Incarto n.
60.2011.389

 

Lugano

21 dicembre 2011/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 21.11./6.12.2011 presentata dall’

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione in copia della denuncia e del rapporto di polizia inerente a un pupillo;

 

 

premesso che la richiesta datata 21.11.2011 è stata inviata alla Polizia cantonale, che l’ha ricevuta il 22.11.2011, la quale l’ha trasmessa al Ministero pubblico il 28.11.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna (che l’ha ricevuta personalmente l’1.12.2011) – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 6.12.2011, preavvisando favorevolmente la richiesta, osservando parimenti che la denuncia di PI 2 è stata formalizzata durante il verbale d’interrogatorio 19.02.2008;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che a seguito della denuncia/querela sporta il 19.02.2008 da PI 2 (__________) nei confronti di __________ in relazione ai fatti avvenuti a __________, il 17.02.2008, presso il Ristorante __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo sfociato nella sentenza di condanna 23.12.2008 emanata dal presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali [nell’ambito della quale __________ è stato, tra l’altro, ritenuto autore colpevole di ripetute lesioni semplici, in parte commesse mediante oggetto pericoloso, per avere "(…) a __________, il 17 febbraio 2008, intenzionalmente cagionato un danno al corpo ed alla salute di PI 2, colpendolo ripetutamente e violentemente al volto ed al corpo con pugni e calci nonché oggetti pericolosi; (…)" (sentenza 23.12.2008, p. 7, inc. TPC __________)];

 

 

                                         che la predetta sentenza è cresciuta in giudicato l’8.01.2009;

 

 

                                         che con la presente istanza la tutrice di PI 2 (__________operante presso l’Ufficio del tutore ufficiale del circondario della Commissione tutoria regionale __________) chiede, in nome e per conto del suo pupillo, la trasmissione, in copia, della denuncia e del rapporto di polizia inerente all’aggressione da lui subita, poiché necessari per ottenere il rimborso da parte della Cassa malati avendo egli subito delle lesioni che hanno comportato una degenza in ospedale;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stato PI 2 parte (quale parte lesa ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ex art. 62 cpv. 4 LOG, rispettivamente della sua tutrice, ad ottenere copia della documentazione richiesta, poiché il procedimento penale ha interessato PI 2 personalmente in veste di parte;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che egli ha bisogno di tali documenti per far valere le sue pretese presso la cassa malati in relazione a quanto accaduto il 17.02.2008;

 

 

                                         che di conseguenza l’intero rapporto di segnalazione 19.02.2008 (in cui è contenuta anche la denuncia/querela sporta da PI 2 durante il suo verbale d’interrogatorio 19.02.2008) e il rapporto di complemento e d’inchiesta di polizia giudiziaria 14.08.2008 – quest’ultimo però limitatamente ai fatti accaduti il 17.02.2008 ai danni di PI 2, e ciò a tutela degli interessi delle altre parti coinvolte, considerato come il medesimo riguarda anche altre fattispecie che esulano dalla presente richiesta – vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che vista la natura dell’istanza, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e delle spese.

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera