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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 29.03./10.04.2012 presentata da
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IS 1 rappr. da: PR 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di un (non meglio precisato) verbale allestito dalla polizia nell’ambito di un procedimento penale nel frattempo archiviato; |
premesso che la richiesta datata 29.03.2012 è giunta al Ministero pubblico il 30.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 6/10.04.2012, comunicando che di principio nulla osta a che le parti possano visionare gli atti dell’incarto penale in questione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito di quanto accaduto a __________, il __________, della segnalazione di aggressione/violenza 30.07./2.08.2011 ai danni di __________ presentata dall’Ospedale Regionale di __________ e della segnalazione del Commissariato di __________, il Ministero pubblico ha (tra l’altro) aperto un procedimento penale (inc. DA __________) a carico di IS 1 sfociato nel decreto di accusa 5.09.2011, mediante il quale il procuratore pubblico l’ha posta in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di furto ai danni del Bar __________ (rappr. da __________) e di vie di fatto ai danni di un’altra persona in relazione ai fatti avvenuti quel giorno, e meglio come ivi descritto (DA __________);
che il suddetto decreto è passato in giudicato il 6.10.2011;
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’PR 1 (di seguito PR 1) chiede, in nome e per conto di IS 1, la trasmissione, in copia, del "(…) verbale allestito dalla polizia cantonale dal quale è poi sfociato il decreto d’accusa", allegando parimenti la relativa procura (istanza 29/30.03.2012 e procura ivi allegata, doc. 1.a);
che a suffragio della sua richiesta precisa che IS 1 ha esercitato la sua attività lavorativa presso il Bar __________ di __________ senza ricevere alcuna retribuzione e che dopo i fatti accaduti il __________ cui è seguito il decreto di accusa emanato a suo carico, la stessa si è rivolta all’PR 1 per far valere le sue pretese salariali nei confronti del suo allora datore di lavoro (ndr. __________);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nell’istanza e la finalità della richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 [rispettivamente dell’PR 1 (che rappresenta quest’ultima per far valere le sue presunte pretese salariali)] ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare e a fotocopiare gli atti dell’incarto penale DA __________ nel frattempo archiviato, poiché il procedimento penale l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che dalla lettura dell’incarto penale in questione emerge che vi è una connessione tra il procedimento penale nel frattempo archiviato e l’asserita pretesa salariale di IS 1;
che di conseguenza IS 1 rispettivamente l’PR 1 sono autorizzati ad esaminare presso il Ministero pubblico di __________ gli atti dell’incarto penale DA __________, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Arturo Garzoni;
che IS 1 rispettivamente l’PR 1 sono autorizzati a fotocopiare gli atti utili alle loro incombenze;
che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerato che IS 1 è già stata parte al procedimento penale DA __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera