Incarto n.
60.2011.365

 

Lugano

30 novembre 2011/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 10/17.11.2011 presentata dall’

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere copia delle decisioni di prima istanza rispettivamente dei decreti di accusa di cui agli incarti penali DA __________ e DA __________ nel frattempo archiviati;

 

 

premesso che la richiesta datata 10.11.2011 è giunta al Ministero pubblico il 16.11.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 16/17.11.2011, precisando parimenti che per quanto concerne l’incarto DA __________ l’istante ha confermato telefonicamente di essere interessato esclusivamente al decreto d’accusa, preavvisando favorevolmente la richiesta;

 

richiamate le osservazioni 21.11.2011 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare in merito alla richiesta riferita al DA 346/2010, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Nell’ambito della sua tesi di dottorato riguardante l’acquisto di opere d’arte e la tutela di beni culturali in Svizzera ("Kauf von Kunstwerken und Kulturgüterschutz in der Schweiz"), __________, del Zivilistisches Seminar dell’Università di __________, chiede di poter visionare le decisioni di primo grado rispettivamente i decreti di accusa di cui agli incarti DA __________ e DA __________, allegando parimenti copia di uno scritto datato 3.03.2011, in cui il Prof. Dr. __________ conferma che egli sta redigendo una tesi sulla tutela dei beni culturali (doc. 1.a).

 

                                         A suffragio della sua richiesta precisa che è interessato all’attuale giurisprudenza concernente questo tema, poiché nell’ambito della sua tesi è intenzionato a trattare la legislazione sulla tutela dei beni culturali.

 

 

                                   2.   Come esposto in entrata, il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi si è rimesso al giudizio di questa Corte.

 

 

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’istante nella sua richiesta e la finalità perseguita e considerato inoltre il contenuto del decreto di accusa 25.01.2010 (DA __________) emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi e cresciuto in giudicato l’1.03.2010, nonché del decreto di accusa 8.03.2010 (DA __________) emanato dal procuratore pubblico Andrea Maria Balerna e cresciuto in giudicato il 26.04.2010 (entrambi concernenti i reati previsti dall’art. 24 LTBC) – si deve senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, essendo alla presenza di un interesse scientifico prevalente sui diritti personali degli accusati (ai sensi del CPP TI) nei procedimenti penali nel frattempo archiviati.

                                         Di conseguenza, il decreto di accusa 25.01.2010 (DA __________) e il decreto di accusa 8.03.2010 (DA __________) vengono trasmessi, in copia e in forma anonimizzata (e ciò a tutela degli interessi degli accusati coinvolti), all’istante unitamente alla presente decisione. L’istante potrà utilizzare i citati decreti d’accusa esclusivamente ai fini delle sue incombenze.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Ritenuta la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LTBC ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera