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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 29/30.08.2011 presentata dalla
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IS 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale TPC __________ ai fini dell’istruttoria civile di cui all’incarto __________; |
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con sentenza 17.07.2008 il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio, giudice Mauro Ermani, ha ritenuto __________ autore colpevole, tra l’altro, di appropriazione indebita qualificata, ripetuta, e di falsità in documenti, ripetuta, e lo ha condannato alla pena detentiva di 22 mesi (da dedursi il carcere preventivo) e, tra l’altro, a versare alla parte civile __________ la somma di CHF 65'714.60 a titolo di risarcimento del danno (cfr. sentenza 17.07.2008, p. 8/9, inc. TPC __________).
La predetta decisione è cresciuta in giudicato il 24.07.2008.
2. Presso la IS 1 è pendente una procedura civile ordinaria di cui all’incarto __________ promossa da __________ nei confronti di __________ nell’ambito della quale l’attrice ha chiesto che l’istituto bancario sia condannato a versarle la somma di CHF 65'714.60 oltre interessi (doc. 1.a annesso all’istanza 29/30.08.2011).
Il pretore, con il consenso delle parti, ha ammesso, in sede civile, il richiamo dell’incarto TPC __________ (istanza 29/30.08.2011).
3. Con la presente istanza la IS 1 chiede, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________, la trasmissione dell’incarto TPC __________, producendo, a suffragio della sua richiesta, un riassunto scritto dell’avv. __________.
Dallo stesso emerge in particolare che nel 1989 __________ (parte civile del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ e attrice nel procedimento civile di cui all’incarto __________) avrebbe aperto un conto presso la succursale della __________ (__________) AG di __________, la cui gestione era stata affidata alla __________, __________, nella persona di __________ (accusato nel procedimento penale di cui all’incarto TPC __________). Durante il mese di gennaio 1996 __________ avrebbe chiesto a quest’ultimo di procedere alla chiusura del suo conto e di consegnarle il saldo prelevato. __________ avrebbe chiuso il citato conto, prelevando contestualmente AUD 85'650.-- (corrispondenti a CHF 75'714.60) e avrebbe poi consegnato a __________ unicamente CHF 10'000.--. A seguito di quanto accaduto, __________ ha sporto denuncia penale nei confronti di __________, sfociata nella sentenza di condanna 17.07.2008, ove è stato, tra l’altro, condannato a versarle la somma di CHF 65'714.60 a titolo di risarcimento del danno. __________ avrebbe poi improvvisamente postulato alla __________ (__________) AG la restituzione del predetto importo, dando poi avvio ad una causa civile. L’istituto bancario si oppone alla richiesta di risarcimento, contestando qualsivoglia responsabilità da parte sua. Il richiamo dell’incarto penale in questione permetterebbe "(…) di disporre delle deposizioni di tutte le persone che furono allora sentite, a pochi mesi dallo svolgimento dei fatti. Attualmente sono passati 15 anni dalla vicenda in contestazione. È quindi importante poter disporre dei verbali di chi fu interrogato al riguardo. Oggi la ricostruzione dei fatti, tenuto conto del tempo trascorso, appare complicata" (doc. 1.a annesso all’istanza 29/30.08.2011).
Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il Tribunale penale cantonale e __________, essendo stata __________ parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ in qualità di parte civile.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
6. Nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ limitatamente alla parte civile __________.
Entrambi i procedimenti traggono le loro origini dalla medesima fattispecie, ossia il prelievo dell’importo di CHF 65'714.60 da un conto intestato a __________ presso la __________ __________ (__________) di __________ e accreditato su un altro conto, contrariamente alle istruzioni impartite da quest’ultima.
I verbali richiesti potrebbero dunque avere una loro rilevanza ai fini del giudizio civile.
È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Siccome l’incarto TPC __________ è voluminoso (essendo state coinvolte anche altre parti civili per altre fattispecie), per praticità e a tutela degli interessi delle parti estranee al procedimento civile, soltanto il classatore grigio contenente gli atti istruttori inerenti a __________ (inc. MP __________) – in cui sono inclusi i verbali richiesti, segnatamente il verbale d’interrogatorio PP 15.06.1999 di __________ (AI 4), il verbale d’interrogatorio PP 1.07.1999 di __________ (AI 7), i verbali d’interrogatorio PP 7.09.2000, 7.12.2001 e 8.11.2004 di __________ (AI 13, AI 15 e AI 23) – viene trasmesso, in originale, direttamente alla Pretura istante unitamente alla presente decisione.
Va al riguardo precisato che il verbale d’interrogatorio PP 8.11.2004 di __________ (AI 23 – inc. MP __________) potrà essere messo a disposizione delle parti e acquisito agli atti limitatamente a quanto è stato verbalizzato riguardo all’incarto MP __________ inerente a __________ (p. 3 e 4 del medesimo verbale, togliendo dunque le parti verbalizzate che non sono in connessione con il procedimento civile), e ciò evidentemente a tutela degli interessi delle altre parti civili coinvolte nell’incarto TPC __________.
La Pretura istante ha infine l’obbligo di restituire il classatore grigio in questione direttamente al Tribunale penale cantonale, al più tardi, a procedimento civile concluso.
7. L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera