Incarto n.
60.2011.34

 

Lugano

7 marzo 2011/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 15/16.2.2011 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

 

in relazione ad una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale presentata da un’autorità giudiziaria della Turchia e tendente ad ottenere copia di una sentenza penale ticinese;

 

 

ritenuto che, in considerazione dell’esito dell’istanza, non si giustificava uno scambio di allegati;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

 

1.Con sentenza del 15.1.1988, una Corte delle assise criminali del Canton Ticino aveva condannato, tra l'altro, PI 1 per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (inc. __________). Il giudizio di allora è stato nel frattempo cancellato dal casellario giudiziale svizzero, come si evince dal rispettivo estratto del 21.2.2011 richiesto dalla presente Corte.

 

 

2.Con domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, presentata all’Ufficio federale di giustizia e poi da questo trasmessa al Ministero pubblico del Canton Ticino, un’autorità giudiziaria turca, chiamata a giudicare PI 1, chiede copia del soraccitato giudizio reso dalla Corte delle assise criminali del Canton Ticino, onde sostanziare un'eventuale recidiva a suo carico.

 

 

3.Con decisione di entrata in materia del 15.2.2011 (inc. __________), il IS 1 ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria, trasmettendo la propria decisione a questa Corte e instando per il rilascio di una copia conforme della sentenza del 1988.

 

 

4.Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI), in vigore dal 1°.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

Dal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4).

Per contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non prevede un’espressa norma, e l’art. 99 cpv. 1 CPP lascia spazio ad una regolamentazione cantonale.

                                         In Ticino l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dal 1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione": in sostanza, la nuova norma riprende quanto precedentemente sancito dall’art. 27 CPP TI.

 

 

5.Nel presente caso, ci si potrebbe preliminarmente chiedere se la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG (precedentemente dall’art. 27 CPP TI) sia applicabile o meno, in particolare nell’assistenza tra autorità penali. La questione può comunque rimanere aperta, in considerazione di quanto segue.

 

 

6.La modifica del Codice penale svizzero, entrata in vigore il 1°.1.2007 ha sostituito il titolo quinto relativo al casellario giudiziale (art. 359 ss. vCP) con il nuovo titolo sesto (art. 365 - 371 CP).

 

                                         L’art. 363 cpv. 4 vCP prevedeva che “Un’iscrizione cancellata non dev’essere comunicata se non alle autorità istruttorie, ai tribunali penali, alle autorità incaricate dell’esecuzione delle pene (…)”.

                                         L’art. 80 vCP (cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale) è stato sostituito dall’art. 369 CP (eliminazione dell’iscrizione). Questa disposizione tiene conto, da un lato, dell’interesse dello Stato a perseguire gli autori dei reati, d’altro canto, dell’interesse di questi autori ad ottenere una riabilitazione completa.

                                         I termini previsti nei capoversi 1-6 dell’art. 369 CP si basano sull’art. 80 vCP e tengono conto in particolare del progetto di automatizzazione del casellario giudiziale [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846].

                                         L’art. 369 cpv. 7 CP sancisce esplicitamente che le iscrizioni eliminate dal casellario giudiziale non devono poter essere ricostruite e che la sentenza eliminata non è più opponibile all’interessato.

                                         Il diritto in vigore, rispetto al diritto previgente, non fa più alcuna distinzione tra cancellazione ("Löschung") ed eliminazione ("Ent-fernung") delle iscrizioni nel casellario giudiziale: ora esiste soltanto l’eliminazione nel senso di un’eliminazione fisica dei dati dal casellario giudiziale, assumendo in tal modo carattere assoluto. L’eliminazione avviene d’ufficio dopo la scadenza del termine. L’iscrizione, dopo essere stata eliminata dal casellario giudiziale, non può più essere ricostruita, e la sentenza, così come anche lo/gli stesso/i reato/i, non possono più essere opposti alla persona interessata, nel senso di un divieto di utilizzazione (StGB PK – S. TRECHSEL / V. LIEBER, art. 369 CP n. 1 e n. 6). Questo divieto vale per tutte le autorità, non soltanto per quelle penali (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, 2a. ed., art. 369 CP n. 8).

                                         Ne discende che i fatti commessi non hanno più alcuna conseguenza giuridica e l’autore del reato è totalmente riabilitato. Nell’ambito delle relazioni private l’autore ha il diritto di dichiarare di essere incensurato dal momento in cui l’estratto del casellario giudiziale che lo riguarda non presenta più alcuna iscrizione [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846/1847]. I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati (art. 369 cpv. 8 CP; StGB PK – S. TRECHSEL / V. LIEBER, op. cit., art. 369 CP n. 7).

 

 

7.In queste condizioni, accertato che la condanna relativa al giudizio della Corte delle assise criminali del 1988 è stata cancellata dal casellario giudiziale, essendo altresì la nuova normativa chiara e decisamente perentoria - e come tale applicata dal TF (DTF 135 IV 87 cons. 2.4., che esclude l’utilizzazione di condanne cancellate per la commisurazione di una nuova pena o per decidere la sospensione condizione della pena) -, non può essere dato seguito alla richiesta di autorizzare il rilascio di una copia della sentenza di un giudizio cancellato.

 

 

8.L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

viste le disposizioni citate ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è respinta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                         - procuratore pubblico Nicola Corti, sede (rif. ROG.2001.31);

                                         - Tribunale penale cantonale, sede.

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La segretaria