Incarto n.
60.2011.204

 

Lugano

5 luglio 2011/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 10/14.6.2011 presentato da

 

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

la decisione 7.6.2011 del procuratore pubblico Nicola Respini, concernente la nota professionale 18.5.2011 per la retribuzione della difesa d’ufficio di PI 1, __________ (inc. MP __________);

 

 

richiamate le osservazioni 20.6.2011 del procuratore pubblico, che si rimette al giudizio di questa Corte;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

 

a.PI 1 è stato arrestato il 9.4.2011 in quanto sospettato, con altri, di essere coinvolto in un traffico di stupefacenti tra la __________ ed il Cantone Ticino (AI 1, inc. MP __________).

 

Con decisione 11.4.2011 il procuratore pubblico Nicola Respini ha nominato il MLaw RE 1 difensore d’ufficio (con effetto dal 9.4.2011) di PI 1, con l’assistenza giudiziaria gratuita (AI 8, inc. MP __________). 

 

In data 13.5.2011 il magistrato inquirente, ritenuto che l’imputato aveva nominato quale suo difensore di fiducia l’avv. __________, ha decretato la revoca del MLaw RE 1 quale difensore d’ufficio, con effetto dall’11.5.2011 (AI 36, inc. MP __________).

 

Il difensore d’ufficio ha dunque inviato al procuratore pubblico la sua nota d’onorario 18.5.2011 per la tassazione (AI 42, inc. MP __________).

 

 

b.     Con decisione 7.6.2011 il procuratore pubblico Nicola Respini ha tuttavia proceduto ad una serie di decurtazioni della nota d’onorario del difensore d’ufficio sopraindicata, approvandola limitatamente a CHF 2’826.35 [di cui CHF 2'124.-- per onorari (23 ore e 36 minuti a CHF 90.-- / ora), CHF 493.-- per spese e CHF 209.35 per l’IVA], in luogo dei postulati CHF 4'521.53.

 

Il magistrato inquirente ha defalcato, per quanto qui di interesse, gli onorari e le spese esposti dal MLaw RE 1 relativi alle conferenze ed alle telefonate con l’avvocato italiano dell’imputato. Ha inoltre ritenuto eccessivi i tempi di trasferta fino al carcere giudiziario la __________ “(…) considerato che da __________ a __________ occorre calcolare 60 minuti per l’andata ed il ritorno, nonché 80 minuti andata e ritorno fino al __________ (./.360 min.) (…)” (decisione 7.6.2011, p. 1, inc. MP __________).

 

 

c.Con il presente reclamo il MLaw RE 1 chiede che la sua nota d’onorario, inerente alla difesa d’ufficio di PI 1, sia approvata per CHF 3'694.75, IVA compresa.

 

Egli afferma, in particolare, che il magistrato inquirente, in relazione al suo lavoro svolto sabato 9.4.2011 e domenica 10.4.2011, non avrebbe applicato la tariffa oraria di CHF 110.-- / ora come previsto dall’art. 5a Rtar per la partecipazione agli interrogatori fuori orario di lavoro. Il reclamante contesta inoltre i tempi di percorrenza calcolati dal procuratore pubblico per i tratti __________ e __________, ritenendoli, a suo dire, non conformi alla realtà dei fatti. Il MLaw RE 1 afferma inoltre che i contatti con il legale italiano “(…) non erano assolutamente atti ad istruire o discutere la causa: lo stesso non agiva direttamente presso lo scrivente legale in qualità d’avvocato atto alla difesa del signor PI 1 ma piuttosto in qualità di portavoce delle sorelle e della famiglia in generale che, nella situazione in cui si trovavano, avevano difficoltà a comprendere la pratica in questione (…)” (reclamo 10/14.6.2011, p. 4).

 

 

d.   Delle ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà, se necessario, in diritto.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado (cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).

 

                                         Con il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 10/14.6.2011 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 7.6.2011 del procuratore pubblico Nicola Respini, è tempestivo.

 

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         Esso è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

 

 

2.2.1.

In Ticino la retribuzione del difensore d’ufficio, anche in ambito penale, era fissata, fino al 31.12.2010, dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (vLag). L’art. 3 cpv. 1 vLag garantiva a chi dimostrava di non avere mezzi sufficienti per far fronte agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il patrocinatore si vedeva rimunerare in tal caso per le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, ovvero per quelle necessarie in relazione alla natura e alla complessità della causa, escluse “quelle che avrebbe dovuto evitare” (art. 6 cpv. 1 vLag). Non erano quindi remunerati gli interventi prescindibili o che esulavano da un ambito strettamente legale.

 

2.2.

Il 5.10.2007 è stato adottato il codice di diritto processuale svizzero (CPP) in vigore dal 1.1.2011. Quest’ultimo disciplina sia il patrocinio di ufficio sia l’assistenza giudiziaria. La corrispondente norma cantonale (in Ticino la vLag) è pertanto divenuta superflua in ambito penale e sostituita dalla nuova Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15.3.2011 (LAG), applicabile, prevalentemente, in altri ambiti giuridici.

 

Il nuovo codice stabilisce tuttavia che il difensore d’ufficio deve essere retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento (art. 135 cpv. 1 CPP).

 

2.3.

Da ciò l’applicazione, nel presente caso, del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1.1.2008.

 

                                         2.4.

                                         Tale Regolamento (tutt’oggi in vigore), stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio (art. 1 Rtar). Esso differenzia le prestazioni svolte da avvocati o da praticanti, tenendo anche conto delle complessità del caso.

 

                                         All’avvocato vanno riconosciuti gli onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese. L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.-- / ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dalla giurisprudenza federale: sentenza TF 6B_947/2008 del 16.1.2009). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.-- / ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.-- / ora (art. 4 cpv. 3 Rtar).

 

                                         L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.-- / ora; quello del praticante legale a CHF 110.-- / ora (art. 5a Rtar).

 

                                         Al patrocinatore può essere inoltre riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 Rtar).

 

                                         2.5.

                                         Viste le tariffe sopraindicate l’autorità cantonale deve, nella determinazione della retribuzione dell’avvocato d’ufficio, tener conto della natura, dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).

 

 

                                   3.   3.1.

Il reclamante si duole innanzitutto del fatto che non gli sarebbero stati riconosciuti gli onorari straordinari per il lavoro da lui svolto fuori orario di lavoro: “(…) è ben visibile dalla distinta spese e risulta agli atti, il lavoro svolto il 9 aprile 2011 ed il 10 aprile 2011 era da considerarsi evidentemente ai sensi dell’art. 5a del regolamento citato, essendo stato chiamato lo scrivente legale, che era di picchetto, il giorno sabato 9 aprile ed il giorno domenica 10 aprile (…)” (reclamo 10/14.6.2011, p. 2).

 

Giusta infatti l’art. 5a Rtar l’onorario del praticante legale per la partecipazione ad interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usuale (dalle 08.00 alle 20.00 dei giorni feriali) è fissato a CHF 110.-- / ora (cpv. 1). Dagli atti risulta che il patrocinatore d’ufficio di PI 1 è stato chiamato il 9.4.2011 (sabato) per presenziare all’interrogatorio di quest’ultimo presso la sede della polizia cantonale a __________. L’interrogatorio è iniziato alle ore 17.04 e si è concluso alle ore 20.20 (AI 1, inc. MP __________). Il giorno seguente, domenica 10.4.2011, l’imputato è stato interrogato dal procuratore pubblico Chiara Borelli, alla presenza del MLaw RE 1. L’interrogatorio è iniziato alle ore 11.00 e si è concluso alle ore 13.45 (AI 4, inc. MP __________). Nella nota d’onorario presentata dal reclamante risulta inoltre un colloquio telefonico di 5 minuti con il Ministero pubblico in data 9.4.2011 e un colloquio, in stessa data, con la sorella dell’imputato, per altrettanti 5 minuti.

 

Queste prestazioni del MLaw RE 1 essendo state svolte al di fuori dell’orario di lavoro usuale (in particolar modo di sabato e domenica) devono essere retribuite in base alla tariffa speciale di CHF 110.-- / ora.

 

Vengono pertanto in questa sede riconosciuti 570 minuti (pari a 9 ore e 30 minuti) a CHF 110.-- / ora per complessivi CHF 1’045.-- [vengono in particolare ammessi 310 minuti (dalle 15.40 alle 20.50) per l’interrogatorio 9.4.2011 presso la polizia cantonale di __________ ritenuto che essendo quest’ultimo terminato alle ore 20.20, 30 minuti per il tragitto __________ (il sabato sera) sembrano sufficienti; vengono inoltre riconosciuti 250 minuti (dalle 10.10 alle 14.20) per l’interrogatorio 10.4.2011 presso il carcere giudiziario la __________ ritenuto che essendo quest’ultimo terminato alle ore 13.45, 35 minuti per il tragitto fino a __________ (la domenica pomeriggio) sembrano sufficienti].

 

3.2.

Il reclamante contesta inoltre le decurtazioni effettuate dal procuratore pubblico in merito ai tempi di trasferta __________ e __________ da lui esposti nella nota d’onorario 18.5.2011. Il magistrato inquirente ha infatti affermato di ritenere eccessivi quest’ultimi “(…) considerato che da __________ a __________ occorre calcolare 60 minuti per l’andata ed il ritorno, nonché 80 minuti andata e ritorno fino al __________ (./. 360 min.) (…)” (decisione 7.6.2011, p. 1, inc. MP __________). A dire del MLaw RE 1 il magistrato inquirente avrebbe tuttavia ignorato “(…) i problemi relativi al traffico mattutino in entrata dal portale sud della città di __________, come le relative colonne che si formano sul __________ prima della galleria del __________ (…) nonché, da ultimo, le code che si formano sul rettilineo di __________, in direzione Nord, all’altezza di __________ e ciò a causa dei lavori attualmente in atto per la posa dei ripari fonici tra la galleria di __________ e la galleria del __________. Del resto, inspiegabilmente, è fatto notorio il tempo di circolazione che ci si impiega nel centro cittadino di __________, durante determinate ore di punta. Tale situazione, oltre essere un fatto notorio per chiunque abbia anche solo una volta percorso il tratto in questione nelle ore di punta, è stata più volte presentata dai vari media ticinesi, giornali in primis (…)” (reclamo 10/14.5.2011, p. 3).

 

Questa Corte, pur condividendo quanto affermato dal reclamante (per quanto concerne i tempi di percorrenza tra __________ e __________ durante i giorni lavorativi), considera tuttavia eccessivi alcuni tempi di trasferta esposti nella nota d’onorario 18.5.2011. In particolare, oltre quanto già sopra constatato per gli interrogatori del 9.4.2011 e del 10.4.2011, anche l’onorario esposto per l’udienza davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi dell’11.4.2011 (AI 9, inc. MP __________) pari a 220 minuti [“(…) (dalle 15.40 alle 19.20) (…)”] appare inadeguato. Dagli atti emerge infatti che tale interrogatorio sia iniziato alle ore 17.40 e si sia concluso alle ore 18.15 (AI 9, inc. MP __________). Ammettere un onorario pari a 160 minuti per la trasferta __________, l’udienza (35 minuti), l’esame degli atti ed il colloquio con l’imputato appare tuttavia sufficiente.

 

3.3.

Il MLaw RE 1 contesta inoltre il fatto che il procuratore pubblico non avrebbe riconosciuto gli onorari relativi ai contatti con l’avvocato italiano dell’imputato. A mente infatti del magistrato inquirente, qualora il difensore si avvalga della collaborazione di altri avvocati non può addebitare il suo onorario per discutere della causa con i medesimi.

 

Dagli atti emerge tuttavia che l’avvocato italiano abbia agito quale portavoce delle sorelle dell’imputato, alfine di trovare e di recuperare la documentazione atta alla domanda di scarcerazione e in particolar modo atta a provare l’attività di importazione e di vendita di agrumi in Svizzera di PI 1. Il contatto con il legale italiano va dunque riconosciuto, avendo una pertinenza con l’inchiesta ticinese. Il tempo esposto di 35 minuti neppure può essere considerato eccessivo e va quindi ammesso.

 

3.4.

Si rileva che il reclamante non ha contestato le altre decurtazioni effettuate dal procuratore pubblico in particolare in merito alle spese postali, telefoniche, per fotocopie e scritturazioni e alle spese di trasferta, accettate per complessivi CHF 493.-- (reclamo 10/14.5.2011, p. 6).

3.5.

                                         L’IVA esposta dal MLaw RE 1 nel suo reclamo 10/14.6.2011 (pari a CHF 273.68) non può inoltre essere riconosciuta, contrariamente a quanto stabilito dal procuratore pubblico, essendo PI 1 domiciliato all’estero [art. 8 cpv. 1 legge federale del 12.6.2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); cfr. sentenza CRP 3.9.2008, inc. __________].

 

                                         3.6.

Da quanto sopra esposto vengono dunque riconosciuti 570 minuti (pari a 9 ore e 30 minuti) a CHF 110.-- / ora per complessivi CHF 1’045.-- (cfr. consid. 3.1.) e 1'116 minuti (pari a 18 ore e 36 minuti) a CHF 90.-- / ora per complessivi CHF 1'674.--. Le spese ammontano a CHF 493.-- (così come esposte nel reclamo 10/14.6.2011, p. 6) per un totale di CHF 3'212.--.

 

 

                                   4.   Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante CHF 250.-- a titolo di ripetibili.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135, 393 ss. CPP, il Rtar e l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

1.Il reclamo è parzialmente accolto.

 

      §    La nota professionale 18.5.2011 del MLaw RE 1, __________, è approvata per un totale di CHF 3'212.-- (tremiladuecentododici) a carico dello Stato.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al MLaw RE 1, __________, CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili.

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-           

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera