Incarto n.
60.2012.246

 

Lugano

21 giugno 2012/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 18/19.6.2012 presentato da

 

 

 

RE 1, __________,

patr. da: PR 1, __________,

 

 

 in relazione

 

 

alla richiesta di restituzione dei termini per impugnare la decisione 21.11.2011 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar che ha respinto il di lui ricorso 27.5.2009 avverso la risoluzione 8.5.2009 della Sezione della circolazione che lo aveva multato per infrazione alla LCStr

 

e contro

 

la citata decisione del presidente della Pretura penale (inc. __________);

 

 

ritenuto che, in considerazione dell’esito del gravame, non sono state chieste osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   Con risoluzione 8.5.2009 la Sezione della circolazione ha inflitto a RE 1, agente di polizia, una multa di CHF 200.--, oltre alla tassa di giustizia ed alle spese, perché, a __________, il 5.12.2008, “alla guida della vettura __________ (autoveicolo di polizia) non osservava una segnalazione semaforica rossa indicante “fermata”, s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da destra” (art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr, art. 14 cpv. 1 ONC, art. 68 cpv. 1 OSStr).

 

                                         La decisione in questione (n. __________) menzionava che essa poteva essere impugnata con ricorso alla Pretura penale.

 

 

                                  b.   Con giudizio 21.11.2011, prolato giusta le norme procedurali della legge di procedura per le contravvenzioni del 19.12.1994 (vLPContr) [art. 453 cpv. 1 CPP], il presidente della Pretura penale ha respinto il ricorso 27.5.2009 di RE 1.

 

                                         Ha ritenuto, considerato che non sussisteva alcun ragionevole dubbio che il semaforo era rosso per il ricorrente quando aveva impegnato l’intersezione, che il di lui comportamento fosse stato non rispettoso della prudenza imposta dalle particolari circostanze e che quindi non si poteva riconoscergli la giustificazione dell’art. 100 cifra 4 LCStr. Avrebbe dovuto azionare gli avvisatori sonori ben prima di quello che aveva fatto, nonostante circolasse nel mezzo della notte, e ridurre ulteriormente la velocità, stante che la stessa, al momento di impegnare l’intersezione, era prossima ai 40 km/h, a maggior ragione poiché la visibilità era scarsa a causa dell’illuminazione artificiale, della pioggia e della presenza di edifici i quali impedivano di accertarsi per tempo dell’arrivo di altri veicoli, e a causa del fondo bagnato (inc. __________).

 

                                         Il presidente della Pretura penale ha indicato che la decisione poteva essere impugnata con ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 78 ss. LTF), entro trenta giorni dalla notificazione.

 

 

                                   c.   Con sentenza 31.5.2012 l’Alta Corte, autorità adita da RE 1 con ricorso in materia penale contro la citata decisione, ha dichiarato inammissibile l’impugnativa (inc. TF __________).

 

                                         Ha reputato, ricordato il significato di “tribunale superiore” a’ sensi dell’art. 80 cpv. 2 LTF (tribunale che ha giurisdizione su tutto il territorio cantonale e che non è sottoposto a nessun’altra autorità giudiziaria: un ricorso ad un’istanza cantonale superiore contro una sua decisione è escluso in tutti gli ambiti che gli competono), che – sebbene la giurisdizione della Pretura penale si estendeva sull’intero territorio cantonale e che in materia contravvenzionale le sue decisioni erano definitive – essa non poteva essere considerata “tribunale superiore”. Le sue decisioni, giusta gli art. 41 cpv. 1 e 2 e 63 cpv. 2 vLOG, in vigore fino al 31.12.2010, potevano infatti essere impugnate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale. Un ricorso ad un’istanza cantonale superiore contro i giudizi della Pretura penale non era pertanto escluso in tutti gli ambiti di sua competenza. Anche secondo il CPP la Pretura penale non si sarebbe pronunciata quale istanza cantonale unica a’ sensi dell’art. 80 cpv. 2 terza frase LTF: una sua decisione in materia di contravvenzioni sarebbe stata impugnabile con appello alla Corte di appello e di revisione penale. Il ricorso in materia penale presentato da RE 1 non poteva di conseguenza essere esaminato nel merito.

 

                                         L’indicazione errata dei rimedi di diritto contenuta nella sentenza impugnata non poteva avere per effetto di creare una via diretta di ricorso al Tribunale federale, altrimenti non subito aperta.

 

                                         Ha poi esaminato se il gravame fosse concepibile quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, ritenendolo parimenti inammissibile in difetto della condizione di “tribunale superiore”.

 

                                         L’Alta Corte ha concluso che, in ragione del diritto federale (art. 80 cpv. 2 e 130 cpv. 1 LTF), il caso doveva essere previamente sottoposto al giudizio di un tribunale superiore. Spettava al Cantone adeguare il sistema dei mezzi di impugnazione alle esigenze della LTF. Ha rilevato, a titolo abbondanziale, che – in assenza dei necessari adattamenti legislativi – l’art. 80 cpv. 2 LTF poteva fondare direttamente la competenza di un tribunale superiore.

 

 

                                  d.   Con gravame 18/19.6.2012 RE 1 postula che l’istanza di restituzione dei termini sia accolta e che di conseguenza gli sia concesso un nuovo termine di trenta giorni per impugnare la sentenza 21.11.2011 del presidente della Pretura penale rispettivamente che il contestuale reclamo sia considerato tempestivo.

 

                                         Chiede poi che – in accoglimento del reclamo –, in via principale, la decisione 21.11.2011 del presidente della Pretura penale sia annullata e, in via subordinata, che la citata decisione sia annullata e che gli atti siano rinviati all’autorità inquirente per un’eventuale disamina della violazione dell’art. 100 cifra 4 LCStr.

 

                                         Il reclamante, riassunte le sentenze 21.11.2011 del presidente della Pretura penale e 31.5.2012 del Tribunale federale, rileva di essere stato privato, di fatto, di una possibilità di ricorso, ciò che giustificherebbe la presentazione dell’istanza di restituzione dei termini davanti alla Corte dei reclami penali, in analogia a quanto prevedrebbe il CPP sulla base dell’indicazione del Tribunale federale in relazione all’art. 80 cpv. 2 LTF. Non potrebbe essergli addebitata alcuna colpa per non avere tempestivamente inoltrato ricorso davanti a questa Corte. Non avrebbe potuto sapere che l’Alta Corte non si riteneva più competente a giudicare direttamente ricorsi contro decisioni della Pretura penale emanate dopo l’1.1.2011, bensì unicamente contro decisioni emanate prima di tale data. Il pregiudizio da lui sofferto, non essendo il Tribunale federale entrato nel merito della sua impugnativa, sarebbe palese.

 

                                         Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 18/19.6.2012, con cui chiede la restituzione dei termini per impugnare la decisione 21.11.2011 del presidente della Pretura penale e l’annullamento di detta sentenza (inc. __________), è tempestivo con riferimento sia all’art. 396 cpv. 1 CPP (dieci giorni) sia all’art. 94 cpv. 2 CPP (trenta giorni).

 

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

 

                                         RE 1, quale imputato che intende impugnare la decisione che lo ha condannato, è pacificamente legittimato, giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto, a presentare istanza di restituzione dei termini per aggravarsi contro la sentenza di condanna, che parimenti contesta.

 

                                         Il presupposto della competenza di questa Corte a pronunciarsi sulla restituzione dei termini attiene invece al merito stesso della controversia, ossia concerne il quesito a sapere se questa Corte possa esprimersi sull’istanza di restituzione dei termini per censurare la decisione del presidente della Pretura penale.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         La questione della competenza di questa Corte sulla menzionata tematica è da verificare d’ufficio giusta l’art. 39 cpv. 1 CPP (secondo cui le autorità penali esaminano d’ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all’autorità competente).

 

                                         2.2.

                                         L’art. 94 CPP – che disciplina i presupposti per la restituzione di un termine – prevede, al cpv. 1, che la parte che – non avendo osservato un termine – ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile possa chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell’inosservanza.

 

                                         L’istanza va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso (cpv. 2).

 

                                         La decisione, emanata da detta autorità in procedura scritta (art. 94 cpv. 4 CPP), è di regola impugnabile, alla giurisdizione di reclamo, con reclamo a’ sensi degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 73; ZK StPO – A. KELLER, art. 393 CPP n. 16; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 94 CPP n. 14).

 

                                         Non sono tuttavia impugnabili, segnatamente, le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 75), le decisioni delle autorità di ricorso (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 76) e le decisioni dei tribunali di primo grado che hanno ammesso la restituzione del termine, nell’ipotesi in cui siano dati i presupposti degli art. 65 cpv. 1 e 393 cpv. 1 lit. b CPP (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 77).

 

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 CPP il reclamo può essere interposto contro: a. le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni; b. i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, sono eccettuate le decisioni ordinatorie; c. le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal CPP.

 

                                         Il reclamo è nondimeno inammissibile, in applicazione dell’art. 394 CPP: a. se è proponibile l’appello; b. contro la reiezione, da parte del pubblico ministero o delle autorità penali delle contravvenzioni, di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinanzi al tribunale di primo grado.

 

                                         2.3.2.

                                         Il reclamante chiede la restituzione dei termini per impugnare la decisione 21.11.2011 del presidente della Pretura penale, che è stata emanata, giusta l’art. 453 cpv. 1 CPP, secondo le norme procedurali della legge di procedura per le contravvenzioni del 19.12.1994. Il presidente della Pretura penale ha dunque funto, nel caso in esame, da autorità di ricorso (art. 4 cpv. 1 vLPContr). Ha deciso, dopo lo scambio delle osservazioni (art. 10 cpv. 2 vLPContr), in procedura scritta (art. 12 cpv. 2 vLPContr). Ed ha infine intimato la decisione motivata (art. 14 cpv. 1 vLPContr).

 

                                         Si trattava dunque, di tutta evidenza, di una decisione di merito, che poneva fine, in tutto, al procedimento contravvenzionale.

 

                                         In queste circostanze, è manifesto che competente a decidere il ricorso contro detto giudizio non può essere questa Corte, che – come ben risulta dai combinati art. 393 e 394 CPP – non è l’autorità che si pronuncia nel merito delle vertenze, ossia che si esprime sulla colpevolezza o non colpevolezza dell’imputato.

 

                                         Tema dell’impugnativa di RE 1 è invece proprio la questione a sapere se – nel merito – si sia reso colpevole di violazione di norme della circolazione stradale, come reputato dal presidente della Pretura penale nel suo giudizio 21.11.2011.

 

                                         Questa decisione non può quindi essere impugnata con reclamo a’ sensi degli art. 393 ss. CPP: questa Corte è incompetente.

 

                                         2.3.3.

                                         Ora, considerato che l’istanza di restituzione dei termini deve essere presentata, giusta l’art. 94 cpv. 2 CPP, all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso, l’incompetenza di questa Corte ad emettere la decisione di merito sulla controversia si ripercuote, inevitabilmente, anche sulla di lei competenza a stabilire la restituzione dei termini: la Corte dei reclami penali non può evidentemente decidere la restituzione di un termine per inoltrare un gravame su cui non può determinarsi.

 

                                         L’istanza di restituzione dei termini è perciò irricevibile, con conseguente irricevibilità pure delle richieste intese all’annullamento del giudizio 21.11.2011 del presidente della Pretura penale.

 

 

                                   3.   Si pone, dunque, la questione a sapere a chi debba essere trasmessa l’impugnativa 18/19.6.2012 del qui reclamante.

 

                                         3.1.

                                         Questa Corte, nel giudizio 9.5.2012 (inc. CRP 60.2012.75), era stata chiamata a pronunciarsi su una fattispecie analoga.

 

                                         Anche in quel caso il Tribunale federale (decisione TF 6B_746/2011 del 28.11.2011) aveva ritenuto inammissibile il gravame di un imputato condannato dal presidente della Pretura penale, che aveva prolato la sua decisione giusta le norme procedurali della legge di procedura per le contravvenzioni del 19.12.1994 (art. 453 cpv. 1 CPP). Questa Corte ha trasmesso gli atti alla Corte di appello e di revisione penale sostenendo che spettava a lei stabilire se il presidente della Pretura penale, che si era pronunciato giusta la vLPContr, potesse essere considerato “tribunale di primo grado” secondo gli art. 398 ss. CPP, questione di non semplice soluzione vista l’entrata in vigore del CPP con le relative modifiche legislative cantonali.

 

                                         Ha, infine, rilevato che, sebbene gli atti inerenti all’istanza di restituzione dei termini venivano inviati alla Corte di appello e di revisione penale, era controverso – in dottrina – se competente ad esprimersi su una simile istanza fosse il collegio o il suo presidente (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 59; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 94 CPP n. 11; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 94 CPP n. 12). La Corte, esaminata d’ufficio la sua competenza a decidere in merito, avrebbe dunque rimesso, se del caso, gli atti al suo presidente (art. 39 cpv. 1 CPP).

 

                                         La Corte di appello e di revisione penale, con decisione 13.6.2012, ha accolto la domanda di restituzione del termine (inc. CARP 17.2011.126).

 

                                         3.2.

                                         Questa Corte, in considerazione delle precedenti argomentazioni, che valgono evidentemente anche per il caso in esame, ritiene dunque di trasmettere alla Corte di appello e di revisione penale l’impugnativa 18/19.6.2012 di RE 1, con la quale chiede la restituzione dei termini per contestare la decisione 21.11.2011 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar e contestualmente l’annullamento della decisione medesima.

 

                                         Il Tribunale federale, nel suo giudizio 31.5.2012 (inc. TF 6B_6/2012 consid. 2 in fine), sembra peraltro fare riferimento alla Corte di appello e di revisione penale quale “tribunale superiore”: “A titolo abbondanziale, va nondimeno rilevato che, in assenza dei necessari adattamenti legislativi, l’art. 80 cpv. 2 LTF può fondare direttamente la competenza di un tribunale superiore (…)”. Detta Corte è infatti la sola autorità superiore che decide il merito.

 

 

                                   4.   Il gravame è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 94, 379 ss., 393 ss. e 398 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                    §   L’impugnativa 18/19.6.2012 di RE 1 (in tre copie, con allegati) è trasmessa alla Corte di appello e di revisione penale.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera