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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 31.05/3.06.2011 presentata da
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IS 1 |
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tendente ad ottenere copia del decreto di non luogo a procedere 9.03.2009 (NLP __________); |
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della denuncia 4.10.2005 e – per quanto interessa la fattispecie in esame – della denuncia sporta il 12.01.2006 da IS 1 e da __________ nei confronti di __________ per titolo di truffa (riguardo alla cessione della gestione di un esercizio pubblico, ove a loro mente il denunciato avrebbe sottaciuto che lo stabile in cui lo stesso si trovava fosse di proprietà di terzi, così come l’inventario), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo sfociato, tra l’altro, nel decreto di non luogo a procedere 9.03.2009 emanato dall’allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti (NLP __________ – inc. MP __________ / __________).
2.Con la presente istanza IS 1 chiede copia del surriferito decreto di non luogo a procedere (NLP __________), avendo smarrito tale documento ed essendogli stato richiesto dall’Ufficio di tassazione.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciante) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ex art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del decreto di non luogo a procedere 9.03.2009 (NLP __________), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte.
A ciò aggiungasi che IS 1 ha bisogno di tale documento, essendogli stato richiesto dall’Ufficio di tassazione.
Di conseguenza il decreto di non luogo a procedere 9.03.2009 (NLP __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera