impossibilità di riparare le conseguenze di un omicidio, sostiene di avere messo in atto tutti “quegli interventi di diritto privato che le circostanze imponevano” e che le sue limitate disponibilità finanziarie gli permettevano e di avere, così, fatto “tutto quanto poteva per «riparare» all’omicidio” (ricorso, pag. 8). Al proposito, egli precisa di avere sin da subito rinunciato al saldo del CCP a favore della famiglia C. che “già poteva contare su tutti gli altri conti cointestati a A., per i quali vi è stata la pura rinuncia”, al provento della vendita della sua motocicletta nonché all’eredità di A. e all’autorità parentale sul figlio ed aggiunge di avere pure subito acconsentito all’annullamento della cessione della quota di comproprietà della casa di __________. Continuando sull’argomento, il ricorrente osserva, altresì, che, malgrado avesse sollecitato le parti civili ad indicare le loro pretese per potere determinarsi su di esse già prima del processo, le stesse sono state formalizzate soltanto in aula, occasione in cui egli le ha riconosciute nel principio. Non tenendo conto di tutti questi sforzi - “per nulla scontati” e che dimostrano, con la sua volontà di “venire incontro, «riparando» nel limite del possibile quello che «umanamente» più non era riparabile”, il suo “sincero pentimento” - la prima Corte ha, secondo il ricorrente, violato il diritto federale (ricorso, pag. 9).

Inoltre - continua il ricorrente - la prima Corte “non ha saputo e voluto tenere conto” del “sincero pentimento” da lui dimostrato accettando un regime di carcerazione - a suo dire - molto particolare e poco rispettoso dei diritti fondamentali.

Dopo essersi dichiarato convinto che “la vera espiazione passa (…) attraverso la sofferenza” e dopo avere dichiarato che, “da quando si è reso conto della gravità di quanto capitato”, egli ha chiesto perdono “riconoscendo le proprie responsabilità senza mai cercare di sottrarsi a quella che dovrà essere una giusta punizione”, AP 1 ha sostenuto che i primi giudici hanno totalmente disatteso il fatto che egli ha trascorso oltre 20 giorni nella cella di contenimento del carcere giudiziario e che, ogni giorno di quel periodo, egli ha passato “23 ore in mutande in perfetta solitudine”, in “uno spazio angusto a piano terreno con pareti imbottite ed un materasso posto sul pavimento”, senza disporre neppure di un libro e senza essere “costantemente seguito” - contrariamente a quanto emerge dalla sentenza impugnata - dallo psichiatra del carcere che ha incontrato in sole cinque occasioni. Del tutto ignorato dalla Corte di prima sede sarebbe, poi, stato il fatto che, anche nei successivi cinque mesi di detenzione preventiva, egli non ha potuto, per decisione del magistrato inquirente, né ricevere visite (tranne quelle dei genitori, della sorella e di un sacerdote), né telefonare, né ricevere e/o scrivere lettere (ricorso, pag. 10-13).

AP 1 rimprovera, poi, alla Corte di prime cure di avere completamente ignorato le particolari modalità dell’inchiesta. Egli evidenzia di aver ammesso di aver ucciso la moglie in esito ad un interrogatorio di polizia durato oltre 12 ore e reso senza la presenza del suo difensore, confermando - al termine dello stesso verbale - le sue dichiarazioni al magistrato titolare dell’inchiesta “comparso improvvisamente alle 20.46 al posto di polizia di __________ (ricorso, pag. 9). Il ricorrente sottolinea come - nonostante egli sia stato sentito in ulteriori cinque occasioni (il 5 aprile 2010 dal GIAR e il 5, 6, 9, e 10 aprile 2010 dalla polizia) sempre senza la presenza del suo difensore, con il quale neppure aveva ancora potuto conferire liberamente (il primo colloquio libero essendosi tenuto il 12 aprile 2010) - già il 9 aprile 2010 egli abbia ammesso (in un memoriale da lui consegnato alla polizia, confermato a verbale sia davanti alla polizia che davanti al procuratore pubblico intervenuto al termine dell’interrogatorio) le principali questioni oggetto dell’inchiesta, tralasciando - poiché non se ne ricordava - unicamente l’uso del sonnifero (ricorso, pag. 10). E’ singolare - continua il ricorrente - che, solo qualche mese prima dell’entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero che prevede la presenza del difensore anche davanti alla polizia, le prime battute dell’inchiesta siano state svolte con modalità “tutt’altro che paritarie”, escludendo di fatto la difesa. Pur dando atto che “(forse) una più tempestiva presenza del difensore” avrebbe potuto in concreto “risultare ininfluente”, AP 1 osserva che la presenza del suo avvocato sin dai primi interrogatori di polizia “avrebbe, per lo meno, permesso d’evitare versioni discordanti (utilizzate poi arbitrariamente dal Magistrato e dalla Corte giudicante per evidenziare la cosiddetta «mancanza di collaborazione del ricorrente»…)” (ricorso, pag. 10). In ogni modo - continua il ricorrente - accettando “tutto quanto gli veniva imposto, senza creare complicazioni”, egli ha dimostrato “la sua chiara volontà collaborare spontaneamente” con gli inquirenti. Del resto - precisa - è soltanto grazie alle sue indicazioni che è stato possibile il ritrovamento della sega e del pezzo del cellulare di A. e la localizzazione del luogo in cui egli ha gettato il cadavere nel lago.

Inoltre - continua il ricorrente - i primi giudici non hanno per nulla tenuto conto, contrariamente a quanto stabilito dal nuovo art. 47 CP, dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita, cioè non hanno tenuto conto del criterio che “funge da «contrappeso» alla colpa” (ricorso, pag. 11). Premesso che “nel nostro sistema giudiziario una seconda opportunità è di principio data a tutti” e rilevato che il perito ha escluso che egli - al suo primo (seppur estremamente grave) reato - possa essere considerato pericoloso, il ricorrente afferma che il carcere a vita è “una pessima soluzione” poiché, “in quanto sanzione astratta”, non permette al condannato “di considerare la possibilità di una sua redenzione nell’ottica di una vita futura” ciò che è tanto più ingiusto se si considera che egli ha un figlio (con cui desidera recuperare i rapporti), una famiglia (che è sempre stata al suo fianco) e una professione che ha sempre esercitato con successo e soddisfazione (ricorso, pag. 12).

Ribadendo, infine, che la prima Corte ha di fatto considerato soltanto la gravità delle circostanze, senza tenere seriamente conto delle attenuanti e ricordando che “il vero obiettivo della sanzione penale è la risocializzazione del reo”, il ricorrente conclude affermando che al suo caso è adeguata, non già la pena detentiva a vita, ma una pena detentiva di 16 anni, ritenuto come egli, comunque, abbia già perso “tutto quanto aveva” (ricorso, pag. 13-14).

 

                               5.3.  

                            5.3.1.   Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. Come il Tribunale federale, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo laddove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV 10 consid. 2 pag. 19; 123 IV 150 consid. 2a STF 6B_540/2010 del 21 ottobre 2010 consid. 1.3; 6B_470/2009 del 23 novembre 2009 consid. 2.2; 6B_78,81,90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3, 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3). Questa Corte - come il TF - non sostituisce, quindi, la propria valutazione a quella dei primi giudici e interviene, sanzionando una violazione del diritto federale, unicamente nel caso in cui essi facciano un uso davvero insostenibile del margine di apprezzamento che il diritto federale accorda loro (DTF 127 IV 101 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a).

Ai sensi dell’art. 47 CP - che, tuttavia, non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti (STF 6B_738/2007 dell’11 aprile 2008 consid. 3.1) - il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), dunque, il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo (DTF 136 IV55). Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale cui ha aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; STF 6B_78,81,90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui occorre, di principio, evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette, tuttavia, soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78,81,90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Berna 2006, n. 72 ad § 6).

Riprendendo mutatis mutandis la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, n. 4 ad art. 47 CP), l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto (ovvero il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso), l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato (ovvero la reprensibilità dell'offesa), l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati - sempre secondo la giurisprudenza - la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; STF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 6.4; STF 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005 consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Berna 2006, n. 60 e segg. ad § 6).

Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350).

 

                            5.3.2.   Giusta l’art. 112 CP, se l’autore di un omicidio intenzionale ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.

Per l’art. 118 cpv. 2 CP, chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

 

                            5.3.3.   Giusta l’art. 40 CP, di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi, mentre la durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.

 

                                   a.   La pena detentiva a vita è la pena più severa che conosce il Codice penale svizzero. Essa dura, di principio, fino alla morte del condannato (Brägger in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 7 ad art. 40 CP). Al condannato a vita la liberazione condizionale può essere concessa dall’autorità competente al più presto dopo 15 anni (art. 86 cpv. 5 CP in combinazione con il cpv. 1) ritenuto che al liberato condizionalmente va imposto un periodo di prova di una durata compresa tra uno e cinque anni (art. 87 cpv. 1 CP).

L’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente (art. 86 cpv. 2 CP) e, se non concede la liberazione condizionale, essa riesamina la questione almeno una volta all’anno (art. 86 cpv. 3 CP).

Eccezionalmente, alle condizioni dell’art. 86 cpv. 4 CP, il condannato può essere liberato condizionalmente già dopo 10 anni (art. 86 cpv. 5 CP).

La liberazione condizionale trascorsi 15 anni dalla condanna sembra essere, nella prassi, divenuta la regola. Se si paragonano i termini cui soggiace la liberazione condizionale, emerge che, di fatto, il carcere a vita costituisce ormai soltanto un grado supplementare nella scala delle pene di durata determinata, il condannato ad una pena detentiva a vita liberato condizionalmente dopo 15 anni avendo in effetti scontato soltanto un anno e otto mesi in più di colui che è stato condannato ad una pena detentiva della durata (determinata) di vent’anni e che beneficia al più presto della liberazione condizionale (Disch, L’homicide intentionnel, Losanna 1999, pag. 296).

 

                                  b.   Il Codice penale prevede la pena detentiva a vita per il reato di assassinio (art. 112 CP) e per il reato di genocidio (art. 264 CP). Non si tratta, però, di una pena obbligata: in entrambi i casi, il giudice può, invece, della pena detentiva a vita, infliggere una pena detentiva non inferiore a dieci anni.

Nel Codice penale la possibilità di infliggere una pena detentiva a vita è, inoltre, prevista - ma unicamente in casi particolarmente gravi - per il reato di presa d’ostaggio (art. 185 cifra 3 CP) e per attentati contro l’indipendenza della Confederazione (art. 266 cifra 2 cpv. 2 CP).

A partire dal 1. gennaio 2011, la stessa possibilità è stata prevista, sempre soltanto per i casi particolarmente gravi, anche per i crimini contro l’umanità (art. 264a cifra 2 CP) e per alcuni crimini di guerra (art. 264c cifra 3 CP e cpv. 2 degli art. 264 d-h CP).

Infine, la facoltà di condannare ad una pena detentiva a vita è prevista per alcuni reati contemplati nel Codice penale militare.

 

                                   c.   Nella pratica dei tribunali svizzeri, la pena detentiva a vita è pronunciata quasi esclusivamente in caso di assassinio (Baechtold, Exécution des peines, Berna 2008, n. 8, pag. 90) e ciò accade, secondo le statistiche criminali, in media una volta all’anno (Kuhn in: Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, n. 20 ad art. 40 CP; messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21 settembre 1998, FF 1999 II 1716-1717, dal quale emerge che tra il 1990 e il 1995 sono state pronunciate mediamente 1,3 pene perpetue all’anno).

La possibilità alternativa di infliggere all’autore colpevole di assassinio il carcere a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni è stata introdotta il 1. gennaio 1990. Infatti, secondo la norma precedentemente in vigore, l’assassinio era punibile unicamente con la reclusione perpetua.

Tale sanzione aveva, tuttavia, sempre dato adito a discussioni poiché era considerata dai suoi oppositori inumana e poco compatibile con la politica, la psicologia e la pedagogia criminali. Secondo i suoi oppositori, poiché i suoi effetti dipendevano dall'età del delinquente, la pena perpetua non era commisurata alla colpa commessa e poteva essere, dunque, fonte di gravi disparità di trattamento. Preso atto di tali critiche e preso atto sia della prassi giudiziaria secondo cui venivano ammessi motivi di attenuazione della pena talvolta piuttosto artificiosi per evitare di dover pronunciare la reclusione perpetua - così come dimostrato dalle statistiche criminali riferite al vecchio art. 112 CP che indicavano che l'assassino era raramente condannato alla reclusione perpetua - sia del fatto che nella prassi l’art. 112 CP aveva progressivamente ceduto il passo alla norma che reprime l’omicidio intenzionale, il legislatore ha conferito al giudice la facoltà di pronunciare, invece della reclusione perpetua, una pena di reclusione di durata determinata, non inferiore ai dieci anni (messaggio concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare del 26 giugno 1985, FF 1985 II 913; Disch, L’homicide intentionnel, Losanna 1999, pag.302 e segg.; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, n. 26 ad § 1, pag. 34; cfr., in particolare sulla minor applicazione dell’art. 112 CP prima del 1990, Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 150 ad § 3, pag. 51; Disch, L’homicide intentionnel, Losanna 1999, pag. 302 e segg.).

Nella procedura di consultazione, la modifica dell’art. 112 CP era stata ampiamente criticata. Una parte degli oppositori contestava il principio stesso di un allentamento della sanzione temendo che, con l’applicazione di ulteriori motivi di attenuazione, si giungesse a pronunciare pene sensibilmente inferiori ai dieci anni e, quindi, inadeguate a punire gli omicidi più gravi, commessi senza alcuno scrupolo. Altri oppositori, pur approvando l'allentamento della sanzione, proponevano, invece, una pena minima di 12 o 15 anni (messaggio concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare del 26 giugno 1985, FF 1985 II 911 e segg.).

In ogni caso - ha spiegato all’epoca il CF - essendo prevista nella parte generale del CP, la pena perpetua in quanto tale avrebbe potuto venir messa in discussione soltanto nell’ambito di una futura revisione di tale parte del CP (messaggio concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare del 26 giugno 1985, FF 1985 II 913; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 149 ad § 3, pag. 51).

 

                                  d.   In occasione della revisione della parte generale del Codice penale, entrata in vigore il 1. gennaio 2007, la possibilità di infliggere il carcere a vita è, per finire, stata mantenuta. Nonostante l’avamprogetto redatto da Schultz nel 1987 ne prevedesse l’abolizione (Schultz, Bericht und Vorentwurf, pag. 77 e segg.; Brägger in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 5 ad art. 40 CP; Disch, L’homicide intentionnel, Losanna 1999, pag. 355), nel 1993 la commissione d’esperti ha, infatti, discretamente (e senza spiegazione alcuna) reintrodotto tale sanzione (avamprogetto 1993, pag. 14) e il legislatore ha condiviso tale impostazione.

Tale scelta è, tuttavia, stata criticata da una parte della dottrina. Ancora recentemente Kuhn, con riferimento a quanto previsto nei sistemi penali più moderni del continente europeo (quale quello norvegese dal 1981), ha, infatti, proposto di abolire la pena detentiva a vita (e/o di abbassare il limite massimo di 20 anni della pena detentiva) al fine di rendere più umano e moderno il sistema delle sanzioni vigente in Svizzera (Kuhn in: Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, n. 19-20 ad art. 40 CP).

Il Consiglio federale ha, invece, respinto la proposta, avanzata da più parti, di introdurre una pena detentiva “effettivamente a vita” (mozione Béguin, mozione Keller, mozione Scherrer) o almeno una pena detentiva di 30 anni non riducibile (mozione Béguin), considerando - al di là dell’importante maggior onere finanziario a carico della comunità che l’accoglimento di tale proposta avrebbe comportato - che è, di principio, impossibile prevedere come evolverà un condannato nel corso dei 15-20 anni successivi alla sua condanna e che una pena detentiva effettivamente a vita negherebbe al condannato la facoltà e la volontà di cambiare, privandolo di qualsiasi prospettiva positiva di vita (messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21 settembre 1998, FF 1999 II 1716-1718; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2008, n. 1590 ad § 7, pag. 506).

Dando seguito all’annosa ed unanime critica della dottrina, il legislatore ha, invece, rinunciato alla differenziazione concettuale - ritenuta antiquata e, per il condannato, diffamante - tra reclusione e detenzione, la cui forma d’esecuzione non si differenziava, peraltro, più ormai dalla seconda revisione parziale del CP del 1971 (messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21 settembre 1998, FF 1999 II 1714; Brägger in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 5 ad art. 40 CP).

 

                               5.4.

                            5.4.1.   In concreto, occorre, innanzitutto, rilevare che la pena detentiva a vita inflitta al ricorrente si situa nel quadro edittale applicabile, ritenuto, da un lato, già solo per il reato di assassinio, la comminatoria di pena dell’art. 112 CP e considerato, dall’altro, l’incidenza sulla pena del concorso di reati, visto che AP 1 risponde, non solo di assassinio, ma anche di interruzione punibile della gravidanza (che, come il primo, è un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP).

 

                            5.4.2.   Resta da verificare se la pena si fonda su criteri estranei all’art. 47 CP, disattende elementi di valutazione prescritti da tale norma oppure è eccessivamente severa.

 

                                   a.   Preliminarmente, va detto che il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che circostanze aggravanti e circostanze attenuanti possono compensarsi (STF 6S.20/2006 del 12.6.2006 consid. 4; 6S.444/2004 del 14.3.2006 consid. 2; STF 6S.151/2004 del 15.6.2004 consid. 2.2; 6S.145/2003 del 13.6.2003 consid. 4.1; DTF 127 IV 101 consid. 2b, 116 IV 300 consid. 2a) sicché la pena massima prevista per un reato - in concreto, la pena detentiva a vita - può essere pronunciata anche in presenza di circostanze attenuanti, nella misura in cui queste siano compensate da circostanze aggravanti la colpa come, ad esempio, in caso di concorso di reati (cfr. DTF 116 IV 300 in cui il TF ha, fra l’altro, stabilito che, in caso di concorso fra assassinio commesso in stato di responsabilità scemata e un altro reato, può essere pronunciata la pena detentiva a vita).

In concreto, dato il concorso del reato di assassinio con il reato di interruzione punibile della gravidanza - reato che, lo si ricorda, è punito con una pena detentiva variante da un minimo di un anno a un massimo di dieci - e il conseguente importante aggravamento della colpa e, quindi, della pena che da esso discende, soltanto elementi a favore complessivamente di grande peso avrebbero potuto incidere in senso attenuante sulla pena inflitta a AP 1 (cfr. STF 6S.309/2003 del 9 ottobre 2003 consid. 4.4 in cui l’Alta Corte federale ha ritenuto che i fattori di attenuazione della pena costituiti dall’incensuratezza, dalla buona reputazione, dal comportamento positivo tenuto dall’accusato nel corso della procedura, durante la quale ha ammesso i fatti, dimostrato pentimento e presentato le sue scuse, aderendo peraltro alle pretese di parte civile non compensavano l’aggravamento della colpa derivante dal concorso del reato di assassinio con quello di turbamento della pace dei defunti).

Nel considerando dedicato alla commisurazione della pena, la Corte delle assise criminali ha proceduto all’esame delle attenuanti applicabili al caso di specie, concludendo che esse non erano tali da compensare l’aggravamento della colpa - e, di conseguenza, della pena - risultante dal concorso di reati.

Con tale argomentazione, il ricorrente neppure si confronta.

Ad ogni buon conto, come si vedrà in seguito, i primi giudici non hanno abusato del loro potere di apprezzamento ritenendo che tali elementi di attenuazione della pena o non sussistono o non hanno una portata tale da diminuire in modo significativo la valenza aggravante delle circostanze qualificanti la colpa di AP 1.

 

                                  b.   La censura relativa alla mancata considerazione dell’incensuratezza quale circostanza attenuante è irricevibile.

Da un lato, poiché - contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente - i primi giudici hanno tenuto conto dell’assenza di precedenti penali a suo carico. Semplicemente, essi hanno considerato che tale circostanza - avuto, in particolare, riguardo alla giovane età e alla buona situazione personale e professionale dell’autore - “non è ad ogni buon conto di così particolare rilievo da compensare la descritta gravità della colpa, o comunque da incidere su di essa in modo significativo” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 113-114).

D’altro lato, poiché il ricorrente non spiega i motivi per cui tale attenuante avrebbe dovuto essere maggiormente considerata.

A titolo abbondanziale, si osserva, qui, che, quand’anche fosse ricevibile, la censura andrebbe respinta poiché nulla può essere rimproverato alla prima Corte per aver ritenuto che, “in un uomo di trentatré anni ben scolarizzato e con una professione e una condizione benestante, socialmente ben inserito”, l’assenza di precedenti penali “appare quasi scontata” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 113). Infatti, tale considerazione altro non fa che concretizzare la giurisprudenza del Tribunale federale che ha recentemente criticato il fatto che l’assenza di precedenti penali venga presa in considerazione dai tribunali in modo indiscriminato - indipendentemente, cioè, dalla diversa rilevanza che l’incensuratezza ha se vantata da un giovane adulto (per cui non costituisce una particolare prestazione) oppure da una persona più in là con gli anni - e ha concluso che, per la valutazione di tale circostanza attenuante, non si può fare astrazione dalle circostanze concrete.

Il Tribunale federale è, poi, andato oltre, modificando - sulla scorta, tra l’altro, di queste considerazioni - la sua giurisprudenza e stabilendo che, di regola, l’incensuratezza ha, nell’ambito della commisurazione della pena, un effetto neutro e, di conseguenza, non deve venir valutata in senso attenuante, a ragione, in particolare, del rischio di disparità che la considerazione indiscriminata di tale circostanza comporta. Secondo il TF, l’assenza di precedenti penali può essere presa in considerazione nella valutazione della personalità dell’autore ed acquisire una rilevanza per l’attenuazione della pena quando essa è indice di una particolare diligenza nel rispetto della legge da parte dell’autore (come è il caso, per esempio, per un autista professionista che si rende colpevole di un’infrazione alla LCStr soltanto dopo anni di attività; DTF 136 IV 1 consid. 2.6).

Ciò non è, evidentemente il caso in concreto: non vi sono elementi che rendono particolarmente meritoria l’incensuratezza del ricorrente.

 

                                   c.   La censura con cui il ricorrente rimprovera alla prima Corte di non avere tenuto conto del suo stato emotivo al momento dei fatti cade nel vuoto nella misura in cui si diparte da uno stato di fatto diverso da quello accertato senza arbitrio dalla prima Corte.

Come visto sopra, infatti, è in un procedimento esente da pecche rilevabili in questa sede che la prima Corte ha accertato che AP 1 - nonostante l’emotività “necessariamente” scatenata dai fatti - ha conservato lucidità e capacità di agire razionalmente e, dunque, non ha agito in uno stato di alterazione, ancorché non patologica.

Va, poi, comunque, rilevato che di quell’emotività - che, in ogni modo, lo si ricorda, non ha mai alterato né la coscienza né la volontà dell’autore - la prima Corte ha, in qualche modo, tenuto conto (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 110-111). E, al riguardo, non si può, ragionevolmente, sostenere che - a fronte di un gesto gravissimo per movente, modalità d’esecuzione e danno arrecato - un simile stato sia sufficiente a diminuire in qualche modo la colpa dell’autore. Da un lato, perché si trattava di una “carica emotiva” che, secondo gli accertamenti peritali, non ha in alcun modo alterato le capacità mentali dell’autore. D’altro - e soprattutto - se si considera che, senza arbitrio, la prima Corte ha accertato che quella carica emotiva non era all’origine del gesto ma ad esso era connaturata nella misura in cui un tale gesto non può non avere un impatto emotivo su chi lo compie (“la carica emotiva che necessariamente comporta il fatto di avere narcotizzato e soffocato in casa propria, a pochi passi dal proprio figlio dormiente, la propria moglie incinta”; sentenza impugnata, consid. 10, pag. 110; cfr. supra, consid. 4.3).

 

                                  d.   Nemmeno giova al ricorrente la censura relativa alla considerazione, quale aggravante della sua colpa, della premeditazione dell’uccisione.

Infatti, come visto al considerando 2.4, i primi giudici hanno accertato che il ricorrente ha premeditato il suo gesto in un disegno che è nato con la sottrazione dello Stilnox ed ha conservato forma di pensiero sino a quando, pressato dalle richieste dell’amante, egli ne ha precisato il contenuto ed ha iniziato a metterlo in atto.

Tale accertamento ha resistito alla censura d’arbitrio e, pertanto, vincola questa Corte che non può che concludere che nulla può essere rimproverato alla prima Corte per avere tenuto conto, nella valutazione della colpa e, di riflesso, nella commisurazione della pena, di tale circostanza.

 

                                   e.   Il gravame non è destinato a miglior sorte nemmeno in relazione alla critica secondo cui la prima Corte avrebbe dovuto tenere conto in senso maggiormente attenuante della confessione del ricorrente. Infatti, come visto sopra, è senza abusare del loro potere di apprezzamento che, dopo avere constatato che, “per finire, AP 1 è giunto al dibattimento sostanzialmente confesso sui fatti imputatigli”, i primi giudici hanno precisato che “di certo non si è trattato di una confessione spontanea né immediata”, concludendo che “l’assunzione di colpa e di responsabilità” da parte del ricorrente - “che pure c’è stata” - si è rivelata “ancora debole e incompleta” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 114). E, pertanto, è in modo conforme al diritto federale che a tale circostanza i primi giudici non hanno attribuito un valore attenuante sufficiente a ridurre in modo significativo la gravità della colpa del ricorrente.

Come dettagliatamente esposto al considerando 3.1, il ricorrente ha, in effetti, assai stentato a “ritrovare i suoi ricordi” di quanto avvenuto la sera del 25 marzo 2010 ed è solo a poco a poco che egli ha svelato agli inquirenti come si sono svolti i fatti.

Come correttamente rilevato dalla prima Corte, la sua confessione non può, dunque, dirsi immediata. Neppure essa può essere considerata spontanea, ritenuto che AP 1 ha aspettato di essere posto a confronto con i riscontri oggettivi per ammettere di avere somministrato alla moglie una massiccia dose di sonnifero prima di soffocarla.

La tesi del ricorrente che rimprovera alla prima Corte di non avere tenuto conto, nella commisurazione della pena, che l’amnesia è l’unica ragione del suo ritardo ad ammettere la somministrazione del sonnifero non merita tutela poiché si diparte da un’ipotesi di fatto diversa da quella accertata con un procedimento scevro da arbitrio dai primi giudici che hanno ritenuto che le amnesie, con le quali AP 1 ha giustificato le sue tardive ammissioni, non erano reali (cfr. supra, consid. 3.4).

Il fatto che - come evidenziato nel gravame - il ricorrente ha reso la sua confessione (riservata la questione dell’uso del sonnifero) ancor prima di aver potuto conferire con il suo difensore è irrilevante nella misura in cui, come visto, nella commisurazione della pena, la prima Corte ha considerato - seppur con le riserve di cui si è appena detto - che AP 1 si è presentato al dibattimento sostanzialmente reo confesso.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2010, la procedura penale ticinese non ammetteva la presenza del difensore dell’accusato agli interrogatori effettuati dalle autorità di polizia (art. 61 cpv. 3 CPP TI) e prevedeva che l’imputato in stato di arresto aveva il diritto di conferire liberamente con il proprio difensore soltanto a condizione che l’interesse dell’istruzione formale o motivi di sicurezza non vi si opponessero (art. 64 cpv. 2 CPP TI). Certo, il Codice di diritto processuale penale svizzero prevede che “in caso di interrogatori da parte della polizia l’imputato ha il diritto di esigere la presenza del suo difensore e che questi possa a sua volta porre domande” (art. 159 cpv. 1) e che, se è privato della sua libertà personale (in caso, quindi, di arresto provvisorio oppure di carcerazione preventiva rispettivamente di sicurezza), l’interrogato ha il diritto (assoluto) di conferire liberamente con il suo difensore (art. 159 cpv. 2 e 223 cpv. 2). Tali norme non erano, tuttavia, ancora in vigore nel 2010, quando era in corso l’inchiesta a carico di AP 1. Nella misura in cui l’inchiesta è stata condotta secondo i crismi della procedura in vigore all’epoca e non avendo il ricorrente spiegato perché gli inquirenti avrebbero violato i diritti della difesa limitando i colloqui tra accusato e difensore, la censura cade nel vuoto. Del resto, il ricorrente stesso ammette che “(forse) una più tempestiva presenza del difensore” avrebbe potuto in concreto “risultare ininfluente”. D’altro canto, AP 1 sostiene che la presenza del suo legale sin dai primi interrogatori di polizia “avrebbe, per lo meno, permesso d’evitare versioni discordanti” che il procuratore pubblico e la Corte di prima sede hanno, poi, arbitrariamente utilizzato per evidenziare la mancanza di collaborazione da parte sua. Così argomentando, il ricorrente dimentica che la Corte delle assise criminali, dopo avere escluso la credibilità delle amnesie da lui riferite, ha dovuto prendere atto che egli ha sempre tentato di fornire una versione a lui più favorevole, sottacendo la verità, e ciò senz’altro fino ai primi di agosto del 2010, quando egli ha finalmente ammesso di aver somministrato il sonnifero a A.. A quel momento, però, il difensore aveva ormai già da tempo potuto conferire liberamente con il suo assistito e partecipare agli interrogatori. Ciò dimostra che neppure l’intervento del legale ha convinto AP 1 a collaborare pienamente con gli inquirenti.

Anche nella misura in cui si duole della mancata presa in considerazione nella commisurazione della pena della confessione rispettivamente della collaborazione fornita dal ricorrente, il gravame si rivela, dunque, nella limitata misura della sua ammissibilità, infondato.

 

                                    f.   Parimenti, la censura relativa a quello che il ricorrente chiama “sincero pentimento” - senza tuttavia invocare l’applicazione dell’attenuante specifica dell’art. 48 lett. d CP - cade nel vuoto.

In effetti, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la prima Corte ha tenuto conto - considerandole circostanze attenuanti - sia del regime di carcerazione patito da AP 1 (non senza precisare che l’isolamento nel quale ha trascorso le prime settimane di detenzione è stato deciso dallo psichiatra del carcere al fine di garantire la sua stessa sicurezza) sia della sua rinuncia al saldo del suo CCP e dei conti cointestati a A., al provento della vendita della sua motocicletta e della sua vettura, nonché all’eredità della moglie ed alla donazione di metà del fondo su cui si erge la casa di __________.

Nulla può essere rimproverato alla prima Corte per avere definito “dovute” - pur se “lodevoli” - tali rinunce e per averne, perciò, implicitamente relativizzato la portata attenuante. Non può, infatti, essere dato alcun peso alla rinuncia all’eredità della moglie ritenuto che il ricorrente non avrebbe comunque potuto goderne in forza dell’art. 540 cpv. 1 cifra 1 CC in base al quale chi ha volontariamente cagionato la morte del defunto va considerato d’ufficio indegno di succedere.

Neppure grande peso va attribuito alla rinuncia all’autorità parentale sul figlio B.. Non avendo contestato la qualifica giuridica del reato di assassinio ed essendo ben conscio dell’incidenza sulla pena del concorso tra tale reato e quello di interruzione punibile della gravidanza, AP 1 non poteva aspettarsi altro che una sanzione molto severa, verosimilmente superiore al numero di anni che separano B. dalla maggiore età. Inoltre, va detto che, alla luce del fatto che egli ne ha ucciso la madre, le competenti autorità civili avrebbero comunque verosimilmente privato il ricorrente dell’autorità parentale sul figlio (cfr. art. 311 cpv. 1 cifra 2 CC).

Con queste argomentazioni che sottostanno alla conclusione della prima Corte secondo cui le rinunce erano “dovute” , il ricorrente non si confronta. O, in ogni caso, non spiega perché tali sue rinunce avrebbero dovuto venire maggiormente apprezzate.

Nemmeno il ricorrente spiega perché le condizioni di carcerazione patite/accettate avrebbero dovuto pesare maggiormente di quanto ritenuto dalla prima Corte e portare ad un’attenuazione della sua colpa talmente importante da imporre una diminuzione della pena.

La relativa censura è, quindi, irricevibile.

In ogni modo, a titolo abbondanziale, si richiamano, qui, per il merito, le DTF 116 IV 300 consid. 2a e 127 IV 101 consid. 2b, nonché le STF 6S.309/2003 del 9 ottobre 2003 consid. 4.4,  6S.145/2003 del 13.6.2003 consid. 4.1; 6S.151/2004 del 15.6.2004 consid. 2.2; 6S.444/2004 del 14.3.2006 consid. 2; 6S.20/2006 del 12.6.2006 consid. 4.

 

Sempre a titolo abbondanziale, questa Corte osserva che, per analoghe considerazioni, la censura ricorsuale andrebbe respinta (sia in ordine che nel merito) qualora con essa AP 1 avesse voluto rimproverare alla prima Corte di avere violato il diritto federale non riconoscendogli l’attenuante specifica del sincero pentimento ex art. 48 lett. d CP ritenuto, in particolare, che soltanto atti particolarmente meritori con cui il reo dimostra di avere preso coscienza delle sue colpe e di essersene pentito ne giustificano l’applicazione (FF 1999, p. 1868; STF 6B_614/2009 del 10 agosto 2009 consid. 1.1; 6B_827/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2; 6B_822/2008 del 5 novembre 2008 consid. 2.3; 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.5; 6B_622/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 3.2; 6S.17/2003 del 3 febbraio 2003 consid. 2.1; 6S.146/1999 del 26 aprile 1999 consid. 3a; DTF 118 IV 342 consid. 2d; DTF 107 IV 98 consid. 1 e rif.; CCRP 17.2001.8 del 13 febbraio 2001 consid. 2).

 

                                  g.   Non giova al ricorrente nemmeno l’argomentazione secondo cui la Corte delle assise criminali non ha per nulla considerato l’impatto della sanzione sul suo avvenire.

Da un lato, infatti, non va dimenticato che la portata attenuante di tale circostanza - quand’anche fosse realizzata - non può essere enfatizzata in quanto, per costante giurisprudenza, essa permette soltanto attenuazioni marginali della pena che deve, comunque e sempre, rimanere adeguata alla gravità della colpa dell’autore (STF 6B_289/2009 del 16 settembre 2009 consid. 2.4).

D’altro lato, sempre per costante dottrina e giurisprudenza , il giudice deve tener conto, quale circostanza attenuante nell’ambito dell’art. 47 CP, della sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; STF 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005 consid. 2.1 con rinvii; Wiprächtiger, op. cit., n. 117 ad art. 47; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Berna 2006, n. 60 e segg. ad § 6), soltanto se la situazione personale invocata (stato di salute, età, situazione familiare,…) si scosta in modo particolare dalla comune esperienza e rende, perciò, la pena comprensibilmente e sensibilmente più dura da sopportare per il condannato che per altri (STF 6B_540/2010 del 21 ottobre 2010 consid. 1.4.2; 6B_470/2009 del 23 novembre 2009 consid. 2.5; 6B_664/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_921/2008 del 21 agosto 2009 consid. 6.4; 6B_895/2008 del 14 aprile 2009 consid. 4.3.4; 6B_968/2008 del 20 marzo 2009 consid. 1.2.2; 6B_426/2008 del 29 agosto 2008 consid. 3.2; 6B_228/2008 del 19 giugno 2008 consid. 2.3; 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005 consid. 2.1; 6S.144/2001 del 28 gennaio 2002; 6S.703/1995 del 26 marzo 1996; 6S.750/1995 del 13 marzo 1996; Wiprächtiger, op. cit., n. 118 ad art. 47; Bruns, Das Recht der Strafzumessung, 2. Auflage, Köln etc., 1985, p. 197 e segg.; Stratenwerth, op. cit., n. 60 e segg. ad § 6; Queloz/Humbert, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, n. 82 e segg. ad art. 47 CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 33 ad art. 47).

In concreto, il ricorrente ha un figlio di otto anni che vive in Ticino così come la sua famiglia d’origine (genitori e sorella) e che, perciò, avrà la possibilità di regolarmente vedere, secondo quanto stabilito dal regolamento carcerario e dalla competente autorità di esecuzione della pena.

In queste circostanze, la situazione familiare di AP 1 non lo pone in una condizione particolarmente più gravosa di quella di un qualsiasi altro detenuto con famiglia condannato ad una pena simile a quella inflitta a lui. Non può, quindi, essere ammessa una sua particolare sensibilità alla pena in ragione dei suoi legami familiari, ritenuto come ogni pena detentiva abbia delle ripercussioni sulla famiglia e sui figli (STF 6B_470/2009 del 23 novembre 2009 consid. 2.5).

Neppure giustificano un’attenuazione della pena inflitta al ricorrente quelle che sembrano essere preoccupazioni relative al suo futuro reinserimento nel mondo lavorativo ritenuto che, secondo costante giurisprudenza, il criterio fondamentale per la commisurazione della pena rimane la gravità della colpa mentre che, come detto, considerazioni relative a difficoltà di natura sociale e/o professionale giocano un ruolo soltanto marginale (STF 6B_664/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_289/2009 del 16 settembre 2009 consid. 2.4; 6B_895/2008 del 14 aprile 2009 consid. 4.3.4; 6B_968/2008 del 20 marzo 2009 consid. 1.2.2).

Per il resto, si osserva che - contrariamente a quanto addotto dal ricorrente - la pena detentiva a vita non esclude qualsiasi prospettiva di un futuro vissuto a piede libero, ritenuto che la liberazione condizionale può essere concessa dopo 15 anni o, eccezionalmente, già dopo dieci anni dalla condanna (cfr. art. 86 cpv. 5 CP).

 

                                  h.   Ritenuto quanto sopra in relazione alle circostanze attenuanti, non si può non precisare che la Corte di prime cure non ha ecceduto nel suo potere d’apprezzamento infliggendo a AP 1 la pena detentiva a vita.

La colpa del ricorrente è, infatti, particolarmente grave non soltanto per avere egli ucciso la moglie e il figlio che lei portava in grembo per liberarsene e potere vivere senza problemi la nuova relazione sentimentale - ciò che da solo configura assassinio (DTF 101 IV 279 consid. 4 pag. 283; 77 IV 56 consid. 3 pag. 64) in concorso con l’interruzione punibile della gravidanza e concretamente realizza la soppressione di due vite - ma anche per avere, a lungo, premeditato tali gesti, in ogni caso a partire dalla sottrazione dello Stilnox al padre tra il mese di febbraio e l’inizio di marzo 2010 (cfr., in particolare, STF 6B_1092/2009 del 22 giugno 2010 in cui il Tribunale federale ha precisato che la premeditazione del gesto rende la colpa dell’assassino particolarmente grave), e per avere lasciato durante un intero mese che quello che, dapprima, era solo un pensiero acquistasse forma e sostanza, per avere, poi, soppresso la vita della moglie e del nascituro nelle modalità accertate dalla prima Corte ed a cui non è estranea una certa forma di crudeltà, per avere, in seguito, inscenato per ben nove  giorni con cinismo e lucidità, incurante delle sofferenze aggiuntive che così infliggeva ai famigliari della moglie, la sceneggiata che doveva garantirgli l’impunità e per avere, infine, infierito crudelmente sul cadavere della moglie dimostrando - se ancora ve ne fosse stato bisogno - anche in quella circostanza una sconcertante spietatezza.

A fronte di una colpa di tale gravità, la conclusione della prima Corte secondo cui le circostanze attenuanti riconosciute non erano atte - per qualità - ad incidere in modo significativo sulla pena non presta il fianco a critica alcuna (cfr. STF 6S.309/2003 del 9 ottobre 2003 in cui il TF ha confermato una condanna alla pena perpetua per assassinio e turbamento della pace dei defunti annotando che il fattore di aggravamento della pena costituito dal concorso di reati controbilanciava gli elementi ritenuti a favore del condannato e cioè l’assenza di precedenti, una buona reputazione, un comportamento positivo durante il procedimento nell’ambito del quale aveva ammesso i fatti, espresso rimorso e presentato le sue scuse, aderendo alle pretese civili della famiglia della vittima; cfr. pure sentenza CCRP in re A. del 18.12.2007 che ha confermato la pena di 18 anni di detenzione inflitta ad un autore colpevole di assassinio per avere ucciso la moglie senza premeditazione, con riconoscimento delle attenuanti dell’incensuratezza, della qualità di giovane adulto, di una particolare sensibilità alla pena e della disponibilità a versare l’intero peculio ai familiari della vittima; cfr., pure, sentenza 1. aprile 2011 con cui, a __________, è stata inflitta la pena detentiva a vita ad una coppia che ha ucciso l’amante dell’uomo perché la ragazza rifiutava di abortire, bruciando, poi, il cadavere e ricoprendolo di calce nel tentativo di impedirne il ritrovamento).

 

                                   6.   Il ricorrente sembra, altresì, lamentare una disparità di trattamento nell’ambito della commisurazione della pena ponendo a confronto il suo e l’ultimo caso svizzero (giurassiano) a lui noto che si è concluso con una condanna all’ergastolo dell’autore che, per vendetta nei confronti della madre del piccolo, aveva sgozzato il proprio figlio di sei anni, dopo essere penetrato nell’abitazione della donna, da cui viveva separato, ed averla stuprata. Dopo avere ricordato che, in quel caso, l’autore aveva dato prova di assenza di scrupoli, intento vendicativo e volontà omicida (finalizzata a fare del male) che andavano “oltre ogni comprensione”, il ricorrente sostiene che, al contrario, egli non ha premeditato il suo gesto ma ha agito in una “situazione «emotivamente pregnante» nella quale il Male ha sopraffatto il Bene” (ricorso, pag. 13).

 

                               6.1.   Nell’ambito della commisurazione della pena, il principio della parità di trattamento può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme alle norme applicabili diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza. Il confronto con processi analoghi suole, invece, essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue particolarità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150 consid. 2a pag. 163; 116 IV 292 consid. 2 pag. 294; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). La giurisprudenza ha, del resto, sottolineato il primato del principio della legalità su quello della parità di trattamento (DTF 124 IV 44 consid. 2c), per cui non è sufficiente che il ricorrente citi l’uno o l’altro caso in cui una pena particolarmente mite è stata fissata per poter pretendere lo stesso trattamento (STF 6B_116/2008 del 19 novembre 2008 consid. 1.2; 6S.345/2005 del 19 ottobre 2005 consid. 1.1; DTF 120 IV 136 consid. 3a), ritenuto che una certa disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio dell'individualizzazione, voluto dal legislatore (DTF 135 IV 191, consid. 3.1; 124 IV 44 consid. 2c).

Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo - come il Tribunale federale (DTF 135 IV 191, consid. 3.1) - quando il giudice del merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo ad una disparità flagrante (sentenza CCRP 17.2003.7 del 28 marzo 2003 consid. 4; sentenza CCRP 17.2000.49 del 15 marzo 2001 consid. 6d/aa; sentenza CCRP 17.2001.34 del 23 ottobre 2001 consid. 7).

 

                               6.2.   Il ricorrente si limita a raffrontare la pena inflittagli con quella pronunciata in un caso deciso nel Canton __________, senza spiegare perché nel caso giurassiano “l’intento vendicativo” e “la volontà omicida (per fare del male)” sarebbero andati “oltre ogni «comprensione»” mentre così non sarebbe nel suo caso. Premesso che le argomentazioni addotte dal ricorrente (assenza di premeditazione e momentanea vittoria del Male sul Bene) sono irricevibili già perché si dipartono da un’ipotesi fattuale diversa da quella accertata senza arbitrio dalla prima Corte, va detto che richiami del genere, privi di precise citazioni, non seguiti da una circostanziata disamina delle fattispecie e dei motivi che sorreggono le condanne sono totalmente inadatti a sostanziare una disparità di trattamento in quanto, come visto, la Corte di cassazione e di revisione penale non è autorità munita di pieno potere cognitivo in materia di commisurazione della pena.

Anche su questo aspetto, il ricorso si rivela, dunque, inammissibile.

A titolo abbondanziale si osserva, poi, che, anche volendo far astrazione dall’irricevibilità della censura, essa andrebbe, comunque, respinta già solo per il fatto che, come visto, non basta che il ricorrente citi un solo caso risoltosi con una condanna più mite rispetto a quella pronunciata nei propri confronti per poter pretendere lo stesso trattamento (STF 6S.345/2005 del 19 ottobre 2005 consid. 1.1; DTF 120 IV 136 consid. 3a; cfr., infine, DTF 124 IV 44 consid. 2c in cui il TF ha precisato che il principio della parità di trattamento ha un’importanza limitata sul piano intercantonale tanto che le Corti cantonali non sono vincolate alle decisioni rese in un altro Cantone).

Soltanto di transenna, si osserva, poi, che, per quanto è dato di sapere, dal confronto del caso (deciso il 21 ottobre 2010 dalla Corte criminale del __________) con quello che qui ci occupa non emergono tanto le differenze, quanto il tratto comune costituito dal concorso dell’assassinio con un altro grave crimine (in quello, la violenza carnale e, in questo, l’interruzione punibile della gravidanza).

 

                                   7.   All’inizio del suo esposto - ma la censura viene trattata dopo le altre per ragioni strutturali - il ricorrente sostiene che la prima Corte è incorsa in un vizio essenziale di procedura a causa di una “insufficiente ed arbitraria motivazione della pena” (ricorso, pag. 3).

Il ricorrente lamenta, in particolare, che, “nelle 119 pagine della sentenza, il tema della sanzione è sviluppato da pag. 108 a pag. 114 (ricorso, pag. 5).

 

                               7.1.   Con il titolo marginale “obbligo di motivazione”, l'art. 50 CP riprende la giurisprudenza elaborata sotto il vecchio diritto (FF 1999, pag. 1747) prevedendo che, se la sentenza deve essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Questo significa che, nella sua decisione, il giudice deve indicare gli elementi da lui considerati decisivi relativi al reato o all'autore, in modo che sia possibile controllare se e in quale modo tutti i fattori rilevanti, sia a favore che a sfavore del condannato, sono stati effettivamente ponderati. Il giudice può passare sotto silenzio gli elementi che, senza abuso del potere di apprezzamento, gli appaiono non pertinenti o di importanza minore. In altre parole, la motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere in particolare di seguire il ragionamento che ne è alla base. Il giudice non è tenuto a diffondersi necessariamente su ogni fattore, né ad indicare in cifre o in percentuali l'importanza attribuita ai singoli elementi considerati nella commisurazione della pena. Egli deve, però, motivare in modo da permettere al condannato e, poi, all’autorità superiore di seguire e valutare il percorso che l’ha portato alla commisurazione della pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; 134 IV 17 consid. 2.1; 127 IV 101 consid. 2c; STF 6B_470/2009 del 23 novembre 2009 consid. 2.2; 6B_116/2008 del 19 novembre 2008 consid. 1.2; 6B_78,81,90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.4; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.4; 6B_472/2007 del 27 ottobre 2007 consid. 8.1 e rinvii; 6B.14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.3; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 2 ad art. 50 CP). Ciò detto, va precisato che, secondo la giurisprudenza, un mero elenco di elementi pro e contro l'imputato non è comunque sufficiente (STF 6S.390/2005 del 27 febbraio 2005 consid. 3). Al contrario. Più la pena è rigorosa, più la motivazione deve essere completa, soprattutto qualora - pur mantenendosi nei limiti edittali - la sanzione appaia complessivamente molto severa (DTF 127 IV 101 consid. 2c) o corrisponde alla pena massima (STF 6S.21/2002 del 17 aprile 2002 consid. 3). Ove la commisurazione della pena risulti conforme al diritto, in ogni modo, l'accoglimento di un ricorso per cassazione non si giustifica solo per far migliorare o integrare un singolo considerando della sentenza (STF 6B_540/2010 del 21 ottobre 2010 consid. 1.3; DTF 127 IV 101 consid. 2c).

 

                               7.2.   Nel caso concreto, nell’ambito della commisurazione della pena, la Corte di prime cure ha, in un primo tempo, elencato le circostanze che l’hanno portata a ritenere estremamente grave la colpa di AP 1, per poi analizzare le circostanze attenuanti applicabili. Dalla sentenza sono, perciò, deducibili gli aspetti che i primi giudici hanno considerato come aggravanti la colpa e quali sono, invece, stati considerati a sua attenuazione.

Certo i primi giudici non hanno fornito indicazioni numeriche circa il peso attribuito ai singoli elementi considerati, ma la giurisprudenza del Tribunale federale non esige che il giudice si esprima in cifre o in percentuali su ogni elemento che cita. Nel caso concreto, le motivazioni dei primi giudici appaiono lineari e, comunque, sufficienti a permetterne un esame ai sensi di quanto sopra. Inoltre, ritenuto che la pena inflitta appare, comunque, conforme al diritto, non si giustificherebbe l’accoglimento del ricorso solo per integrare la relativa motivazione (DTF 127 IV 101 consid. 2c).

Anche su questo punto, dunque, il ricorso deve essere respinto.

 

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP combinato con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.         1'500.-

b) spese complessive               fr.            200.-

                                                     fr.         1'700.-

 

sono posti a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.