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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 16.2./4.3.2011 presentata da
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IS 1 |
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tendente ad ottenere copia del decreto di accusa 2.11.1993 emanato a suo carico; |
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premesso che l’istanza 16.2.2011 è stata indirizzata al Ministero pubblico della Confederazione, Lugano, che l’ha ricevuta il 17.2.2011, che con scritto 18/21.2.2011 l’ha trasmessa al Ministero pubblico di Lugano, che a sua volta – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 3/4.3.2011, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di quanto accaduto il 27.2.1993 a __________ e degli esposti penali 12.3.1993 sporti dalla __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (tra l’altro) a carico di IS 1 per titolo di furto, sfociato nel decreto di accusa 2.11.1993 emanato dall’allora procuratore pubblico Franco Lardelli (mediante il quale ha, tra l’altro, dichiarato IS 1 autore colpevole di furto in relazione ai fatti avvenuti il 27.2.1993, a __________, e lo ha condannato alla pena di dieci giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DAP __________, AI 9 – inc. MP __________).
Il succitato decreto, con riferimento alla persona di IS 1, è cresciuto in giudicato il 22.11.1993.
2. Con scritto 16.2.2011 – trasmesso, per competenza, a questa Corte il 3/4.3.2011 – IS 1 chiede di ottenere copia del decreto di accusa 2.11.1993, poiché "(…) l’ufficio di vigilanza sullo stato civile ne ha bisogno per completare il mio incarto di naturalizzazione", allegando parimenti copia del suo permesso di domicilio (istanza 16.2./4.3.2011 e documento ivi annesso).
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
In base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG.
5. Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’istante nella sua richiesta e la giurisprudenza di questa Corte – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 ad ottenere copia del decreto di accusa 2.11.1993 (DAP __________), che peraltro l’ha interessato personalmente in qualità di accusato.
Di conseguenza, copia del decreto di accusa 2.11.1993 (DAP __________) viene trasmessa al qui istante unitamente alla presente decisione.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera