Incarto n.
60.2012.26

 

Lugano

14 febbraio 2012/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

 

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 24/25.1.2012 presentato da

 

 

 

RE 1, ,

patr. da: PR 1, ,

 

 

contro

 

 

la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi del 14.1.2012 (inc. GPC __________) che ha ordinato la sua carcerazione preventiva con riferimento al procedimento inc. MP __________;

 

 

richiamate le osservazioni 27.1.2012 del procuratore pubblico Andrea Pagani mediante le quali chiede di respingere il gravame;

 

richiamato lo scritto dell’1/2.2.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi mediante il quale si rimette al giudizio di questa Corte;

 

richiamati gli scritti di replica del 7/8.2.2012 di RE 1 e di duplica del 13.2.2012 del magistrato inquirente e del 13/14.2.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

in fatto

 

                                   a.   Nella notte tra l’8.1.2012 ed il 9.1.2012, il reclamante si è recato, ubriaco, presso l’abitazione della moglie, da cui vive da tempo separato di fatto, e l’avrebbe minacciata ed insultata. La moglie ha chiesto l’intervento della polizia comunale di __________: gli agenti sopraggiunti hanno poi condotto il reclamante presso l’Ospedale __________, ove un medico ha decretato il suo ricovero coatto alla Clinica psichiatrica cantonale di __________.

                                         In data 9.1.2012 la moglie ha sporto denuncia per i fatti surriferiti. Nel frattempo il ricovero del reclamante presso la clinica di __________ era stato trasformato da coatto in volontario.

 

 

                                  b.   Sentita a verbale l’11.1.2012, la moglie ha riferito non solo dei fatti dell’8/9.1.2012, ma anche di un episodio precedente, risalente al mese di dicembre 2011, in cui il marito, a seguito di una discussione relativa al prospettato divorzio, l’avrebbe minacciata con un coltello da cucina alla gola.

 

 

                                   c.   A seguito di un mandato di accompagnamento coatto del 12.1.2012, emanato dal procuratore pubblico, il reclamante è stato fermato provvisoriamente il 13.1.2012 dalla polizia, e da quest’ultima sentito (allegato 1 ad AI 9).

                                         Dopo l’audizione del reclamante il medesimo giorno da parte del procuratore pubblico (AI 10), quest’ultimo ha presentato il giorno successivo un’istanza di carcerazione preventiva per il reclamante (AI 13).

 

 

                                  d.   È opportuno ricordare che a carico del reclamante pende al Tribunale penale cantonale un atto d’accusa del 12.12.2011 (ACC __________), che ne dispone il rinvio a giudizio avanti ad una Corte criminale per tentato omicidio, rissa (fatti entrambi avvenuti il 17.4.2011) e contravvenzione alla LStup.

 

 

                                   e.   Con la decisione qui impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva del reclamante fino al 13.4.2012 (decisione del 14.1.2012, inc. GPC __________).

                                         Il magistrato ha ritenuto dati seri e concreti indizi di colpevolezza, realizzato il pericolo di recidiva, giudicando inoltre la carcerazione preventiva disposta proporzionata riguardo alla durata ed escludendo la possibilità di adottare delle misure sostitutive.

 

                                    f.   Con il presente gravame il reclamante contesta di aver minacciato la moglie con un coltello nel corso del mese di dicembre 2011: l’episodio sarebbe riferito unicamente dalla moglie, e solo indirettamente confermato dalla cognata, non presente al momento degli ipotetici fatti.

                                         Per i fatti dell’8/9.1.2012, il reclamante ammette di essersi recato presso l’abitazione della moglie, ma di non ricordare nulla di quanto accaduto, in ragione del suo stato alterato dall’alcol.

                                         Il reclamante contesta che si possano mettere in relazione i fatti oggetto dell’ACC __________ con quelli del presente procedimento, mancando una correlazione tra i medesimi.

                                         Prendendo in considerazione anche i fatti del 17.4.2011, il giudice dei provvedimenti coercitivi avrebbe ecceduto il suo potere di apprezzamento, perché sarebbero fatti privi di continuità con quelli oggetto del presente procedimento, non tali da fondare un concreto pericolo per l’incolumità altrui.

                                         Per il reclamante, i fatti del presente procedimento andrebbero inseriti nel contesto del prospettato avvio della procedura di divorzio, situazioni queste che spesso comportano delle tensioni tra le parti: tensioni accresciute per il reclamante dall’imminente aggiornamento del processo per l’atto d’accusa del 12.12.2011 (ACC __________).

                                         Nel gravame si sostiene che il reclamante non sarebbe una persona allo sbando, pronta ad esplodere (come indicato dal giudice dei provvedimenti coercitivi), bensì una persona che ha positivamente preso coscienza dei propri problemi ed ha dato conseguentemente la propria disponibilità a farsi aiutare da uno psichiatra o psicologo.

                                         Il reclamante censura inoltre la decisione impugnata, per carente motivazione riguardo alle possibili misure sostitutive della carcerazione preventiva.

                                         A questo proposito nel gravame si riferisce come il pretore, nell’ambito di una procedura civile, abbia già ordinato al reclamante di non avvicinarsi alla moglie e al figlio.

                                         In merito alla proporzionalità, il reclamante sostiene che i reati di questo procedimento sarebbero semplici: gli accertamenti necessari per l’inchiesta potrebbero essere effettuati in breve tempo, ciò che renderebbe eccessivo un periodo di carcerazione preventiva di tre mesi.

                                         La perizia potrebbe essere allestita anche con il reclamante in libertà. Nella valutazione della proporzionalità non sarebbe inoltre facile stabilire la prevedibile pena, in considerazione del fatto che il reclamante sarà processato un’unica volta, anche per i fatti dell’atto d’accusa del 12.12.2011.

                                         In relazione all’accertamento inesatto e incompleto dei fatti, il giudice dei provvedimenti coercitivi non avrebbe tenuto adeguatamente conto che l’episodio di dicembre 2011 sarebbe unicamente riferito dalla moglie e contestato categoricamente dal reclamante; non avrebbe adeguatamente considerato che per i reati imputatigli con l’atto d’accusa 12.12.2011 il reclamante è rimasto in carcere solo una trentina di giorni, non essendo stato ritenuto persona pericolosa; non avrebbe tenuto in adeguato conto la presa di coscienza da parte del reclamante di quanto commesso la sera del 8/9.1.2012, concretizzatasi con la disponibilità a rivolgersi a un terapeuta.

                                         Il reclamante conclude chiedendo l’accoglimento del gravame e la sua scarcerazione.

                                         In via subordinata, chiede di limitare la durata della carcerazione preventiva ordinata dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

 

 

                                  g.   Nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico ritiene pacifica l’esistenza di seri indizi di colpevolezza a carico del reclamante, sia per l’episodio dell’8/9.1.2012, sia anche per quello di dicembre 2011.

                                         Per il pericolo di recidiva, il procuratore pubblico indica come il reclamante, già in quattro episodi, abbia violato l’integrità fisica o la libertà personale altrui: la partecipazione alla rissa del 17.4.2011; il successivo accoltellamento del 17.4.2011; le minacce alla moglie nel dicembre 2011; infine i fatti dell’8/9.1.2012. Per questo il reclamante minaccerebbe seriamente la sicurezza altrui.

                                         Inoltre, per stabilire la situazione del reclamante, con il consenso delle parti è stato disposto l’allestimento di una perizia psichiatrica. Tutti questi fatti renderebbero concreto il pericolo di recidiva. I problemi con l’alcol e la consapevolezza acquisita dal reclamante di doversi far aiutare, sarebbero elementi che concorrono a dimostrare ulteriormente la necessità di garantire la sicurezza pubblica mediante la carcerazione preventiva.

                                         Se nel precedente procedimento (sfociato nell’atto d’accusa 12.12.2011) la carcerazione era stata contenuta, ciò sarebbe dipeso dal fatto che non era stato intravisto un pericolo di recidiva: pericolo che al contrario si è concretizzato con i fatti oggetto del presente procedimento.

                                         Considerato l’intervenuto sfratto del reclamante, e l’imminente avvio della procedura di divorzio, non sarebbe eccessivo l’ap-prezzamento formulato dal giudice dei provvedimenti coercitivi che ha ritenuto il reclamante quale “persona allo sbando, che può facilmente scoppiare”.

                                         Il procuratore pubblico sostiene anche l’esistenza di un pericolo di collusione, in particolare nei confronti della consorte e della cognata. Non sarebbe poi escluso che, per i fatti del dicembre 2011, a fronte della persistenza del reclamante a negare i fatti, si renda necessario procedere all’audizione del figlio (che avrebbe assistito ai fatti), inducendo un ulteriore pericolo di collusione.

                                         Il procuratore pubblico non intravede misure sostitutive idonee, il divieto di contattare la moglie non sarebbe efficace in ragione degli episodi di dicembre e gennaio: in pochi istanti, in preda ai fumi dell’alcol, il reclamante potrebbe incorrere in comportamenti simili a quelli oggetto dell’attuale procedimento.

                                         Infine, il requisito della proporzionalità sarebbe certamente realizzato, considerate le pesanti imputazioni che pendono sul reclamante.

                                         Il procuratore pubblico, per parte sua, s’impegnerebbe a terminare al più presto l’inchiesta, volontà di celerità peraltro che avrebbe concretizzato nel breve termine fissato al perito per l’allestimento del referto.

 

 

                                  h.   Nel proprio scritto dell’1/2.2.2012, il giudice dei provvedimenti coercitivi ricorda come il reclamante abbia rinunciato all’udienza e non abbia presentato osservazioni prima della decisione di sua pertinenza. Per il resto, rinuncia a presentare osservazioni e si rimette al giudizio di questa Corte.

 

 

                                    i.   Nella replica, principalmente rivolta alle osservazioni del procuratore pubblico, il reclamante non si sofferma sui gravi e concreti indizi, che sarebbero di primo acchito adempiuti, ma sulla natura e la portata dei reati rimproveratigli.

Per gli episodi contestatigli, il principale teste di accusa sarebbe la sorella della moglie: considerato come nelle dinamiche famigliari si creino spesso delle antipatie, occorrerebbe procedere ad una valutazione molto attenta delle sue dichiarazioni.

Per l’episodio del mese di dicembre 2011, non esisterebbe nessun riscontro oltre la versione della moglie.

Per la notte dell’8/9.1.2012, eventuali ingiurie e minacce contro la moglie sarebbero da inserire nel contesto (litigioso) del prospettato divorzio, per di più proferite da una persona in quel frangente ubriaca. Si tratterebbe quindi di fatti meno gravi rispetto a quelli del 17.4.2011.

Per il pericolo di recidiva, il reclamante sostiene che i fatti del 17.4.2011 e quelli oggetto del presente procedimento sarebbero assai diversi. A proposito della rissa, il reclamante precisa che non si sarebbe trovato nelle vicinanze del luogo ove la stessa si svolgeva, ma che sarebbe stato colà chiamato per una “trappola” orchestrata da tre suoi presunti amici.

Sulle attuali imputazioni il reclamante ribadisce la mancanza di riscontri per i fatti del dicembre 2011 e lo stato di severa ubriachezza per i fatti dell’8/9.1.2012.

Il reclamante sostiene di non aver intenzione di sottrarsi al procedimento se posto in libertà, ed i fatti potrebbero comunque essere chiariti.

Occorrerebbe poi non fraintendere la disponibilità fornita dal reclamante a farsi aiutare da uno psicologo o psichiatra; si tratterebbe semplicemente di una sua reazione positiva all’attuale situazione.

Per il pericolo di collusione, non trattato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, il reclamante esprime la propria preoccupazione rispetto alla prospettata possibilità di sentire il figlio.

Per il reclamante non ci sarebbero motivi per non rispettare il divieto di contatto con la moglie, e la carcerazione preventiva di tre mesi ordinata dal giudice dei provvedimenti coercitivi risulterebbe pertanto sproporzionata.

 

 

                                    j.   Nelle osservazioni di duplica 13.2.2012, il procuratore pubblico chiede nuovamente la reiezione del reclamo, prendendo posizione sui punti della replica.

 

 

                                   k.   Con scritto 13/14.2.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica di non avere particolari osservazioni.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         La possibilità per il carcerato di impugnare la decisione che ordina la carcerazione presso la giurisdizione di reclamo è prevista dall’art. 222 CPP.

                                         Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame datato 24.1.2012, contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi del 14.1.2012, è pervenuto il giorno seguente alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG: è pertanto tempestivo.

 

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         RE 1, quale destinatario del provvedimento coercitivo, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                         Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile anzitutto quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto. Inoltre, si deve seriamente temere che l’imputato: (lit. a) si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; (lit. b) influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o (lit. c) minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.

                                         Secondo l’art. 221 cpv. 2 CPP la carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da temere che, chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine, lo compia effettivamente.

 

                                         2.2

                                         Il diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto, e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara, è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità.

 

                                         2.3.

                                         Va ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi indizi di commissione di un reato, non spetta alla Corte dei reclami penali esprimersi in termini definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice di merito. Ciò significa che la Corte dei reclami penali deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni del giudice di merito.

 

 

                                   3.   Nel presente caso il reclamante contesta parzialmente gli indizi di reato, sostiene l’inesistenza dei pericoli di recidiva e di collusione, adduce la violazione del principio della proporzionalità.

 

 

                                   4.   L’esistenza di gravi e concreti indizi di reato a carico del reclamante è data certamente per l’episodio dell’8/9.1.2012, come risulta dalla versione fornita dalla moglie (verbale di interrogatorio 11.1.2012 p. 4, allegato 1 ad AI 9), dalla cognata (verbale di interrogatorio 13.1.2012 p. 3, AI 11) e dal rapporto d’intervento della polizia comunale (AI 5 p. 2) successivamente confermato dai verbali dei due poliziotti (verbali di interrogatorio 1.2.2012, AI 57 e 58).

                                         I fatti del dicembre 2011 sono contestati dal reclamante: agli atti c’è la versione della moglie (verbale di interrogatorio 11.1.2012 p. 3, allegato 1 ad AI 9), confermata solo indirettamente dalla cognata (verbale di interrogatorio 13.1.2012 p. 2, AI 11). Nella pendenza di questa procedura ricorsuale, si è aggiunta una conferma indiretta anche da parte degli agenti intervenuti la sera dell’8/9.1.2012 (cui la moglie ha raccontato anche l’episodio del dicembre 2011, AI 57 e 58).

                                         L’argomento del reclamante (che nega l’episodio di dicembre, sostenendo di esser ingiustamente accusato, per antipatia dalla cognata, per ripicca da parte della moglie), non è suffragato da elementi concreti, e contrasta peraltro con il fatto che la moglie non ha presentato immediatamente denuncia, se non in occasione dell’episodio dell’8/9.1.2012.

                                         Allo stadio attuale (ed iniziale) del procedimento, e nei limiti (surriferiti) dell’esame di questa Corte, occorre ammettere l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza per entrambi gli episodi.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Il pericolo di recidiva è dato quando si debba concretamente temere che l’imputato minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi, come esatto dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.

                                         La carcerazione preventiva fondata su un pericolo di recidiva può contribuire a permettere la sollecita conclusione di un procedimento pendente, impedendo che l’imputato differisca o renda impossibile la fine del procedimento commettendo nuovi atti di delinquenza. Essa serve inoltre a impedire la commissione di altri gravi delitti e persegue quindi uno scopo di prevenzione speciale, espressamente prevista quale motivo di carcerazione anche dall’art. 5 n. 1 lit. c CEDU, secondo cui la privazione della libertà è ammissibile quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che l’interessato abbia commesso un reato o ci sono fondati motivi per impedirgli di commetterlo (DTF 137 IV 13 consid. 4.1.; 137 IV 84 consid. 3.2.).

                                         Occorre nondimeno dare prova di riserbo nel ritenere che un imputato possa commettere altri reati gravi. Siccome la carcerazione preventiva costituisce un’ingerenza grave nel diritto alla libertà, occorre che essa si fondi su una base legale sufficiente, sia giustificata dall’interesse pubblico e rispetti il principio della proporzionalità.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il mantenimento della detenzione preventiva per rischio di recidiva è ammissibile quando, da una parte, la prognosi di una ricaduta è molto sfavorevole e, dall’altra, i reati prospettati sono gravi (ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP). La possibilità soltanto ipotetica che l’imputato possa commettere altri reati o la probabilità che si prospettino reati solo lievi non è per contro sufficiente per giustificare la carcerazione. La carcerazione preventiva può essere ordinata e mantenuta unicamente quale “ultima ratio”, occorrendo prescindere dalla stessa quando possa essere adeguatamente sostituita da provvedimenti meno incisivi (art. 212 cpv. 2 lit. c CPP; DTF 137 IV 13 consid. 4.1.) [decisione TF 1B_630/2011 del 16.12.2011 consid. 3.2.].

 

                                         L’Alta Corte, nella citata DTF 137 IV 13, ha ritenuto che, con riferimento all’interpretazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, si era in presenza di due differenti beni giuridici da proteggere: da una parte, la libertà personale del carcerato in attesa di giudizio e, dall’altra, la sicurezza pubblica. Ha aggiunto che la sicurezza pubblica non era meno compromessa dal pericolo serio e concreto che un imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto minacciasse seriamente la sicurezza altrui commettendone altri, pericolo che in concreto derivava dal comportamento e dall’accertata turba psichica del ricorrente, che quando vi era seriamente da temere che chi aveva proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compisse poi effettivamente, come previsto dall’art. 221 cpv. 2 CPP. Ha continuato sottolineando che dalla perizia psichiatrica, dal relativo verbale di delucidazione e dagli accertamenti operati dalla Corte cantonale risultava chiaramente che la messa in libertà dell’imputato avrebbe costituito una minaccia grave, seria e concreta per la sicurezza pubblica.

                                         Dall’interpretazione sistematica e teleologica dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP in relazione al suo cpv. 2 risultava la volontà del legislatore, precisata nel Messaggio, di tutelare in casi particolarmente gravi la sicurezza altrui prevenendo pericoli seri e concreti.

                                         Ha concluso ritenendo che, ricordati la situazione personale dell’imputato ed il suo rifiuto di sottoporsi al necessario trattamento psicoterapico di lunga durata, si era in presenza di un pericolo potenziale particolarmente intenso, grave e realistico, non altrimenti evitabile, se non con la carcerazione. Si era al cospetto di un crimine grave, in relazione al quale la perizia giudiziaria concludeva in determinate condizioni per un chiaro pericolo di recidiva.

                                         Appariva manifesto, considerate le specificità del caso, che il legislatore non intendesse, in simili circostanze, esporre ad un serio pericolo la sicurezza di altre persone. Decidere in senso contrario, tenuto conto della situazione psichica dell’imputato, della sua imprevedibilità o aggressività, avrebbe significato esporre ad un rischio irresponsabile le vittime potenziali di nuovi, gravi atti di violenza. Era decisiva la circostanza che la sicurezza altrui non fosse meno minacciata in questo caso che in quello previsto dalla fattispecie dell’art. 221 cpv. 2 CPP (decisione 14.3.2011, p. 8 s., consid. 4.2. ss., inc. TF 1B_25/2011, pubblicata in DTF 137 IV 13). Questa conclusione non significava che “(…) l’art. 221 cpv. 1 lett. c CPP possa indiscriminatamente essere applicato anche in assenza di reati pregressi, ma lo può essere solo con grande ritegno, in presenza di gravi crimini o delitti e di un pericolo serio e concreto per le potenziali vittime. Spetterà alla giurisprudenza delimitarne, di caso in caso, con particolare circospezione la sua applicazione, tenendo conto delle specificità delle singole, differenti fattispecie” (decisione 14.3.2011, p. 9, consid. 4.5., inc. TF 1B_25/2011, pubblicata in DTF 137 IV 13).

 

                                         5.2.

                                         Nel presente caso, per i reati analoghi commessi in precedenza si può far riferimento a quelli formalizzati nell’atto d’accusa del 12.12.2011 (ACC __________), ovvero tentato omicidio e rissa, episodi entrambi intervenuti il 17.4.2011.

                                         Nell’ottica del pericolo di recidiva, colpisce anche la vicinanza temporale tra la conclusione della precedente inchiesta (sfociata nell’atto d’accusa) e gli episodi oggetto del presente procedimento.

                                         Tecnicamente, i due episodi precedenti, messi in relazione con gli episodi ora inchiestati, adempiono le esigenze poste dal restrittivo testo legale sul pericolo di recidiva.

                                         Occorre poi aggiungere che, come emerge dagli atti, l’ultimo episodio dell’8/9.1.2012 sarebbe in stretta relazione con uno stato di severa ubriachezza, che avrebbe concorso al comportamento di RE 1: stato di ebbrezza non insolito, per ammissione stessa del reclamante, che avrebbe preso coscienza della sua situazione.

                                         Per questo, e più in generale in considerazione delle nuove imputazioni, con il consenso delle parti, il procuratore pubblico ha disposto l’allestimento di una perizia. L’esistenza di un possibile disturbo assurge ad altro elemento a fondamento di un pericolo di recidiva.

                                         Più in generale, i reati oggetto dell’atto d’accusa del 12.12.2011, così come quello ipotizzato nel mese di dicembre 2011, sono gravi. L’episodio dell’8/9.1.2012 è preoccupante, in quanto commesso in uno stato alterato, tale per cui il reclamante sostiene di non ricordare più nulla: stato di ubriachezza in cui RE 1 si è messo volontariamente.

 

                                         5.3.

                                         Tutti questi elementi, in attesa del referto peritale (o di un’eventuale anticipazione relativa al pericolo di recidiva e di pericolosità), realizzano un pericolo di recidiva.

 

 

                                   6.   6.1.

                                         I pericoli di collusione e di inquinamento dei mezzi di prova sono precisati all’art. 221 cpv. 1 lit. b CPP nei seguenti termini: “ ...vi è seriamente da temere che: …b. influenzi persone e inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità”.

                                         Come già precisato dalla giurisprudenza precedente l’entrata in vigore del CPP, detti pericoli sono dati quando è necessario evitare che l’accusato possa abusare della sua libertà per inquinare prove a suo carico o crearne illecitamente a suo scarico.

                                         Tali pericoli sono particolarmente riscontrabili nelle prime fasi dell’inchiesta predibattimentale. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni già sentiti o ancora da sentire o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro lato di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte dell’imputato deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (Commentario CPP E. MELI, art. 221 CPP n. 9 e 10).

 

 

 

                                         6.2.

                                         Nel presente caso, occorre anzitutto considerare che il giudice dei provvedimenti coercitivi si è solo soffermato sul pericolo di recidiva, e non si è espresso sul pericolo di collusione. Inoltre la realizzazione del pericolo di recidiva potrebbe esimere questa Corte dall’esame del pericolo di collusione.

                                         In concreto, nel caso del reclamante, si deve ammettere che sono dati dei bisogni istruttori ed un residuo pericolo di collusione.

 

                                         Per i bisogni istruttori, occorre considerare che dopo la presentazione del gravame, sono stati celermente sentiti dal procuratore pubblico i due agenti intervenuti la sera dell’8/9.1.2012, così come è stato effettuato un nuovo interrogatorio del reclamante ed è stato disposto un confronto tra i due coniugi separati di fatto.

                                         Per chiarire i fatti ipotizzati nel dicembre 2011, è prospettata la necessità di ascoltare ancora una testimone (il cui nome è emerso nel confronto) e va sciolto il quesito a sapere se procedere all’audizione del figlio comune (che avrebbe assistito all’episodio del dicembre 2011).

                                         Sempre per i bisogni istruttori, occorre considerare che è in corso di allestimento la perizia psichiatrica: in situazioni simili, sarebbe auspicabile richiedere al perito, prima ancora della consegna del referto finale, una presa di posizione parziale, almeno circoscritta al pericolo di recidiva e all’eventuale grado di pericolosità del peritando.

                                         Il pericolo di collusione è particolarmente presente con riferimento al figlio (visto anche quanto riferito dalla madre alla fine del verbale di confronto), e ciò benché il decreto del pretore, se rispettato, dovrebbe limitare tale rischio.

                                         In conclusione, si può considerare che sono dati ancora dei bisogni d’inchiesta ed un pericolo di collusione, che però con una celere continuazione del procedimento andranno a sfumare rapidamente.

 

 

                                   7.   7.1.

                                         Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione preventiva, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

                                         Il nuovo CPP ha recepito tale giurisprudenza all’art. 212 cpv. 3, stabilendo che : “La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile”.

 

                                         7.2.

                                         Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche l’imperativo di celerità (art. 5 CPP): il cpv. 2 della norma impone che “se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità”.

                                         Concretamente l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e alla complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento del carcerato.

 

                                         7.3.

                                         Sempre nell’ottica del principio della proporzionalità, ed in particolare del suo corollario della sussidiarietà, occorre chiedersi se eventuali misure sostitutive alla carcerazione preventiva (quali descritte agli art. 237 ss. CPP) consentano di raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         7.4.

                                         Nell’ottica della proporzionalità, la durata della carcerazione preventiva finora subita dal reclamante è certamente inferiore alla possibile pena, ritenuti la gravità degli episodi per un verso, il cumulo inevitabile con le imputazioni dell’atto d’accusa del 12.12.2011 per altro verso.

                                         Nell’ottica della celerità, il procedimento è certamente stato condotto e continuato in modo adeguato: in poco tempo potrebbero scemare i bisogni d’inchiesta ed il pericolo di collusione, mentre che per il pericolo di recidiva le indicazioni del perito sono importanti ed indispensabili. Solo dopo dette conclusioni, si potrà eventualmente valutare nuovamente la durata della carcerazione preventiva disposta, che allo stato attuale appare giustificata nella sua durata.

                                         Nell’ottica della sussidiarietà, benché il reclamante fosse in stato di libertà provvisoria in attesa di giudizio (per i fatti dell’atto d’accusa 12.12.2011), ciò non gli ha impedito di risultare coinvolto nei fatti dell’8/9.1.2012. Se si aggiunge il problema dell’ubriachezza severa, ciò rende palese che delle misure sostitutive alla carcerazione preventiva, quale quelle proposte, non sarebbero sufficienti a scongiurare eventuali possibili nuovi episodi, e pertanto non possono ora entrare seriamente in linea di conto.

 

 

                                   8.   Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 221 s., 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

 

2.      La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 600.-- (seicento), sono poste a carico di RE 1, __________.

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

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Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera