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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 17/21.3.2011 presentata da
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RE 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti di cui all’incarto MP __________ e del NLP __________; |
premesso che la richiesta datata 17.3.2011 è giunta al Ministero pubblico il 21.3.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 21.3.2011, rilevando che nulla osta alla trasmissione degli atti richiesti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della segnalazione 26/27.8.2009, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di RE 1 per l’ipotesi di reato di atti sessuali con fanciulli giusta l’art. 187 CP, sfociato nel decreto di non luogo a procedere 19.1.2011 emanato dal procuratore pubblico Marisa Alfier (NLP __________ – inc. MP __________).
2.Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – RE 1 ha chiesto la trasmissione, in copia, degli atti di cui al surriferito procedimento penale e del relativo decreto di non luogo a procedere (NLP __________).
Con scritto 22.3.2011, sollecitato il 12.4.2011, questa Corte ha chiesto all’istante di precisare i motivi alla base della sua richiesta, per poter stabilire l’adempimento o meno dell’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Con scritto 9/10.5.2011 RE 1 si è scusato per il ritardo della sua risposta, avendo subito un intervento chirurgico. Ha ripresentato la sua richiesta di ottenere copia degli atti di cui all’incarto MP __________ e del NLP __________, poiché smarrito. L’interesse giuridico legittimo si fonda sul fatto che è intenzionato a trasmettere la documentazione alla CTR di __________.
A seguito della richiesta 10.5.2011 di questa Corte di produrre un certificato medico attestante il periodo di degenza in ospedale, ha prodotto diversa documentazione, da cui risulta che è stato effettivamente operato il 28.3.2011 (doc. 6).
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone all’istanza.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia del decreto di non luogo a procedere 19.1.2011 (NLP __________), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte.
La sua richiesta, per contro, di ottenere copia di tutti gli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ non può essere accolta.
Dalla lettura dell’incarto penale emerge che la fattispecie in esame è particolare e delicata, sia per la natura del procedimento penale, sia per la situazione famigliare creatasi attorno alla minorenne __________, figlia del qui istante.
Dal punto di vista dell’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG e della giurisprudenza di questa Corte, non si può negare a priori un interesse dell’istante, poiché è stato parte del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato.
Ciononostante, nella necessaria ponderazione degli interessi delle parti in gioco, nel caso in esame gli interessi della minorenne __________ devono prevalere su quelli del padre.
A ciò aggiungasi che se la CTR di __________ dovesse avere bisogno di compulsare gli atti del procedimento penale in questione, può formulare presso questa Corte un’istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG.
Va infine evidenziato che nel decreto di non luogo a procedere 19.1.2011 (NLP __________) il procuratore pubblico ha esposto in modo chiaro la fattispecie, riprendendo la querela, gli interrogatori esperiti in sede di polizia e lo scritto 21.3.2010 della psicologa e psicoterapeuta __________.
Alla luce di quanto sopra esposto, la richiesta del qui istante viene accolta limitatamente al decreto di non luogo a procedere 19.1.2011 (NLP __________), che viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera