Incarto n.
60.2011.224

 

Lugano

19 agosto 2011/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 28/30.06.2011 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione di una decisione emanata dall’allora Corte di cassazione e di revisione penale e di una sentenza emanata dal Tribunale federale;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che la fattispecie trae origine da un’inchiesta penale aperta nei confronti di __________, accusato di aver esercitato la professione di __________ in modo illegale, il quale, in detenzione preventiva, aveva domandato al proprio difensore di chiedere a IS 1, suo conoscente di lunga data, di asportare dalla sua abitazione di __________ un armadietto in ferro, contenente documentazione probatoria e banconote di varie valute per un valore di circa CHF 80'000.--, trasportandolo e custodendolo nel garage della sua abitazione a __________ (sentenza CCRP 13.01.2010, inc. __________);

 

 

                                         che il 24.04.2009 il giudice della Pretura penale ha dichiarato IS 1 autore colpevole di favoreggiamento giusta l’art. 305 cpv. 1 CP riguardo ai fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa 17.03.2008 emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (DA __________) ["per avere, il 2 maggio 2007, a __________ e a __________, sottratto ad una persona ad atti di un procedimento penale, e meglio commesso atti di favoreggiamento in favore di __________, suo conoscente da lunga data allora detenuto in carcerazione preventiva presso il Carcere giudiziario Farera, ovvero, seguendo istruzioni telefoniche del di lui difensore avv. PI 3, preso in consegna, trafugandolo dal domicilio di __________ in __________ ed occultandolo presso la sua abitazione di __________, un armadietto chiuso a chiave, contenente documentazione probatoria e banconote in varie valute per un controvalore di ca. CHF 80'000.--, allo scopo di occultare mezzi di prova e denaro contante, rispettivamente di sottrarli al sequestro degli inquirenti"] e lo ha condannato alla pena pencuniara di CHF 6'000.-- (60 aliquote da CHF 100.-- ciascuna), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 1'500.-- e al pagamento di tassa di giustizia e spese (inc. __________);

 

 

                                         che adita da IS 1, con giudizio 13.01.2010 – cresciuto in giudicato il 26.03.2010 – l’allora Corte di cassazione e di revisione penale – ha parzialmente accolto il suo ricorso, annullando, in applicazione dell’art. 305 cpv. 2 CP, il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata (ossia la multa inflittagli dal primo giudice) (inc. CCRP __________);

 

 

                                         che il 16.09.2009 il giudice della Pretura penale, a seguito dell’opposizione al decreto di accusa 17.03.2008 presentata dall’avv. PI 3, l’allora difensore di __________ (mediante il quale il procuratore pubblico l’ha riconosciuta autrice colpevole di istigazione a favoreggiamento riguardo ai fatti avvenuti il 2.05.2007 ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di CHF 350.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla multa di CHF 3'000.--), ha confermato il predetto capo d’imputazione e ha condannato il legale alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di CHF 350.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla multa di CHF 3'000.-- (decisione TF __________ del __________);

 

 

                                         che con decisione 9.06.2010, l’allora Corte di cassazione e di revisione penale ha accolto il ricorso inoltrato dall'avv. PI 3 e l'ha prosciolta dall'imputazione di istigazione a favoreggiamento (decisione TF __________ del __________);

 

 

                                         che con sentenza __________ il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato dal Ministero pubblico avverso la suddetta decisione (decisione TF __________ del __________);

 

 

                                         che con scritto 28/30.06.2011 IS 1 chiede a questa Corte di ottenere copia delle surriferite due sentenze di assoluzione inerenti all’avv. PI 3 per valutare un’eventuale revisione della sua decisione di condanna, avendo saputo dalla stampa che quest’ultima è stata assolta, nonostante egli sarebbe stato da lei istigato a commettere il reato di favoreggiamento (scritto 28/30.06.2011, p. 1);

 

 

                                         che evidenzia inoltre che sarebbe sintomatico il fatto che l’avv. PR 1 (patrocinatore dell’avv. PI 3) abbia rifiutato di rilasciargli copia delle due sentenze, il fatto che entrambi i processi non siano avvenuti contemporaneamente e il fatto che nei confronti della moglie di __________, la quale gli avrebbe dato in consegna l’armadietto in questione, non sia stato aperto un procedimento penale per titolo di favoreggiamento (scritto 28/30.06.2011, p. 2);

 

 

                                         che con osservazioni 6/7.07.2011 l’avv. PI 3, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, si rimette al giudizio di questa Corte, rilevando parimenti che la sentenza del Tribunale federale, in forma anonimizzata, sarebbe direttamente accessibile da internet (osservazioni 6/7.07.2011);

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che la sentenza emanata il __________ dal Tribunale federale inerente alla persona dell’avv. PI 3 (decisione TF __________ del __________) è stata effettivamente pubblicata, in forma anonimizzata, sul sito www.admin.ch;

 

 

                                         che di conseguenza IS 1 può scaricare la predetta decisione direttamente da internet;

 

 

                                         che questa Corte ritiene che il contenuto della stessa sia sufficientemente chiaro per valutare un’eventuale revisione della decisione di condanna emanata a carico del qui istante;

 

 

                                         che di conseguenza non viene trasmessa all’istante la decisione della Corte di cassazione e di revisione richiesta;

 

 

                                         che vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è evasa ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera