|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 8.06./5.07.2011 presentata dal
|
|
IS 1 |
|
|
tendente ad ottenere copia di un referto autoptico inerente a un suo paziente deceduto; |
premesso che la richiesta datata 8.06.2011 è giunta al Ministero pubblico il 15.06.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Amos Pagnamenta – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 5.07.2011, adducendo che l’istante ha precisato telefonicamente che necessiterebbe copia del referto autoptico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il 17.04.2009, verso le ore 17:00, è stato rinvenuto nella propria abitazione il corpo esanime di __________ (__________). A seguito di ciò, il procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha ordinato l’autopsia sulla salma della vittima allo scopo di verificare l’esatta causa del decesso. Il relativo rapporto è giunto, via fax, al Ministero pubblico il 5.02.2010. I periti sono giunti alla conclusione che __________, con grande verosimiglianza, sarebbe deceduto per cause naturali (cfr. referto autoptico stampato definitivamente il 31.08.2011). L’incarto penale è stato archiviato il medesimo giorno (inc. NLP __________)
2.Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – il dr. med. IS 1, già medico curante della persona deceduta, chiede di ottenere copia del surriferito referto autoptico. A suffragio della sua richiesta precisa di essere stato contattato telefonicamente dalla madre di __________, la quale vorrebbe ottenere maggiori informazioni riguardo alla causa del suo decesso.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nella fattispecie in esame è adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG del medico istante ad ottenere copia del referto autoptico inerente a __________, già suo paziente, considerato che la sua richiesta è stata formulata sostanzialmente per orientare la madre sulla causa del decesso del figlio.
Di conseguenza, il referto autoptico richiesto, viene trasmesso, in copia, al medico istante unitamente alla presente decisione. Lo stesso è evidentemente tenuto al segreto professionale ed è autorizzato solo a fornire delucidazioni alla madre del defunto figlio riguardo alla causa del suo decesso.
5.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, considerata la particolarità della fattispecie.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera