Incarto n.
60.2011.225

 

Lugano

20 luglio 2011/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele
Guffi, assente)

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 6.06/1.07.2011 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere copia degli atti dell’incarto penale MP __________;

 

 

premesso che la richiesta datata 6.06.2011 è giunta al Ministero pubblico l’8.06.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 28.06./1.07.2011, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte;

 

 

rilevato che la medesima istanza datata 6.06.2011 è stata consegnata brevi manu a questa Corte il 4.07.2011 unitamente alla copia della dichiarazione di osservanza dell’ordine giuridico datata 25.05.2011 e alla copia del permesso di domicilio (scadente il 30.06.2015) dell’istante;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

1.A seguito di una rissa avvenuta il 27.04.2007, a __________, presso il __________, e all’intervento da parte della polizia, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), tra l’altro, a carico di IS 1 sfociato nel decreto di accusa 31.01.2008 emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani [mediante il quale l’ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di rissa riguardo ai fatti avvenuti quel giorno e lo ha condannato alla pena pecuniaria di CHF 1'600.-- (corrispondente a 20 aliquote da CHF 80.--), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________].

                                         Il predetto decreto è cresciuto in giudicato il 3.03.2008.

 

 

2.Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione degli atti del surriferito procedimento penale, precisando di non essere "(…) in chiaro di cosa sono stato accusato" e di aver bisogno della documentazione per la procedura di naturalizzazione allo scopo di ottenere la cittadinanza svizzera (istanza 6.06/1.07.2011).

 

                                         Come esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al prudente giudizio di questa Corte.

 

 

3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

 

 

4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

 

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

 

5.Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante a poter accedere agli atti dell’incarto MP __________, poiché il procedimento penale l’ha interessato personalmente in veste di parte. A ciò aggiungasi che egli ha bisogno della documentazione per la procedura di naturalizzazione che lo concerne personalmente.

 

                                         Di conseguenza, questa Corte autorizza IS 1 a consultare gli atti dell’incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico e a fotocopiare esclusivamente gli atti che lo concernono personalmente (essendo state coinvolte anche altre persone nel procedimento penale) e/o che sono utili ai fini della procedura di naturalizzazione, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Pagani.

 

 

6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera