Incarto n.
60.2011.41

 

Lugano

6 aprile 2011/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 21/22.2.2011 presentato da

 

 

 

RE 1, ,

patr. da: PR 1, ,

 

 

contro

 

 

la decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà con la quale ha disposto la di lui carcerazione di sicurezza nell’ambito del procedimento inc. MP __________ (inc. GPC __________);

 

 

richiamati gli scritti 23/24.2.2011 e 11/14.3.2011 (duplica) del giudice Marco Villa, presidente della Corte delle assise criminali (che si rimette al giudizio di questa Corte), 24.2.2011 e 15.3.2011 (duplica) del procuratore pubblico Andrea Pagani (che postula la reiezione del gravame), 24/25.2.2011 e 18/21.3.2011 (duplica) del giudice dei provvedimenti coercitivi (che domanda parimenti il non accoglimento dell’impugnativa) e 9/10.3.2011 (replica) di RE 1 (che chiede l’accoglimento del reclamo);

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   RE 1 (__________) è stato arrestato in data 11.5.2010 siccome accusato di omicidio intenzionale, sub. di lesioni gravi e di omicidio colposo in relazione al decesso di __________ (__________) conseguente ai fatti della sera del 22.8.2009 presso un’area di sosta dell’autostrada A2 in direzione sud-nord (AI 37).

 

 

                                  b.   Il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza (rilevabili dal rapporto di polizia e dalle ammissioni dell’accusato) e di bisogni dell’istruzione (in particolare di un pericolo di collusione) [AI 39].

 

 

                                   c.   Il carcere preventivo a cui era astretto RE 1 è stato prorogato dalla competente autorità fino all’11.1.2011 [decisione 9.11.2010 dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto (inc. GIAR __________, AI 131), confermata dall’allora Camera dei ricorsi penali, adita con ricorso 19/22.11.2010, con giudizio 6.12.2010 (inc. CRP __________, AI 139)] e, successivamente, in applicazione del Codice di procedura penale del 5.10.2007, in vigore dall’1.1.2011, fino all’11.2.2011 [decisione 10.1.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________, AI 157), confermata dalla Corte dei reclami penali, a cui si era rivolto l’imputato RE 1 con reclamo 13.1.2011, con sentenza 31.1.2011 (inc. CRP __________, AI 173) e, di seguito, dal Tribunale federale con decisione 14.3.2011 (inc. TF __________)].

 

 

                                  d.   Il magistrato inquirente, in data 1.2.2011, ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________ nei confronti di RE 1 per titolo di omicidio intenzionale giusta l’art. 111 CP [“per avere, a __________, la sera del 22 agosto 2009, verso le ore 21.50, presso l’area di sosta autostradale __________, intenzionalmente cagionato la morte di __________ (__________), colpendolo di sorpresa con una gomitata al viso e quindi, caduto supino al suolo, con due violente pedate, dall’alto verso il basso, all’addome e al collo, causandogli lesioni tali che ne determinarono il decesso intervenuto il 23 agosto 2009 alle ore 00.20 presso l’Ospedale __________ di __________ come alla documentazione in atti, ritenuto che l’imputato, dopo aver ferito __________ e incurante della sorte della vittima a terra, si allontanò velocemente a bordo della sua automobile a fari spenti nell’intento di non essere identificato”] (ACC __________).

 

 

                                   e.   Il medesimo giorno il procuratore pubblico ha inoltrato al giudice dei provvedimenti coercitivi istanza di carcerazione di sicurezza a’ sensi dell’art. 229 cpv. 1 CPP invocando a carico di RE 1 il persistere di un concreto pericolo di recidiva e chiedendo di ordinare la carcerazione fino al termine del dibattimento.

 

 

                                    f.   Con decisione 8.2.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi, dati i presupposti, ha accolto la domanda (inc. GPC __________).

 

                                         Il giudice, ricordato il diritto applicabile, ha esposto le sue considerazioni di cui al giudizio 9.11.2010 in capo all’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza. Ha di seguito confermato un serio e concreto pericolo di recidiva, facendo riferimento alle sue argomentazioni nella decisione 10.1.2011 ed alle motivazioni di questa Corte nella sentenza 31.1.2011 (della quale ha riprodotto le p. da 8 a 17). Ha reputato inapplicabili misure sostitutive in luogo della carcerazione di sicurezza siccome non sufficienti per ovviare all’accertato e grave pericolo di recidiva. Infine, il giudice ha considerato rispettati i principi di proporzionalità e di celerità.

 

 

                                  g.   Con reclamo 21/22.2.2011 RE 1 postula, in via principale, che la predetta decisione sia dichiarata nulla per carenza di motivazione e che sia immediatamente posto in libertà provvisoria oppure che il giudizio sia annullato e che la domanda di carcerazione di sicurezza sia respinta e, in via subordinata, che sia immediatamente posto in libertà provvisoria, in via più subordinata, che la carcerazione di sicurezza sia sostituita con la misura dell’obbligo di residenza al proprio domicilio con o senza sorveglianza elettronica e, in via ancora più subordinata, che l’incarto sia ritornato al procuratore pubblico affinché inoltri una nuova domanda indicante un periodo determinato della carcerazione di sicurezza (in subordine che sia concessa per la durata di un mese).

 

                                         Il reclamante ritiene nulla sub. annullabile la decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi in difetto di motivazione. Quest’ultimo si sarebbe infatti limitato a giustificare il pericolo di recidiva procedendo ad un copia / incolla del giudizio 31.1.2011 della Corte dei reclami penali, inammissibile. La motivazione di una decisione dovrebbe infatti essere notificata / comunicata al momento stesso in cui si pone in essere (materialmente o formalmente) la limitazione della libertà personale dell’imputato. Un modo di procedere contrario configurerebbe un diniego di giustizia.

 

                                         RE 1, che considera pacifica l’esistenza di seri indizi di colpevolezza a suo carico, reputa assente un interesse pubblico al perdurare della sua carcerazione. Il pericolo di recidiva individuato dal perito rimarrebbe circoscritto al verificarsi di eventi per loro natura rari e non frequenti nella vita di tutti i giorni, ciò che non giustificherebbe il mantenimento della carcerazione.

 

                                         Non sarebbe dato un pericolo di recidiva sufficiente a tutelare la decisione impugnata: la giurisprudenza del Tribunale federale in applicazione del previgente diritto prevedrebbe che si possa riconoscere un concreto pericolo di recidiva soltanto in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i reati di cui si temerebbe la reiterazione sono gravi. Il procuratore pubblico, per motivare il pericolo di recidiva, si rifarebbe esclusivamente alla perizia giudiziaria agli atti ed al successivo verbale di delucidazione. Il perito avrebbe rilevato un rischio di essere preda di un raptus analogo a quello che aveva condotto all’apertura del procedimento penale unicamente qualora fosse confrontato con “un’avance omosessuale, esplicita, insistente e pubblica”. Il pericolo di recidiva si fonderebbe su una “rein hypothetische Möglichkeit”: non sussisterebbe dunque un interesse pubblico preponderante nel proteggere la comunità da una minaccia di portata estremamente circoscritta come quella individuata dal perito.

 

                                         Il reclamante sottolinea di seguito l’assenza di una base legale in capo ad un pericolo di recidiva: l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP esigerebbe infatti la commissione, in precedenza, di reati analoghi. Evidenzia che esisterebbe una diatriba sull’interpretazione della predetta disposizione limitata a sapere se sia necessario un precedente o se siano necessari due precedenti per dichiarare adempiuta la condizione per mantenere la carcerazione. Sarebbe nondimeno certo che, in assenza di precedenti, non sarebbe possibile mantenere la carcerazione per il solo pericolo di recidiva. Sostenere il contrario significherebbe soltanto interpretare la norma legale contro il suo tenore letterale rispettivamente fare uso improprio della lingua italiana. In questo senso la norma sarebbe di assoluta chiarezza: un pericolo di recidiva potrebbe sussistere laddove l’imputato, prima dei fatti per i quali è aperto il procedimento penale, abbia già commesso reati analoghi, dunque – nell’ipotesi più favorevole al ragionamento esposto da questa Corte nel giudizio 31.1.2011 – almeno uno oltre a quello per cui l’imputato è perseguito. L’interpretazione teleologica del disposto sarebbe inammissibile: essa non potrebbe infatti contrastare apertamente con il tenore letterale della legge.

 

                                         L’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP non sarebbe applicabile al caso concreto: in passato non si sarebbe mai reso protagonista di reati analoghi a quello per i quali sarebbe perseguito nel presente procedimento penale. Una perizia giudiziaria, la cui portata probatoria sarebbe da discutere in ragione del divergente rapporto di parte, non potrebbe sostituirsi ad esplicite condizioni di legge.

 

                                         Il perito giudiziario, proponendo unicamente un trattamento ambulatoriale, e non l’internamento (art. 64 CP) o una misura terapeutica stazionaria (art. 59 CP), avrebbe ben evidenziato che la reale pericolosità non sarebbe quella che si tenterebbe di professare per mantenerlo in regime di carcerazione di sicurezza.

 

                                         Chiede, in via subordinata, la sostituzione della carcerazione con, segnatamente, l’obbligo di risiedere al proprio domicilio, con o senza sorveglianza elettronica, provvedimento che il CPP prevedrebbe espressamente. Sarebbe il CPP medesimo a fungere da base legale per questo tipo di misura. I Cantoni sarebbero tenuti a darvi seguito. L’argomentazione di cui al considerando 7.5. della decisione 31.1.2011 di questa Corte sarebbe infondata.

 

                                         Il limitato rischio di recidiva (qualora si trovasse confrontato con avances omosessuali esplicite, insistenti e pubbliche) potrebbe essere validamente contenuto se fosse obbligato a rimanere al proprio domicilio, con o senza sorveglianza elettronica: non avrebbe infatti modo di incontrare persone del proprio sesso che potrebbero fargli, in pubblico, delle avances di natura sessuale. In questo senso la detenzione in ambiente carcerario sarebbe addirittura molto meno efficace nel contenere il pericolo di recidiva. Sarebbe infatti in quotidiano contatto con persone di sesso maschile; la possibilità che una di esse possa fargli avances esplicite, insistenti e pubbliche sarebbe molto superiore rispetto all’ambiente domestico (dove non rischierebbe di essere esposto a questo genere di provocazioni). La misura sostitutiva dell’obbligo di residenza in un luogo determinato con o senza sorveglianza elettronica non sarebbe soltanto atta a raggiungere gli obiettivi della carcerazione preventiva, ma addirittura garantirebbe meglio la tutela dell’interesse pubblico rispetto a questa.

 

                                         Non sarebbe un pazzo psicotico che altro non aspetterebbe che aggirarsi per il cantone a picchiare omosessuali, come di fatto si tenterebbe di dipingerlo nelle decisioni prolate. Mai, durante la carcerazione, avrebbe dato adito a dubbi in merito al suo comportamento e al rispetto delle regole imposte dal carcere. Non si intravvederebbero motivi per i quali, nell’ipotesi di una misura sostitutiva, dovrebbe evadere dai domiciliari per frequentare locali notturni e per farsi nuovamente arrestare nel giro di poche decine di minuti, con la prospettiva di essere poi nuovamente posto in carcerazione di sicurezza. Si tratterebbe di un’assurdità.

 

                                         Sottolinea che il procuratore pubblico avrebbe chiesto la carcerazione di sicurezza fino al termine del dibattimento rifacendosi alla prassi dell’allora Camera dei ricorsi penali. Il giudice dei provvedimenti coercitivi non si sarebbe espresso su tale punto. L’art. 229 CPP in materia di carcerazione di sicurezza rinvierebbe, per quanto riguarda gli aspetti procedurali, all’art. 227 CPP disciplinante la proroga della carcerazione preventiva, il cui cpv. 7 prevedrebbe che “la proroga della carcerazione preventiva è di volta in volta concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei mesi”. Il CPP non avrebbe dei termini massimi entro i quali, dopo l’emanazione dell’atto di accusa, debba essere aggiornato il dibattimento; la fase predibattimentale apparirebbe anche più corposa. Non sarebbe quindi affatto garantito che i termini giusta l’art. 227 CPP siano rispettati.

 

                                         Delle ulteriori argomentazioni del reclamante, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, del giudice dei provvedimenti coercitivi e del presidente della Corte delle assise criminali, si dirà – per quanto necessario – nei considerandi successivi.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         A’ sensi dell’art. 222 CPP il carcerato [e il procuratore pubblico (decisioni TF 1B_64/2011 del 17.2.2011, 1B_65/2011 del 22.2.2011 e 1B_83/2011 del 24.2.2011)] può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) o di sicurezza (art. 229 ss. CPP). E’ fatto salvo l’art. 233 CPP.

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, presentato il 21/22.2.2011 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di carcerazione di sicurezza (inc. GPC __________), è tempestivo.

 

                                         RE 1, quale destinatario della decisione e persona in stato di carcerazione di sicurezza, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                         Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

 

                                         Il reclamo in esame è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l’art. 212 cpv. 1 CPP l’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del CPP [secondo i principi di cui all’art. 197 cpv. 1 CPP (Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: a. sono previsti dalla legge; b. vi sono sufficienti indizi di reato; c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe; d. l’importanza del reato li giustifica.”)]. Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati (d’ufficio) non appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 CPP). La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).

 

                                         2.2.

                                         La carcerazione di sicurezza (art. 229 ss. CPP), che mira a garantire la disponibilità dell’imputato durante il procedimento di primo grado e nel corso della procedura di ricorso e l’esecuzione di sanzioni privative della libertà (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1132), è quella durante il periodo tra il deposito dell’atto d’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 328 cpv. 1 CPP) e il giudicato della sentenza (art. 437 CPP), l’inizio di una sanzione privativa della libertà (art. 439 ss. CPP) oppure la liberazione [art. 220 cpv. 2 CPP] (BSK StPO – M. FORSTER, art. 229 CPP n. 1 ss.).

 

                                         La carcerazione di sicurezza – e preventiva – è ammissibile soltanto quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (art. 10 cpv. 2/3 CP) e vi è seriamente da temere che: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art. 221 cpv. 2 CPP la carcerazione preventiva (non tuttavia quella di sicurezza: BSK StPO – M. FORSTER, art. 221 CPP n. 16 nota 65) è pure ammissibile se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.

 

                                         Giusta l’art. 229 cpv. 1 CPP se l’imputato si trova in carcerazione preventiva, la decisione di ordinare la carcerazione di sicurezza spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi, su domanda scritta del pubblico ministero [che procede a’ sensi dell’art. 327 cpv. 2 CPP (Se chiede che sia disposta la carcerazione di sicurezza, il pubblico ministero notifica una copia dell’atto di accusa, unitamente alla sua richiesta, anche al giudice dei provvedimenti coercitivi.”)].

                                         La procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta per analogia: (…) b. dall’art. 227 CPP se l’imputato si trova in carcerazione preventiva (art. 229 cpv. 3 CPP) [BSK StPO – M. FORSTER, art. 229 CPP n. 3/6].

                                         La carcerazione di sicurezza può essere ordinata sia se l’imputato si trova, come in casu, in carcere sia se l’imputato non si trova in carcerazione preventiva, ovvero qualora i motivi di carcerazione emergano soltanto dopo la promozione dell’accusa, nel qual caso chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l’art. 224 CPP e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione di sicurezza (procedura retta per analogia dagli art. 225/226 CPP) [art. 229 cpv. 2 e 3 lit. a CPP].

 

                                         A differenza del previgente CPP TI (art. 102/103) la protrazione della privazione della libertà dopo l’emanazione dell’atto di accusa deve sempre essere oggetto di specifica decisione (Commentario CPP, E. MELI, art. 220 CPP n. 8).

 

                                         2.3.

                                         La carcerazione di sicurezza non è soggetta ad una durata prestabilita e quindi a proroga; l’applicazione dell’art. 227 CPP, al quale rinvia l’art. 229 cpv. 3 lit. b CPP, è limitata alla procedura relativa alla domanda di messa in carcerazione (Commentario CPP, E. MELI, art. 229 CPP n. 15; M. HUG, Kommentar zur StPO, art. 229 CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 229 CPP n. 3; critico, in considerazione del rinvio dell’art. 229 cpv. 3 lit. b CPP all’art. 227 CPP, ed in particolare al suo cpv. 7, BSK StPO – M. FORSTER, art. 229 CPP n. 6). Ciò è da ricondurre al fatto che, essendo stata promossa l’accusa, gli elementi indizianti ed i motivi alternativi necessari per l’adozione della misura sono reputati dati e non suscettibili di controllo ad intervalli regolari (Commentario CPP, E. MELI, art. 229 CPP n. 15). L’imputato e il pubblico ministero possono nondimeno presentare in ogni tempo domanda di scarcerazione (art. 230/233 CPP) [Commentario CPP, E. MELI, art. 229 CPP n. 15]. La carcerazione di sicurezza dura quindi – riservata la scarcerazione giusta gli art. 230 o 233 CPP – fino al giudicato della sentenza oppure fino all’inizio di una sanzione privativa della libertà. La carcerazione deve altresì ossequiare il principio di proporzionalità (art. 212 cpv. 3 CPP) ed il principio di celerità (art. 5 CPP).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         RE 1 ritiene anzitutto nulla sub. annullabile la decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi in difetto di motivazione. Questi si sarebbe infatti limitato a giustificare il pericolo di recidiva procedendo ad un copia / incolla del giudizio 31.1.2011 di questa Corte, inammissibile. La motivazione di una decisione dovrebbe infatti essere notificata / comunicata al momento stesso in cui si pone in essere (materialmente o formalmente) la limitazione della libertà personale dell’imputato. Un modo di procedere contrario configurerebbe un diniego di giustizia.

 

                                         3.2.

                                         L’obbligo di motivazione – elemento essenziale del diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. – è previsto esplicitamente dall’art. 80 cpv. 2 CPP ed impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (decisione TF 6B_609/2009 del 22.2.2011, considerando 3.1.2.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., n. 214 s./260/576; cfr. anche, D. BRÜSCHWEILER, Kommentar zur StPO, art. 80 CPP n. 2). L’autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che essa si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (decisione TF 1B_380/2010 del 14.3.2011, considerando 3.2.1.).

 

                                         La decisione circa la carcerazione di sicurezza, come ogni decisione, deve essere perlomeno sommariamente motivata [cfr., in analogia, art. 226 cpv. 2 seconda frase CPP (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1045)] in capo all’esistenza dei presupposti della carcerazione: la motivazione deve permettere all’imputato (e al procuratore pubblico) di impugnare la sentenza davanti alla giurisdizione di reclamo giusta l’art. 222 CPP (BSK StPO – M. FORSTER, art. 226 CPP n. 6).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di proroga della carcerazione preventiva si può motivare una decisione rinviando a precedenti giudizi oppure aderendo alle motivazioni della domanda di proroga della carcerazione qualora l’imputato non invochi nuovi argomenti; la motivazione a cui si rimanda deve inoltre essere stata redatta nel rispetto dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (decisione TF 1B_235/2009 del 25.9.2009, considerando 3.1.; BSK StPO – M. FORSTER, art. 226 CPP n. 6).

 

                                         Anche l’art. 82 cpv. 4 CPP (secondo cui nella procedura di ricorso, il giudice può rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l’apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all’imputato) [BSK StPO – N. STOHNER, art. 82 CPP n. 9; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 82 CPP n. 15] prevede analoga possibilità (cfr. pure art. 109 cpv. 3 LTF).

 

                                         3.3.

                                         Il giudice dei provvedimenti coercitivi, sul presupposto di cui all’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, pericolo di recidiva, ha indicato che “(…) non può che confermare la presenza di un serio e concreto pericolo di recidiva in capo all’accusato, con riferimento alle conclusioni della decisione 31 gennaio 2011 della CRP, che vengono qui di seguito integralmente richiamate (CRP __________, p. 8-17) e quelle cui è giunto questo giudice nella propria decisione di proroga della carcerazione preventiva 10 gennaio 2011 (GIAR/GPC __________, p. 5-13)” [decisione 8.2.2011, p. 3].

 

                                         Ha di seguito riportato – verbatim – le indicate p. 8-17 della decisione 31.1.2011 di questa Corte, che – respingendo l’impugnativa 13.1.2011 di RE 1 avverso il giudizio 10.1.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi – aveva riconosciuto un pericolo di recidiva giusta l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.

 

                                         Ora – in applicazione della suddetta giurisprudenza dell’Alta Corte in materia di proroga della carcerazione preventiva, applicabile per analogia al caso di specie riguardante la carcerazione di sicurezza (sostanzialmente identica, nei presupposti e nelle limitazioni della libertà, ad una proroga della carcerazione) – si deve necessariamente concludere che la decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi ossequia, manifestamente, l’obbligo di motivazione derivante dal diritto di essere sentito.

 

                                         RE 1, che ha rinunciato a presentare osservazioni all’istanza di carcerazione di sicurezza 1.2.2011 del procuratore pubblico, non ha infatti invocato argomenti differenti rispetto a quelli richiamati con il suo reclamo 13.1.2011 a questa Corte (censure evase con giudizio 31.1.2011, p. 8-17, riportato nella sentenza 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi). Dal 31.1.2011 neppure sono intervenuti nell’inchiesta elementi nuovi, se non che a carico del reclamante è stata promossa l’accusa (fatto, questo, che evidentemente non influisce sulla pericolosità del reclamante e quindi sul concreto pericolo di recidiva).

 

                                         La Corte dei reclami penali, da parte sua, si era diffusamente confrontata con la questione a sapere se l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP (che, secondo il suo tenore letterale, prevede – tra l’altro – l’aver già commesso in precedenza reati analoghi) fosse applicabile al caso concreto, ossequiando – certo – l’obbligo di motivazione. Tanto è vero che il Tribunale federale, respingendo con giudizio 14.3.2011 (inc. TF __________, di cui si dirà in seguito) il ricorso in materia di diritto penale 2/4.2.2011 del reclamante contro la sentenza 31.1.2011 di questa Corte, nulla le aveva rimproverato in merito ad un’eventuale carenza di motivazione.

 

                                         In queste circostanze, la censura di RE 1 in merito ad un difetto di motivazione della decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi, che si era limitato a riprodurre i considerandi del giudizio 31.1.2011 di questa Corte, è infondata.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         La carcerazione di sicurezza implica anzitutto, come detto in precedenza, che l’imputato sia gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (BSK StPO – M. FORSTER, art. 221 CPP n. 1 ss.).

 

                                         L’esame di questo presupposto deve essere effettuato nell’ottica delle finalità dello specifico giudizio relativo alla misura cautelare in discussione, senza che la conclusione possa essere letta quale affermazione di colpevolezza o di innocenza; non si tratta dunque di valutare nella sostanza l’esistenza del reato o la colpevolezza dell’imputato, ossia di addentrarsi in giudizi di merito (Commentario CPP, E. MELI, art. 221 CPP n. 4; art. 229 CPP n. 3).

 

                                         4.2.

                                         RE 1, nel corso dell’interrogatorio 22.7.2010 davanti al magistrato inquirente, confrontato con le risultanze medico legali che attestavano sul corpo della vittima quindici lesioni, ha ammesso di avere sferrato a __________, la sera del 22.8.2009 presso un’area di sosta dell’autostrada A2 in direzione sud-nord, tre colpi in rapida successione, e non solo uno come aveva riferito fino ad allora (verbale di interrogatorio 22.7.2010, AI 77).

 

                                         Si può pertanto concludere – senza necessità di approfondimento, che competerà al giudice di merito – per l’esistenza di gravi e seri indizi di colpevolezza nei confronti del reclamante per il titolo di reato di omicidio intenzionale giusta l’art. 111 CP [secondo cui chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni (BSK Strafrecht II – C. SCHWARZENEGGER, 2. ed., art. 111 CP n. 2 ss.)].

 

                                         Il reclamante ritiene peraltro pacifica la sussistenza di seri indizi di colpevolezza stanti le ammissioni  (reclamo 21/22.2.2011, p. 6).

 

                                         La giurisprudenza e la dottrina inerenti al previgente diritto reputavano inoltre che, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato erano da considerare presenti siccome impliciti nell’atto di accusa (decisione 14.10.2003 dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, inc. GIAR 1997.26802; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, art. 103 CPP TI n. 13).

 

                                         Principio che si può applicare anche in merito all’istituto della promozione dell’accusa ex art. 324 ss. CPP, assimilabile nei suoi effetti (deferimento davanti al competente giudice) all’emanazione di un atto di accusa giusta gli art. 199 ss. CPP TI.

 

                                         Il fatto che l’1.2.2011 il magistrato inquirente abbia promosso l’accusa nei confronti di RE 1 per titolo di omicidio intenzionale (ACC __________) conforta ulteriormente – a questo stadio del procedimento – l’esistenza della prima condizione per ordinare la carcerazione di sicurezza giusta gli art. 229 ss. CPP.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         La carcerazione di sicurezza implica poi – cumulativamente all’esistenza di gravi indizi di reato (BSK StPO – M. FORSTER, art. 221 CPP n. 4) – che vi sia seriamente da temere che l’imputato: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.

 

                                         5.2.

                                         5.2.1.

                                         Il giudice dei provvedimenti coercitivi – facendo riferimento, come esposto, alla decisione 31.1.2011 di questa Corte – ha ritenuto che nel caso concreto fosse adempiuto il presupposto del pericolo di recidiva regolamentato dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.

 

                                         5.2.2.

                                         RE 1 contesta, con argomentazioni non differenti da quelle già proposte con reclamo 13.1.2011, che il disposto in questione sia applicabile al caso: il pericolo di recidiva individuato dal perito rimarrebbe circoscritto al verificarsi di eventi per loro natura rari e non frequenti nella vita di tutti i giorni, ciò che non giustificherebbe il mantenimento della carcerazione; farebbe inoltre difetto una base legale in quanto l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP esigerebbe la commissione, in precedenza, di reati analoghi.

 

                                         5.2.3.

                                         5.2.3.1.

                                         Nel menzionato giudizio 31.1.2011 (p. 8 ss.) questa Corte ha anzitutto riportato quanto ritenuto nella precedente decisione 6.12.2010 (inc. CRP __________) in capo al pericolo di recidiva, fondato sulla perizia psichiatrica (nella quale il perito dr. med. __________ aveva indicato come RE 1 fosse affetto da una turba psichica nell’ambito di un disturbo della personalità di tipo narcisistico, con gravi tratti antisociali, e come, nel caso si fosse riprodotta una situazione che avesse confrontato l’imputato con il disturbo narcisistico – ovvero con la sua omosessualità che non poteva essere ammessa coscientemente – avrebbe potuto commettere nuovi reati dello stesso tipo). Ha di seguito constatato che la delucidazione della perizia giudiziaria il 7.12.2010 non aveva sostanzialmente modificato il contenuto del referto; anche le critiche alla perizia di cui alla consulenza peritale 28.12.2010, di parte, rispettivamente l’inizio di una psicoterapia non erano tali da mutare le predette conclusioni. Ha quindi concluso che – in fatto – non erano occorsi cambiamenti di rilievo tali da modificare quanto precedentemente reputato dalla Corte.

 

                                         Ha, poi, esaminato le modifiche intervenute in diritto con l’entrata in vigore, l’1.1.2011, del Codice di procedura penale – CPP – del 5.10.2007. Ha in particolare esaminato l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP per determinare significato, portata ed implicazioni dei termini “dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi”.

 

                                         Questa Corte, dopo avere proceduto ad interpretare la norma, facendo capo, anche, al Messaggio ed al Rapporto esplicativo alla legge, è giunta alla conclusione che – stante lo scopo di prevenzione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP – un’interpretazione logica e teleologica della disposizione appariva prevalente rispetto a quella storica e letterale: il testo della norma era quindi da interpretare nel senso che per “reati analoghi” si dovessero intendere uno o più reati simili a quelli che seriamente erano temuti per la sicurezza altrui (in questi era compreso anche il reato per cui era pendente il procedimento, in quanto precedente a quelli temuti).

 

                                         Ha reputato, sussumendo la norma al caso concreto, che era pacifico che RE 1 avesse commesso un crimine grave, che poteva essere considerato un reato analogo perpetrato in precedenza. L’esistenza di un referto peritale, proceduralmente prova a tutti gli effetti, rappresentava certo un elemento concreto che concorreva a fondare in modo serio una prognosi a sostegno del pericolo di recidiva. L’assenza di un secondo precedente analogo, unito ad un’interpretazione rigida letterale e storica, avrebbe impedito di perseguire lo scopo di prevenzione, realizzando il rischio di commissione di un crimine grave. Di conseguenza, anche in assenza di uno specifico secondo reato analogo, si doveva ammettere, in applicazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, l’esistenza di un pericolo di recidiva a carico dell’imputato.

 

                                         5.2.3.2.

                                         Il Tribunale federale, con giudizio 14.3.2011, ha ritenuto – respingendo il gravame 2/4.2.2011 dell’imputato – che, con riferimento all’interpretazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, si era in presenza di due differenti beni giuridici da proteggere: da una parte, la libertà personale del carcerato in attesa di giudizio e, dall’altra, la sicurezza pubblica. Ha aggiunto che la sicurezza pubblica non era meno compromessa dal pericolo serio e concreto che un imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto minacciasse seriamente la sicurezza altrui commettendone altri, pericolo che in concreto derivava dal comportamento e dall’accertata turba psichica del ricorrente, che quando vi era seriamente da temere che chi aveva proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compisse poi effettivamente, come previsto dall’art. 221 cpv. 2 CPP. Ha continuato sottolineando che dalla perizia psichiatrica, dal relativo verbale di delucidazione e dagli accertamenti operati dalla Corte cantonale risultava chiaramente che la messa in libertà di RE 1 avrebbe costituito una minaccia grave, seria e concreta per la sicurezza pubblica. Dall’interpretazione sistematica e teleologica dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP in relazione al suo cpv. 2 risultava la volontà del legislatore, precisata nel Messaggio, di tutelare in casi particolarmente gravi la sicurezza altrui prevenendo pericoli seri e concreti. Ha concluso ritenendo che, ricordati la situazione personale dell’imputato ed il suo rifiuto di sottoporsi al necessario trattamento psicoterapico di lunga durata, si era in presenza di un pericolo potenziale particolarmente intenso, grave e realistico, non altrimenti evitabile, se non con la carcerazione. Si era al cospetto di un crimine grave, in relazione al quale la perizia giudiziaria concludeva in determinate condizioni per un chiaro pericolo di recidiva. Appariva manifesto, considerate le specificità del caso, che il legislatore non intendesse, in simili circostanze, esporre ad un serio pericolo la sicurezza di altre persone. Decidere in senso contrario, tenuto conto della situazione psichica di RE 1, della sua imprevedibilità o aggressività, avrebbe significato esporre ad un rischio irresponsabile le vittime potenziali di nuovi, gravi atti di violenza. Era quindi decisiva la circostanza che la sicurezza altrui non fosse meno minacciata in questo caso che in quello previsto dalla fattispecie dell’art. 221 cpv. 2 CPP (decisione 14.3.2011, p. 8 s., considerandi 4.2. ss., inc. TF __________). Ha precisato che questa conclusione non significava che “(…) l’art. 221 cpv. 1 lett. c CPP possa indiscriminatamente essere applicato anche in assenza di reati pregressi, ma lo può essere solo con grande ritegno, in presenza di gravi crimini o delitti e di un pericolo serio e concreto per le potenziali vittime. Spetterà alla giurisprudenza delimitarne, di caso in caso, con particolare circospezione la sua applicazione, tenendo conto delle specificità delle singole, differenti fattispecie” (decisione 14.3.2011, p. 9, considerando 4.5., inc. TF __________).

 

                                         5.2.3.3.

                                         Questa Corte deve – ancora oggi – ribadire l’esistenza di un pericolo di recidiva in applicazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, per le medesime ragioni di cui alla sua sentenza 31.1.2011, fatte proprie dal giudice dei provvedimenti coercitivi in data 8.2.2011, e confermate dall’Alta Corte il 14.3.2011 (inc. TF __________).

 

                                         Si può pertanto integralmente rinviare – in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale (considerando 3.2.) – alle motivazioni della sentenza 31.1.2011 (inc. CRP __________), riassunte al considerando 5.2.3.1.; le argomentazioni del reclamante avverso la sua carcerazione non differiscono peraltro da quelle già proposte in precedenza [“Nonostante anche il reclamo a questa Corte non potrà avere esito differente, in attesa di una decisione del TF la difesa non si può risparmiare dal ribadire le proprie contestazioni in merito al mantenimento in regime di carcerazione preventiva / di sicurezza di RE 1. Di seguito verranno dunque riassunti e ribaditi i principali motivi di contestazione”; “(…) vengono qui ribadite le censure già sollevate dalla difesa nell’ambito delle pregresse procedure ricorsuali, (…)” (reclamo 21/22.2.2011, p. 4)], già compiutamente evase.

 

                                         La situazione psichiatrica del reclamante – che, come detto, sostanzialmente fonda il pericolo di recidiva – non è inoltre mutata in maniera importante rispetto alla citata decisione 31.1.2011.

 

                                         Dal verbale di udienza preliminare 18.3.2011 davanti al giudice Marco Villa, presidente della Corte delle assise criminali, si evince invero che “a domanda del presidente l’avv. PR 1 precisa che, per quanto gli consta sapere, dopo il rifiuto di ammissione al PCT del consulente psichiatrico privato ai fini dell’inizio di una terapia, il suo assistito ha incontrato in due occasioni il Dr. __________. Non sa indicare se per un discorso generale o per scopi terapeutici. Il presidente verificherà” (verbale di udienza 18.3.2011, p. 2).

 

                                         Ora, anche nell’ipotesi in cui RE 1 avesse iniziato un trattamento terapeutico, esso sarebbe di recentissima attuazione.

 

                                         E’ quindi inidoneo a scongiurare il pericolo di recidiva: il perito – sentito nel contesto della delucidazione del rapporto – ha ribadito “(…) la presenza di un rischio di recidiva a carico di RE 1 (qualora si ritrovasse in una situazione analoga a quella del 22.08.2009) perché ci troviamo di fronte ad un’omosessualità dissintona unita ad un disturbo di personalità narcisistica. In particolare all’interno del disturbo di personalità sussiste la problematica dell’omosessualità dissintona che RE 1 deve negare perché narcisisticamente non sopportabile. Ecco perché, se RE 1 si trovasse dinnanzi ad un’avance omosessuale, esplicita, insistente e pubblica, rischia di “esplodere” ”(verbale di interrogatorio 7.12.2010, p. 10 s., AI 140). Ha riferito che la turba psichica dura tutta la vita e che, pur inguaribile, è curabile e gestibile. Ha reputato che “(…) per migliorare a RE 1 sarebbe necessario (non solo sufficiente) un trattamento ambulatoriale. Sottolineo comunque che il percorso è lungo e complesso. Per prendere coscienza delle dinamiche intrapsichiche, RE 1 ha necessità di un trattamento a lungo termine. Detto al contrario e in modo semplicistico, non è sufficiente qualche seduta dallo psichiatra. Inoltre è necessario che l’accusato si faccia curare da un terapeuta esperto” (verbale di interrogatorio 7.12.2010, p. 8, AI 140).

 

                                         Il fatto che in data 1.2.2011 il procuratore pubblico abbia promosso l’accusa a carico di RE 1 deferendolo davanti alla competente Corte è ininfluente per la sua pericolosità. Non si vede infatti in che modo – stante la turba psichica – la circostanza di essere prossimi al giudizio osti al ricadere nell’illecito.

 

                                         E’ quindi ammesso – quale condizione cumulativa all’esistenza di seri e gravi indizi di colpevolezza – un pericolo di recidiva.

 

 

                                   6.   6.1.

                                         Questa Corte, accertati seri indizi di colpevolezza e un pericolo di recidiva, deve (BSK StPO – M. HÄRRI, art. 237 CPP n. 49) esaminare se possano entrare in discussione misure sostitutive.

 

                                         6.2.

                                         L’art. 212 cpv. 2 lit. c CPP prevede – in applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà (Commentario CPP, E. MELI, art. 212 CPP n. 2) – che eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà devono essere revocati (d’ufficio) non appena misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo.

 

                                         Tale assunto – esplicitato dall’art. 197 cpv. 1 lit. c CPP [secondo cui possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: (…) c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe] – è concretizzato dall’art. 237 CPP. Esso disciplina che il giudice competente ordini una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione (cpv. 1).

                                         Sono misure sostitutive segnatamente: a. il versamento di una cauzione; b. il blocco dei documenti d’identità o di legittimazione; c. l’obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato; d. l’obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico; e. l’obbligo di svolgere un lavoro regolare; f. l’obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo; g. il divieto di avere contatti con determinate persone (cpv. 2).

                                         Per sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre l’impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare (cpv. 3).

 

                                         L’obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato (art. 237 cpv. 2 lit. c CPP) concerne il cosiddetto “Hausarrest”, che può essere associato alla sorveglianza elettronica (“electronic monitoring”) [BSK StPO – M. HÄRRI, art. 237 CPP n. 11 ss. / J. WEBER, art. 237 CPP n. 34 ss.]. L’art. 237 cpv. 3 CPP è la base legale della sorveglianza elettronica (Commentario CPP, E. MELI, art. 237 CPP n. 7; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1140).

 

                                         6.3.

                                         RE 1 propone la sostituzione della carcerazione con, segnatamente, l’obbligo di risiedere al proprio domicilio, con o senza sorveglianza elettronica, provvedimento previsto dal CPP.

 

                                         Si tratta di esaminare se gli arresti domiciliari con la “presence monitoring” – ovvero il controllo della presenza al domicilio (BSK StPO – J. WEBER, art. 237 CPP n. 36) – sono atti a scongiurare l’accertato pericolo di recidiva ed a sostituire la carcerazione di sicurezza, che deve essere ordinata e mantenuta soltanto quale ultima ratio (M. HUG, Kommentar zur StPO, art. 237 CPP n. 1).

 

                                         Nel giudizio 31.1.2011 (p. 18 s.) questa Corte aveva ritenuto che il pericolo di recidiva non potesse essere adeguatamente impedito o escluso da un obbligo di dimorare al proprio domicilio. Aveva reputato, tra l’altro, che: “(considerando 7.3.) L’adozione di misure sostitutive presuppone ovviamente che le stesse permettano di raggiungere gli stessi obiettivi della carcerazione preventiva. In quest’ottica occorre anche ponderare gli interessi contrapposti, tra la libertà personale del reclamante e la necessità di tutela della sicurezza altrui. (considerando 7.4.) Questa Corte ritiene che l’esistenza di un rischio di recidiva, come precedentemente ammesso, non possa essere adeguatamente impedito o escluso da un obbligo, imposto al reclamante, di dimorare e rimanere presso il proprio domicilio. E ciò anche ricorrendo alla sorveglianza elettronica. I fatti a fondamento del procedimento a carico del reclamante dimostrano come siano stati sufficienti pochissimi istanti perché, in ragione anche del disturbo diagnosticato e della realizzazione di una situazione di quelle a rischio (di recidiva), egli incorresse in un comportamento violento ed omicida su una persona. In simili circostanze, appare estremamente rischioso (come nel caso di una messa in libertà provvisoria), decretare l’obbligo di “arresti domiciliari”, come richiesto dal reclamante. Una violazione dell’obbligo, facilissima da realizzare, potrebbe essere riscontrata e rilevata solo dopo un certo lasso di tempo (e ciò anche in caso di applicazione di un braccialetto elettronico), ciò che non permetterebbe di scongiurare la realizzazione di un’eventuale situazione particolare nella quale il reclamante potrebbe riavere un raptus del tipo di quello che ha generato i fatti a fondamento del procedimento penale. Neppure può essere escluso, in assenza di una sorveglianza permanente diretta, che una situazione scatenante una possibile ricaduta possa avvenire nel perimetro delle mura domestiche. Nel presente caso, l’esigenza di prevenzione appare prevalente, e non sarebbe sufficientemente tutelata dalla misura sostitutiva proposta”.

 

                                         Queste motivazioni restano pertinenti ancora adesso. Infatti, come esposto al considerando 5.2.3.3., la situazione psichiatrica di RE 1, che determina il pericolo di recidiva, non si è modificata in modo rilevante rispetto alla decisione 31.1.2011.

 

                                         Il reclamante sostiene invero, come già nel precedente reclamo 13.1.2011, che al suo domicilio non avrebbe modo di incontrare persone del proprio sesso che potrebbero fargli, in pubblico, delle avances di natura sessuale. In questo senso la detenzione in ambiente carcerario sarebbe addirittura molto meno efficace nel contenere il pericolo di recidiva. Sarebbe infatti in quotidiano contatto con persone di sesso maschile; la possibilità che una di esse possa fargli avances esplicite, insistenti e pubbliche sarebbe molto superiore rispetto all’ambiente domestico (dove non rischierebbe di essere esposto a questo genere di provocazioni).

 

                                         L’Alta Corte, pur non avendo esaminato il tema delle misure sostitutive [“(…) ricordato che sono o possono essere oggetto di esame da parte delle autorità cantonali” (decisione 14.3.2011, p. 10, considerando 5.2., inc. TF __________)], ha indicato – dopo avere rimproverato a questa Corte di avere motivato la reiezione di misure sostitutive anche con il fatto che la legislazione cantonale prevedeva gli arresti domiciliari soltanto per l’esecuzione di determinate pene, circostanza che nondimeno non reggeva siccome le misure sostitutive (comportando una restrizione meno grave della libertà personale rispetto alla carcerazione) si imponevano anche in assenza di una base legale esplicita – che “(…) il ricorrente adduce che la possibilità di essere esposto a provocazioni omosessuali esplicite, insistenti e pubbliche da parte di persone di sesso maschile sarebbe superiore in carcere rispetto al suo ambiente domestico”. Ha ritenuto dette critiche “(…) non del tutto prive di fondamento (…)”, pur segnalando che “(…) non potrebbero essere tuttavia decisive nel quadro dell’esecuzione di un’eventuale pena privativa della libertà (…)” (decisione 14.3.2011, p. 10, considerando 5.2., inc. TF __________).

 

                                         Ora, il fatto che – in carcere – il reclamante avrebbe maggiore possibilità, rispetto al suo domicilio, di essere esposto ad avances esplicite, insistenti e pubbliche non è sufficiente per concludere che, quindi, sarebbe meglio una misura sostitutiva. Il carcere, infatti, è pur sempre un ambiente controllato, nel senso che – a differenza del proprio domicilio, dove uno si atteggia come crede – impone un certo comportamento. E’ dunque ragionevole ritenere che l’ambiente carcerario esorti ad un autocontrollo.

 

                                         La grave problematica psichiatrica di cui soffre RE 1 – così come accertata dal perito (considerando 5.2.3.3.) – appare di conseguenza, al momento attuale, meglio controllata nel contesto carcerario, proprio per la particolarità del medesimo.

 

                                         Ci si potrebbe chiedere se l’eventuale obbligo di sottoporsi ad un trattamento medico (art. 237 cpv. 2 lit. f CPP) – associato agli arresti domiciliari ed alla “presence monitoring” – sia provvedimento atto a raggiungere gli obiettivi della carcerazione preventiva.

 

                                         La risposta deve essere negativa. Il perito, come già detto, ha infatti indicato che “(…) per migliorare a RE 1 sarebbe necessario (non solo sufficiente) un trattamento ambulatoriale. Sottolineo comunque che il percorso è lungo e complesso. Per prendere coscienza delle dinamiche intrapsichiche, RE 1 ha necessità di un trattamento a lungo termine. Detto al contrario e in modo semplicistico, non è sufficiente qualche seduta dallo psichiatra. Inoltre è necessario che l’accusato si faccia curare da un terapeuta esperto” (verbale di interrogatorio 7.12.2010, p. 8, AI 140).

 

                                         Il reclamante, dunque, allo stato odierno, non è in grado di controllare la sua malattia, che necessita di lungo trattamento.

 

                                         Altre misure sostitutive atte a vincere il pericolo di recidiva non se ne vedono. Il reclamante si limita a proporre quanto già discusso (arresti domiciliari e controllo elettronico della presenza).

 

                                         La carcerazione di sicurezza ordinata a carico di RE 1 non può perciò essere rimpiazzata da una misura sostitutiva.

 

 

                                   7.   7.1.

                                         7.1.1.

                                         Il reclamante rimprovera al giudice dei provvedimenti coercitivi di non essersi espresso sulla domanda del procuratore pubblico che aveva chiesto la carcerazione di sicurezza fino al termine del dibattimento rifacendosi alla prassi dell’allora Camera dei ricorsi penali. L’art. 229 CPP rinvierebbe, per quanto riguarda gli aspetti procedurali, all’art. 227 CPP disciplinante la proroga della carcerazione preventiva, il cui cpv. 7 prevedrebbe che “la proroga della carcerazione preventiva è di volta in volta concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei mesi”. Il CPP non indicherebbe termini massimi entro i quali, dopo l’emanazione dell’atto di accusa, debba essere aggiornato il dibattimento; la fase predibattimentale apparirebbe, secondo il nuovo diritto, anche più corposa. Non sarebbe pertanto affatto garantito che i termini giusta l’art. 227 CPP siano rispettati.

 

                                         7.1.2.

                                         Al considerando 2.3., al quale si rinvia, già si è detto che la carcerazione di sicurezza non è soggetta ad una durata prestabilita e quindi a proroga; l’applicazione dell’art. 227 CPP, al quale rimanda l’art. 229 cpv. 3 lit. b CPP, è infatti limitata alla procedura relativa alla domanda di messa in carcerazione. Ciò è da ricondurre al fatto che, essendo stata promossa l’accusa, gli elementi indizianti ed i motivi alternativi necessari per l’adozione della misura sono reputati dati e non suscettibili di controllo ad intervalli regolari (Commentario CPP, E. MELI, art. 229 CPP n. 15).

 

                                         Questa situazione non implica tuttavia che, dovessero venire meno i motivi di carcerazione, l’imputato debba restare detenuto.

 

                                         L’art. 212 cpv. 2 CPP impone infatti che eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vadano revocati (d’ufficio) non appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo. Le competenti autorità – ovvero segnatamente il magistrato inquirente e, dopo la promozione dell’accusa, il giudice – devono quindi costantemente esaminare, a prescindere da un’esplicita domanda dell’imputato, la sussistenza dei motivi di carcerazione (U. WEDER, Kommentar zur StPO, art. 212 CPP n. 7).

 

                                         In materia di carcerazione di sicurezza l’art. 230 CPP prevede esplicitamente che, nel procedimento di primo grado (art. 328 ss. CPP), l’imputato e il pubblico ministero possano presentare domanda di scarcerazione (cpv. 1); inoltre, previo accordo del pubblico ministero, la scarcerazione può essere ordinata anche di propria iniziativa da chi dirige il procedimento (cpv. 4 prima frase).

 

                                         Il fatto che la carcerazione di sicurezza non sia soggetta ad una durata prestabilita e pertanto a proroga, con la conseguenza che essa perduri, riservata la scarcerazione giusta gli art. 230 o 233 CPP, fino al giudicato della sentenza oppure fino all’inizio di una sanzione privativa della libertà (art. 220 cpv. 2 CPP), è dunque compatibile con il diritto dell’imputato di restare in libertà (art. 212 cpv. 1 prima frase CPP), ossia con il diritto a che possa essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti del CPP (art. 212 cpv. 1 seconda frase CPP).

 

                                         7.1.3.

                                         Il giudice dei provvedimenti coercitivi, accogliendo l’istanza del procuratore pubblico senza indicare una durata precisa della privazione della libertà (in analogia a quanto invece prevede l’art. 227 cpv. 7 CPP), ha – formalmente – disposto correttamente la carcerazione di sicurezza del reclamante RE 1, che si protrarrà fino al giudicato della sentenza, all’inizio di una sanzione privativa della libertà o alla liberazione (art. 220 cpv. 2 CPP).

 

                                         7.2.

                                         Rimane da valutare se la carcerazione ordinata formalmente in maniera corretta rispetti, materialmente, il principio di proporzionalità secondo cui la durata della carcerazione non può superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP) ed il principio di celerità.

 

                                         7.2.1.

                                         Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito. Si considera, nell’esame della proporzionalità della durata della carcerazione, la gravità dei reati oggetto del procedimento (decisione TF 1B_9/2011 del 7.2.2011, considerando 7.1.; BSK StPO – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, art. 212 CPP n. 12 ss.).

 

                                         La carcerazione può inoltre essere problematica in caso di ritardo ingiustificato nel corso della procedura penale e quindi di violazione del principio di celerità (art. 5 CPP); la valutazione si effettua con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, anche, al comportamento dell’arrestato (decisione TF 1B_69/2011 del 4.3.2011, considerando 4.1.; BSK StPO – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, art. 212 CPP n. 16 ss.).

 

 

                                         7.2.2.

                                         RE 1 è stato arrestato l’11.5.2010; da allora si trova in carcerazione, preventiva prima e di sicurezza dall’8.2.2011, per l’ipotesi di reato di omicidio intenzionale giusta l’art. 111 CP, reato punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

 

                                         Dal verbale di udienza preliminare 18.3.2011 davanti al giudice Marco Villa, presidente della competente Corte, si evince che l’avv. PR 1 si è impegnato a comunicargli le date in cui i consulenti medici di parte avrebbero potuto presenziare al processo, “(…) affinché si possa indire in quei giorni il dibattimento e questo per i mesi di maggio, giugno e luglio 2011 (p. 2).

 

                                         Ora, in considerazione del reato di cui l’imputato è accusato e dei relativi gravi fatti ascrittigli, si può ritenere che la presumibile pena nei confronti del reclamante sarà ampiamente superiore alla carcerazione fin qui sofferta ed ancora da soffrire, e questo anche nell’ipotesi in cui il dibattimento potesse avere luogo solo in luglio (momento in cui RE 1 avrà trascorso in carcere 14 mesi).

                                         Il procedimento penale a suo carico è – inoltre – stato condotto nel rispetto del principio di celerità (art. 5 cpv. 2 CPP).

 

 

                                   8.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 212, 220 ss., 229 ss. e 237 CPP, 111 CP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera