Incarto n.
60.2011.323

 

Lugano

14 dicembre 2011/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 5/6.10.2011 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti rispettivamente ad alcuni atti di un incarto penale nel frattempo archiviato con la facoltà di estrarne delle copie;

 

 

premesso che le osservazioni di duplica 28/29.11.2011 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), non vengono considerate, essendo state trasmesse a questa Corte in maniera tardiva e quindi irrita;

 

richiamate le osservazioni 28/31.10.2011 di PI 2, concludenti per la reiezione del gravame;

 

richiamata inoltre la replica 10/11.11.2011 di IS 1, mediante la quale conferma la sua richiesta di accogliere la presente istanza;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che il 25.03.2004 PI 2 è stata riconosciuta dal presidente della Corte delle assise correzionali di __________ autrice colpevole di ripetuta truffa, di ripetuta appropriazione indebita e di ripetuta falsità in documenti ed è stata condannata alla pena di due anni di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), oltre all’obbligo di rifondere un’indennità ai danneggiati costituitisi parti civili (inc. TPC __________; decisione TF __________ dell’11.05.2007);

 

 

                                         che adita dall’accusata, in data 22.08.2006 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto il suo ricorso, riducendo – tra l’altro – la pena a diciotto mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (decisione TF __________ dell’11.05.2007);

 

 

                                         che con decisione 11.05.2007 il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso 26.09.2006 presentato da PI 2 (decisione TF __________ dell’11.05.2007);

 

 

                                         che con la presente richiesta IS 1, genero di PI 2, chiede di poter accedere agli atti del surriferito procedimento penale, avendo, a suo dire, nell’ambito del medesimo effettuato un importante versamento su richiesta di sua moglie __________ a favore della suocera PI 2 a titolo di deposito cauzionale;

 

 

                                         che precisa al riguardo di essere "(…) sposato dal giugno 1999 con (…) __________, figlia della sig.ra PI 2 (…), nei cui confronti era stato avviato nel 2002 (un) procedimento penale (…) e a favore della quale il IS 1, in data 29.05.2002, presso Banca __________, aprì la relazione n. __________ a suo nome ma vincolando le somme" e che nell’ambito del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi presentato il 21.04.2011 da __________ al Tribunale di __________, le parti dovranno calcolare le spese rilevanti sostenute durante la vita coniugale, tra cui il suddetto versamento prestato a titolo di deposito cauzionale pari a circa CHF 200’000.-- (istanza 5/6.10.2011, p. 1, doc. 1);

 

                                         che con osservazioni 28/31.10.2011 PI 2 postula la reiezione dell’istanza, non avendo a suo giudizio IS 1 un interesse personale diretto in relazione al procedimento penale in questione, adducendo contestualmente che egli potrebbe richiedere direttamente all’istituto bancario la documentazione necessaria inerente al conto di cui egli era titolare;

                                        

 

                                         che con replica 10/11.11.2011 IS 1 riconferma la sua istanza, contestando – in sostanza – le affermazioni di PI 2, precisando in particolare che non vi sarebbe alcuna "(…) traccia della documentazione relativa al deposito cauzionale nonostante fosse stata espressamente richiesta" e che la presente istanza è stata presentata "(…) per poter visionare ed estrarre copia esclusivamente della documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale (dallo stesso effettuato) e successivo sblocco, non avendo (…) alcun interesse per gli altri atti/documenti del procedimento a carico della sig.ra PI 2, per cui si potrebbe limitare l’accesso agli atti solo a tale documentazione" (osservazioni 10/11.11.2011, p. 1 e 2, doc. 5);

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che il Tribunale penale cantonale, su richiesta di questa Corte e con riferimento al deposito cauzionale prestato nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________, ha prodotto copia di tre scritti (doc. 10);

 

 

                                         che dal primo scritto datato 27.05.2002 emerge che il Servizio giuridico dell’allora Banca __________ ha in particolare confermato al Ministero pubblico, con riferimento al procedimento penale inerente a PI 2, "(…) di aver proceduto al blocco interno su mandato dello stesso cliente di fr. 250'000.-- depositati, a titolo di cauzione nell’ambito del procedimento in epigrafe, sul libretto di deposito nominativo appoggiato alla relazione numero __________" (doc. 10);

 

 

                                         che dal secondo scritto datato 15.04.2004 e firmato dall’avv. PR 2 risulta che quest’ultimo, in nome e per conto della sua assistita PI 2, ha chiesto all’allora segretario di camera del Tribunale penale cantonale che "(…) la cauzione prestata a suo tempo nell’ambito del procedimento a carico della stessa signora PI 2 venga liberata per l’ammontare eccedente la somma di CHF 17'632.80" e che "a complemento della presente richiesta, Le ribadisco che la somma per la cauzione è stata messa a disposizione da parte di una terza persona e che la documentazione a sostegno di quanto sostenuto è, nella misura in ciò risultasse necessario, a disposizione" (doc. 10);

 

 

                                         che dal terzo scritto datato 16.04.2004 e firmato dall’allora segretario di camera del predetto tribunale emerge che quest’ultimo ha comunicato all’allora Banca __________, con riferimento al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ che qui ci occupa, che "(…) con la presente autorizziamo lo svincolo, a favore del titolare del conto, dell’importo eccedente la somma di fr. 17'632.80 versato quale cauzione sul libretto del deposito nominativo appoggiato alla relazione nr. __________. Per il resto il blocco è confermato" (doc. 10);

 

 

                                         che a giudizio di questa Corte è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 ad ottenere copia dei predetti tre scritti che prevale sugli interessi personali di PI 2, poiché concernono il deposito cauzionale prestato nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ e la relazione bancaria no. __________, intestata al qui istante presso l’allora Banca __________ (cfr. documentazione annessa alla replica 10/11.11.2011 di IS 1, doc. 5);

 

 

                                         che in siffatte circostanze – dopo la crescita in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà al patrocinatore del qui istante copia degli scritti 27.05.2002, 15.04.2004 e 16.04.2004 di cui all’incarto TPC __________;

 

 

 

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle predette considerazioni;

 

 

                                         che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate, mentre che non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

                                   4.   Intimazione:

                                            

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera