Incarto n.
60.2011.38

 

Lugano

7 luglio 2011/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 18/21.2.2011 presentato dall’

 

 

 

PR 1

 

 

contro

 

 

la decisione 9.2.2011 della Corte delle assise criminali di __________, concernente, tra gli altri, il suo patrocinato RE 1, __________, con riferimento alla quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio (inc. TPC __________);

 

 

ritenuto il memoriale integrativo presentato dall’avv. PR 1 in data 21/22.4.2011;

 

richiamate le osservazioni 27.4.2011 del presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco Villa, e 28/29.4.2011 del procuratore pubblico Chiara Borelli, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

in fatto

 

a.RE 1 è stato arrestato in data 17.6.2010 presso la sua abitazione di __________, in quanto presunto colpevole di infrazione aggravata alla LStup (AI 18, inc. MP __________).

 

Con atto d’accusa 10.12.2010 il procuratore pubblico ha deferito RE 1, congiuntamente a __________, davanti al giudice di merito, in quanto accusati, entrambi, di ripetuta infrazione aggravata alla LStup e RE 1, singolarmente, di riciclaggio di denaro (ACC __________).

 

Alla fine del dibattimento, tenutosi dal 7.2.2011 al 9.2.2011, il patrocinatore d’ufficio di RE 1 (al beneficio del gratuito patrocinio giusta la vLag) (AI 22, inc. MP __________), avv. PR 1, ha presentato “(…) una parcella datata 4.2.2011 per complessivi fr. 32'074,80 pari a fr. 21'064,75 per il 2010 e fr. 11'010,05 per il 2011 (doc. dib. 7 e VPD pag. 5) (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 50 s., inc. TPC __________).

 

Con sentenza 9.2.2011 la Corte delle assise criminali ha condannato RE 1 alla pena detentiva di due anni e nove mesi in quanto autore colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti [“(…) siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, in correità con __________, nel periodo maggio 2010/17.6.2010, a __________, __________, __________, __________ ed altre imprecisate località, acquistato ai fini di vendita 910 grammi di cocaina lordi, di cui 805,60 grammi venduti o consegnati a terzi e 104,40 grammi (88,77 grammi netti) detenuti ai fini di vendita presso il suo appartamento di __________, sostanza previamente acquistata da __________ al prezzo di fr. 500.- ogni 10 grammi (…)”] e di riciclaggio di denaro [“(…) per avere, a __________, il 21.5.2010 e il 23.5.2010, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di fr. 2'390.-, somma che sapeva o doveva presumere essere provento di un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e che in 2 occasioni, per il tramite di __________, attraverso agenzie di invio di denaro, trasferì in __________ in favore di __________ e di __________ (…)”] (sentenza 9.2.2011, p. 60 s., inc. TPC __________).

 

 

b.     La Corte delle assise criminali nella sentenza di cui sopra, relativamente alla nota professionale dell’avv. PR 1, ha tuttavia proceduto ad una serie di correzioni, approvandola limitatamente a CHF 16'093,35 [di cui CHF 12'240.-- per onorari, CHF 2'044.-- per spese, CHF 698.75 per esborsi esenti da IVA e CHF 1'110.60 per l’IVA (cfr. sentenza 9.2.2011, p. 57, inc. TPC __________)], in luogo dei postulati CHF 32'074.80.

 

L’autorità giudicante ha defalcato gli onorari relativi al tempo di trasferta del patrocinatore __________ / __________ / __________, adducendo che gli stessi non sarebbero, per prassi, riconosciuti al patrocinatore d’ufficio. La Corte delle assise criminali ha inoltre ritenuto non necessari, in particolare, alcuni colloqui tra l’avv. PR 1 e il qui reclamante/sua moglie, l’istanza di libertà provvisoria 22.7.2010, alcune telefonate tra il patrocinatore e RE 1 /sua moglie/il Ministero pubblico, gli onorari relativi alle “copie per conoscenza”, l’onorario per l’allestimento dell’eccezione processuale ed alcune prestazioni inerenti alla preparazione del dibattimento.

 

 

c.Con il presente reclamo, presentato in data 18/21.2.2011 e poi completato, dopo la ricezione delle motivazioni scritte della sentenza 9.2.2011, con il “memoriale integrativo” del 21/22.4.2011, il reclamante chiede che il dispositivo (punto 14.2.) della sentenza sopraindicata sia così modificato: “La nota professionale dell’avv. PR 1 è approvata per fr. 30'211.40, comprensivo di onorario, spese e Iva (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 8).

 

Egli ha affermato, in particolare (oltre a giustificare ogni prestazione da lui effettuata e dedotta, a suo dire, a torto dalla Corte delle assise criminali), che sia “(…) il GIAR che la Camera dei Ricorsi penali hanno da sempre riconosciuto la remunerazione del tempo orario del legale difensore relativo alle trasferte per potere assistere il proprio patrocinato in sede di interrogatorio e/o confronti innanzi al PP, come pure dei colloqui presso le carceri. A titolo esemplificativo si rinvia alla giurisprudenza del GIAR (…) e della CRP (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 2 s.).

 

 

d.     Delle ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni del presidente della Corte delle assise criminali e del procuratore pubblico, si dirà, se necessario, in diritto.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado (cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).

 

                                         Con il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 18/21.2.2011 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 9.2.2011 della Corte delle assise criminali, (ed in seguito completato in data 21/22.4.2011, dopo aver ricevuto la motivazione della sentenza sopraindicata), è tempestivo.

 

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         Esso è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

 

 

2.2.1.

In Ticino la retribuzione del difensore d’ufficio, anche in ambito penale, era fissata, fino al 31.12.2010, dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (vLag). L’art. 3 cpv. 1 vLag garantiva a chi dimostrava di non avere mezzi sufficienti per far fronte agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il patrocinatore si vedeva rimunerare in tal caso per le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, ovvero per quelle necessarie in relazione alla natura e alla complessità della causa, escluse “quelle che avrebbe dovuto evitare” (art. 6 cpv. 1 vLag). Non erano quindi remunerati gli interventi prescindibili o che esulavano da un ambito strettamente legale.

 

2.2.

Il 5.10.2007 è stato adottato il codice di diritto processuale svizzero (CPP) in vigore dal 1.1.2011. Quest’ultimo disciplina sia il patrocinio di ufficio sia l’assistenza giudiziaria. La corrispondente norma cantonale (in Ticino la vLag) è pertanto divenuta superflua in ambito penale e sostituita dalla nuova Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15.3.2011 (LAG), applicabile, prevalentemente, in altri ambiti giuridici.

 

Il nuovo codice stabilisce tuttavia che il difensore d’ufficio deve essere retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento (art. 135 cpv. 1 CPP).

 

2.3.

Da ciò l’applicazione, nel presente caso, del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1.1.2008, sia per il periodo fino al 31.12.2010 (vigenza della vLag), sia per il periodo dal 1.1.2011 (vigenza del CPP).

 

                                         2.4.

                                         Tale Regolamento (tutt’oggi in vigore), stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio (art. 1 Rtar). Esso differenzia le prestazioni svolte da avvocati o da praticanti, tenendo anche conto delle complessità del caso.

 

                                         All’avvocato vanno riconosciuti gli onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese. L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.-- / ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dalla giurisprudenza federale: sentenza TF 6B_947/2008 del 16.1.2009). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.-- / ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.-- / ora (art. 4 cpv. 3 Rtar).

 

                                         L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.-- / ora; quello del praticante legale a CHF 110.-- / ora (art. 5a Rtar).

 

                                         Al patrocinatore può essere inoltre riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 Rtar).

 

                                         2.5.

                                         Viste le tariffe sopraindicate l’autorità cantonale deve, nella determinazione della retribuzione dell’avvocato d’ufficio, tener conto della natura, dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).

 

 

3.3.1.

3.1.1.

                                         Il reclamante si duole innanzitutto del fatto che non gli sarebbero stati riconosciuti gli onorari per le trasferte da lui effettuate per l’adempimento del suo mandato: “(…) la Corte ha ritenuto, in applicazione di una evocata, in modo apodittico, prassi (…) secondo cui il tempo di trasferta impiegato per gli spostamenti non è coperto come onorario del patrocinatore d’ufficio, di defalcare dalla parcella legale del difensore l’onorario indicato relativo al tempo impiegato per recarsi da __________ (luogo dove ha sede lo studio legale) a __________ (MP) per degli interrogatori, a __________ (carcere) per degli interrogatori e per dei colloqui con il detenuto e a __________ (MP) per un interrogatorio/confronto fra i quattro detenuti/accusati (…). Orbene, le decurtazioni effettuate e la motivazione addotta non sono assolutamente conformi al diritto applicabile, né alla prassi vigente in Ticino sia prima che dopo l’entrata in vigore del nuovo CPP (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 2).

 

                                         Il Tribunale di merito nella sentenza 9.2.2011 non ha infatti riconosciuto l’onorario dell’avv. PR 1, patrocinatore d’ufficio di RE 1, in merito al tempo di trasferta __________ – la Farera (per i colloqui tra patrocinatore e patrocinato) ed in merito al viaggio a __________ dell’8.11.2010 (per la partecipazione del legale all’udienza presso il giudice istruttore __________). Ciò in quanto, giusta la Corte delle assise criminali, “(…) per prassi il tempo di trasferta impiegato per gli spostamenti non è coperto come onorario del patrocinatore d’ufficio (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 51).

                                         La Corte delle assise criminali si è tuttavia limitata ad affermare che “per prassi” le autorità competenti prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP (dunque prima dell’1.1.2011) e pertanto il giudice dell’istruzione e dell’arresto e la Camera dei ricorsi penali, non riconoscevano gli onorari per le trasferte. La Corte sopraindicata non fa però riferimento ad una giurisprudenza specifica.

 

                                         Questa Corte, statuendo in qualità di Camera dei ricorsi penali, in materia di istanze di indennità per accusati prosciolti (art. 317 ss. CPP TI), ha sempre riconosciuto gli onorari riferiti a tali trasferte (cfr. sentenza CRP 27.12.2010, inc. __________). Dalle informazioni assunte, questo vale anche per il giudice dell’istruzione e dell’arresto. Non si vede pertanto per quale motivo questa prassi dovrebbe essere ora modificata.

 

                                         All’avv. PR 1 vanno dunque riconosciuti 1'225 minuti per le trasferte inerenti ai colloqui e agli interrogatori stralciati dal Tribunale di merito. Inoltre per la trasferta e l’udienza davanti al giudice istruttore __________ dell’8.11.2010 vanno riconosciuti 690 minuti comprendenti tutte le prestazioni effettuate quel giorno dall’avv. PR 1 (trasferta __________ – __________ – __________, trasferta __________ – __________ – __________, trasferta aeroporto – centro – aeroporto, udienza).

 

                                         3.1.2.

                                         Il tribunale di merito ha inoltre stralciato gli onorari del patrocinatore d’ufficio in merito a 5 colloqui (dei 12 esposti) intercorsi nel 2010 con RE 1 presso la Farera, ritenendoli “non giustificati” (sentenza 9.2.2011, p. 53).

 

                                         Tuttavia, tenuto conto di una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato di difesa, della complessità dell’inchiesta e del periodo di carcerazione (RE 1 è stato incarcerato il 17.6.2010 ed il processo si è tenuto dal 7.2.2011 al 9.2.2011), i 12 colloqui esposti (per l’anno 2010) dal patrocinatore d’ufficio non sembrano eccessivi o sproporzionati alla fattispecie e vanno quindi riconosciuti.

 

                                         Pertanto oltre agli onorari riferiti ai 5 colloqui intercorsi tra l’avv. PR 1 ed il suo patrocinato (pari a 300 minuti), vanno anche riconosciute le spese di trasferta a questi riferite pari a CHF 264.-- (CHF 66.-- per 4 interrogatori).

 

                                         3.1.3.

                                         La Corte delle assise criminali ha inoltre stralciato dalla nota d’onorario dell’avv. PR 1 tutte le prestazioni legate all’istanza di libertà provvisoria: “(…) per la Corte presentare il 22.7.2010, quindi a poco più di 1 mese dall’arresto, un’istanza di libertà provvisoria (…) per un cittadino straniero, senza permesso di soggiorno in Svizzera né lavoro, arrivato in Ticino pochi giorni prima del suo fermo e se non già reo confesso che perlomeno ha ammesso una sua partecipazione ad un significativo traffico di stupefacenti è assolutamente ingiustificato se non temerario. Da ciò la conseguente decisione di non riconoscere nessun onorario o qualsivoglia altra spesa relativa a predetta istanza (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 54).

 

                                         Il reclamante ha tuttavia sostenuto di aver inoltrato l’istanza di libertà provvisoria 22.7.2010 in quanto, a suo dire, non vi sarebbe stato un pericolo di fuga in concreto (in quanto RE 1 sarebbe giunto in Ticino con la moglie ed i figli), che non vi sarebbe stato pericolo di recidiva e neppure di collusione. Il patrocinato non era inoltre reo confesso per l’importante traffico di stupefacenti di cui era accusato. Il reclamante aggiunge inoltre che l’istanza era necessaria “(…) ritenuto che la difesa aveva poche, frammentate e confuse informazioni inerenti il procedimento, ritenuto che la PP non aveva autorizzato l’accesso agli atti alla difesa. Non spetta certo ai qui legali spiegare che l’inoltro di un’istanza di libertà provvisoria, oltre che tendere ad ottenere (…) la messa in libertà del proprio patrocinato, può e deve tendere ad ottenere il massimo delle informazioni possibili sulla procedura (accesso agli atti) così da potere permettere la migliore difesa possibile al proprio cliente (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 5).

 

                                         Giusta l’art. 107 CPP TI (in vigore fino al 31.12.2010) l’arrestato poteva chiedere in ogni tempo di essere messo in libertà provvisoria. In tal senso l’accusato poteva far verificare in ogni momento la legalità della sua detenzione: la ragione per invocare un provvedimento sostitutivo poteva infatti emergere da ogni nuovo atto istruttorio. Il qui reclamante ha dunque, a giusta ragione, fatto uso di questo diritto del suo patrocinato. Non spetta alla Corte delle assise criminali, nella tassazione dell’onorario del patrocinatore d’ufficio, valutare la fondatezza e la temerarietà di un’istanza di libertà provvisoria presentata dall’imputato quando il giudice dell’istruzione e dell’arresto non abbia giudicato tale detta istanza. Vanno pertanto riconosciuti (almeno in parte) gli onorari e le prestazioni dell’avv. PR 1 inerenti all’istanza di libertà provvisoria 22.7.2011: 545 minuti di onorario [del 22.7.2010/29.7.2010/30.7.2010/2.8.2010 (stralciato in particolare “racc a GIAR per osservazioni a osservazioni PP” del 30.7.2010 in quanto ingiustificato) e CHF 57.-- di spese (trasferta __________ e posteggio __________).

 

                                         3.1.4.

                                         La Corte delle assise criminali ha inoltre ritenuto eccessive, sia nel numero che nella loro durata (165 minuti), le 15 telefonate intercorse tra l’avv. PR 1 e RE 1: “(…) non ritenendo ammissibile che tutti questi colloqui fossero correlati alla pratica penale e non ad altri aspetti quali un aiuto morale e/o altre questioni amministrative (…) si è proceduto ad una decurtazione forfettaria di 130 min” (sentenza 9.2.2011, p. 54).

 

                                         In proposito il patrocinatore d’ufficio ha dichiarato di ritenere “assolutamente arbitraria” tale decurtazione: ”(…) la Corte non ha considerato che il periodo di carcerazione preventiva è durata ben oltre 9 mesi, come pure il fatto che il detenuto non parla la lingua italiana e che pertanto il tutto diventa più macchinoso (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 6).

 

                                         Tuttavia questa Corte, ritenuti tutti i contatti personali intercorsi tra patrocinatore e patrocinato e già ampiamente riconosciuti, considera la decurtazione forfettaria effettuata dal Tribunale di merito giustificata.

 

                                         3.1.5.

                                         La Corte delle assise criminali ha inoltre considerato eccessive le indicate 10 telefonate con la moglie di RE 1, e gli indicati 9 colloqui con la stessa, sia nel numero che nella loro durata. L’autorità ha dunque effettuato una decurtazione forfettaria di 80 minuti per quanto concerne le sopraindicate telefonate, rispettivamente di 220 minuti per i colloqui in quanto “(…) sicuramente non portavano solo sulla posizione processuale del marito ma anche sulla di lei pratica degli stranieri (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 54).

 

                                         Il reclamante, dal canto suo, ha dichiarato che “(...) per quanto riguarda i colloqui telefonici intercorsi con la moglie, la quale per parecchio tempo ha vissuto in Spagna nell’attesa del processo di suo marito, va precisato che una riduzione dell’80% esposto, appare arbitraria. Non è infatti possibile non mantenere un contatto con i famigliari stretti, per il tramite del difensore, a maggior ragione se essi risiedono all’estero (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 6 s.). In merito ai suoi colloqui (di persona) con la moglie del patrocinato, l’avv. PR 1 si è limitato ad affermare che la decurtazione perpetrata dalla Corte delle assise criminali (dai 260 minuti esposti a 40 minuti) risultava, a suo dire eccessiva.

 

                                         Si evidenzia tuttavia che, pur considerando la particolarità del caso e la sua gravità, è però indispensabile tener conto delle esigenze della procedura più di quelle del cliente e dei suoi famigliari. In regime di difesa d’ufficio è inevitabile una diversa gestione dei contatti e colloqui con il patrocinato e la sua famiglia. Al patrocinatore incombeva l’obbligo di informare i famigliari che il cliente era stato arrestato. Non spettava però a lui di tenerli informati su ogni passo procedurale seguente e di occuparsi delle loro relazioni personali e di altre questioni concernenti esclusivamente la moglie di RE 1 (problematiche legate al suo permesso di soggiorno). Giovi ricordare che ai fini della moderazione non è decisivo il tempo effettivamente impiegato dal singolo avvocato nel caso concreto, ma il tempo che occorre ad un avvocato diligente per la trattazione di una pratica analoga, valutato oggettivamente, con riferimento alla complessità in fatto ed in diritto della causa, tenendo conto di ciò che ragionevolmente ci si può attendere da un patrocinatore competente e al beneficio di una normale esperienza.

 

                                         Nel caso concreto gli interventi del legale non si sono limitati a quanto strettamente necessario per le esigenze processuali e la difesa penale. Il reclamante si è assunto anche oneri di sostegno morale e aiuto sociale, che pur comprensibili da un punto di vista umano, non possono essere remunerati dallo Stato in quanto esulano dall’ambito strettamente legale. Le riduzioni effettuate dalla Corte delle assise criminali non sono quindi da considerarsi insostenibili e devono dunque essere mantenute.

 

                                         3.1.6.

                                         Il Tribunale di merito ha inoltre ritenuto eccessivi i vari contatti telefonici avuti tra il patrocinatore d’ufficio ed il procuratore pubblico nel periodo 23.6.2010 / 13.12.2010 (pari a 130 minuti) e li ha quindi “ridotti di 100 minuti” (sentenza 9.2.2011, p. 55). Tuttavia, vista la complessità della fattispecie in esame ed il lasso di tempo in cui ci sarebbero stati i colloqui in esame (di quasi 6 mesi), non risulta eccessivo il tempo esposto dal patrocinatore d’ufficio per i contatti telefonici con il Ministero pubblico. Vanno quindi riconosciuti i 130 minuti esposti.

                                         3.1.7.

                                         La Corte delle assise criminali ha decurtato l’onorario dell’avv. PR 1 di 75 minuti in merito alle copie per conoscenza inviate al cliente nel periodo 24.6.2010 / 29.12.2010: “(…) Aldilà che vi è francamente da chiedersi che senso possa avere trasmettere un testo in italiano ad RE 1 che non parla assolutamente la nostra lingua, si tratterebbe al massimo, proprio perché fotocopie, di spese di cancelleria rispettivamente postali e non di certo di onorario dell’avv. PR 1 (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 55).

 

                                         Il reclamante ha tuttavia affermato di aver trasmesso al suo patrocinato unicamente la corrispondenza che “(…) rivestiva una particolare importanza nell’ottica del procedimento (…)”, precisando inoltre che numerose “copie per conoscenza” sono state inviate ad RE 1 con lettera d’accompagnamento in lingua inglese. A suo dire l’avvocato diligente avrebbe il dovere di informare il cliente, pena la violazione dei suoi doveri. La decurtazione sarebbe dunque inammissibile.

 

                                         Per quanto riguarda la trasmissione di atti per conoscenza al patrocinato, si rileva che il dovere di informazione, intrinseco al dovere di fedeltà previsto dal Codice professionale degli avvocati (art. 11 CAvv), non impone tale modo di procedere in ogni e qualsiasi caso, ma solo se l’invio è importante e rilevante per le scelte dell’assistito. Fra tali scelte rientra la facoltà dell’accusato di difendersi personalmente (art. 6 cpv. 3 lit. c CEDU) e il diritto di accedere agli atti. Ciò non significa tuttavia che il patrocinatore debba inviare all’assistito copia di ogni lettera o di ogni altro atto inoltrato all’autorità. Se la trasmissione di documenti importanti (istanze e ricorsi) può ritenersi giustificata, ciò non è il caso per le semplici comunicazioni (sentenza 5.4.2011 del Consiglio di moderazione, inc. __________, p. 5). Tuttavia nel caso in esame, considerato quanto affermato dall’avv. PR 1, appare giustificato l’invio al patrocinato di alcuni scritti, vista la necessità della traduzione/spiegazione in lingua inglese; può essere riconosciuto a tale titolo un dispendio globale di 30 minuti. Per gli altri scritti, potevano essere consegnati e discussi nei colloqui ammessi.

 

                                         3.1.8.

                                         Da quanto sopra esposto si ha il presente conteggio: 5'905 min (come esposto nella nota d’onorario dell’avv. PR 1) – 3'290 min (pari a quanto stralciato dalla Corte delle assise criminali) + 2'710 min (pari a quanto riconosciuto in questa sede) = 5'325 min (pari a 88h e 45 min) per un onorario di CHF 14'933.-- [di cui 77h e 10 min dell’avv. PR 1 (a CHF 180.--/ora) e 11h e 35min della MLaw __________ (a CHF 90.--/ora)]. Le spese risultano ammontare a CHF 747.-- (al tasso del 5% giusta l’art. 6 cpv. 1 Rtar), le spese di trasferta sono state fissate in CHF 1'013.-- (come postulato), mentre l’IVA (al 7.6 %) è pari a CHF 1'269.-- per un totale complessivo di CHF 17'962.--. A tale importo vanno sommati gli esborsi esenti da IVA di CHF 698.75, per un totale di CHF 18'660.75 (per l’anno 2010).

 

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         In merito alla nota professionale inerente all’anno 2011 la Corte delle assise criminali ha ritenuto “superflui” due dei quattro incontri tra l’avv. PR 1 e RE 1 “(…) nel senso che, a parte quello post sentenza del 10.2.2011, effettuarne 1 solo per la preparazione di RE 1 al pubblico dibattimento era più che sufficiente (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 56).

 

                                         Tale valutazione effettuata dal giudice di merito può, in questo caso, essere condivisa da questa Corte, visto il numero di colloqui già più in alto riconosciuti e il tempo esposto per i due incontri del 4.2.2011 e 5.2.2011 (di complessivi 220 minuti) ritenuto eccessivo (in regime di assistenza giudiziaria è inevitabile una diversa gestione dei colloqui, da ridurre allo stretto necessario). Per entrambi gli incontri con il cliente vanno tuttavia riconosciuti gli onorari per le trasferte.

 

                                         Il giudice di merito ha inoltre ritenuto ingiustificato “(…) il dispendio orario di 40 min per l’allestimento scritto dell’eccezione processuale di cui al considerando 1 della presente decisione (…) in quanto dal contenuto pedissequamente uguale all’AI 141 Inc. MP __________, tanto da far apparire come più che sufficiente ed adeguato, in aula, un semplice intervento verbale previo richiamo a quest’ultimo documento (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 55). L’avv. PR 1 ha tuttavia affermato che l’eccezione processuale sollevata (tendente all’estromissione del verbale di interrogatorio raccolto a __________) in forma di memoriale scritto rientrava nei diritti dell’accusato.

 

                                         Pur considerando la particolarità e la delicatezza del caso, è però necessario tener conto delle esigenze della procedura: gli interventi del legale, in ambito di gratuito patrocinio, devono essere limitati allo stretto necessario per le esigenze processuali e la difesa penale. La valutazione del giudice di merito può dunque essere condivisa.

                                         Quo al computo degli onorari relativi al dibattimento e alla sua preparazione il reclamante ha dichiarato che “(…) su questo punto viene sollevata alcuna censura (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 6 s.).

 

                                         3.2.2.

                                         Da quanto sopra esposto si ha il presente conteggio: 3’140 min (come esposto nella nota d’onorario dell’avv. PR 1) – 1’335 min (pari a quanto stralciato dalla Corte delle assise criminali) + 185 min (pari a quanto riconosciuto in questa sede) = 1’990 min (pari a 33h e 10 min a CHF 180.--/ora) per un onorario di CHF 5’970.--. Le spese risultano ammontare a CHF 500.-- (al tasso del 6% giusta l’art. 6 cpv. 1 Rtar), le spese di trasferta sono state fissate in CHF 352.--, mentre l’IVA (all’8%) è pari a CHF 546.-- per un totale complessivo di CHF 7’368.-- (per l’anno 2011).

 

                                         3.3.

                                         La nota professionale dell’avv. PR 1, confermata l’ammissione al gratuito patrocinio di RE 1, è quindi approvata per complessivi CHF 26'030.-- (arrotondati) [CHF 20'903.-- (onorari dell’avv. PR 1 e della MLaw __________) + CHF 1'365.-- (spese di trasferta) + CHF 1'247.-- (spese di cancelleria) + CHF 1'815.-- (IVA) + CHF 698.75 (esborsi esenti da IVA].

                                        

 

                                   4.   Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante CHF 200.-- a titolo di ripetibili ridotte.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135 e 393 ss. CPP, il Rtar, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

1.Il reclamo è parzialmente accolto. La decisione impugnata è riformata come segue:

 

   14.     Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

(…)

14.2.    La nota professionale dell’avv. PR 1 è approvata per fr. 26’030.--, comprensiva di onorario, spese ed IVA.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. PR 1, __________, CHF 200.-- (duecento) a titolo di ripetibili ridotte.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                            La cancelliera