Incarto n.
60.2011.356

 

Lugano

22 novembre 2011/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 8/14.11.2011 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere copia di una sentenza di condanna (cresciuta in giudicato) emanata nei suoi confronti;

 

 

premesso che la richiesta datata 8.11.2011 è giunta al Tribunale penale cantonale il 10.11.2011, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 10/14.11.2011, senza formulare osservazioni in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che il 27.02.2007 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali, ha – tra l’altro – dichiarato IS 1 autore colpevole di truffa ripetuta e di amministrazione infedele e lo ha condannato, nelle forme contumaciali, alla pena detentiva di diciotto mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese e a versare alla parte civile la somma di € 60'000.-- (inc. TPC __________);

                                         che la predetta sentenza è cresciuta in giudicato il 15.03.2007;

 

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede l’invio, in copia, della surriferita decisione (doc. 1.a);

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

                                        

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere copia della sentenza di condanna 27.02.2007 (inc. TPC __________), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte;

                                         che di conseguenza, la sentenza 27.02.2007 (inc. TPC __________) viene trasmessa, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;

 

 

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato.

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera