Incarto n.
60.2011.63

 

Lugano

9 maggio 2011/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

 

sedente per statuire sull’istanza 10/28.2.2011 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria di cui all’incarto __________ la trasmissione di alcuni atti penali inerenti a diversi incarti penali;

 

 

premesso che l’istanza datata 10.2.2011 è stata inviata alla Polizia cantonale, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico, cui è giunta il 16.2.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha a sua volta trasmessa, per competenza, a questa Corte il 28.2.2011, allegando copia di diversi atti penali;

 

 

richiamati gli scritti 15.4.2011 della IS 1 e 29.4.2011 del procuratore pubblico, di cui si dirà, in seguito;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

1.Presso la IS 1 è pendente una procedura civile ordinaria promossa il 26.8.2008 da PI 2 (patr. da: Studio legale PR 1, __________) contro PI 3 (patr. da: avv. PR 2, __________) (inc. __________).

 

In data 10.2.2011 il Pretore aggiunto della IS 1, richiamando il verbale di udienza 6.5.2009 e in applicazione dell’art. 215 CPC TI, ha invitato la Polizia cantonale di __________ a trasmettergli "tutti i verbali e la documentazione inerente ai vari interventi eseguiti presso le proprietà dei signori PI 3 e/o PI 2 a __________, che hanno coinvolto entrambi i proprietari" (cfr. richiamo documenti 10.2.2011, inc. __________, doc. 1.a).

 

 

2.La predetta istanza è stata inviata dal Pretore aggiunto direttamente alla Polizia cantonale, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – in data 28.2.2011 (unitamente a diversa documentazione) l’ha a sua volta trasmessa, per competenza, a questa Corte.

 

                                         In data 15/18.4.2011, su richiesta 24.3.2011 di questa Corte, il Pretore Luca Losa – a completazione dell’istanza 10/28.2.2011 – ha inviato uno scritto datato 12.4.2011 dell’avv. __________ (patrocinatore di PI 2, parte attrice nell’ambito del procedimento civile di cui all’incarto __________), il quale ha precisato il richiamo dei seguenti documenti:

 

-   NLP __________: rapporto di segnalazione della Polizia cantonale 24.10.2008;

-   inc. __________ (NLP __________): scritto 20.10.2008 di __________ al Ministero pubblico;

-   inc. __________ (NLP __________): scritti 28.2.2008 e 29.2.2008 di PI 2 alla Polizia di __________;

-   NLP __________ e __________: rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 26.10.2009;

-   NLP __________: rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 11.11.2008 e fotografie allegate (veicolo, escavatore e sasso ostacolanti la strada);

-   NLP __________: rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 19.1.2009.

 

L’avv. __________ ha inoltre richiamato "(…) dalla Polizia intercomunale di __________ e dalla Polizia Cantonale tutti i verbali e la documentazione inerente ai vari interventi eseguiti presso le proprietà dei signori PI 3 e/o PI 2 a __________, che hanno coinvolto entrambi i proprietari durante l’anno 2008 e che non sono sfociati in reciproche denunce o querele" (scritto 12.4.2011, p. 2, doc. 3.a).

 

 

3.Con scritto 29.4.2011 il procuratore pubblico ha in particolare segnalato di non avere alcuna osservazione da formulare in merito alla suddetta richiesta, precisando tuttavia che non vi è alcuna traccia degli scritti 28.2.2008 e 29.2.2008 di cui all’incarto sfociato nel NLP __________, che peraltro è stato aperto l’8.10.2009 (doc. 5).

 

 

4.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

5.Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

 

 

6.6.1.

                                         Giova anzitutto rilevare che presso il Ministero pubblico risultano numerosi procedimenti penali inerenti a PI 2, al di lei marito __________ e a PI 3, che sono vicini di casa e che da diversi anni hanno problemi di vicinato.

 

Ciò posto, nella fattispecie in esame può sussistere una connessione tra la causa civile ordinaria di cui all’incarto __________ e la documentazione richiamata, considerato che le parti del procedimento civile di cui all’incarto __________ corrispondono in sostanza a quelle dei procedimenti penali richiamati.

                                         È quindi, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

                                         Di conseguenza i seguenti documenti vengono trasmessi, in copia, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, segnatamente:

 

                                         -  rapporto di segnalazione 24.10.2008 (3 pagine);

                                         -  scritto 20.10.2008 di PI 3 e __________ al Ministero pubblico (5 pagine);

                                         -  rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 26.10.2009 (32 pagine);

                                         -  rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 11.11.2008 (con allegate tre fotografie) (12 pagine);

                                         -  rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 19.1.2009 (10 pagine).

 

                                         6.2.

                                         Per quanto concerne gli scritti 28.2.2008 e 29.2.2008 di PI 2 alla Polizia di __________ il procuratore pubblico ha precisato che degli stessi non vi è alcuna traccia nell’incarto sfociato nel NLP __________, segnalando parimenti che il procedimento penale è stato aperto soltanto l’8.10.2009. Questa Corte non può di conseguenza dare seguito alla richiesta.

 

                                         6.3.

Circa il postulato richiamo "(…) dalla Polizia intercomunale di __________ e dalla Polizia Cantonale" dei verbali e della "(…) documentazione inerente ai vari interventi eseguiti presso le proprietà dei signori PI 3 e/o PI 2 a __________, che hanno coinvolto entrambi i proprietari durante l’anno 2008 e che non sono sfociati in reciproche denunce o querele" (scritto 12.4.2011, p. 2, doc. 3.a) vengono trasmessi, sempre in copia, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione i rapporti d’inchiesta di polizia giudiziaria riguardanti l’anno 2008 consegnatici dal procuratore pubblico, ossia:

 

                                         -  rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 22.5.2008 (8 pagine);

                                         -  rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 12.7.2008 (11 pagine);

                                         -  rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 30.8.2008 (15 pagine);

                                         -  rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 11.11.2008 (8 pagine).

 

 

7.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 90.--, per complessivi CHF 190.-- (centonovanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera