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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 13/19.01.2012 presentata da
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IS 1 |
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tendente ad ottenere copia del decreto di accusa (cresciuto in giudicato) emanato nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto penale DA __________; |
premesso che la richiesta datata 13.01.2012 è giunta al Ministero pubblico il 18.01.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 18/19.01.2012, comunicando parimenti che nulla osta da parte sua all’invio del citato decreto di accusa;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia sporta l’1/5.12.2005 da IS 1, il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha aperto un procedimento penale sfociato nel decreto di accusa 8.02.2006 a carico di PI 2, mediante il quale è stato posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di furto e di abuso di un impianto di elaborazione in relazione ai fatti avvenuti il 26.11.2005 ed è stata, tra l’altro, proposta la sua condanna al versamento alla parte civile IS 1 della somma di CHF 2'000.-- a titolo di risarcimento (DA __________);
che il citato decreto è passato in giudicato il 14.03.2006;
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere copia del surriferito decreto di accusa, poiché ha buttato la copia in suo possesso ed è intenzionata ad avviare un procedimento a carico di PI 2, non avendole versato l’importo di CHF 2'000.--;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, essendo stata la qui istante parte (in qualità di parte civile ai sensi del CPP TI) al procedimento penale di cui all’incarto DA __________ nel frattempo archiviato;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale parte civile ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nell’istanza e la finalità della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del decreto di accusa 8.02.2006 (DA __________), poiché l’ha interessata personalmente in veste di parte (civile);
che a ciò aggiungasi che essa ha bisogno di questo documento, essendo intenzionata a recuperare il credito di CHF 2'000.-- nei confronti di PI 2 di cui al decreto di accusa 8.02.2006 (DA __________);
che di conseguenza il decreto di accusa 8.02.2006 (DA __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera