Incarto n.
60.2011.193

 

Lugano

28 giugno 2011/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 3/6.06.2011 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’ammissione di richiamo del rapporto d’intervento di cui alla pratica no. __________ della Polizia cantonale ai fini dell’istruttoria civile di cui all’incarto __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.Presso la IS 1 è pendente una procedura civile nell’ambito della quale __________ e __________ hanno domandato di impartire a __________ e a __________ il divieto di appendere dei campanellini agli alberi del giardino di questi ultimi, poiché gli stessi produrrebbero dei rumori molesti (inc. __________).

 

 

2.Con la presente istanza il pretore della IS 1 chiede a questa Corte di ammettere il richiamo del rapporto d’intervento di polizia avvenuto il 19.05.2011, alle ore 00:15, presso le abitazioni delle parti, avendo gli agenti potuto costatare i rumori prodotti dai campanellini.

 

 

3.A seguito della richiesta da parte di questa Corte, il 17.06.2011, la stessa ha ricevuto la trasmissione da parte della Polizia cantonale del rapporto di costatazione 7.06.2011. Dal medesimo risulta, in effetti, che in data 19.05.2011, a __________, alle ore 00:15, __________ ha chiesto l’intervento da parte della Polizia allo scopo di costatare che la famiglia __________ non stesse rispettando la decisione emanata dal pretore e dal Comune di __________ riguardo all’uso di campanellini all’esterno della loro abitazione, i quali dovrebbero essere esposti soltanto dalle ore 14:00 alle ore 19:00 ed essere al massimo due. La Polizia, quella notte, ha appurato la presenza di sei campanelli che "(…) creavano disturbo acustico" (rapporto di costatazione 7.06.2011, p. 1, pratica no. __________).

 

 

4.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

5.Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

 

 

6.Nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il rapporto di costatazione 7.06.2011 (pratica no. __________), poiché quest’ultimo può essere rilevante ai fini del giudizio civile. Ciò emerge chiaramente dalle motivazioni addotte dal pretore e dal contenuto del rapporto in questione. È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

Di conseguenza il rapporto di costatazione 7.06.2011 (2 pagine) viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione.

 

 

7.La tassa di giustizia, contenute al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1 __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera