Incarto n.
60.2011.369

 

Lugano

28 novembre 2011/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 2/21.11.2011 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere copia di un verbale e delle fotografie di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato;

 

 

premesso che la richiesta datata 2.11.2011 è giunta alla cancelleria della Polizia cantonale il 16.11.2011, che l’ha inviata al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Zaccaria Akbas (il quale ha personalmente ricevuto l’istanza il 18.11.2011) – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 21.11.2011, osservando di non avere obiezioni all’invio di quanto richiesto;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che a seguito di quanto accaduto il 9.10.2009 (violenza domestica) è stato aperto d’ufficio un procedimento penale nei confronti di PI 2 per titolo di lesioni semplici, vie di fatto reiterate e minaccia (inc. NLP __________);

 

 

                                         che il 10.10.2009 IS 1, la moglie del denunciato, ha acconsentito alla sospensione del procedimento in applicazione dell’art. 55a cifra 1 lit. b CP (AI 1 – inc. NLP __________);

 

 

                                         che il 28.05.2010 l’allora sostituto procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere (non motivato), essendo trascorso il termine di sei mesi di cui all’art. 55a cpv. 2 CP senza che IS 1 abbia revocato la sospensione provvisoria del procedimento penale richiesta il 10.10.2009 (NLP __________);

 

 

                                         che non è stata postulata la motivazione scritta del suddetto decreto ex art. 185 cpv. 1 CPP TI;

 

 

                                         che con la presente istanza – giunta alla polizia e trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione del suo verbale d’interrogatorio e delle fotografie inerenti al surriferito incarto penale, essendo in fase di separazione con il marito (doc. 1.a);

 

 

                                         che come esposto in entrata il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

 

 

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, essendo stata l’istante parte al procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ in qualità di vittima;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale vittima) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

                                     

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia del suo verbale d’interrogatorio e delle fotografie inerenti all’incarto NLP __________, poiché l’ha interessata personalmente in veste di parte;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che la stessa ha bisogno di questa documentazione nell’ambito della procedura di separazione con il marito;

 

 

                                         che di conseguenza, il rapporto d’inchiesta di polizia 27.10.2009 (in cui sono contenuti il verbale e le fotografie richiesti) (AI 1 – inc. NLP __________), viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni;

 

 

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stata l’istante parte al procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato.

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera