Incarto n.
60.2011.94

 

Lugano

30 maggio 2011/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliere:

Carlo Iazeolla, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sul reclamo 25/28.03.2011 presentato da

 

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

il decreto di abbandono 14.03.2011 emanato dal procuratore pubblico Valentina Tuoni nell’ambito del procedimento penale a suo carico per titolo di violenza carnale, minaccia, coazione, vie di fatto e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti (ABB __________);

 

 

richiamate le osservazioni 7/8.04.2011 e la duplica 21/22.04.2011 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame, e la replica 15/18.04.2011 di RE 1, che ha confermato quanto richiesto in sede di reclamo;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

 

                                   a.   La mattina del 26.06.2005 una pattuglia di polizia notava, sulla strada davanti a Via __________ a __________, la presenza di __________ che chiedeva aiuto, spiegando di essere stata, la sera precedente, picchiata e violentata dal marito RE 1. Quest’ultimo, dopo essere stato fermato e sentito dalla polizia, è stato arrestato con l’accusa di violenza carnale, lesioni semplici, vie di fatto, minaccia, coazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ed è rimasto in carcerazione preventiva fino al 17.10.2005 (inc. MP __________).

 

                                         Con scritto 22.03.2006 al Ministero pubblico, __________ ha comunicato di voler “ritirare” la denuncia per titolo di violenza carnale, affermando di aver ricordato, col passare del tempo, che il rapporto sessuale avuto col marito il 25.06.2005 era stato consenziente, come del resto RE 1 aveva sempre sostenuto sin dall’arresto (scritto 22.03.2006 allegato ad AI 4.35, inc. MP __________).

 

                                         __________ è deceduta il 28.10.2008 (FUCT n. __________ del __________).

 

 

                                  b.   Con decreto 14.03.2011 il procuratore pubblico Valentina Tuoni ha parzialmente abbandonato il procedimento MP __________ a carico di RE 1 in relazione ai reati di violenza carnale, minaccia e coazione, per l’assenza di sufficienti indizi di reato, ed ai reati di vie di fatto e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per intervenuta prescrizione. Il punto 3. del dispositivo del decreto prevede che “Il giudizio sulle spese verrà emesso in separata sede, nell’ambito della definizione del procedimento penale a carico di RE 1 per titolo di lesioni semplici” (decreto di abbandono 14.03.2011, p. 2-3, ABB __________).

 

                                         Sempre sulla scorta di alcune risultanze del procedimento MP __________, con decreto 14.03.2011 lo stesso magistrato inquirente ha posto RE 1 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino per titolo di lesioni semplici, proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 60.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.-- e delle spese giudiziarie di CHF 7'246.50 (decreto di accusa 14.03.2011, p. 1-2, DA __________). Al decreto è stata interposta opposizione (AI 10.4, inc. MP __________).

 

 

                                   c.   Con reclamo 25/28.03.2011 RE 1 ha rilevato una violazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP, in quanto il procuratore pubblico non avrebbe notificato per iscritto alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione, di modo che il reclamante non ha potuto, una volta a conoscenza dell’intenzione di abbandonare il procedimento, quantificare e documentare una richiesta di indennizzo e riparazione del torto morale (reclamo 25/28.03.2011, p. 4).

                                         Il reclamante ha quindi postulato la trasmissione dell’incarto al Ministero pubblico affinché si determini sulle indennità previste dagli art. 429 ss. CPP applicabili, a sua mente, anche nel caso in cui l’abbandono o l’assoluzione siano parziali (reclamo 25/28.03.2011, p. 5-6).

                                         RE 1 ha inoltre richiesto l’annullamento del punto 3. del dispositivo del decreto di abbandono ABB __________ sulle spese procedurali. A mente del reclamante, il rinvio della decisione in merito a tasse e spese procedurali al decreto di accusa, senza motivazione alcuna, non soddisferebbe i requisiti del CPP in materia.

                                         Infine, in detto decreto di accusa (DA __________, al quale è stata interposta tempestiva opposizione, AI 10.4, inc. MP __________) sarebbero state accollate al qui reclamante tutte le spese inerenti al procedimento penale MP __________, vale a dire anche quelle sostenute per i reati oggetto del decreto di abbandono, violando anche in questo caso quanto previsto dal CPP (reclamo 25/28.03.2011, p. 9-10).

 

 

                                  d.   Con osservazioni 7/8.04.2011 il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del gravame, facendo valere che, non essendo il decreto di abbandono una sentenza, bensì una “altra decisione che conclude il procedimento”, non dovrebbe contenere anche il giudizio sulle indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.

                                         A mente del magistrato inquirente non sarebbe stato violato nemmeno l’art. 318 cpv. 1 CPP, in quanto il termine assegnato alle parti a seguito della comunicazione delle intenzioni del procuratore pubblico avrebbe quale scopo esclusivo quello di presentare istanze probatorie, e non quello di avanzare istanze di indennizzo o di risarcimento per torto morale.

                                         Quanto al punto 3. del decreto di abbandono impugnato, il magistrato inquirente ha rilevato che le spese giudiziarie imputate al reclamante - CHF 6'600.-- per una perizia psichiatrica sull’impu-tato e CHF 646.50 per l’analisi di tracce di DNA su un mozzicone di sigaretta - sarebbero state generate dal suo comportamento delittuoso e ripetutamente violento; il giudizio sulle spese sarebbe stato rinviato al decreto di accusa DA __________ per ragioni di economia processuale e di unità di giudizio (osservazioni 7/8.04.2011, p. 2-3).

 

 

                                   e.   Con replica 15/18.04.2011 il reclamante ha contestato quanto esposto dal procuratore pubblico, precisando che se a quest’ultimo fosse consentito pronunciarsi sull’istanza di indennizzo solamente una volta cresciuto in giudicato il decreto di abbandono, andrebbe considerevolmente limitata, se non vanificata, la portata degli art. 421 cpv. 1 e 429 cpv. 2 CPP.

                                         Per quanto concerne la presunta violazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP, RE 1 ha ribadito che quando l’istruzione è completa, il procuratore pubblico ha l’obbligo di procedere conformemente a tale disposizione. A mente del reclamante, la comunicazione relativa alla promozione dell’accusa o all’abbando-no deve essere fatta in tutti i casi per i quali il magistrato inquirente non emana un decreto di accusa, potendovi rinunciare unicamente in caso di accordo scritto delle parti.

                                         Infine, quanto al giudizio sulle spese, il reclamante ha replicato sostenendo che la perizia psichiatrica e l’analisi del mozzicone di sigaretta sarebbero state effettuate per accertare il reato di violenza carnale, per il quale il procedimento è stato abbandonato: peraltro sarebbe stato perfettamente inutile, da parte del Ministero pubblico, verificare con un simile dispendio di risorse la colpevolezza di RE 1 per il reato di lesioni semplici, per il quale il reclamante ha sin dall’inizio ammesso la propria responsabilità attraverso dichiarazioni coerenti con quelle di __________ (replica 15/18.04.2011, p. 2-3).

 

 

                                    f.   Con duplica 21/22.04.2011 il procuratore pubblico si è riconfermato nelle proprie osservazioni.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 25/28.03.2011 alla Corte dei reclami penali contro il decreto di abbandono 14.03.2011 (ABB __________), è tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         1.3.

                                         Giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.

                                         Quanto alla nozione di parti, occorre far riferimento all’art. 104 CPP che include anche l’imputato (lit. a).

                                         Per stabilire se sia dato un interesse giuridicamente protetto, è necessario considerare la disposizione violata ed il bene giuridico protetto.

                                         Se è una norma penale di merito, occorre verificare se il bene giuridico protetto è di natura collettiva o individuale: in quest’ultimo caso, legittimato è solo colui che subisce l’illecito.

                                         Se è una norma penale procedurale, occorre esaminare le parti che la stessa tutela.

                                         L’interesse giuridicamente protetto presuppone poi che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che intende impugnare: in taluni casi è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP - M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

 

                                         1.4.

                                         Nel presente caso, il gravame contro il decreto di abbandono è presentato dall’imputato prosciolto. Egli non contesta l’esito principale del procedimento (ovvero l’abbandono del medesimo), bensì il dispositivo sulle spese e l’omissione dell’esame dell’in-dennizzo ai sensi degli art. 429 ss. CPP.

                                         Considerato che le norme sulle spese e quelle sugli indennizzi tutelano anche la posizione dell’imputato prosciolto, egli ha un interesse giuridico oltre ad essere toccato personalmente, direttamente e attualmente dal dispositivo del decreto di abbandono impugnato. La sua legittimazione ad interporre il presente reclamo è pertanto pacifica.

 

                                         1.5.

                                         Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 429 cpv. 1 CPP prevede che se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lit. a), un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lit. b) ed una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lit. c).

                                         Secondo l’art. 429 cpv. 2 CPP, l’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle.

                                         Nel testo, la norma non indica in modo esplicito quando debba intervenire questa decisione

                                        

                                         2.2.

                                         Giusta l’art. 421 cpv. 1 CPP, nella decisione finale l’autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese.

                                         Secondo il messaggio del Consiglio federale concernente l’unificazione del diritto processuale penale svizzero (di seguito: Messaggio), “il cpv. 1 obbliga le autorità penali a statuire d’ufficio, nella decisione finale, sulle spese e su eventuali pretese di indennizzo e riparazione del torto morale. Prima di una tale decisione l’autorità deve procurarsi i documenti necessari e ingiungere alle parti che potrebbero vantare siffatte pretese di notificarle” (FF 2006 p. 1227; nel medesimo senso: BSK StPO - T. DOMEISEN, art. 421 CPP n. 3-4; ZK StPO - Y. GRIESSER, art. 421 CPP n. 1-3; CR CPP - J. CREVOISIER, art. 421 CPP n. 1).

                                         Questa conclusione risulta anche dalla sistematica del Codice: il titolo decimo relativo alle spese comprende sia le spese procedurali (art. 422-428 CPP), sia l’indennizzo e la riparazione del torto morale (art. 429-436 CPP).

                                        

                                         2.3.

                                         È considerata una decisione finale ai sensi dell’art. 81 come dell’art. 421 CPP, tra le altre, il decreto di abbandono (BSK StPO - N. STOHNER, art. 81 CPP n. 2; BSK StPO - T. DOMEISEN, art. 421 CPP n. 2; CR CPP - J. CREVOISIER, art. 421 CPP n. 1).

                                         L’indennizzo e la riparazione del torto morale costituiscono delle conseguenze accessorie ai sensi dell’art. 81 cpv. 4 lit. e CPP: pertanto devono essere contenute nel dispositivo della decisione finale (BSK StPO - N. STOHNER, art. 81 CPP n. 18, 23; CR CPP - J. CREVOISIER, art. 421 CPP n. 1).

 

                                         2.4.

                                         Ne consegue che nel decreto di abbandono occorre statuire sulle indennità e sulla riparazione del torto morale.

 

                                        

                                   3.   3.1.

                                         Giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, se ritiene che l’istruzione sia completa, il pubblico ministero emana un decreto d’accusa o notifica per scritto alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione, comunicando loro se intende promuovere l’accusa o abbandonare il procedimento. Nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.

                                         L’annuncio per iscritto dell’imminente chiusura dell’istruzione deve perciò avvenire, secondo il chiaro ed univoco testo di legge, anche in caso di previsto abbandono. L’esito prospettato della conclusione dell’istruzione formale non è vincolante: il magistrato inquirente può, dopo la comunicazione scritta alle parti, ancora cambiare il proprio orientamento (BSK StPO - S. STEINER, art. 318 CPP n. 2, 5; CR CPP - P. CORNU, art. 318 CPP n. 7).

                                        

                                         3.2.

                                         Nelle proprie osservazioni, il magistrato inquirente rileva che lo “scopo esclusivo” dell’art. 318 CPP sarebbe quello di impartire alle parti il termine per presentare istanze probatorie. Ciò sarebbe stato inutile nel presente caso (osservazioni 7/8.04.2011, p. 2).

                                         A torto. Il Messaggio non esclude che la comunicazione scritta sull’imminente chiusura dell’istruzione formale e l’emanazione del decreto di abbandono (rispettivamente dell’atto di accusa) serva all’imputato per quantificare la propria pretesa di indennizzo e riparazione del torto morale (FF 2006 p. 1173, 1174).

                                         Anzi. Se dopo l’istruzione formale l’orientamento del procuratore pubblico è quello di emanare un decreto di abbandono, e dovendo esaminare d’ufficio delle pretese (art. 429 cpv. 2 CPP), il momento più opportuno e propizio per procurarsi i documenti necessari a determinare l’indennizzo e la riparazione del torto morale è proprio quello che intercorre tra la comunicazione scritta alle parti di cui all’art. 318 cpv. 1 CPP e la successiva decisione. In questo senso, la dottrina indica che il procuratore pubblico deve ingiungere alle parti, che potrebbero vantare tali pretese, di notificarle (ZK StPO - N. LANDSHUT, art. 318 CPP n. 4; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1244 nota 105).

                                         Più in generale, e con riferimento anche all’art. 429 cpv. 2 in fine CPP, la documentazione che quantifica e comprova le pretese per indennizzo e torto morale rientra nel concetto più ampio di istanza probatoria dell’art. 318 cpv. 1 in fine CPP.

                                        

                                         3.3.

                                         In tal modo viene rispettato il diritto di essere sentito (art. 3 cpv. 2 lit. a ed art. 107 CPP) richiedendo l’autorità penale all’imputato, prima di emanare una decisione, di quantificare e documentare le sue pretese di risarcimento e riparazione del torto morale (BSK StPO - T. DOMEISEN, art. 429 CPP n. 31; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 109 n. 11).

 

                                         3.4.

                                         Pertanto, la comunicazione di cui all’art. 318 cpv. 1 CPP è obbligatoria e pure riferita alla documentazione e quantificazione delle pretese per indennizzo e risarcimento del torto morale.

 

                                        

                                   4.   Giusta l’art. 423 CPP, le spese procedurali sono di principio sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento; sono fatte salve disposizioni derogatorie del CPP.

                                         In caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali (art. 426 cpv. 1 prima frase CPP).

                                         In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento (art. 426 cpv. 2 CPP).

 

                                     

                                   5.   5.1.

                                         Il decreto di abbandono impugnato non contiene né la discussione, né la determinazione del risarcimento e della riparazione del torto morale cui RE 1, di principio, avrebbe diritto - vista tra l’altro la carcerazione preventiva sofferta dal 27.06. al 17.10.2005.

                                         Pertanto, sono state violate, da parte del magistrato inquirente, le norme sull’indennizzo e la riparazione del torto morale: art. 421 cpv. 1 e 429 CPP.

 

                                         5.2.

                                         Prima dell’emanazione del decreto di abbandono, dagli atti non emerge che il procuratore pubblico abbia proceduto con la comunicazione scritta alle parti - più precisamente ad RE 1, visto il prematuro decesso di __________ - preannunciando l’esito probabile di un decreto di abbandono.

                                         Pertanto è stato violato l’art. 318 cpv. 1 CPP e più in generale il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 3 cpv. 2 lit. c e 107 CPP) del qui reclamante.

 

                                         5.3.

                                         Resta da esaminare la ripartizione delle spese procedurali (riferite all’inc. MP __________) tra il decreto di abbandono ed il decreto di accusa.

                                         Il magistrato inquirente ha spiegato che le spese giudiziarie imputate ad RE 1 nel DA __________ sarebbero giustificate: CHF 6'600.-- in quanto riferiti alla perizia psichiatrica ordinata al perito Dr. __________, atto istruttorio volto ad accertare “la responsabilità penale dell’imputato in relazione alle sue caratteristiche violente”; CHF 646.50 in quanto riferiti all’analisi dell’Ospedale __________ di __________ delle tracce di DNA su di un mozzicone di sigaretta, atto istruttorio “volto alla verifica delle dichiarazioni dell’imputato, comunque non direttamente connessa con l’accusa di violenza carnale, coazione e minaccia” (osservazioni 7/8.04.2011, p. 3).

                                         Né nel testo del decreto di accusa, né nel testo del decreto di abbandono, né nelle osservazioni nella presente procedura, il procuratore pubblico spiega perché le spese procedurali addossate nel decreto di accusa al qui reclamante si riferirebbero all’unico reato oggetto del decreto di accusa DA __________ e non si riferiscano ai reati oggetto del decreto di abbandono.

                                         Il tipo di atti istruttori e l’unica argomentazione addotta (“caratteristiche violente”) sono certamente più riferibili e pertinenti ai reati di cui al decreto di abbandono che non al reato di lesioni semplici di cui al decreto di accusa. A maggior ragione, visto che quest’ultimo reato è stato ammesso senza riserve e sin dall’apertura del procedimento.

                                         Considerando come il decreto di abbandono debba essere completato per gli indennizzi, occorrerà anche ridecidere e pronunciarsi sulla suddivisione delle spese di procedura tra i due decreti (di abbandono e di accusa). Se risultasse che i citati atti istruttori sono stati allestiti per accertare la punibilità di RE 1 in relazione al reato di violenza carnale, in applicazione dell’art. 423 CPP dette spese andranno poste a carico dello Stato.

 

                                         5.4.

                                         Visto quanto precede, il reclamo è accolto. Il punto 3. del dispositivo del decreto di abbandono ABB __________ del 14.03.2011 va annullato. Il dispositivo deve inoltre essere completato con il giudizio sull’indennizzo e la riparazione del torto morale a favore del qui reclamante.

                                         Non si giustifica l’annullamento in toto della decisione, anzitutto in quanto il dispositivo sull’abbandono del procedimento non è impugnato. Inoltre, annullare interamente il decreto di abbandono comporterebbe, per RE 1, una reformatio in peius: infatti il reclamante, pur ottenendo ragione, si troverebbe di nuovo imputato.

                                         L’incarto viene ritornato al procuratore pubblico, che dovrà concedere ad RE 1, giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, la possibilità di quantificare le proprie pretese di risarcimento e di riparazione del torto morale, le quali dovranno essere determinate nel dispositivo del nuovo decreto di abbandono.

 

 

                                   6.   Il gravame è accolto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico dello Stato.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 81, 309 - 310, 318, 322, 385 e 393 ss., 421, 426 e 429 CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è accolto ai sensi del considerando 5.4.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.-- (novecentocinquanta), sono poste a carico dello Stato e Repubblica del Cantone Ticino, che verserà ad RE 1 , CHF 1'000.-- (mille) a titolo di ripetibili.

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-      

-      

 

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           Il cancelliere