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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 14/18.4.2011 presentata dalla
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IS 1 |
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tendente ad ottenere, nell’ambito delle misure di protezione della minorenne __________, la trasmissione di eventuali incarti pendenti o conclusi riguardanti suo padre; |
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con scritto 14/18.4.2011 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 (di seguito IS 1) ha informato questa Corte di occuparsi della situazione di __________ (__________), postulando, nell’ambito delle misure di protezione della minorenne, la trasmissione di eventuali incarti penali (pendenti o già conclusi) inerenti a suo padre PI 3 (__________).
Da informazioni assunte da questa Corte risultano diversi procedimenti penali conclusi a carico di PI 3 (inc. MP __________, inc. MP __________, inc. MP __________, inc. MP __________ e inc. MP __________).
2. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 vCPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
3. 3.1.
Nella fattispecie in esame sono, di principio, realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LTut) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi, infatti, dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 312 e 315 CC e 2 LTut, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori.
3.2.
L’interesse giuridico legittimo dell’autorità istante prevale, di principio, anche sugli interessi della parte coinvolta (in casu PI 3, il padre della minorenne __________): in effetti, da un lato occorre tutelare gli interessi della minorenne, e d’altro canto è necessario mettere a disposizione della __________ istante dati e informazioni utili e pertinenti per valutare al meglio la situazione della bambina e il rapporto con suo padre.
4. L’istanza è accolta limitatamente all’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di accusa 23.11.2009 (DA __________) a carico di PI 3, cresciuto in giudicato il 7.1.2010.
Gli altri procedimenti penali (inc. MP __________, inc. MP __________, inc. MP __________ e inc. MP __________) riguardanti il padre della minorenne, stante la natura dei reati, non appaiono utili ai fini del giudizio della IS 1, non avendo alcuna pertinenza con la richiesta.
Un rappresentante della IS 1 istante potrà quindi esaminare presso il Ministero pubblico l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di accusa 23.11.2009 (DA __________), cresciuto in giudicato il 7.1.2010, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Antonio Perugini compatibilmente con i suoi impegni. Il rappresentante è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti strettamente necessari ai fini delle sue incombenze.
5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerata la natura della richiesta e dell’istante, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera