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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 13.1.2011 presentato da
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RE 1, , patr. da: PR 1, , |
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contro |
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la decisione di proroga del carcere preventivo del 10.1.2011 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà (inc. GIAR __________); |
richiamato lo scritto 18/19.1.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi mediante il quale comunica di non presentare osservazioni, rifacendosi integralmente alla decisione impugnata;
richiamate le osservazioni 19.1.2011 del procuratore pubblico Andrea Pagani mediante le quali postula la reiezione del reclamo;
richiamato lo scritto di replica 21/24.1.2011 del patrocinatore del reclamante;
richiamate le osservazioni 25.1.2011 di duplica del procuratore pubblico;
richiamato lo scritto 25/26.1.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il reclamante è stato arrestato l’11.5.2010 in quanto accusato di essere il responsabile della morte di __________ avvenuta il __________ presso __________. L’arresto è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà.
b. Il 29.10.2010 il procuratore pubblico ha presentato una richiesta di proroga del carcere preventivo fino all’11.1.2011, al fine di potere concludere l’inchiesta ed emanare l’atto d’accusa.
Con decisione 9.11.2010 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto ha prorogato il carcere preventivo fino alla data richiesta (inc. GIAR __________)
c. Il successivo ricorso all’allora Camera dei ricorsi penali del 19/22.11.2010 è stato respinto con decisione 6.12.2010 (inc. __________).
d. Con istanza del 15.12.2010, il procuratore pubblico ha chiesto un’ulteriore proroga del carcere preventivo di un mese.
e. Dopo aver indetto un’udienza in data 5.1.2011, con la decisione qui impugnata, emanata il 10.1.2011, il giudice dei provvedimento coercitivi ha accolto l’istanza di proroga della carcerazione preventiva fino all’11.2.2011 (inc. GIAR __________).
Nella sua decisione, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha preso atto dell’entrata in vigore del CPP, applicabile da subito con riferimento agli art. 448 e 449 CPP.
Esaminate le norme a fondamento della carcerazione preventiva, e ritenuta pacifica l’esistenza dei gravi indizi di reato, il giudice dei provvedimenti coercitivi si è concentrato sul pericolo di recidiva, nonché sulla proporzionalità.
Riguardo al pericolo di recidiva dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha constatato che lo scopo di detto motivo di carcerazione è la prevenzione, finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica. Per il magistrato, il legislatore ha posto “delle barriere” onde evitare che a fondamento del pericolo di recidiva possano essere poste mere supposizioni. Tra queste barriere c’è l’esistenza di reati analoghi, rispetto a quelli che seriamente si teme possano essere ulteriormente commessi. Nella formulazione di quest’ultima prognosi, l’esistenza di reati analoghi ha, per il giudice dei provvedimenti coercitivi, valore di indizio. Per il magistrato il pericolo di recidiva è dato se c’è una prognosi di recidiva infausta ed i crimini o delitti temuti raggiungono la gravità richiesta dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.
Nella concreta valutazione della prognosi per il qui reclamante, tra gli elementi oggettivi da prendere in considerazione, il magistrato esclude che gli episodi passati invocati dal procuratore pubblico (il precedente per stupefacenti, gli episodi del 3.8.2008, di dieci anni prima a __________ e del __________ a __________) possano assurgere a reati analoghi ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP. Come precedente rilevante rimane pertanto solo l’episodio all’origine dell’arresto: non sarebbe adempiuta la condizione dei reati analoghi.
Nella decisione il magistrato riprende quanto in precedenza deciso sul pericolo di recidiva (riproducendo brani della decisione del 9.11.2010), cita la precedente decisione della Camera dei ricorsi penali del 6.12.2010, esamina il verbale di delucidazione del 7.12.2010 del perito giudiziario, e conclude che l’assenza dei reati analoghi (al plurale) può essere surrogata dalla presenza di un altro mezzo di prova (la perizia psichiatrica ed il suo complemento) che fa stato di un pericolo di recidiva.
Detto altrimenti, anche se il pericolo di recidiva non risulta da reati analoghi (al plurale), tale pericolo può essere comunque, seppur eccezionalmente e con grande prudenza, ammesso anche in presenza di una perizia psichiatrica. Quest’ultima infatti è un mezzo di prova oggettivo, su basi scientifiche, al quale di principio il giudice è vincolato, e che pertanto può fondare il pericolo di recidiva ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.
Il magistrato aggiunge che la perizia psichiatrica, nel caso di specie, potrebbe costituire pure elemento di applicazione dell’art. 221 cpv. 2 CPP. Dato che la perizia fonda il serio timore che il reclamante, in determinate circostanze per nulla eccezionali, possa commettere un grave crimine, ciò minaccia seriamente la sicurezza altrui. Questo anche se l’imputato non abbia espressamente proferito una minaccia esplicita (verbale o scritta): la minaccia oggettivamente risulterebbe dalla perizia medesima.
Nella propria decisione, il magistrato esclude poi le misure sostitutive genericamente proposte dalla difesa, in alternativa alla carcerazione in quanto inapplicabili.
Riguardo alla proporzionalità, il magistrato ritiene infine che un mese di proroga rispetti il suddetto principio, in considerazione della finalità della proroga, ed anche con riferimento all’imperativo di celerità dell’art. 5 CPP, stante la gravità oggettiva dell’imputazione e con riferimento alla possibile pena. Il giudice conclude concedendo la proroga.
f. Nel proprio gravame, il reclamante fa il punto sul procedimento, ricorda come si sia opposto alla proroga del carcere preventivo, argomentando con riferimento al verbale di delucidazione del perito e all’entrata in vigore del nuovo CPP.
Fa riferimento all’inizio della psicoterapia che sta intraprendendo, come presa di coscienza del proprio problema, ciò che rende ancora più remoto il rischio che, se messo in libertà, possa tornare a commettere nuovi reati.
Nel merito, il reclamante censura la decisione del magistrato per l’interpretazione estensiva dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP e per avere respinto l’applicabilità della misura sostitutiva degli arresti domiciliari proposta.
Non contestata nel gravame è al contrario l’esistenza di seri indizi di colpevolezza a carico dell’imputato.
Riguardo al pericolo di recidiva, il reclamante parte dalla giurisprudenza del TF (che esige una prognosi sfavorevole riguardo alla previsione di reiterazione di reati) e conclude che, nel caso presente, ci sia solo una possibilità meramente ipotetica di commissione di nuovi reati.
Con riferimento al referto peritale e al verbale di delucidazione della perizia, il gravame evidenzia come il perito abbia circoscritto il pericolo di nuovi reati solo nel caso di “avance” omosessuale, esplicita, insistente e pubblica.
Più in generale, il reclamante espone poi critiche al referto peritale, che presterebbe il fianco a fondate contestazioni, sorreggendo detta argomentazione con una Consulenza peritale datata 28.12.2010 ed allegata al gravame. Per gli esperti consultati dalla difesa, il pericolo di recidiva sarebbe dato solo in situazioni estreme, nelle quali vi siano profferte omosessuali esplicite, insistenti ed insopportabili
Con riferimento all’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, il reclamante evidenzia come sia necessario, per la sua applicazione, la realizzazione in passato di almeno due reati. L’interpretazione data nella decisione impugnata sarebbe contraria al principio di legalità (perché il testo della norma è chiaro e non consente interpretazione diversa dal senso letterale) e al principio della separazione dei poteri.
Con riferimento all’art. 221 cpv. 2 CPP il reclamante contesta l’interpretazione data dal magistrato nella decisione impugnata, ritenendo la norma inapplicabile al suo caso, non avendo egli mai proferito minaccia alcuna nei confronti di chicchessia.
Con riferimento alle misure sostitutive, il reclamante censura la decisione del giudice che ha ritenuto le richieste della difesa inadeguatamente motivate.
Per la richiesta di arresti domiciliari (con o senza braccialetto elettronico), il reclamante fa riferimento all’art. 237 CPP, che elenca le misure sostitutive alla carcerazione preventiva.
Il gravame propone in concreto di ricorrere agli arresti domiciliari, anche se finora non praticati nel nostro Cantone, poiché sono indicati nel nuovo CPP.
Nel caso del reclamante, a giudizio di quest’ultimo e della sua difesa, gli arresti domiciliari sarebbero certamente più idonei rispetto alla carcerazione preventiva: in particolare, gli arresti al proprio domicilio permetterebbero di evitare situazioni di “avances” di tipo omosessuale. Per il reclamante, la situazione di carcerazione preventiva lo esporrebbe maggiormente a possibili “avances” di questo genere, essendo il carcere un ambiente pieno di persone di sesso maschile.
A mente del reclamante, gli arresti domiciliari faciliterebbero anche la psicoterapia intrapresa.
Il reclamante conclude chiedendo in via principale di essere posto in libertà provvisoria: in via subordinata chiede la sostituzione della carcerazione preventiva con l’obbligo di residenza presso il proprio domicilio, con o senza sorveglianza elettronica.
Con scritto 13/14.1.2011, il patrocinatore del reclamante ha fatto una precisazione al gravame riguardo all’inizio della psicoterapia.
g. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rinunciato a presentare osservazioni al gravame, rinviando alla decisione impugnata.
h. Il procuratore pubblico ritiene dato il pericolo di recidiva ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP poiché la stessa norma va interpretata alla luce della finalità preventiva che persegue: pertanto il giudice ha correttamente basato la sua decisione sulla perizia giudiziaria, onde tutelare l’ordine pubblico. Il procuratore pubblico espone nelle proprie osservazioni i risultati dell’esame peritale.
Con riferimento alla psicoterapia asseritamente intrapresa, il procuratore pubblico esprime delle perplessità sulla conduzione da parte di uno psicologo (in luogo di uno psichiatra) e sulla possibilità che poche sedute possano da subito produrre il risultato sperato, con riferimento al pericolo di recidiva da scongiurare. Per il procuratore pubblico permane inalterato un grosso pericolo di recidiva a carico del reclamante. Egli ritiene che le situazioni che potrebbero ingenerare la recidiva non siano per nulla improbabili, ritenuto come lo stesso reclamante sia già stato, anche in passato, confrontato con episodi richiamanti l’omosessualità. Per il procuratore pubblico, il pericolo di recidiva sarebbe concreto e pienamente realizzato ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.
Con riferimento al pericolo di esecuzione della minaccia (art. 221 cpv. 2 CPP), il procuratore pubblico ritiene che, perché sia proferita, sarebbero sufficienti anche degli atti concludenti, nel caso concreto risultanti dall’esame psichico.
Con riferimento alle misure sostitutive, il procuratore pubblico giudica che non ne esistano di efficaci. L’obbligo di residenza (con o senza sorveglianza elettronica) non annullerebbe il pericolo di recidiva, vista la possibilità di “evadere” dai domiciliari, ritenuto che poche ore di libertà potrebbero realizzare il rischio concreto di recidiva. Con riferimento al principio della proporzionalità, ed in particolare alla celerità, il procuratore pubblico evidenzia come i ritardi nella delucidazione peritale sarebbero dovuti alla difesa, che pure avrebbe rallentato il procedimento con due gravami nel mese di novembre. Conclude chiedendo di respingere il reclamo.
i. Con allegato di replica, il reclamante contesta che gli episodi passati, evocati del procuratore pubblico (e non considerati quali reati analoghi dal giudice dei provvedimenti coercitivi), possano fondare un pericolo di recidiva ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.
Neppure è applicabile il cpv. 2 della medesima norma, ritenuto che presupporrebbe una minaccia proferita a persona ben precisa, ciò che non sarebbe mai accaduto.
Per gli arresti domiciliari, il reclamante contesta l’ipotesi di un’eventuale “evasione” dal suo domicilio, considerato anche il suo comportamento durante la carcerazione preventiva.
Il reclamante ribadisce che la sua attuale situazione carceraria è più a rischio di “avances” rispetto agli arresti domiciliari.
Per i tempi dell’inchiesta, la difesa giudica le osservazioni del procuratore pubblico lesive dei diritti della difesa.
Riguardo alla psicoterapia, la difesa sostiene che possa essere condotta anche da uno psicologo, e aggiunge che la prima seduta ha avuto luogo il 18.1.2011.
j. Nelle osservazioni di duplica, il procuratore pubblico ha ribadito quanto già osservato in precedenza, confermando l’esistenza del pericolo di recidiva, della minaccia, nonché il rispetto della proporzionalità.
k. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non duplicare alle osservazioni di replica.
1. 1.1.
La Corte dei reclami penali è autorità competente a giudicare i reclami contro le decisioni di proroga della carcerazione preventiva da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi, giusta l’art. 222 CPP.
1.2.
Il gravame, interposto il 13.1.2011 contro la decisione di proroga 10.1.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi, è tempestivo con riferimento all’art. 396 cpv. 1 CPP.
1.3.
Il reclamante, quale destinatario della decisione e persona in stato di carcerazione preventiva, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP, in quanto ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Il patrocinatore legale è legittimato a rappresentare il reclamante.
1.4.
Le esigenze di forma (art. 396 cpv. 1 CPP) e di motivazione (art. 396 cpv. 1 e 385 CPP) sono pacificamente rispettate.
2. Secondo l’art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile anzitutto quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto. Inoltre, si deve seriamente temere che l’imputato: (lit. a) si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; (lit. b) influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o (lit. c) minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.
Secondo l’art. 221 cpv. 2 CPP la carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine, lo compia effettivamente.
Il diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto, e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara, è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità.
Va ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, non spetta alla CRP esprimersi in termini definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice di merito. Ciò significa che la CRP deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni del giudice di merito
3. Nel presente caso non è contestata, e dall’esame degli atti appare pacifica, l’esistenza di gravi e seri indizi di colpevolezza a carico del reclamante, che peraltro ammette nel gravame l’adempimento di detta condizione.
Controverse sono l’esistenza di un pericolo di recidiva (con riferimento per un verso alla delucidazione del referto peritale del 7.12.2010, e per altro verso al cambiamento del diritto applicabile), nonché la (mancata) adozione di misure sostitutive alla carcerazione preventiva, nell’ottica della proporzionalità.
4. 4.1.
Riguardo al pericolo di recidiva, nella precedente decisione del 6.12.2010 (inc. __________), la Camera dei ricorsi penali aveva così deciso:
“5.1.
Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005, 1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).
5.2.
Il giudice dell’istruzione e dell’arresto e il procuratore pubblico, per una parte, il ricorrente e la sua difesa, per altra parte, fanno tutti riferimento alla perizia agli atti per dedurre l’esistenza o meno del pericolo di recidiva.
5.3.
Il referto invocato è quello della dr.ssa __________ del 4.10.2010, acquisito agli atti quale AI 115.
5.4.
Nella perizia, la specialista indica come il ricorrente sia (al momento dei fatti, ma anche tuttora) affetto (p. 35) da una turba psichica nell’ambito di un disturbo della personalità di tipo narcisistico, con gravi tratti antisociali (ICD 10, F 60.8 della scala diagnostica).
Il reato imputato al ricorrente trova, per il perito, la sua spiegazione in una problematica narcisistica con un’omosessualità che non può essere ammessa coscientemente (p. 35).
Questa turba è permanente e di lunga durata, aggravata dai tratti antisociali (p. 38), e difficile da curare.
Occorre un buon lavoro di psicoterapia con un terapeuta esperto (p. 39). Un simile trattamento non può essere ordinato contro la volontà del peritando: al perito il ricorrente non ha espresso l’accordo a sottoporsi ad una simile terapia (p. 39).
5.5.
In relazione al pericolo di recidiva, il perito ricorda come il reato imputato al ricorrente appaia generato da una situazione particolare e circoscritta (p. 37).
Il perito indica come il reato sia avvenuto in una particolare e precisa situazione a sfondo sessuale e la possibilità di nuovi reati sia strettamente inerente a questo ambito finché l’omosessualità viene risentita come dissintona (p. 39).
Sempre sul pericolo di recidiva il perito indica che “Non ritengo che al di fuori di questa particolare situazione che si è venuta a configurare e di cui al punto 3.1 il peritando sia a rischio di commettere reati” (p. 38), e aggiunge che “Al momento attuale il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è legato alle particolari circostanze in cui sarebbe stato commesso il reato ed inerente la sfera sessuale” (p. 39).
5.6.
Malgrado la formulazione negativa della frase al punto 3.2 del referto, (“non ritengo che …”), il perito accerta positivamente un pericolo di recidiva.
La possibilità di commettere nuovi reati dello stesso tipo di quello imputato è legato alla turba diagnosticata, e in particolare alla sfera sessuale.
Di modo che, in caso si riproducesse una situazione che confronti il ricorrente con il disturbo narcisistico (ovvero, stando alla perizia, con la sua omosessualità che non può essere ammessa coscientemente), in questa particolare situazione il ricorrente potrebbe commettere nuovi reati dello stesso tipo (“la possibilità di nuovo reato è strettamente inerente questo ambito finché l’omosessualità viene risentita come dissintona”, p. 39).
Tale pericolo di recidiva non può essere semplicemente escluso sostenendo apoditticamente che una “particolare situazione” quale quella all’origine dell’imputazione non possa riprodursi.
Al contrario, solo l’esito di un adeguato trattamento (e non semplicemente l’eventuale disponibilità ad iniziarlo) può comprimere e scemare detto pericolo di recidiva: trattamento al quale il ricorrente non ha dato la propria disponibilità, e soprattutto non ha iniziato.
5.7.
Nel caso concreto, sulla base del referto e degli atti, occorre pertanto ammettere come sia dato un concreto pericolo di recidiva a carico del ricorrente, non sopprimibile mediante misure alternative alla carcerazione preventiva, nel caso (non escludibile, ma possibile) egli sia confrontato con una situazione problematica nell’ottica della sua turba psichica.
4.2.
Rispetto al precedente giudizio, e in considerazione degli argomenti addotti con il reclamo, occorre in questa sede esaminare se il pericolo di recidiva sia tuttora esistente.
In fatto, con riferimento alla delucidazione del referto peritale (del 7.12.2010, AI 140), alle critiche mosse al referto giudiziario dalla Consulenza peritale allegata al gravame, nonché alla luce anche del fatto che nel frattempo il reclamante ha iniziato una psicoterapia.
In diritto, con riferimento al cambiamento del diritto intervenuto a partire dal 1°.1.2011.
4.3.
La delucidazione della perizia giudiziaria, operata il 7.12.2010, non ha modificato sostanzialmente il contenuto del referto con riferimento al pericolo di recidiva.
Neppure le critiche al referto, contenute nella Consulenza peritale del 28.12.2010 (allegata al reclamo), sono tali da modificare in fatto la situazione. Come riportato anche nel gravame (p. 7), pure i consulenti medesimi della difesa hanno ammesso che “A nostro avviso vi è il rischio di recidiva solo in altre situazioni estreme, nelle quali vi siano profferte omosessuali esplicite, insistenti ed insopportabili” (Consulenza peritale, p. 18).
La psicoterapia, senza entrare nel merito delle controversie tra le parti riguardo alle qualifiche professionali di chi la deve condurre, è pacificamente ad uno stadio iniziale: non può (e neppure è preteso o documentato) pertanto escludere il pericolo di recidiva, così come accertato nel referto peritale giudiziario.
4.4.
In fatto, quindi, non sono intervenuti cambiamenti di rilievo, tali da modificare la situazione di fatto rispetto alla precedente decisione della Camera dei ricorsi penali. Diverso è il discorso in diritto.
5. 5.1.
Il 1°.1.2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), immediatamente applicabile ai procedimenti pendenti per effetto dell’art. 448 CPP.
Per quanto qui in discussione, l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP enuncia il pericolo di recidiva quale preminente motivo d’interesse pubblico, quale possibile fondamento della carcerazione preventiva (unitamente all’esistenza di seri indizi di colpevolezza e al rispetto del principio della proporzionalità).
In concreto, l’adempimento delle condizioni dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP è contestato tra le parti, sia perché il pericolo di recidiva è ritenuto (dal reclamante) meramente teorico, sia perche mancherebbe l’adempimento della condizione della commissione in passato di reati analoghi, imprescindibile per ammettere il pericolo di recidiva.
Sulla concretezza del pericolo di recidiva, si rimanda a quanto deciso nel precedente giudizio della Camera dei ricorsi penali (sentenza del 6.12.2010. inc. __________) e a quanto già scritto in questo giudizio.
5.2.
Per interpretare l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP occorre partire dal testo della disposizione: “minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi”.
Per l’applicazione al caso concreto, problematico è determinare cosa si intenda con i termini “reati analoghi” e “in precedenza”: se si richieda, per l’applicazione della lit. c dell’art. 221 cpv. 1 CPP, la commissione di almeno due reati analoghi da parte dell’imputato, diversi da quello (o quelli) per cui è inchiestato e detenuto. Se così fosse, occorre poi chiedersi, come ha fatto il giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione impugnata, se questa esigenza possa essere eccezionalmente sostituita da un referto peritale, a fondamento della valutazione del pericolo di recidiva.
5.3.
Il testo, come tale, non indica espressamente il numero di “reati analoghi” che dovrebbero essere stati commessi: si limita a utilizzare un plurale.
Questo plurale può essere inteso come necessità di almeno due reati analoghi, ma anche come necessità di uno o più reati analoghi: in entrambe le accezioni, si userebbe il plurale.
Anche i termini “in precedenza” devono essere interpretati: possono riferirsi sia ai reati temuti per il futuro (e comprendere nei reati analoghi anche il reato per cui l’imputato è inchiestato), oppure possono riferirsi al procedimento pendente (e quindi essere reati diversi e precedenti rispetto a quello oggetto del procedimento in corso).
5.4.
Il testo non è perfettamente chiaro al punto da non richiedere un’interpretazione: in mancanza di un testo perfettamente chiaro, non ci si può limitare alla sola interpretazione letterale. Come ricordato dalla giurisprudenza:
“Se il testo di una disposizione legale è chiaro e non è di conseguenza necessario far capo ad altri metodi di interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Se, al contrario, il testo non è perfettamente chiaro oppure se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi di interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. E’ pure di rilievo il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 130 V 229; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 30 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 6 n. 1 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo / Basilea / Ginevra 2004, n. 65 ss.)”.
5.5.
I principali commentatori ammettono l’esigenza di due reati analoghi. Tutti fanno sostanzialmente riferimento al testo del Messaggio del 21.12.2005 (FF 2005 p. 989 e segg., p. 1132): “L’imputato deve poi già aver commesso in precedenza reati (quindi almeno due) analoghi…”.
Il Messaggio sembra anche distinguere (e quindi non sommare) i reati analoghi e quelli perseguiti.
Nell’interpretazione storica, relativa ai lavori preparatori, si può anche far riferimento all’avamproggetto.
Il testo della norma esigeva che l’imputato “minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti dopo aver commesso a più riprese simili reati”.
Nel rapporto esplicativo, si leggeva che “Gli esempi summenzionati sottolineano tuttavia che sarebbe fuori luogo definire nel dettaglio il numero di reati commessi, come previsto da alcuni codici di procedura penale. Per i crimini più gravi, come ad esempio quelli contro la vita o l’integrità corporale oppure contro l’autodeterminazione sessuale, possono esser sufficienti due di tali reati. Spetterà comunque alla giurisprudenza applicare tale motivo di carcerazione con la dovuta circospezione” (p. 157/158).
L’interpretazione storica propende per l’esigenza di almeno due reati analoghi, anche se il testo della norma, dall’avamprogetto al progetto e al testo definitivo, è divenuto meno esigente da questo punto di vista (da “commesso a più riprese simili reati” a “reati analoghi”).
5.6.
Come emerge dai medesimi lavori preparatori, lo scopo dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP è di prevenzione.
Come ricorda il Rapporto esplicativo, non si tratta di un motivo di carcerazione propriamente procedurale, bensì di una misura preventiva e coercitiva di polizia (p. 157).
Il Messaggio parla di provvedimento coercitivo di sicurezza di polizia, finalizzato a prevenire pericoli (p. 1132).
Fissata per un verso chiaramente questa finalità, per altro verso il legislatore ha voluto evitare che si potessero incarcerare preventivamente delle persone in base a “supposizioni poco fondate” (Messaggio p. 1132), ponendo quindi delle restrizioni legali (Rapporto p. 157) mediante dei criteri oggettivi e/o quasi oggettivi (Commentario CPP, E. MELI, Zurigo / San Gallo 2010, n. 14 ad art. 221 CPP).
I reati temuti devono minacciare seriamente la sicurezza altrui; ed i reati analoghi a quelli temuti, già commessi, concorrono a fondare la prognosi.
C’è quindi la necessità di una prognosi negativa (per l’imputato) sul prossimo futuro, fondata anche su fatti accaduti nel passato (analoghi a quelli temuti).
5.7.
Considerata la finalità dell’art. 221 cpv. 1 lit c CPP, appare evidente che l’elemento determinante e prevalente è la condizione della prognosi perché, come anche la misura di prevenzione, è rivolta al futuro, ovvero alla sicurezza seriamente minacciata: i precedenti sono un elemento a conforto, teso ad evitare che la prognosi non sia basata su supposizioni poco fondate.
Un’interpretazione eccessivamente restrittiva e rigida della condizione relativa ai precedenti, come quella storica, può contraddire la finalità e lo scopo perseguito dalla norma.
Lo scopo perseguito dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP (di prevenzione a favore della sicurezza altrui) e la minaccia seria di commissione di gravi crimini e delitti (fondata su una prognosi) possono realizzarsi appieno anche in presenza di un unico precedente di infrazione analoga. In questo caso, la rigida interpretazione della condizione dei reati analoghi escluderebbe la realizzazione dello scopo di prevenzione, teso ad evitare la seria minaccia.
Si pensi al caso di una persona svizzera, pedofilo o piromane, fermata dopo avere abusato di un’unica vittima o appiccato un unico grave incendio, e che ha immediatamente confessato con dovizia di dettagli il proprio grave crimine. Sottoposto a perizia, il referto accerta un disturbo psichico ed in relazione allo stesso indica chiaramente la possibile realizzazione in futuro di nuovi reati (abusi su minori o incendi). Un’interpretazione eccessivamente restrittiva dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP escluderebbe un pericolo di recidiva, con conseguente scarcerazione della persona perché mancano precedenti diversi rispetto a quello confessato e ammesso.
Una simile interpretazione, con i risultati che potrebbe ingenerare, è manifestamente insostenibile, in evidente contrasto con lo scopo perseguito dal legislatore.
Inoltre non tiene conto del fatto che molto spesso, nei casi di reati violenti, la recidiva è più frequentemente dedotta da valutazioni peritali che non da precedenti.
Porre in modo invalicabile il limite minimo di due reati analoghi, escludendo per di più quello per cui è condotta l’inchiesta, corrisponde ad introdurre una rigidità eccessiva sulla nozione di recidiva, tale da vanificare lo scopo di prevenzione perseguito, ad esempio proprio nei casi, non infrequenti, in cui una perizia attesti un simile pericolo. Una simile rigidità è anche estranea alla giurisprudenza del TF precedente all’entrata in vigore del CPP sul pericolo di recidiva riferita ai codici cantonali che prevedevano la recidiva.
5.8.
Non va neppure dimenticato che lo scopo di prevenzione perseguito dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, se per un verso indubitabilmente limita il diritto alla libertà personale dell’imputato in carcerazione preventiva, per altro verso (per il bene giuridico protetto, ovvero le persone e la loro sicurezza) è direttamente correlato ai diritti fondamentali di queste altre persone, che potrebbero essere seriamente minacciate.
In questo senso, come ricordato dalla giurisprudenza della Corte europea, lo Stato ha l’obbligo di tutelare il diritto alla vita dei suoi cittadini: obbligo ad esempio disatteso nel caso di concessione della semilibertà ad una persona manifestamente pericolosa.
Nel caso Maiorano (n. 28634/06), la Corte ha riconosciuto una responsabilità dello Stato per due omicidi commessi da una persona condannata alla carcerazione a vita, posta in regime di semilibertà.
Lo scopo di prevenzione, a fondamento dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, ha quindi un fondamento anche nel diritto della sicurezza altrui, e merita pertanto tutela e di non essere parzialmente compromesso da un’interpretazione eccessivamente restrittiva della norma.
5.9.
Per questi motivi, in generale, ma anche nel caso concreto, un’interpretazione logica e teleologica della norma appare prevalente rispetto a quella unicamente storica e letterale: il testo dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP va pertanto interpretato nel senso che per “reati analoghi” si debba intendere uno o più reati simili a quelli che seriamente sono temuti per la sicurezza altrui, ed in questi è compreso anche il reato per cui è pendente il procedimento, in quanto precedente rispetto a quelli temuti.
5.10.
Per valutare Ia situazione del reclamante, rinviamo anzitutto alla precedente decisione della Camera dei ricorsi penali del 6.12.2010 (inc. __________), e ciò anche in applicazione analogetica dell’art. 82 cpv. 4 CPP.
La chiarificazione della perizia del 7.12.2010, come pure la Valutazione peritale (allegata al gravame) e l’inizio della psicoterapia non sono, come detto, circostanze che modificano sostanzialmente la situazione dei fatti rispetto al precedente giudizio.
Il caso del reclamante, come gli esempi surriferiti, mette chiaramente in luce l’insostenibilità di un’interpretazione letterale rigida e storica prevalente.
Nel caso del reclamante è pacifico che abbia commesso un crimine grave, sfociato nell’uccisione violenta di una persona incontrata poco prima. Può essere considerato un reato analogo commesso in precedenza, in quanto pacificamente ammesso dal reclamante.
Agli atti del procedimento c’è un referto peritale che indica, anche in ragione di un disturbo della personalità, che in determinate circostanze (non così remote, come preteso nel gravame) il reclamante potrebbe commettere nuovamente dei reati simili a quello già commesso.
L’esistenza di un referto peritale, proceduralmente prova a tutti gli effetti, rappresenta certo un elemento concreto che concorre a fondare in modo serio una prognosi a sostegno del pericolo di recidiva: un simile riscontro peritale non può certo essere considerato una supposizione poco fondata.
In concreto, l’assenza di un secondo precedente analogo, unito ad un’interpretazione rigida letterale e storica, impedirebbe di perseguire lo scopo di prevenzione, non altrimenti perseguibile (riservato ovviamente quanto si dirà sulle misure sostitutive e sulla proporzionalità), realizzando il rischio di commissione (a determinate condizioni) di un crimine grave.
5.11.
Nel presente caso, pertanto, anche in assenza di uno specifico secondo reato analogo, si deve ammettere l’applicazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP in base ad un’interpretazione logica e teleologica: va quindi ammessa l’esistenza di un pericolo di recidiva, che unitamente ai gravi e seri indizi di colpevolezza, giustifica la carcerazione preventiva del reclamante.
5.12.
Questa soluzione interpretativa appare preferibile rispetto a quella operata dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione impugnata dell’ 221 cpv. 1 lit. c CPP, in quanto più vicina al testo della norma.
L’interpretazione operata nella decisione impugnata è comunque (alternativamente) sostenibile, in un’ottica teleologica e con riferimento alla prassi.
Nell’ottica teleologica, determinante per il pericolo di recidiva è una prognosi negativa (per l’imputato, di prevedibile commissione di ulteriori reati gravi), normalmente elaborata anche in base a comportamenti passati dell’imputato.
Quando un imputato presenta un disturbo psichico, che ha influito sulla commissione di un grave reato, e che fa seriamente temere la commissione di altri reati simili, una prognosi (a fondamento del pericolo di recidiva) seria deve essere basata sulla perizia giudiziaria con valore probatorio, alla quale di principio il giudice deve attenersi e non su precedenti. Escludere il pericolo di recidiva, prescindendo dal referto peritale giudiziario perché manca un reato analogo, appare una soluzione difficilmente sostenibile nell’ottica dello scopo perseguito dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.
La casistica recente dimostra purtroppo che simili situazioni (di disturbi psichici all’origine di reati gravi e di seri rischi di recidiva) sono sempre più frequenti: per questi motivi, in presenza di disturbi psichici, una perizia giudiziaria che accerta un pericolo di recidiva sostituisce l’esigenza della commissione in precedenza di reati analoghi e concorre a fondare la prognosi della minaccia seria della sicurezza pubblica.
In questa interpretazione, sostenibile (alternativamente alla precedente, preferita), i reati analoghi non sono una condizione di applicazione della norma, ma un criterio indicativo, che come altri (perizia giudiziaria) concorrono a fondare la prognosi relativa alla possibile nuova commissione di reati.
6. 6.1.
Nella decisione impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha pure fondato la propria decisione, abbondanzialmente, sull’art. 221 cpv. 2 CPP.
Detta norma giustifica una carcerazione preventiva, se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.
6.2.
La norma istituisce una vera e propria misura di carattere preventivo, applicabile indipendentemente dall’esistenza di reati analoghi precedenti e addirittura in assenza di un procedimento (e quindi di gravi indizi di colpevolezza).
6.3.
L’applicazione al presente caso dell’art. 221 cpv. 2 CPP appare difficile, considerato che questa norma disciplina una fattispecie diversa rispetto a quella del qui reclamante.
7. 7.1.
Nell’ottica del principio della proporzionalità e della sussidiarietà, l’art. 237 cpv. 1 CPP dispone che il giudice competente ordina una o più misure sostitutive in luogo della carcerazione (preventiva o di sicurezza) se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione.
Tra le misure sostitutive, che interessa il caso in esame è l’obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato (art. 237 cpv. 2 lit. c CPP).
Per sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre l’impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare (art. 237 cpv. 3 CPP).
7.2.
Il reclamante propone di sottoporsi, in via subordinata, all’obbligo di residenza presso il proprio domicilio con o senza sorveglianza elettronica.
A giustificazione della propria richiesta il reclamante indica come la misura sostitutiva non solo permetta di raggiungere gli stessi scopi della carcerazione preventiva, ma anzi consentirebbe di condurre più facilmente la psicoterapia e, con riferimento al referto peritale, eviterebbe di fare permanere il reclamante in un ambito prevalentemente maschile, quale il carcere, riducendo in tal modo il pericolo di recidiva.
Il procuratore pubblico si oppone all’adozione di dette misure sostitutive, in quanto sarebbe sufficiente una “evasione” di poche ore, non altrimenti evitabile (anche con l’applicazione del braccialetto elettronico), per eventualmente concretizzare il rischio di recidiva accertato dalla perizia e ammesso in questo giudizio.
Il giudice dei provvedimenti coercitivi, nella decisione impugnata, ha valutato inefficaci le misure sostitutive genericamente proposte dalla difesa, anche in relazione allo stadio praticamente iniziale della prospettata psicoterapia (sentenza impugnata p. 13).
7.3.
L’adozione di misure sostitutive presuppone ovviamente che le stesse permettano di raggiungere gli stessi obiettivi della carcerazione preventiva. In quest’ottica occorre anche ponderare gli interessi contrapposti, tra la libertà personale del reclamante e la necessità di tutela della sicurezza altrui.
7.4.
Questa Corte ritiene che l’esistenza di un rischio di recidiva, come precedentemente ammesso, non possa essere adeguatamente impedito o escluso da un obbligo, imposto al reclamante, di dimorare e rimanere presso il proprio domicilio. E ciò anche ricorrendo alla sorveglianza elettronica.
I fatti a fondamento del procedimento a carico del reclamante dimostrano come siano stati sufficienti pochissimi istanti perché, in ragione anche del disturbo diagnosticato e della realizzazione di una situazione di quelle a rischio (di recidiva), egli incorresse in un comportamento violento ed omicida su una persona.
In simili circostanze, appare estremamente rischioso (come nel caso di una messa in libertà provvisoria), decretare l’obbligo di “arresti domiciliari”, come richiesto dal reclamante.
Una violazione dell’obbligo, facilissima da realizzare, potrebbe essere riscontrata e rilevata solo dopo un certo lasso di tempo (e ciò anche in caso di applicazione di un braccialetto elettronico), ciò che non permetterebbe di scongiurare la realizzazione di un’eventuale situazione particolare nella quale il reclamante potrebbe riavere un raptus del tipo di quello che ha generato i fatti a fondamento del procedimento penale.
Neppure può essere escluso, in assenza di una sorveglianza permanente diretta, che una situazione scatenante una possibile ricaduta possa avvenire nel perimetro delle mura domestiche.
Nel presente caso, l’esigenza di prevenzione appare prevalente, e non sarebbe sufficientemente tutelata dalla misura sostitutiva proposta.
7.5.
All’adozione di una misura sostitutiva quale quella dell’art. 237 cpv. 2 lit. c CPP, in particolare mediante il ricorso ad apparecchi elettronici (art. 237 cpv. 3 CPP), osta anche il fatto che attualmente la regolamentazione cantonale prevede gli arresti domiciliari unicamente per l’esecuzione di determinate pene (Regolamento sull’esecuzione delle pene nella forma degli arresti domiciliari), e non per la carcerazione preventiva.
Considerata l’entrata in vigore del nuovo CPP, il Cantone deve valutare se ed eventualmente come sia materialmente e giuridicamente possibile predisporre un’applicazione delle misure sostitutive dell’art. 237 cpv. 2 lit. c CPP.
8. 8.1.
Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
8.2.
Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità (ricordato, in generale, all’art. 5 CPP), stante il quale se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità. In questo senso, in presenza di un accusato in carcerazione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare alla vastità e alla complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
8.3.
Nel caso del reclamante, la carcerazione preventiva fin qui subita, e quella eventualmente ancora possibile fino al dibattimento (considerato lo stadio avanzato del procedimento, in pratica giunto alla fine dell’istruzione) permettono di ritenere proporzionata la durata della carcerazione rispetto alla pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito, data la gravità dei fatti e dell’imputazione.
Anche nell’ottica della celerità, non ci sono rilievi particolari da operare sulla conduzione dell’inchiesta.
9. Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono caricate al reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
viste le disposizioni citate e le altre norme applicabili, richiamato per la tassa di giustizia l’art. 25 LTG,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio di diritto
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La segretaria