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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, ricusatosi) |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sullo scritto 18/30.05.2011 dell’
premesso che lo scritto datato 18.05.2011 dell’RE 1 è giunto all’____________________ il 19.05.2011, che in data 23/25.05.2011, per il tramite dell’addetto ai fiduciari __________ __________ della Divisione della giustizia, l’ha trasmessa, per competenza, al procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che – a sua volta – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 30.05.2011 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con scritto datato 18.05.2011 intitolato "Assistenza amministrativa e giudiziaria, articolo 22 della legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR; RS 221.302)" l’RE 1, __________ (di seguito RE 1), per il tramite del suo direttore e del capo del Servizio diritto e affari internazionali, ha comunicato all’__________, __________, che dalla sentenza TF __________ del __________ emerge la revoca dell’autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista, immobiliare e finanziario del ricorrente (di seguito X), patrocinato dagli avvocati PR 1 e __________; la stessa autorità – richiamando l’art. 22 LSR – ha invitato l’autorità cantonale a "(…) trasmetterci il più presto possibile l’identità del richiedente (recte: ricorrente) per poter verificare se questa persona sia abilitata dalla nostra autorità" e a "(…) comunicarci automaticamente in futuro tutti i casi concernente questa disposizione" (doc. 1.a);
che con lettera 23/25.05.2011 l’addetto dei fiduciari della Divisione della giustizia ha trasmesso, per competenza come d’accordo con l’ispettore dei fiduciari, al procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi il surriferito scritto (doc. 1.a);
che in data 30.05.2011 il procuratore pubblico, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ha trasmesso, a sua volta, per competenza, a questa Corte la richiesta 18.05.2011 dell’RE 1, segnalando parimenti che il decreto di accusa __________ emanato a carico di X è cresciuto in giudicato (doc. 1);
che in data 8.06.2011 il procuratore pubblico ha comunicato di preavvisare favorevolmente la richiesta (doc. 3);
che X (patr. da: avv. PR 1, __________) – interpellato da questa Corte – non ha presentato osservazioni in merito allo scritto 18.05.2011;
che in data 6.07.2011 questa Corte – considerato il contenuto dello scritto 18.05.2011 – ha chiesto allRE 1 se il medesimo debba essere effettivamente considerato quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG (doc. 4);
che con risposta 8/11.07.2011 lRE 1 ha in particolare comunicato a questa Corte che la sua richiesta aveva lo scopo di conoscere l’identità del ricorrente di cui alla sentenza __________ del __________ emanata dal Tribunale federale [poiché non poteva verificare se quest’ultimo avesse parimenti l’autorizzazione ad esercitare la professione di revisore contabile accordata da lei stessa in base alla Legge sui revisori (LSR), essendo la decisione anonimizzata], e non quello di consultare gli atti del procedimento penale, e di rendere attenta l’__________ che – in applicazione dell’art. 22 LSR – le autorità di sorveglianza s’informano reciprocamente sulle procedure pendenti e sulle decisioni che potrebbero essere importanti per l’esercizio delle loro rispettive attività di sorveglianza (doc. 5);
che questa circostanza emerge, in effetti, manifestamente dal tenore dello scritto 18.05.2011 dell’RE 1;
che l’RE 1 è un istituto di diritto pubblico della Confederazione con sede a Berna; è responsabile dell'abilitazione delle persone e delle imprese che forniscono servizi di revisione e sorveglia gli uffici di revisione di società con azioni quotate in borsa; la stessa, unitamente alle associazioni professionali che emanano le regole professionali e deontologiche in materia di revisione dei conti annuali e di gruppo, garantisce la qualità dei servizi di revisione (__________);
che l’art. 22 LSR prevede quanto segue:
"L’autorità di sorveglianza e le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legislazione. Esse coordinano le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni" (cpv. 1); "L’autorità di sorveglianza e le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale si informano reciprocamente in merito a procedimenti pendenti e a decisioni potenzialmente pertinenti per l’attività di sorveglianza (cpv. 2)";
che dal Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 23.06.2004 emerge in particolare (con riferimento al cpv. 1 della suddetta disposizione) che "(…) Lo scopo è di garantire lo scambio delle informazioni fra l’autorità preposta alla sorveglianza dei revisori e le altre autorità di sorveglianza attive sul mercato finanziario al fine di instaurare legami fra loro e di garantire una sorveglianza completa nel settore finanziario", che "inoltre una buona collaborazione è fruttuosa perché consente di ridurre l’onere non soltanto delle diverse autorità di sorveglianza, ma anche delle società sorvegliate" e (con riferimento al cpv. 2) che "(…) l’informazione deve dunque avvenire in merito a procedimenti pendenti e non solo quando una decisione definitiva è stata presa" e che "nei casi problematici questo deve permettere alle altre autorità di sorveglianza parimenti interessate di intervenire per tempo con le misure necessarie" (FF 2004 p. 3650);
che in siffatte circostanze lo scritto 18.05.2011, trasmesso, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte, non è da considerarsi un’istanza di compulsazione degli atti ex art. 62 cpv. 4 LOG (secondo cui "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione");
che – alla luce di quanto sopra esposto – lo scritto 18.05.2011 viene quindi restituito, per competenza, all’__________, __________, che, in ossequio all’art. 22 LSR, dovrà (tra l’altro) comunicare direttamente alla RE 1 il nominativo della persona di cui alla sentenza __________ del __________, la quale [dall’apposito registro dell’RE 1 pubblicato su internet (__________)] risulta avere l’abilitazione ad esercitare la funzione di revisore;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese.
pronuncia
1. Lo scritto 18.05.2011 è trasmesso, per competenza, all’__________, __________, ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera