Incarto n.
60.2012.107

 

Lugano

27 aprile 2012/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 20/21.03.2012 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale MP __________ (corrispondente agli inc. NLP __________ e NLP __________) nel frattempo archiviato ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;

 

 

richiamate le osservazioni 13.04.2012 del procuratore pubblico Paolo Bordoli, che si rimette al prudente giudizio di questa Corte;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che a seguito della denuncia 13/18.03.2002 sporta da __________, per il tramite del tutore avv. __________, e per essa dell’avv. __________, contro ignoti per l’ipotesi di reato di truffa, sub. appropriazione indebita, in relazione alla sparizione del patrimonio (a lui riconducibile) transitato sul conto della società __________, __________, presso __________ (__________), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), successivamente archiviato il 22.08.2005 con un decreto di non luogo a procedere interno, avendo le parti trovato un accordo e comunicato il conseguente disinteresse al procedimento penale (inc. NLP __________);

 

 

                                         che il 27/31.08.2007 l’ente religioso PI 3 (di seguito: PI 3) – istituito erede universale da __________, deceduto il __________ – e __________ (già di pertinenza del de cujus), per il tramite del loro allora patrocinatore avv. PI 2, hanno sporto denuncia penale contro __________, nipote di __________, per l’ipotesi di reato di falsa testimonianza in relazione alla sua deposizione resa il 28.01.2002 dinanzi ad un tribunale __________, postulando parimenti la riattivazione del surriferito procedimento penale, nel frattempo archiviato (AI 1, inc. NLP __________);

 

 

                                         che il procedimento penale (inc. MP __________) è stato riattivato ed è poi sfociato – esperite le indagini preliminari – nel decreto di non luogo a procedere 25.03.2008 emanato dall’allora procuratore pubblico Maria Galliani, in difetto dei presupposti dei reati ipotizzati e degli estremi di un qualsivoglia reato (NLP __________);

 

 

                                         che con decisione datata 28.07.2008 l’allora Camera dei ricorsi penali ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI presentata dall’PI 3 e da __________ (patr. da: avv. PI 2 e avv. __________) contro il citato NLP __________ (inc. CRP __________);

 

 

                                         che con scritto 20/21.03.2012 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 postula la trasmissione dell’incarto penale MP __________ (corrispondente agli incarti NLP __________ e NLP __________) nel frattempo archiviato, essendo stato richiamato con il consenso del giudice e delle parti ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa dall’avv. PI 2 contro l’PI 3;

 

 

 

                                         che a suffragio della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto uno scritto datato 16.03.2012 dell’avv. PR 1, patrocinatore dell’avv. PI 2 nel procedimento civile, in cui sono state riassunte le motivazioni che stanno alla base della presente istanza (doc. 1.a);

 

 

                                         che l’avv. PR 1 ha precisato in particolare che il 29.12.2010 l’avv. PI 2 ha presentato una petizione presso la Pretura istante contro l’PI 3 avente quale oggetto l’incasso, da parte dell’attrice, del saldo inerente a una sua nota professionale emessa per le prestazioni svolte nel periodo compreso tra il 2005 e il mese di maggio 2010 a favore della parte convenuta riguardante anche prestazioni effettuate nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ (inc. NLP __________ e inc. NLP __________) richiamato in sede di Pretura, adducendo parimenti che la sua acquisizione agli atti nell’ambito della causa civile è necessaria per verificare le prestazioni e l’assistenza svolte dall’avv. PI 2 e fatturate alla parte convenuta (cfr., nel dettaglio, doc. 1.a);

 

 

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico Paolo Bordoli si rimette al prudente giudizio di questa Corte;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente; inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è certamente data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale dell’incarto MP __________ (inc. NLP __________ e inc. NLP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 25.03.2008 (NLP __________), nel frattempo passato in giudicato, poiché il medesimo è senz’altro utile ai fini del giudizio civile per procedere all’esame e alla ricostruzione del patrocinio in ambito penale dell’avv. PI 2 a favore dell’PI 3 e della relativa nota professionale;

 

 

                                         che per gli stessi motivi pure l’incarto CRP __________ dell’allora Camera dei ricorsi penali è certamente necessario ai fini dell’istruttoria civile, avendo tra l’altro l’avv. PI 2 patrocinato l’PI 3 nell’ambito di quella procedura (inc. CRP __________);

 

 

                                         che nella fattispecie in esame è quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che di conseguenza gli incarti penali NLP __________ (una mappetta) e NLP __________ (un cubo) [entrambi riconducibili all’incarto penale MP __________] nonché l’incarto CRP __________ dell’allora Camera dei ricorsi penali (una mappetta arancione) verranno trasmessi alla Pretura istante, con l’obbligo di restituirli direttamente al Ministero pubblico rispettivamente alla Corte dei reclami penali, al più tardi, a procedimento civile concluso, ma solo dopo che sarà consegnato a questa Corte lo svincolo dato dal cliente oppure ottenuto dalla CAN;

 

 

                                         che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera