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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 22/26.4.2011 presentata dalla
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IS 1 |
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tendente ad ottenere l’autorizzazione alla trasmissione di un incarto penale richiamato nell’ambito di una causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro (__________); |
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della denuncia sporta dalla PI 3, con sede a __________, nei confronti di __________ (il quale è stato alle sue dipendenze dall’1.3.2008 fino al mese di settembre 2010) per l’ipotesi di reato di soppressioni di documento giusta l’art. 254 cpv. 1 CP in relazione ad un asserito occultamento/ un’asserita sottrazione di due note di credito per la somma complessiva di CHF 84'224.-- ai danni della predetta società, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 14.4.2011 (ABB __________ – inc. MP __________) emanato dal procuratore pubblico Amos Pagnamenta in applicazione dell’art. 319 cpv. 1 lit. a e lit. b CPP, rinviando contestualmente l’azione civile dell’accusatore privato al foro civile competente (art. 320 cpv. 3 CPP).
Avverso il predetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte.
2.Nell’ambito di una causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro (art. 416 ss. CPC TI) promossa l’anno scorso da PI 2 nei confronti della PI 3 a seguito del licenziamento con effetto immediato per motivi gravi notificatogli dalla convenuta ["(…) presunta sottrazione o mancata consegna alla direzione di alcune note di credito, cosa questa che, oltre che contraria alle procedure interne di lavoro, avrebbe pure causato un danno patrimoniale alla stessa convenuta" (istanza 22/26.4.2011)], la parte istante ha postulato il richiamo dal Ministero pubblico del surriferito incarto penale (inc. MP __________), al quale la parte convenuta non si è opposta. Con ordinanza 21.4.2011 il pretore aggiunto Adriano Bernasconi della Pretura di __________ ha ammesso l’assunzione di questa prova.
Da qui lo scritto 22/26.4.2011 del pretore aggiunto a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG.
Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico per presentare eventuali osservazioni, poiché le parti del procedimento civile corrispondono a quelle del procedimento penale.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dal pretore aggiunto nella sua richiesta e la giurisprudenza di questa Corte – è certamente data una connessione tra il procedimento civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura di __________ e il procedimento penale di cui all’incarto MP __________, sfociato nel decreto di abbandono 14.4.2011 (ABB __________).
A prescindere dal fatto che le parti sono le stesse in entrambe le sedi e che il procuratore pubblico ha rinviato l’azione civile dell’accusatore privato al foro civile (art. 320 cpv. 3 CPP), gli atti del procedimento penale potrebbero, in effetti, avere una loro rilevanza ai fini dell’istruttoria civile.
È pertanto adempiuto un interesse giuridico ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza l’incarto penale MP __________ (una mappetta rosa) viene trasmesso alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico a procedimento civile concluso.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della gratuità della procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro giusta gli art. 416 ss. CPC TI rispettivamente in applicazione dell’art. 114 lit. c CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera