Incarto n.
60.2011.25

 

Lugano

9 febbraio 2011/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 20.1./4.2.2011 – completata l’8.2.2011 – presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione della corrispondenza intercorsa tra il Ministero pubblico e l’istante in relazione all’incarto NLP __________ - MP __________;

 

 

 

premesso che la richiesta datata 20.1.2011 è giunta al Ministero pubblico il 24.1.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 4.2.2011, senza formulare osservazioni in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito dello scritto 21/24.8.2010 inviato da IS 1 al Ministero pubblico [mediante il quale ha chiesto di inoltrare una diffida a __________, allegando parimenti, per conoscenza, copia dello scritto 21.8.2010 intitolato "Denuncia per la Polizia di __________ __________ " inviato al Comando di Polizia di __________ (AI 1, inc. NLP __________ - MP __________)], l’allora sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier ha aperto un procedimento penale / incarto penale (inc. NLP ____________________).

 

                                         Tra le parti (unicamente tra IS 1 e il magistrato inquirente) è susseguito uno scambio epistolare (AI 2 – AI 8, inc. NLP __________ - MP __________). L’ultimo scritto che figura agli atti, trasmesso dal magistrato inquirente a IS 1, è datato 24.9.2010 ["(…) come già le avevo comunicato in data 24 agosto 2010 non spetta al Ministero pubblico inviare diffide. Prendo atto della sua volontà di non voler inoltrare formale querela penale nei confronti del signor __________. La citazione per il verbale di interrogatorio fissato per il 07 ottobre 2010 viene annullata e l’incarto verrà pertanto archiviato senza ulteriori comunicazioni" (AI 8, inc. NLP __________ - MP __________)].

 

 

                                   2.   Con la presente istanza – completata l’8.2.2010 su richiesta 7.2.2010 di questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione dell’intera corrispondenza intercorsa tra il Ministero pubblico e lei inerenti a __________ e dello scritto inviato al Comando di polizia di __________, trasmesso, per conoscenza al Ministero pubblico, poiché "(…) mi devo presentare il 15 febbraio 2011 in polizia e ho bisogno della corrispondenza sopra citata" (scritto 8.2.2011, doc. 3).

 

 

                                   3.   Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI), in vigore dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

Dal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4).

                                         Per contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), a livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dall’1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP TI.

 

 

                                   4.   Valendo i medesimi principi dell’art. 27 CPP TI, pur essendo stata la qui istante parte (nonostante non abbia inoltrato formale querela nei confronti di __________ ha dato avvio all’apertura di un procedimento penale) nel procedimento nel frattempo terminato (archiviato), essa deve seguire la procedura allora prevista dall’art. 27 CPP TI (ed ora art. 62 cpv. 4 LOG) e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Giusta i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava, infatti, anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Giusta i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

 

                                   6.   Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia della corrispondenza intercorsa tra il Ministero pubblico e quest’ultima inerenti all’incarto penale NLP __________ - MP __________, poiché l’ha interessata personalmente in veste di parte. La stessa ha dato avvio all’apertura del procedimento penale mediante il suo scritto 21/24.8.2010 (AI 1, NLP __________ - MP __________). Il medesimo è stato archiviato il 24.9.2010, poiché la qui istante non ha voluto presentare formale querela penale nei confronti di __________.

                                         A ciò va aggiunto che essa ha bisogno della documentazione richiesta, in quanto il 15.2.2011 si deve presentare in polizia.

 

                                         Di conseguenza, copia di tutti gli atti dell’incarto penale NLP __________ - MP __________ [scritto 21/24.8.2010 (AI 1); scritto SPP 24.8.2010 (AI 2); scritto 25/26.8.2010 (AI 3); scritto SPP 27.8.2010 (AI 4); scritto 16/17.9.2010 (AI 5); citazione 20.9.2010 (AI 6); scritto 21/21.9.2010 (AI 7) e scritto SPP 24.9.2010 (AI 8)], vengono trasmessi all’istante unitamente alla presente decisione.

 

                                   7.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, sulle spese l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 55.--, per complessivi CHF 155.-- (centocinquantacinque), sono poste a carico di IS 1, c/o __________, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La segretaria