Incarto n.
60.2011.22

 

Lugano

2 marzo 2011/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 20.8.2010/3.2.2011 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere copia di una decisione ai fini della sua ricerca scientifica inerente alla responsabilità di utente peer-to-peer (P2P);

 

 

 

premesso che l’istanza datata 20.8.2010 è stata inviata alla Pretura penale, che l’ha ricevuta il 25.1.2011, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico, al quale è pervenuta il 27.1.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Amos Pagnamenta – l’ha a sua volta trasmessa, per competenza, a questa Corte, comunicando di non avere obiezioni all’invio del decreto di accusa 14.12.2009 in forma anonimizzata;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   In data 14.12.2009 l’allora sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale del Canton Ticino una diciottenne siccome ritenuta colpevole di infrazione alla LF sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 900.--, corrispondente a trenta aliquote da CHF 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 400.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel decreto di accusa 14.12.2009 (__________).

 

                                         Il predetto decreto è cresciuto in giudicato il 18.1.2010.

 

 

                                   2.   Con scritto datato 20.8.2010, ricevuto, per competenza, da questa Corte il 3.2.2011, __________ dell’Institut für Wirt-schaftsrecht dell’Università di __________, chiede di ottenere copia della surriferita decisione in forma anonimizzata, essendo importante per la sua ricerca scientifica (tesi di dottorato e progetto di ricerca), facendo dunque valere un interesse scientifico.

                                         Alla sua richiesta ha allegato copia di un articolo apparso sul sito __________ intitolato "__________", che fa riferimento alla predetta decisione di condanna.

 

                                         Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta.

 

 

                                   3.   Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI), in vigore dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

Dal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4).

 

                                         Per contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non prevede un’espressa norma.

 

                                         A livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dal 1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP TI.

 

 

                                   4.   L’allora Camera dei ricorsi penali – dal 1°.1.2011 Corte dei reclami penali – aveva già avuto modo di riconoscere un interesse giuridico legittimo della ricerca scientifica (decisione 23.6.2006, inc. CRP 60.2006.181 e riferimenti).

                                         Anche i lavori preparatori della revisione del CPP TI ammettevano un interesse giuridico legittimo a chi intendeva svolgere studi scientifici (Messaggio dell’11.3.1987, n. 3163, p. 10).

 

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

                                         Questa Corte permette dunque a terzi che giustificano un interesse scientifico di compulsare (a determinate condizioni) gli atti di un procedimento penale concluso, se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

 

 

                                   5.   Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse scientifico di __________, dottorando presso l’Università di __________, ad ottenere copia del decreto di accusa 14.12.2009 (DA __________) anonimizzato, poiché il contenuto del medesimo potrebbe essere utile ai fini della sua ricerca scientifica inerente alla responsabilità di un utente peer-to-peer (P2P).

 

                                         Considerato come il trattamento dei dati sia anonimo, non si pongono problemi riguardo al diritto all’oblio e non è quindi necessario ottenere il consenso da parte dell’imputata.

 

                                         Di conseguenza copia del decreto di accusa 14.12.2009 (DA __________) – in forma anonimizzata a tutela degli interessi personali dell’imputata – viene trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando.

                                         Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione dello scopo della richiesta.

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La segretaria