Incarto n.
60.2011.35

 

Lugano

25 febbraio 2011/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

 

segretario:

Carlo Iazeolla, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sul reclamo 18/21.2.2011 presentato dall’

 

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

lo scritto 15.2.2011 con il quale il procuratore pubblico Cristina Maggini lo ha invitato a comunicargli il nominativo del suo nuovo difensore di fiducia nell’ambito del procedimento penale a suo carico (inc. MP __________);

 

 

richiamate le osservazioni 23.2.2011 del procuratore pubblico, il quale postula l’irricevibilità ed in subordine la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

 

che nell’ambito del procedimento penale a carico dell’avv. RE 1, con scritto 15.2.2011 il magistrato inquirente, oltre a trasmettergli copia di alcuni atti istruttori come da lui richiesto, gli ha pure comunicato: “(…) In considerazione del fatto che l’Avv. __________ mi ha informato di non più patrocinarLa e ritenuto che nel caso di specie trattasi di difesa obbligatoria, La invito a comunicarmi entro il 25 febbraio 2011 il nominativo del Suo difensore di fiducia. In difetto di una Sua comunicazione in tal senso provvederò, in ossequio all’art. 132 cpv. 1 lett. a cifra 2 CPP, a nominarLe un difensore d’ufficio” (scritto 15.2.2011, doc. 1a);

 

 

che con reclamo 18/21.2.2011 l’avv. RE 1 chiede l’an-nullamento della “decisione / atto procedurale di data 15 febbraio 2011 (…) per carenza di motivazione”, in quanto nel caso concreto non sarebbero sostanziati i motivi per i quali il procuratore pubblico ritiene che siano dati gli estremi di una difesa obbligatoria (reclamo 18/21.2.2011, p. 2, doc. 1);

 

 

che lo scritto 15.2.2011 del magistrato inquirente, benché formulato come invito e riferito all’art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 2 CPP, contiene un’ingiunzione, così come - invero - espressamente descritto alla cifra 1 del medesimo disposto di legge;

 

 

che l’ingiunzione (ted. Aufforderung, fr. invitation) giusta l’art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 1 CPP non è equiparabile ad una decisione (ai sensi dell’art. 80 CPP) o ad un atto procedurale, in quanto alla persona interessata viene prospettata la necessità di scegliere un difensore da parte sua o da parte del magistrato inquirente, che ritiene a prima vista dati i presupposti per una difesa obbligatoria. Non trattandosi di un atto tale, da solo, da definire in maniera vincolante un diritto o un dovere dell’interessato, il reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP contro un’ingiunzione non è di principio ammissibile;

 

 

che al contrario è una questione di diritto stabilire se siano adempiuti i presupposti di una difesa obbligatoria, con riferimento ai motivi esaustivamente elencati all’art. 130 CPP. Nel determinarla, il magistrato inquirente si trova in rapporto autoritativo rispetto all’interessato, decide su una questione concretamente definita e che riguarda solo il destinatario, applica presupposti definiti dal CPP e stabilisce in maniera vincolante un dovere dell’interessato;

 

 

che conseguentemente la decisione riguardo all’obbligatorietà della difesa deve essere motivata e contro di essa deve essere ammissibile il reclamo;

 

 

che per evidenti motivi di economia di procedura e di celerità, è opportuno riunire in un’unica decisione l’obbligatorietà della difesa e la designazione della persona del difensore;

 

 

che di regola quindi lo scritto di ingiunzione deve prospettare la possibilità che sia dato un caso di difesa obbligatoria e contenere l’indicazione che, in caso di mancata nomina di un difensore da parte dell’imputato, il procuratore pubblico si determinerà, in ossequio agli art. 130 e 132 cpv. 1 lit. a cifra 2 CPP, a stabilire - con due dispositivi diversi - se la difesa sia obbligatoria o meno e, se del caso, contestualmente a designare la persona del difensore d’ufficio;

 

 

che quest’ultima decisione sarà impugnabile indicando, nei rimedi di diritto, la possibilità di inoltrare reclamo sia contro l’obbligatorietà della difesa, sia contro il patrocinatore designato;

 

 

che in tal modo, la persona destinataria dell’ingiunzione può (anche) prendere posizione sulla stessa (eventualmente contestando trattarsi di un caso di difesa obbligatoria, esercitando in tal modo il proprio diritto di essere sentito) e successivamente, alla ricezione della decisione di obbligatorietà e di designazione, impugnare la stessa (esercitando il proprio diritto di reclamo);

 

 

che ciò vale anche nel caso concreto del qui reclamante;

 

 

che in conclusione il reclamo è irricevibile e che, vista la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e spese.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 130, 132 e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-     ;

-     .

 

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il vicepresidente                                                     Il segretario