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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 22.10/4.11.2011 presentata dalla
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IS 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione degli atti di cui all’incarto TPC __________; |
premesso che la richiesta datata 22.10.2011 è giunta al Ministero pubblico il 28.10.2011, che l’ha trasmessa al Tribunale penale cantonale il 3.11.2011, che a sua volta l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 3/4.11.2011, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in data 8.10.2010 la Corte delle assise criminali ha emanato una sentenza di condanna a carico di una persona dichiarandola, tra l’altro, autore colpevole di tentato omicidio intenzionale riguardo ai fatti avvenuti "il __________ a __________ ai danni di PI 3 " e di un’altra persona e lo ha condannato alla pena detentiva di otto anni (da dedursi il carcere preventivo sofferto) (inc. TPC __________);
che la suddetta sentenza è cresciuta in giudicato il 30.11.2010;
che nell’ambito di quel procedimento penale PI 3, in relazione a quanto accaduto il __________, aveva assunto la veste di parte civile ai sensi del CPP TI;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, a questa Corte – la IS 1 (di seguito IS 1), richiamando il suo scritto 20.06.2011 indirizzato al Ministero pubblico, chiede la trasmissione degli atti del surriferito procedimento penale per la consultazione e per una presa di posizione riguardo a quanto accaduto ai danni del suo assicurato PI 3, allegando contestualmente copia dell’avviso d’infortunio allestito il 15.02.2011 da quest’ultimo, il cui contenuto risulta essere in connessione con quanto successo quel giorno (doc. 1.a);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che con decisione del 14.2.2007 l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali) ha stabilito che occorre riconoscere, di principio, alle compagnie di assicurazioni chiamate a intervenire in relazione a fatti oggetto di un procedimento penale, un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento, e ad accedere agli atti, senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura dell’art. 27 CPP TI, e ciò riguardo a richieste in connessione con incidenti stradali, lesioni o vie di fatto, incendi o anche furti e altri reati patrimoniali (cfr., nel dettaglio, decisione 14.2.2007, inc. CRP 60.2007.23);
che la compagnia istante deve in ogni modo indicare in quale veste interviene, per conto di chi, dimostrando l’esistenza di una connessione tra i suoi doveri legali o contrattuali ed i fatti oggetto del procedimento penale;
che nella fattispecie in esame è, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte della IS 1 a conoscere i fatti accaduti il __________, a __________, ai danni del proprio assicurato PI 3;
che a giudizio di questa Corte il contenuto della sentenza 8.10.2010 (inc. TPC __________) è sufficiente per l’istante ai fini delle sue incombenze;
che considerato che la sentenza riguarda anche altre fattispecie per le quali è stato condannato l’imputato e altre parti civili ai sensi del CPP TI, la stessa viene trasmessa alla qui istante in forma anonimizzata, e ciò a tutela degli interessi delle parti coinvolte nel procedimento penale nel frattempo archiviato;
che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza 8.10.2010 (inc. TPC __________) viene trasmessa – in forma anonimizzata – alla IS 1 unitamente alla presente decisione;
che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 70.--, per complessivi CHF 170.-- (centosettanta), sono poste a carico della IS 1 __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera