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Incarto n.
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Lugano 7 marzo 2012/ps
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 27/28.12.2011 presentato da
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RE 1, , patr. da: PR 1 e, , |
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contro |
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il decreto di abbandono 14.12.2011 emanato dal procuratore pubblico Andrea Gianini con cui ha, tra l’altro, parzialmente respinto la richiesta di indennizzo (art. 429 CPP) [ABB __________]; |
richiamate le osservazioni 4.1.2012 e 20.1.2012 (duplica) del magistrato inquirente (che postula la reiezione del gravame) e 16/19.1.2012 (replica) di RE 1 (che si conferma nelle sue allegazioni);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 8/9.11.2010 __________, presidente della __________, __________, ha denunciato RE 1, dipendente della società nel periodo 1.5.2009 – 6.8.2010, quando è stato licenziato con effetto immediato, per titolo di appropriazione indebita circa l’illecita distrazione (non quantificata) di parte del prezzo incassato dalla vendita di biglietti per la tratta __________ rispettivamente l’illecita trattenuta di CHF 200.-- e di Euro 200.-- del fondo cassa in gestione ad ogni conducente.
b. Il 30.8.2011, dopo avere interrogato __________ ed il denunciato, il procuratore pubblico, giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione penale, ha prospettato l’emanazione di un decreto di abbandono, ha indicato che eventuali istanze probatorie potevano essere presentate entro il 9.9.2011 ed ha invitato l’imputato a formulare possibili pretese di indennizzo e di torto morale giusta gli art. 429 ss. CPP.
c. Con scritto 9/12.9.2011 – completato il 27/28.9.2011 – RE 1 ha chiesto, in applicazione dell’art. 429 CPP, un indennizzo di CHF 2'586.90, di cui CHF 2'405.30 per spese di patrocinio, CHF 142.--, oltre interessi, per perdita economica (chiusura del negozio) e CHF 39.60, oltre interessi, per spese di trasferta.
d. Con decreto 14.12.2011 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale promosso nei confronti di RE 1 per il suddetto titolo di reato in difetto dei presupposti di legge.
Ha quindi esaminato la richiesta di indennizzo alla luce dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP: ha negato la rifusione delle spese legali perché caso bagatellare. Ha poi vagliato la domanda riguardante il risarcimento delle spese legali in relazione all’art. 432 cpv. 1 CPP, ritenendola infondata. Ha riconosciuto, a’ sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. b CPP, la pretesa di CHF 35.65 per la trasferta al Ministero pubblico (interrogatorio); non ha invece ammesso il danno per la perdita economica (siccome non comprovato) e per la trasferta presso il difensore (non indennizzabile) [ABB __________].
e. Con gravame 27/28.12.2011 RE 1 chiede che, in accoglimento del reclamo, il dispositivo n. 4 del decreto di abbandono [“A RE 1, viene accordato l’importo di CHF 35.65 a titolo di indennità (art. 429 CPP), la quale è posta a carico dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino”] sia così riformulato: “A RE 1, vengono accordati gli importi di CHF 35.65 e CHF 2'386.30 a titolo di indennità (art. 429 CPP), i quali sono posti a carico dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino”.
Il reclamante rileva che l’istruttoria sarebbe durata oltre un anno, durante il quale sarebbe stato fortemente sospettato di avere commesso un delitto (e non una contravvenzione). Afferma che non sarebbe applicabile alla fattispecie l’art. 432 cpv. 1 CPP. Il Tribunale federale avrebbe ritenuto che qualsiasi imputazione, a meno che concerna una contravvenzione, giustificherebbe l’intervento di un legale. La Corte di appello e di revisione penale avrebbe riconosciuto un’indennità dopo un’assoluzione anche in un caso bagatellare. Sarebbe stata promossa l’accusa per un delitto. Ciò avrebbe pure comportato il suo licenziamento in tronco. L’intervento del suo difensore di fiducia sarebbe stato giustificato ed opportuno, per cui si dovrebbe riconoscere l’onorario.
f. Della replica, così come delle osservazioni e della duplica del magistrato inquirente, si dirà – se necessario – in seguito.
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame – inoltrato il 27/28.12.2011 – contro la decisione 14.12.2011 del procuratore pubblico con cui ha abbandonato il procedimento penale a carico dell’imputato e si è pronunciato sulla richiesta di indennizzo (ABB __________) è tempestivo.
RE 1, quale imputato nei cui confronti il procedimento penale è stato abbandonato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che ha parzialmente negato pretese a’ sensi dell’art. 429 CPP.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Il reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a:
a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
L’indennizzo e la riparazione del torto morale possono essere ridotti o rifiutati a determinate condizioni (art. 430 CPP).
2.2.
L’art. 429 CPP fonda una responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 6; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno [spese di patrocinio, danno economico e torto morale (Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato (cfr., sul concetto di imputato, BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 8; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 2 s.).
Il nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 9; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1231) conclusosi con un decreto di abbandono oppure anche di parziale abbandono o, ancora, con un’assoluzione totale oppure soltanto parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 1/4; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 3).
Le autorità penali devono pronunciarsi d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come peraltro stabilisce esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF 1B_475/2011 dell’11.1.2012 consid. 2.2.; decisione 1.9.2011 di questa Corte in re F.C., consid. 5.2., inc. CRP 60.2011.222).
Gli art. 317 ss. CPP TI prevedevano una normativa analoga, con principi mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO. Di principio, dunque, la giurisprudenza dell’allora Camera dei ricorsi penali prolata sotto l’egida delle norme precedentemente in vigore mantiene la sua validità anche in merito agli art. 429 ss. CPP.
2.3.
2.3.1.
Il procedimento penale promosso nei confronti di RE 1, imputato a’ sensi dell’art. 111 cpv. 1 CPP, è stato abbandonato con decreto 14.12.2011. Il procuratore pubblico gli ha contestualmente parzialmente riconosciuto un danno economico; gli ha, al contrario, negato un’indennità per spese di patrocinio: il caso era infatti di natura bagatellare, per cui non si imponeva un indennizzo per l’assistenza di un difensore (ABB __________).
2.3.2.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato, pienamente o parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono, ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Si tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di fiducia. Questa disposizione traspone la giurisprudenza federale e cantonale (riferita, per quanto concerne il Canton Ticino, agli art. 317 ss. CPP TI) secondo cui lo Stato si assume queste spese soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico (non deve trattarsi di un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1231; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 13; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 7; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 5).
S. WEHRENBERG / I. BERNHARD (in BSK StPO, art. 429 CPP n. 14) ritengono che ogni imputato oggetto di un procedimento per un crimine o un delitto, che non è abbandonato dopo il primo interrogatorio, ha diritto ad essere assistito da un legale. Y. GRIESSER (in ZK StPO, art. 429 CPP n. 4) è della medesima opinione (aggiungendo le contravvenzioni, qualora si giunga davanti ad un Tribunale); fa un’eccezione per i casi bagatellari.
L’allora Camera dei ricorsi penali, per determinare se riconoscere all’imputato prosciolto spese legali nell’ambito di un’istanza di indennità per ingiusto procedimento, faceva riferimento ai principi in materia di difensore d’ufficio sviluppati dall’Alta Corte.
La necessità della presenza di un difensore nasceva dunque quando gli interessi dell’indiziato erano colpiti in misura importante e la fattispecie presentava difficoltà di fatto e di diritto che superavano le sue capacità e che quindi rendevano necessaria la presenza di un patrocinatore. Ciò era segnatamente il caso laddove ci si doveva attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escludeva la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale. Nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena era di pochi mesi si dovevano considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non era in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entrava in considerazione solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della libertà di poco conto, era negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione 28.12.2010 in re C.P., inc. CRP 60.2010.422).
Principi che non sono mutati con l’introduzione del CPP.
Si può quindi continuare a riferirsi alla giurisprudenza del Tribunale federale, da cui sono stati ripresi detti principi [cfr. decisione 1B_605/2011 del 4.1.2012 consid. 2.2., concernente la difesa d’ufficio ex art. 132 cpv. 1 lit. b e cpv. 2/3 CPP, disposizione che recita: “Chi dirige il procedimento dispone una difesa d’ufficio se: (…) b. l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi. Una difesa s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo. Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore.”].
La giurisprudenza del Tribunale penale federale (decisione TPF BB.2011.32 del 23.8.2011 consid. 3.2.1.) sembrerebbe più restrittiva: fa infatti riferimento all’art. 130 CPP (difesa obbligatoria).
Questa Corte continuerà ad applicare i principi sopra descritti.
2.3.3.
Il procedimento in questione è stato promosso a carico di RE 1 dopo l’esposto 8/9.11.2010 di __________, presidente della __________, per titolo di appropriazione indebita (AI 1).
__________, sentito senza l’assistenza di un legale, ha esplicitato la denuncia al momento della sua audizione 22.11.2010 (AI 3).
Il procuratore pubblico, il 3.2.2011, ha interrogato il denunciato, accompagnato dall’avv. PR 1 (AI 6). L’audizione è cominciata alle ore 9.20 ed è terminata alle ore 11.00. Nel corso dell’interrogatorio RE 1 ha compiutamente risposto alle domande, dimostrando di ben comprenderle, ed ha chiaramente controbattuto alle accuse mosse a lui nella denuncia. Dal verbale non risulta peraltro che il suo legale sia attivamente intervenuto.
Dopo la predetta audizione, nulla è più occorso fino al 30.8.2011, quando il magistrato inquirente, giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione penale, ha prospettato l’emanazione di un decreto di abbandono, ha indicato che eventuali istanze probatorie potevano essere presentate entro il 9.9.2011 ed ha invitato l’imputato a formulare eventuali pretese di indennizzo e di torto morale giusta gli art. 429 ss. CPP (AI 7). Comunicazione su cui ha preso posizione solo l’imputato, inoltrando l’istanza di indennizzo parzialmente accolta.
La fattispecie, come indicata dal denunciante e come prospettata a RE 1 al momento del suo interrogatorio, è senz’altro da reputare semplice dal profilo fattuale: all’imputato venivano rimproverate l’illecita distrazione (non quantificata) di parte del prezzo incassato dalla vendita di biglietti dell’autobus e l’illecita trattenuta di CHF 200.-- e di Euro 200.-- del fondo cassa a lui in gestione. I fatti erano chiari ed immediatamente comprensibili.
Anche dal profilo giuridico si deve ritenere il caso (molto) semplice: la non rilevanza penale dei fatti addebitati all’imputato è stata infatti accertata già nel corso del suo interrogatorio, senza esigenza di ulteriori approfondimenti, difatti non avvenuti. La circostanza che il reato ipotizzato – appropriazione indebita – non sia una contravvenzione è irrilevante stante la banalità del caso.
Il fatto che RE 1 sarebbe stato licenziato per gli avvenimenti denunciati non muta la circostanza che, per quanto concerne il procedimento penale, la fattispecie non presentava difficoltà di fatto e di diritto che superavano le sue capacità.
Non si giustifica quindi riconoscere all’imputato la rifusione delle spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, avendo liberamente scelto di farsi assistere malgrado la non oggettiva necessità.
3. Il procuratore pubblico ha esaminato la fattispecie [anche (invero, a suo dire, a titolo principale)] alla luce dell’art. 432 cpv. 1 CPP, secondo cui “se prevale nella causa, l’imputato ha diritto che l’accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili”.
Non si comprende però perché ha ritenuto applicabile la norma.
Spetta infatti – di principio – allo Stato versare all’imputato prosciolto un indennizzo o una riparazione per torto morale in relazione con gli atti delle autorità penali. L’art. 432 cpv. 1 CPP limita di conseguenza l’obbligo di risarcimento dell’accusatore privato alle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1233; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 34; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 430 CPP n. 9 / art. 432 CPP n. 1).
Il cpv. 1 presuppone peraltro che l’accusatore privato abbia fatto valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato e che queste, malgrado fossero mature per il giudizio, siano state respinte nella sentenza (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 432 CPP n. 3 ss.).
Nulla di tutto questo è nondimeno avvenuto nel caso di specie.
4. Si impone infine ancora una considerazione sull’art. 430 CPP.
Questa disposizione prevede, al cpv. 1 lit. c, che l’autorità penale possa ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se le spese dell’imputato sono di esigua entità.
Essa codifica un principio già ritenuto dal Tribunale federale (cfr., per es., decisione 6B_976/2008 dell’8.6.2009 consid. 2.3.), secondo cui il cittadino deve sopportare il rischio, fino ad un certo grado, di un procedimento penale ingiustificato. L’obbligo di risarcimento presuppone di conseguenza una certa obiettiva gravità dell’atto di istruzione e un conseguente notevole danno.
I lavori preparatori al CPP (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1232) menzionano che gli inconvenienti minori quali l’obbligo di comparire una o due volte a un’udienza non danno diritto ad un indennizzo.
Ora, in considerazione dell’art. 430 cpv. 1 lit. c CPP, non si capisce perché il procuratore pubblico abbia riconosciuto all’imputato l’importo di CHF 35.65 per la trasferta al Ministero pubblico (interrogatorio), di tutta evidenza di esigua entità a’ sensi di legge.
Le ragioni di un tale procedere possono tuttavia restare ignote: la pretesa non è oggetto di contestazione in questa sede.
5. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. e 429 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera