Incarto n.
60.2012.160 e 60.2012.177

 

Lugano

14 giugno 2012/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sulle istanze 12.03./18.04.2012 e 12.03./27.04.2012 presentate dal

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli atti riguardanti procedimenti penali nel frattempo archiviati inerenti, tra gli altri, a PI 1;

 

 

premesso che gli incarti CRP __________ e __________ sono stati congiunti, poiché entrambi concernono la persona di PI 1;

 

ritenuto che la richiesta datata 12.03.2012 è giunta al Ministero pubblico il 13.03.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 18.04.2012, producendo diciotto incarti penali inerenti a PI 1 (inc. CRP __________) rispettivamente con scritto 27.04.2012, producendo altri quattro incarti inerenti a PI 1 (inc. CRP __________);

 

richiamato lo scritto 25/26.04.2012 del procuratore pubblico Nicola Respini, che comunica di aver già evaso l’istanza il 22.03.2012, allegando contestualmente copia della relativa lettera, di cui si dirà in seguito (inc. CRP __________);

 

richiamato inoltre lo scritto 22.05.2012 del procuratore generale, mediante il quale comunica di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte in merito alla richiesta 12.03./27.04.2012 (inc. CRP __________);

rilevato che PI 1, __________, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni (inc. CRP __________ e CRP __________);

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con le presenti istanze – trasmesse dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, unitamente a complessivamente ventidue incarti penali – il IS 1 (in seguito IS 1), con riferimento all’inchiesta fiscale speciale (ex art. 190 ss. LIFD) condotta dai collaboratori dell’Amministrazione federale delle contribuzioni a carico di __________ e di __________ chiede di poter consultare gli atti degli incarti penali inerenti, tra gli altri, a PI 1, __________, così come gli atti riguardanti le seguenti società con sede a __________, segnatamente __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e la __________, __________;

 

 

                                         che a suffragio della sua richiesta l’IS 1 precisa che a carico di __________ e di __________ sussisterebbero sospetti di gravi infrazioni fiscali perpetrate nell’ambito della gestione delle predette società, avendo in particolare occultato "(…) all’autorità fiscale l’entità delle prestazioni valutabili in denaro corrisposte, violando così la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (…) e causando un mancato incasso all’erario di importi molto elevati"; gli stessi si sarebbero inoltre "(…) serviti di numerosi rendiconti falsi commettendo così il reato di frode fiscale (art. 186 LIFD)" e che "(…). Principalmente i presunti reati fiscali riguarderebbero la mancata registrazione contabile di cifre d’affari e quindi di utili" (istanze 12.03./18.04.2012 e 12.03./27.04.2012, p. 2, doc. 1.a, inc. CRP __________ e __________);

 

 

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico Nicola Respini ha comunicato a questa Corte di aver già evaso l’istanza il 22.03.2012, ritenendo che la richiesta, trasmessa per competenza a questa Corte, sia priva d’oggetto, allegando copia della lettera 22.03.2012 inviata all’IS 1, in cui ha indicato per quali procedimenti penali è il titolare e che gli stessi sono a disposizione, previo appuntamento telefonico, presso il Ministero pubblico di Lugano (doc. 3 e doc. 3.a, inc. CRP __________);

 

 

                                         che il procuratore generale, con rifermento ai quattro ulteriori incarti penali prodotti a questa Corte inerenti a PI 1, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte (inc. CRP __________);

 

 

                                         che PI 1, dal canto suo, non ha presentato osservazioni;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l’Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d’assistenza o d’istigazione a tali atti (art. 190 cpv. 1 LIFD);

 

 

                                         che sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176 LIFD) e i delitti fiscali [art. 186 LIFD (frode fiscale) e art. 187 LIFD (appropriazione indebita d’imposte alla fonte)] (art. 190 cpv. 2 LIFD);

 

 

 

                                         che le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD, ogni informazione necessaria per la sua applicazione (art. 195 LIFD in relazione all’art. 112 cpv. 1 frase 1 LIFD);

 

 

                                         che l’art. 112 cpv. 1 LIFD si prefigge di favorire la collaborazione più ampia possibile tra le autorità (decisione TF 2C_806/2011 del 20.03.2012 consid. 3; DTF 134 II 318 consid. 6.1.);

 

 

                                         che inoltre l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), con riferimento a istanze di ispezione degli atti presentate dalla __________, __________, e in base al previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del Tribunale federale, aveva stabilito quanto segue:

 

                                         "Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).

                                                      Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):

                                                      "D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).

                                                      Come già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).

                                                                                 La giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)";

 

 

                                         che gli stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che tenuto conto di quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame – ritenuti in particolare i motivi addotti dall’IS 1 nella sua richiesta, la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti degli incarti penali inerenti a PI 1 – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’autorità istante che prevale sugli interessi personali di PI 1 ad esaminare gli atti degli incarti penali nel frattempo archiviati inerenti a quest’ultimo, che sono stati trasmessi dal Ministero pubblico a questa Corte, segnatamente gli incarti MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________ e MP __________ (inc. CRP __________) nel frattempo archiviati e gli incarti MP __________, MP __________, MP __________ e MP __________ (inc. CRP __________) nel frattempo archiviati, potendo essere potenzialmente utili ai fini delle sue incombenze;

 

 

                                         che di conseguenza – dopo la crescita in giudicato della presente decisione – questa Corte autorizza un funzionario dell’IS 1 ad esaminare, presso il Ministero pubblico di Lugano, gli atti degli incarti penali MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________ e MP __________, concordando i tempi di accesso con il procuratore generale John Noseda, compatibilmente con i suoi impegni;

 

 

                                         che il funzionario è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze;

 

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni;

 

 

                                         che stante la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LIFD ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

 

                                   4.   Intimazione:

                                      

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera