Incarto n.
60.2011.396

 

Lugano

12 gennaio 2012/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 12/15.12.2011 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione di ogni notifica e/o corrispondenza inerente alla sua mandante;

 

 

premesso che la richiesta datata 12.12.2011 è giunta al Ministero pubblico il 13.12.2011, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 15.12.2011, producendo sei incarti penali nel frattempo archiviati, precisando che non vi sarebbero pendenti ulteriori procedimenti;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’avv. PR 1, patrocinatore di IS 1, chiede di inviarle ogni notifica e/o corrispondenza inerente alla sua mandante, che le ha conferito l’incarico di tutelare i suoi interessi nei confronti del marito __________, allegando parimenti copia della relativa procura datata 4.12.2011 (doc. 1.a e doc. 1.b);

                                         che, come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha trasmesso a questa Corte sei incarti penali inerenti a IS 1 ed al marito PI 2, tutti nel frattempo archiviati (incarti DA __________ – NLP __________ – NLP __________ – NLP __________ – NLP __________ e NLP __________);

 

 

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il marito della qui istante, essendo stata IS 1 parte ai suddetti procedimenti penali;

                                        

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale parte lesa/parte civile/querelante ai sensi del CPP TI rispettivamente vittima/persona informata sui fatti ai sensi del CPP) nei procedimenti nel frattempo terminati, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – vista la situazione creatasi tra i coniugi IS 1 e PI 2 e considerato inoltre il contenuto dei procedimenti penali nel frattempo archiviati che concernono entrambi – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante rispettivamente del suo patrocinatore ex art. 62 cpv. 4 LOG a compulsare gli atti degli incarti penali DA __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________ e NLP __________ nel frattempo archiviati, poiché hanno interessato IS 1 personalmente in veste di parte (parte lesa/parte civile/querelante ai sensi del CPP TI rispettivamente vittima/persona informata sui fatti ai sensi del CPP);

 

 

                                         che IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore, avv. PR 1, sono autorizzati ad esaminare gli atti degli incarti DA __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________ e NLP __________ presso il Ministero pubblico di __________, concordando i tempi di accesso con la responsabile amministrativa __________;

 

 

                                         che essi potranno, se necessario, fotocopiare gli atti utili ai fini delle loro incombenze;

                                     

 

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni;

 

 

                                         che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera