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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 20/21.3.2012 presentato da
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RE 1 |
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contro |
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il decreto di non luogo a procedere 7.3.2012 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua querela 20/22.2.2012 nei confronti di PI 1, __________, per titolo di diffamazione, calunnia e violazione del segreto professionale (NLP __________); |
richiamate le osservazioni 22/23.3.2012 del magistrato inquirente, mediante le quali si riconferma nelle motivazioni contenute nel decreto impugnato, rimettendosi – nel contempo – al giudizio di questa Corte;
richiamate le osservazioni 29.3/3.4.2012 di PI 1, mediante le quali chiede la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.Con esposto 20/22.2.2012 RE 1 ha sporto querela nei confronti di PI 1, dal quale è separata legalmente dal 2009, per titolo di diffamazione, calunnia e violazione del segreto professionale, in relazione al contenuto delle osservazioni 31.12.2011/5.1.2012 che lo stesso ha presentato presso questa Corte nell’ambito di un procedimento penale pendente tra le parti (cfr. inc. CRP __________).
b. Con decisione 7.3.2012 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in capo al suddetto procedimento penale, in mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati in sede di querela (NLP __________).
c. Con tempestivo gravame RE 1 chiede l’annullamento del decreto impugnato e l’apertura di un “procedimento penale” a carico di PI 1 (reclamo 20/21.3.2012, p. 2).
La reclamante contesta la conclusione alla quale è giunto il magistrato inquirente, sostenendo che il querelato è stato ufficialmente anche suo medico curante. A riprova di ciò la stessa allega al reclamo delle fatture nonché delle ricette ad opera di PI 1.
in diritto
1. 1.1.
Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 20/21.3.2012 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di non luogo a procedere 7.3.2012 (NLP __________), è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale accusatrice privata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2. Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale - per principio - è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
3. 3.1.
A carico di PI 1 sono innanzitutto stati ipotizzati i reati di diffamazione giusta l’art. 173 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 2. ed., art. 173 CP n. 1 ss.)] e calunnia giusta l’art. 174 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 174 CP n. 1 ss.)].
3.2.
L’onore protetto giusta l’art. 173 CP è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 5 ss.; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., art. 173 CP n. 1).
Gli art. 173 ss. CP proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. La norma tutela l'onore, che è uno dei diritti della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo – ossia pregiudizio alla considerazione sociale – per comportamenti o particolarità individuali moralmente riprovevoli (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2. ed., art. 173 CP n. 2 a 8). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (StGB PK – S. TRECHSEL / V. LIEBER, Zurigo/S. Gallo 2008, n. 1 ss. ad vor art. 173 CP; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., n. 5 ss. ad vor art. 173 CP; DTF 119 IV 44 consid. 2a, 117 IV 27 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_600/2007 del 22.2.2008).
Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44; REP. 1995, 9; B. CORBOZ, op. cit., art. 173 CP n. 42; S. TRECHSEL, op. cit., art. 173 ss. CP n. 11; StGB PK – S. TRECHSEL / V. LIEBER, op. cit., n. 11 ad vor art. 173 CP).
L’intenzionalità si deve riferire all’affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 7 s.).
3.3.
Oggetto della querela penale 20/22.2.2012 sono le osservazioni 31.12.2011/5.1.2012 che PI 1 ha inviato a questa Corte nell’ambito di un procedimento penale pendente tra le parti (inc. CRP __________).
La reclamante ritiene lesivo del suo onore penalmente protetto giusta gli art. 173 ss. CP, in particolare, il seguente passaggio (querela penale 20/22.2.2012, p. 2): “(…). Faccio presente che l’istante (ndr: RE 1) presenta un profilo psicologico labile, inaffidabile, in relazione ad una caratteropatia narcisistico-paranoide, il tutto associato ad una mania persecutoria. (…)”.
Ora, come detto al considerando precedente, per determinare se un’affermazione sia lesiva dell’onore non ci si deve fondare sul senso che le dà la persona interessata, ma sul senso che nelle circostanze concrete le attribuisce un destinatario non prevenuto, tenendo conto del contesto (interpretazione oggettiva) nel quale la stessa è stata espressa.
La lettura integrale dello scritto incriminato permette di dire che il querelato ha cercato di portare la sua versione dei fatti, nell’ambito di un procedimento penale nel quale lui è stato, tra gli altri, querelato/denunciato sempre da RE 1 per titolo di vie di fatto e aggressione.
Le affermazioni riportate nello scritto non conferiscono l’impressione che a RE 1 manchino quelle qualità di carattere che la fanno apparire degna di rispetto.
Nella valutazione della valenza di un’esternazione, deve come detto essere considerato anche il contesto in cui essa è stata proferita, poiché un’identica espressione può avere valenze diverse a dipendenza dell’ambito in cui essa è stata fatta. Nel caso concreto le osservazioni del querelato sono pervenute a codesta Corte, la quale ha dovuto determinarsi sul procedimento penale pendente tra le parti nell’ambito dell’inc. CRP __________.
Lo scritto è pertanto stato inviato ad una cerchia ristretta di persone perfettamente coscienti del particolare contesto in cui le affermazioni esposte sono state formulate, segnatamente i rapporti alquanto tesi tra gli ex-coniugi [cfr., in analogia, la giurisprudenza di cui alla sentenza 2.9.2009 dell’allora Corte di cassazione e di revisione penale in re G.S., inc. __________, confermata dall’Alta Corte il 22.12.2009 (inc. 6B_906/2009)].
Il decreto impugnato è quindi, sotto tale aspetto, meritevole di tutela.
4. 4.1.
A carico di PI 1 viene poi ipotizzato il reato di violazione del segreto professionale giusta l’art. 321 cifra 1 CP secondo cui gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Sono parimenti puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.
La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell’esercizio della professione o dopo la fine degli studi.
Ai sensi della cifra 2 di tale disposizione, la rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell’interessato o con l’autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall’autorità superiore o dall’autorità di vigilanza.
4.2.
La lista delle professioni enumerate è esaustiva. L’infrazione presuppone l’esistenza di un segreto, concernente un fatto, che non deve essere già noto. Deve inoltre esserci un interesse a che il segreto resti confidenziale (B. CORBOZ, op. cit., art. 321 CP n. 19 e ss.).
La persona che esercita una delle professioni enumerate all’art. 321 cifra 1 CP, deve essere venuta a conoscenza del segreto nell’ambito di tale professione. Ciò che comporta due ipotesi: qualcuno confida un segreto alla persona in quanto la stessa esercita una delle professioni menzionate oppure si tratta di un segreto che il professionista apprende nell’esercizio delle sue funzioni, anche all’insaputa del cliente (B. CORBOZ, op. cit., art. 321 CP n. 25 e ss.).
Tramite il consenso dell’interessato, il segreto può essere reso accessibile. Tale consenso dev’essere dato dalla persona titolare del segreto, segnatamente colui che ha un interesse al mantenimento dello stesso e che non deve necessariamente essere la persona che ha comunicato l’informazione (DTF 97 II 370). Tale diritto alla levata del segreto è strettamente personale. Il consenso non è subordinato ad alcuna esigenza di forma; può essere espresso, tacito o risultare da atti concludenti.
L’atto delittuoso consiste quindi a rendere il segreto accessibile ad una persona non autorizzata. In ragione del loro dovere di mantenere il segreto, le persone menzionate all’art. 321 cifra 1 CP si trovano in una posizione di garante e possono commettere l’infrazione anche per omissione. Il segreto deve essere custodito anche nei confronti di un’autorità, salvo l’autorità disciplinare e le ipotesi di cui all’art. 321 cifra 3 CP. Il fatto che il terzo non autorizzato sia lui stesso tenuto a mantenere il segreto non esclude la commissione dell’infrazione (B. CORBOZ, op. cit., art. 321 CP n. 67 e ss.).
Tale infrazione può essere commessa unicamente intenzionalmente. L’intenzione, anche sotto forma di dolo eventuale, deve riguardare tutti i fatti che rendono il comportamento illecito. Si tratta dei fatti che danno all’informazione il suo carattere segreto, che fondano la qualità professionale prevista dall’art. 321 cifra 1 CP, che creano il legame necessario tra il segreto e la professione ed infine che realizzano la rivelazione ad una persona non autorizzata. Se il segreto è stato reso accessibile per negligenza, il comportamento non è quindi punibile (B. CORBOZ, op. cit., art. 321 CP n. 80 e ss.).
4.3.
Presupposto oggettivo della disposizione di cui all’art. 321 CP è quindi il fatto di svelare un segreto ad uno dei professionisti indicati e nell’ambito della loro professione o di cui gli stessi hanno avuto conoscenza nell’esercizio della stessa o in occasione dei loro studi.
Se l’informazione è comunicata agli stessi in quanto persone private, l’art. 321 CP non trova applicazione (PC CP - M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, art. 321 CP n. 26 e ss).
Ora, dopo il passaggio incriminato, PI 1 specifica che “a tale conclusione giungo dopo anni di convivenza con laRE 1, pluriannuale terapia di coppia in comune, nonché grazie alle mie nozioni professionali” (osservazioni 31.12.2011/5.1.2012).
In siffatte circostanze, questa Corte non può che confermare la conclusione alla quale è giunto il magistrato inquirente secondo cui “le incriminate dichiarazioni, seppur di chiara configurazione tecnico-medica, non si fondano sulla circostanza che tra querelato e querelante vi fosse un rapporto professionale, bensì sul fatto che i due fossero coniugi” (decreto di non luogo a procedere 7.3.2012, p. 2, NLP __________).
Per stessa ammissione della reclamante infatti, unitamente all’ex-marito, quest’ultima ha seguito una terapia di coppia presso i dr. med. __________ e __________ (cfr. verbale di interrogatorio 26.5.2011 di RE 1, p. 4, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8, inc. MP __________).
In tale ambito, quindi in veste privata e non di medico curante dell’ex-moglie, PI 1 è venuto a conoscenza di quanto indicato nelle osservazioni incriminate, come da lui stesso confermato.
Il fatto poi che il querelato abbia curato la reclamante - durante il loro matrimonio - per delle malattie generiche ed ordinarie, quali ad esempio il raffreddore e/o l’influenza, come risulta dai documenti allegati al presente reclamo, non significa che lo stesso sia il suo medico curante per quanto riguarda questioni psicologiche, e che lo stesso sia quindi – in tale ambito – venuto a conoscenza di informazioni coperte dal segreto professionale.
In queste circostanze, in assenza del presupposto oggettivo si deve necessariamente confermare il decreto di non luogo a procedere anche per il reato di cui all’art. 321 CP.
5. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 173, 174 e 321 CP, 309 - 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
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4. Intimazione: |
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera