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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 12/13.5.2011 presentato da
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PR 1 |
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contro |
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la decisione 3.5.2011 della Corte delle assise criminali, concernente, tra gli altri, il suo patrocinato RE 1, __________, con riferimento alla quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio (inc. TPC __________); |
ritenuto il “complemento di reclamo” presentato dall’avv. PR 1 in data 31.5./1.6.2011;
richiamate le osservazioni 6.6.2011 del presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco Villa, che si rimette al giudizio di questa Corte e 7/8.6.2011 del procuratore pubblico Antonio Perugini che afferma di “(…) condividere appieno le censure mosse dal qui reclamante relativamente alle decurtazioni effettuate (…)” e chiede l’accoglimento del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.RE 1 è stato arrestato il 12.1.2011, mentre entrava in __________, con __________, a bordo di una vettura, nella quale erano stati nascosti precedentemente 3547 grammi di cocaina (rapporto di arresto provvisorio, AI 8, inc. MP __________).
Con decisione 13.1.2011 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di RE 1, con l’assistenza giudiziaria gratuita (decisione 13.1.2011, AI 10, inc. MP __________).
Con atto d’accusa 17.3.2011 (procedura di rito abbreviato) il magistrato inquirente ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali di __________ nei confronti, di RE 1, congiuntamente a __________, siccome ritenuti colpevoli di infrazione aggravata alla LStup (atto d’accusa 17.3.2011, ACC __________).
Con sentenza 3.5.2011 la Corte delle assise criminali ha condannato RE 1 alla pena di tre anni poiché ritenuto autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup in quanto “(…) fra l’11 e il 12 __________ 2011, su incarico di tale ‘__________(di origine __________) residente a __________ e dietro promessa di compenso (…), preso in consegna, nascosta nel serbatoio del veicolo (…) 3547 grammi lordi (2438 netti) di cocaina confezionata in 8 ovuli avvolti in un apposito involucro, trasportandole poi da __________ al Ticino dove doveva essere consegnata ad un destinatario a loro ignoto (…)” (sentenza 3.5.2011, p. 18 / 2, inc. TPC __________).
b. La Corte delle assise criminali nella sentenza di cui sopra, relativamente alla nota d’onorario del difensore d’ufficio avv. PR 1, ha tuttavia proceduto ad una serie di decurtazioni, approvandola limitatamente a CHF 6'319.70 [di cui CHF 5’160.-- per onorari (28 ore e 40 minuti a CHF 180.-- / ora), CHF 396.-- per spese, CHF 444.50 per l’IVA e CHF 319.20 per rimborso spese (cfr. sentenza 3.5.2011, p. 16, inc. TPC __________)], in luogo dei postulati CHF 7'355.30.
L’autorità giudicante ha defalcato gli onorari relativi al tempo di trasferta del patrocinatore per recarsi agli interrogatori del suo patrocinato e ha inoltre ritenuto eccessivi gli onorari esposti dall’avv. PR 1 in relazione ai verbali dinanzi al procuratore pubblico.
c. Con il presente reclamo, presentato in data 12/13.5.2011, e poi completato, dopo la ricezione delle motivazioni scritte della sentenza 3.5.2011, con il “complemento di reclamo” del 31.5./1.6.2011, il reclamante chiede che la sua nota, inerente alla difesa d’ufficio di RE 1 sia approvata per CHF 6'562.70, IVA compresa.
Egli ha affermato, in particolare (oltre a giustificare ogni prestazione da lui effettuata e dedotta, a suo dire, a torto dalla Corte delle assise criminali), che, in merito agli onorari per le trasferte, “(…) si ritiene che (…) i verbali di polizia e quelli davanti al magistrato, nonché le eventuali trasferte, resesi necessarie in quanto la polizia od il magistrato non si trovano nel medesimo luogo in cui l’avvocato esegue la propria attività, sono necessarie, anzi indispensabili, per permettere la corretta difesa degli assistiti e garantire i diritti del patrocinato, conformemente a quanto richiesto dal codice di procedura penale federale (…). (…) appare corretto retribuire integralmente al patrocinatore le prestazioni fornite nell’ambito degli interrogatori, trasferta compresa (…)” (complemento di reclamo 31.5./1.6.2011, p. 2 s.).
d. Delle ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni del presidente della Corte delle assise criminali e del procuratore pubblico, si dirà, se necessario, in diritto.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado (cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).
Con il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 12/13.5.2011 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 3.5.2011 della Corte delle assise criminali (ed in seguito completato in data 31.5./1.6.2011, dopo aver ricevuto la motivazione della sentenza sopraindicata), è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
Esso è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.2.1.
In Ticino la retribuzione del difensore d’ufficio, anche in ambito penale, era fissata, fino al 31.12.2010, dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (vLag). L’art. 3 cpv. 1 vLag garantiva a chi dimostrava di non avere mezzi sufficienti per far fronte agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il patrocinatore si vedeva rimunerare in tal caso per le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, ovvero per quelle necessarie in relazione alla natura e alla complessità della causa, escluse “quelle che avrebbe dovuto evitare” (art. 6 cpv. 1 vLag). Non erano quindi remunerati gli interventi prescindibili o che esulavano da un ambito strettamente legale.
2.2.
Il 5.10.2007 è stato adottato il codice di diritto processuale svizzero (CPP) in vigore dall’1.1.2011. Quest’ultimo disciplina sia il patrocinio di ufficio sia l’assistenza giudiziaria. La corrispondente norma cantonale (in Ticino la vLag) è pertanto divenuta superflua in ambito penale e sostituita dalla nuova Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15.3.2011 (LAG), applicabile, prevalentemente, in altri ambiti giuridici.
Il nuovo codice stabilisce tuttavia che il difensore d’ufficio deve essere retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento (art. 135 cpv. 1 CPP).
2.3.
Da ciò l’applicazione, nel presente caso, del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.
2.4.
Tale Regolamento (tutt’oggi in vigore), stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio (art. 1 Rtar). Esso differenzia le prestazioni svolte da avvocati o da praticanti, tenendo anche conto delle complessità del caso.
All’avvocato vanno riconosciuti gli onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese. L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.-- / ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dalla giurisprudenza federale: sentenza TF 6B_947/2008 del 16.1.2009). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.-- / ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.-- / ora (art. 4 cpv. 3 Rtar).
L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.-- / ora; quello del praticante legale a CHF 110.-- / ora (art. 5a Rtar).
Al patrocinatore può essere inoltre riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 Rtar).
2.5.
Viste le tariffe sopraindicate l’autorità cantonale deve, nella determinazione della retribuzione dell’avvocato d’ufficio, tener conto della natura, dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).
3. 3.1.
Il reclamante si duole innanzitutto del fatto che non gli sarebbero stati riconosciuti gli onorari per le trasferte da lui effettuate per l’adempimento del suo mandato: “(…) quo alla restrizione delle trasferte, a mente dello scrivente legale, quest’ultime rappresentano un elemento indispensabile ai fini della difesa. La trasferta è di fatto necessaria per permettere al legale di presenziare, a fianco del proprio patrocinato, agli interrogatori che avvengono nei locali del Ministero pubblico o in carcere, dove è detenuto l’imputato (…)” (reclamo 12/13.5.2011, p. 3).
Egli ha dunque richiesto che gli fossero riconosciuti i 30 minuti esposti “(…) necessari (…) per recarsi a __________ [recte: __________] in vista di presenziare al verbale di interrogatorio [di data 10.2.2011] davanti al magistrato (…)” e i 45 minuti “(…) in coda al verbale del Procuratore pubblico in data 12 gennaio 2011, ritenuto che quello è stato il tempo necessario al patrocinatore per ritornare a __________ allontanandosi dai locali in cui era avvenuto il verbale di interrogatorio (…)” (complemento di reclamo 31.5./1.6.2011, p. 3 s.).
Il Tribunale di merito nella sentenza 3.5.2011 non ha infatti riconosciuto l’onorario dell’avv. PR 1, patrocinatore d’ufficio di RE 1, in merito alla trasferta a __________ del 10.2.2011 “(…) conformemente alla prassi giurisprudenziale della precedente autorità di tassazione (…)” (sentenza 3.5.2011, p. 14).
La Corte delle assise criminali si è tuttavia limitata ad affermare che per “prassi” le autorità competenti prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP (dunque prima dell’1.1.2011) e pertanto il giudice dell’istruzione e dell’arresto e la Camera dei ricorsi penali, non riconoscevano gli onorari per le trasferte. La Corte sopraindicata non fa però riferimento ad una giurisprudenza specifica.
Questa Corte, statuendo in qualità di Camera dei ricorsi penali, in materia di istanze di indennità per accusati prosciolti (art. 317 ss. CPP TI), ha sempre riconosciuto gli onorari riferiti a tali trasferte (cfr. sentenza CRP 27.12.2010, inc. __________). Dalle informazioni assunte, questo vale anche per il giudice dell’istruzione e dell’arresto. Non si vede pertanto per quale motivo questa prassi dovrebbe essere ora modificata.
Si rileva tuttavia dapprima, che l’avv. PR 1, nella sua nota d’onorario 3.5.2011 presentata alla Corte delle assise criminali lo stesso giorno, non risulta abbia esposto il suo onorario relativo alle trasferte effettuate. Solo in questa sede egli chiede il riconoscimento di queste sue prestazioni, peraltro limitatamente a quelle sopraindicate, che gli vengono pertanto, giusta quanto sopra esposto, riconosciute.
Vengono dunque ammessi i 30 minuti per la trasferta __________ del 10.2.2011 ed i 45 minuti per la trasferta __________ del 12.1.2011.
3.2.
Il reclamante non ha, per contro, contestato le altre deduzioni effettuate dal Tribunale di merito.
3.3.
L’IVA esposta dall’avv. PR 1 nel suo “complemento di reclamo” 31.5./1.6.2011 (pari a CHF 462.50) non può tuttavia essere riconosciuta, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte delle assise criminali, essendo RE 1 domiciliato all’estero [art. 8 cpv. 1 legge federale del 12.6.2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); cfr. sentenza CRP 3.9.2008, inc. __________].
3.4.
Da quanto sopra dichiarato si ha il presente conteggio: 2’035 minuti (come esposto nella nota d’onorario dell’avv. PR 1) – 315 minuti (pari a quanto stralciato dalla Corte delle assise criminali) + 75 minuti (pari a quanto riconosciuto in questa sede) = 1’795 minuti (pari a 29 ore e 55 minuti a CHF 180.-- / ora) per un onorario di CHF 5’385.--. Le spese risultano ammontare a CHF 396.-- mentre le spese da rimborsare sono di CHF 319.20 per un totale complessivo di CHF 6'100.20.
4. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante CHF 300.-- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135, 393 ss. CPP, il Rtar e l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è riformata come segue:
2. L’atto d’accusa no. __________ del 17.3.2011 contro RE 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti precisazioni:
(…)
5.Le spese per la difesa d’ufficio con gratuito patrocinio di RE 1 sono sostenute dallo Stato. La nota professionale dell’avv. PR 1 è approvata per fr. 6'100.20, comprensiva di onorario e spese.
(…).
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. PR 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera