Incarto n.
60.2012.198

 

Lugano

6 giugno 2012/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 7/14.05.2012 presentata dall’

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di una sentenza allo scopo di poter evadere la pratica amministrativa in corso;

 

 

premesso che la richiesta datata 7.05.2012 è giunta alla Corte di appello e di revisione penale l’8.05.2012, che – per il tramite del suo presidente Giovanna Roggero-Will – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 11/14.05.2012, di cui si dirà in seguito;

 

richiamate le osservazioni 15/16.05.2012 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Corte, rilevando in ogni modo di non aver alcun fondato motivo per eventualmente opporsi all’accoglimento dell’istanza;

 

richiamate inoltre le osservazioni 23/24.05.2012 del dr. med. PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________), mediante le quali comunica di acconsentire all’invio di una copia integrale della sentenza menzionata dall’Ufficio istante;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con sentenza 21.09.2005 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ (in __________) ha riconosciuto PI 2 complice di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e autore colpevole di infrazione semplice alla legge federale sugli stupefacenti; in applicazione della pena, lo ha condannato a 7 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e al versamento di un risarcimento compensativo allo Stato di CHF 12'000.--, disponendo la confisca dello stupefacente e del denaro sotto sequestro;

 

 

                                         che il 12.12.2006 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso del condannato contro la sentenza di primo grado;

 

 

                                         che con sentenza 3.07.2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico (nella misura della sua ammissibilità) e il ricorso per cassazione entrambi presentati da PI 2 (decisione TF __________);

 

 

                                         che la suddetta decisione è passata in giudicato il medesimo giorno in applicazione dell’art. 437 cpv. 2 CPP;

 

 

                                         che con scritto 7/8.05.2012 l’IS 1, per il tramite del suo capo ufficio, ha postulato alla Corte di appello e di revisione penale la trasmissione, in copia, della sentenza definitiva emanata dal Tribunale federale a carico del dr. med. PI 2 allo scopo di poter evadere la pratica amministrativa in corso, essendo pendente a suo carico un procedimento amministrativo (doc. 1.a);

 

 

                                         che con scritto 11/14.05.2012 il presidente della Corte di appello e di revisione penale, giudice Giovanna Roggero-Will, ha trasmesso, per competenza, a questa Corte la richiesta del 7/8.05.2012 dell’IS 1, precisando in particolare di aver inviato alla predetta autorità la sentenza richiesta in versione anonimizzata (reperibile su internet), ma che la stessa domanda la trasmissione, in copia, della sentenza nella sua versione integrale e munita di timbro d’intimazione (doc. 1 e doc. 1.b);

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico si rimette al giudizio di questa Corte, rilevando in ogni modo di non aver alcun fondato motivo per eventualmente opporsi al accoglimento dell’istanza;

 

 

                                         che il dr. med. PI 2, dal canto suo, acconsente all’invio di una copia integrale della sentenza in questione;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – visti in particolare i motivi posti alla base della presente istanza e le competenze dell’Ufficio istante e considerata inoltre la LSan – è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’IS 1 prevalente sugli interessi personali del dr. med. PI 2, che peraltro non si è opposto alla richiesta, ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza del Tribunale federale inerente a quest’ultimo;

 

 

                                         che in siffatte circostanze questa Corte autorizza il presidente della Corte di appello e di revisione penale a trasmettere all’IS 1 – in copia, in versione integrale e munita di timbro d’intimazione – la sentenza __________ datata 3.07.2007 emanata dal Tribunale federale inerente al dr. med. PI 2;

 

 

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;

 

 

                                         che stante la natura dell’autorità istante e la finalità della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LSan ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera