Incarto n.
60.2011.322

 

Lugano

15 dicembre 2011/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 5/7.10.2011 presentato da

 

 

 

RE 1,

 

 

contro

 

 

la decisione 29.09.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa (inc. GPC __________);

 

 

richiamate le osservazioni 30.11./1.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi, in cui conferma il contenuto e la conclusione della decisione impugnata;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto

 

                                   a.   RE 1 (__________1960), cittadino italiano, in data 20.07.2011 è stato condannato dalla Corte delle assise criminali di __________ - tenuto conto di una lieve scemata imputabilità - alla pena detentiva di due anni e sei mesi da espiare (dedotto il carcere preventivo e quello di sicurezza sofferti). Egli è stato ritenuto colpevole di numerosi reati, commessi - in parte in correità con terzi - tra il settembre 2008 e il marzo 2011, e meglio coazione, ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, infrazione alla LF sugli stupefacenti, conducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile, minacce, vie di fatto, ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e guida nonostante la revoca (inc. TPC 72.2011.39 e 72.2010.98).

                                         Sentenza questa passata in giudicato.

 

 

                                  b.   Arrestato in Svizzera due volte e rimasto in carcere preventivo dal 23.10.2008 al 7.11.2008 e dal 21.03.2011 al 21.04.2011, mentre dal 22.04.2011 in carcere di sicurezza, RE 1 ha iniziato l'espiazione della pena il 20.07.2011. Il 3.01.2012 raggiungerà il 1/3 dell'espiazione della pena; il 4.06.2012 la metà della pena da espiare; il 3.11.2012 i 2/3 per la liberazione condizionale, mentre in data 4.09.2013 terminerà di espiare la propria pena (cfr. calcolo esecuzione, doc. 3, inc. GPC __________).

 

 

                                   c.   Con decisione 29.09.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, vista la sentenza di condanna 20.07.2011 della Corte delle assise criminali, ritenuto "che l'interessato è cittadino italiano e che verosimilmente sarà oggetto di procedura di revoca del permesso di dimora e che al momento della scarcerazione vi è la concreta possibilità che debba lasciare il territorio elvetico, considerato altresì che egli vanta una lunga serie di precedenti penali in Italia (...)" ha ordinato il collocamento (iniziale) di RE 1 in sezione chiusa "in considerazione del pericolo di fuga e di recidiva" (decisione 29.09.2011 del GPC, p. 2).

 

 

                                  d.   Contro tale decisione insorge RE 1 con reclamo 5/7.10.2011.

                                         Egli contesta l'esistenza di un pericolo di fuga, asserendo di essere al beneficio di un valido permesso di dimora e di convivere da sei anni con la compagna __________, residente in Svizzera da 20 anni. Sottolinea come il nostro Paese sia diventato "la mia unica casa e il mio desiderio e [recte: è] unicamente quello di stare con la mia compagna e di sposarla appena possibile", mentre esclude nel modo più assoluto una sua intenzione di trasferirsi in Italia o in qualsiasi altro paese (reclamo 5/7.10.2011, p. 1).

                                         Pur riconoscendo "che la mia biografia non da più tanta speranza in quanto in passato ero spesso soggetto al consumo di droge [recte: droghe], che sono state, in fine, la raggione per il mio comportamento inaccettabile", contesta altresì il pericolo di recidiva. Asserisce al proposito di essersi totalmente disintossicato in carcere e di non avere "più nessuna intenzione di tornare a delinquere. Essendo finalmente e per la prima volta completamente «pulito» ho potuto mettere la mia testa a posto e non desidero più altro che vivere i miei giorni con pace e serenita come tutte le altre persone" (reclamo 5/7.10.2011, p. 2).

 

 

                                   e.   Delle ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni 30.11./1.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi si dirà - laddove necessario - nei considerandi che seguono.

 

                                         Giova qui nondimeno rilevare che con decisione 7.10.2011 - nel frattempo passata in giudicato - l'Ufficio della migrazione di Bellinzona ha revocato a RE 1 il permesso di dimora "B" CE/AELS, intimandogli di lasciare il nostro territorio al momento della sua scarcerazione (decisione 7.10.2011 dell'Ufficio della migrazione, Bellinzona, doc. 6, inc. GPC __________).

                                         A metà novembre 2011 è inoltre stato approvato il Piano d'esecuzione della sanzione penale che il qui reclamante è chiamato ad espiare (PES, doc. 7, inc. GPC __________).

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, che all'art. 10 cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

                                         Contro tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

 

                                         1.2.

                                         Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.3.

                                         Il gravame, inoltrato il 5/7.10.2011, contro la decisione 29.09.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi intimata lo stesso giorno è quindi tempestivo.

 

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

 

                                         RE 1 - quale condannato, destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti - è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                         Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

 

                                         L'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM, in vigore dal 9.03.2007), relativo al regime ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, nel quale le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2). Una persona condannata può scontare la pena privativa di libertà in maniera totale o parziale in uno stabilimento aperto, ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione, se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga (cpv. 3).

 

                                         Infine nel Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, adottato il 15.12.2010 e in vigore dall'1.01.2011, l'art. 3 cpv. 3 precisa che il carcere penale La Stampa è, tra l'altro, destinato all'incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (lit. a). La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

 

                                         2.2.

                                         Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati richiesto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri non sono cumulativi (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998 pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793).

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere analizzato in funzione di un insieme di circostanze quali la gravità dei reati, il carattere dell'interessato, la sua morale, le sue risorse, i suoi legami con lo Stato che lo persegue come pure i suoi contatti con l'estero, che fanno apparire un tale rischio non solo possibile ma probabile (sentenza TF 1B_626/2011 del 25.11.2011, consid. 3.1.; 1B_423/2010 del 17.01.2011, consid. 5.1. e 1B_195/2010 del 13.07.2010, consid. 8.1.; DTF 125 I 60). La dottrina ha inoltre precisato che un alto pericolo di fuga è dato in particolare allorquando l'interessato non dispone di alcuna rete di relazioni ("Beziehungsnetz") con il nostro Paese, ovverossia quando egli non ha alcun legame con la Svizzera, ciò che è da presupporre per i cosiddetti turisti del crimine ("Kriminaltouristen") e per i condannati sprovvisti di un valido permesso di soggiorno o di dimora (BSK Strafrecht I, 2a. ed. – B.F. BRÄGGER,  art. 76 CP n. 4).

 

                                   3.   Nel caso in esame, con decisione 7.10.2011 - passata in giudicato - l'Ufficio della migrazione di Bellinzona, vista la condanna pronunciata il 20.07.2011 dalla Corte delle assise criminali, ha revocato a RE 1 il permesso di dimora "B" CE/AELS intimandogli di lasciare il nostro territorio al momento della sua scarcerazione.

 

                                         Nato e cresciuto in Italia dove ha frequentato le scuole dell'obbligo (elementari e medie), egli ha poi svolto diversi lavori, facendo un po' di tutto, tra cui l'idraulico, l'elettricista e il meccanico.

                                         Nondimeno già da ragazzino è incappato in problemi con la giustizia, trascorrendo alcuni mesi in carcere per furti.

                                         Nel 1980, ventenne, egli si è trasferito in __________ dove nel 1984 si è unito in matrimonio con una donna da cui ha avuto nel 1986 una figlia che non ha riconosciuto. Tra il 1987 e il 1991 egli è stato attivo nella Legione straniera, nel 1992 sarebbe stato a __________ e - come si evince dalla sentenza 20.07.2011 della Corte delle assise criminali (p. 19) - egli avrebbe poi "girato in più parti del mondo spendendo quello che avevo guadagnato in legione straniera". Nondimeno egli avrebbe trascorso diversi anni in carcere in Italia. Infatti l'estratto dal casellario giudiziale italiano fa stato di una lunga lista di suoi precedenti per furto, porto di armi, rapina, minaccia e tentato omicidio. L'ultima scarcerazione risale al giugno del 2006 ed è nel 2006, all'età di 46 anni, che RE 1 è giunto in Svizzera.

                                         Ottenuto il suddetto permesso di dimora, egli ha lavorato per poco più di un anno e mezzo quale autista per una ditta privata e nel seguito, saltuariamente, per una società di taxi. Dall'autunno 2008 egli è andato in assistenza pubblica e dall'ottobre 2008 ha iniziato a perpetrare una serie di furti, in parte in correità, tra l'altro, con due cittadini stranieri residenti nel locarnese, e protrattisi sino al febbraio 2011, malgrado che il 23.10.2008 fosse stato arrestato una prima volta subendo 16 giorni di detenzione preventiva.

                                         Il legame affettivo che RE 1 vanta, è con una cittadina straniera, a suo dire residente in Svizzera da una ventina di anni. Con la stessa egli non avrebbe nondimeno convissuto nel medesimo appartamento, bensì avrebbero "preso in locazione due appartamenti separati al fine di percepire un importo maggiore dall'assistenza" (sentenza 20.07.2011 della Corte delle assise criminali, p. 20). Al beneficio dell'assistenza pubblica sia lui sia la compagna, con quest'ultima egli ha condiviso i consumi di sostanze stupefacenti. Consumi di droga di RE 1 che, in base alla sentenza di condanna 20.07.2011, risalgono al maggio 2009 e che hanno influito sul suo comportamento delittuoso, come riconosciuto da lui stesso (cfr. reclamo 5/7.10.2011, p. 2) e come accertato in tale sentenza penale avendo la Corte giudicante ammesso una lieve scemata imputabilità.

 

                                         Senza la possibilità di lecitamente soggiornare sul nostro territorio e, di riflesso, di inserirsi professionalmente rispettivamente di continuare a beneficiare delle prestazioni assistenziali, privo di legami familiari importanti e stabili nel nostro Paese atti a dargli un sostegno personale ed economico, con la prospettiva di dover espiare (qualora non fossero adempiuti i presupposti per la liberazione condizionale) ancora quasi due anni di carcere, con difficoltà finanziarie e problemi di tossicodipendenza, il pericolo che egli si dia alla fuga e quindi alla latitanza è non solo possibile bensì altamente probabile.

                                         Il suo vissuto, peraltro, evidenzia come egli abbia intrattenuto legami oltre che nel suo paese d'origine, anche in altre nazioni - come la __________ -, e come egli, per sua stessa ammissione, abbia girovagato in più parti del mondo. Egli d'altronde nel nostro paese, giuntovi ad un'età matura e dopo lunghi periodi di carcerazione, non ha saputo o voluto integrarsi in un tessuto sociale e professionale onesto, bensì pur lontano dagli ambienti criminogeni dove fino ad allora aveva vissuto, ha preferito "una vita fatta di espedienti, non lontana da compagnie malavitose come il mondo della droga" (sentenza 20.07.2011 della Corte delle assise criminali, p. 36).

                                         In tale situazione, allo stato attuale, non solo il pericolo di fuga è altamente probabile - che già da solo giustifica il collocamento in sezione chiusa a tenore dell'art. 76 cpv. 2 CP - bensì anche quello di ricadere nell'attività delittuosa e nel consumo di sostanze stupefacenti.

                                         Il Piano d'esecuzione della sanzione penale elaborato nell'ottobre/novembre 2011, approvato dalle competenti autorità a metà novembre 2011 e a cui il reclamante ha aderito in data 11.11.2011, prevede d'altronde una fase iniziale dell'esecuzione della sanzione penale da eseguirsi nella sezione chiusa con regolari controlli dell'astinenza di RE 1 dal consumo di sostanze illecite e di medicamenti non prescritti.

 

                                         Visto tutto quanto sopra la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi qui impugnata, merita di essere tutelata.

 

 

                                   4.   Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per tener conto delle sue condizioni economiche, sono poste a carico del qui reclamante, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP, 76 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1 c/o PCT La Stampa, Lugano.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-           

 

per conoscenza:

-          .

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera