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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 4/12.5.2011 presentata da
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IS 1 |
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tendente ad ottenere copia del verbale d’interrogatorio inerente a PI 2 nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________; |
premesso che la richiesta datata 4.5.2011 è giunta al Ministero pubblico il 5.5.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 11/12.5.2011, rimettendosi contestualmente al suo prudente giudizio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della denuncia 9/10.11.2009 sporta da IS 1 nei confronti, tra l’altro, di __________ (curatore di sua madre) e di PI 2 (sua sorella) per l’ipotesi di reato di coazione giusta l’art. 181 CP, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 4.6.2010 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Andrea Pagani. Avverso il citato decreto non è stata presentata un’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI.
2.Con la presente istanza – completata con scritto 16/18.5.2011 su richiesta di questa Corte – IS 1 chiede di ottenere copia del verbale d’interrogatorio di PI 2 sentita in qualità di teste (recte: denunciata) nell’ambito del surriferito procedimento penale, poiché gli necessita nella causa civile di cui all’incarto __________ (recte: __________) promossa dal curatore __________ __________ presso la Pretura di __________.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciante) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Dalla lettura dell’incarto penale emerge una situazione familiare complicata e dei rapporti personali non proprio tranquilli.
Dal punto di vista dell’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG e della giurisprudenza di questa Corte, non si può negare a priori un interesse dell’istante, poiché è stato parte del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato.
Ciononostante, considerato che la richiesta del verbale d’interrogatorio è fatta in relazione alla procedura civile pendente presso la Pretura di __________, è in quell’ambito che dovrà essere operato il richiamo dell’incarto penale MP __________.
6.Alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese vista la particolarità della fattispecie.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera