Incarto n.
60.2011.98

 

Lugano

7 aprile 2011/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 25/29.3.2011 presentata da

 

 

 

__________ e __________ c/o

 

 

tendente ad ottenere copia della querela 3/4.2.2011 di cui all’incarto penale MP __________;

 

 

premesso che la richiesta datata 25.3.2011 è giunta al Ministero pubblico il 28.3.2011, che – per il tramite del segretario giudiziario Ettore Squillaci – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 29.3.2011, comunicando che non vi sono impedimenti alla visione degli atti da parte dei richiedenti;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.In data 3/4.2.2011 la __________, con sede a __________, per il tramite dell’avv. __________, ha sporto querela penale nei confronti di __________ (responsabile della succursale __________, con sede a __________) e __________ (responsabile della gestione di qualità della __________) per le ipotesi di reato di diffamazione e di violazione della LF contro la concorrenza sleale (art. 23 LCSl in relazione all’art. 3 lit. a LCSl) riguardo allo scritto 15.11.2010 firmato dai querelati e inviato all’__________ e "per conoscenza a tutte le parti coinvolte e a tutti i possibili interessati" (copia querela 3/4.2.2011 e scritto 15.11.2010, p. 1, doc. P ivi annesso, inc. MP __________).

 

Senza compiere particolari atti d’inchiesta, in data 15.2.2011 il procuratore generale John Noseda, in applicazione dell’art. 310 CPP, ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di __________ e di __________ (NLP __________ – inc. MP __________).

 

                                         Avverso il surriferito decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte.

 

 

2.Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, a questa Corte – __________ e __________ chiedono (per quanto interessa la competenza di questa Corte) la trasmissione, in copia, della querela 3/4.2.2011 di cui all’incarto penale MP __________ presentata dalla __________ nei loro confronti.

 

                                         Come esposto in entrata, il Ministero pubblico non si oppone alla richiesta.

 

 

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stati gli istanti parti (quali imputati) nel procedimento nel frattempo terminato, essi devono seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

 

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         In base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

                                         Lo stesso principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG.

 

 

                                   5.   Nella fattispecie in esame – nonostante gli istanti abbiano omesso di precisare i motivi della loro richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla giurisprudenza di questa Corte – è pacifico l’interesse giuridico legittimo da parte loro ad ottenere copia della querela 3/4.2.2011 (con gli allegati), essendo stata sporta nei loro confronti ed avendo dunque assunto il ruolo di parti nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 15.2.2011 (NLP __________), regolarmente cresciuto in giudicato.

 

                                         Di conseguenza copia della querela 3/4.2.2011 [con copia della documentazione ivi annessa (doc. A – doc. T)] è trasmessa agli istanti unitamente alla presente decisione.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste, in solido, a carico di __________, __________, e di __________, __________.

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                           

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera