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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 12/15.12.2011 presentata da
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IS 1 patr. da: PR 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione di ogni notifica e/o corrispondenza inerente alla sua mandante; |
premesso che la richiesta datata 12.12.2011 è giunta al Ministero pubblico il 13.12.2011, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 15.12.2011, producendo sei incarti penali nel frattempo archiviati, precisando che non vi sarebbero pendenti ulteriori procedimenti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’avv. PR 1, patrocinatore di IS 1, chiede di inviarle ogni notifica e/o corrispondenza inerente alla sua mandante, che le ha conferito l’incarico di tutelare i suoi interessi nei confronti del marito __________, allegando parimenti copia della relativa procura datata 4.12.2011 (doc. 1.a e doc. 1.b);
che, come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha trasmesso a questa Corte sei incarti penali inerenti a IS 1 ed al marito PI 2, tutti nel frattempo archiviati (incarti DA __________ – NLP __________ – NLP __________ – NLP __________ – NLP __________ e NLP __________);
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il marito della qui istante, essendo stata IS 1 parte ai suddetti procedimenti penali;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale parte lesa/parte civile/querelante ai sensi del CPP TI rispettivamente vittima/persona informata sui fatti ai sensi del CPP) nei procedimenti nel frattempo terminati, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – vista la situazione creatasi tra i coniugi IS 1 e PI 2 e considerato inoltre il contenuto dei procedimenti penali nel frattempo archiviati che concernono entrambi – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante rispettivamente del suo patrocinatore ex art. 62 cpv. 4 LOG a compulsare gli atti degli incarti penali DA __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________ e NLP __________ nel frattempo archiviati, poiché hanno interessato IS 1 personalmente in veste di parte (parte lesa/parte civile/querelante ai sensi del CPP TI rispettivamente vittima/persona informata sui fatti ai sensi del CPP);
che IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore, avv. PR 1, sono autorizzati ad esaminare gli atti degli incarti DA __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________ e NLP __________ presso il Ministero pubblico di __________, concordando i tempi di accesso con la responsabile amministrativa __________;
che essi potranno, se necessario, fotocopiare gli atti utili ai fini delle loro incombenze;
che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni;
che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera