Incarto n.
60.2012.27

 

Lugano

20 marzo 2012/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 2/25.01.2012 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere la messa a disposizione di un incarto penale nel frattempo archiviato;

 

 

premesso che la richiesta datata 2.01.2012 è giunta al Ministero pubblico il 4.01.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte in data 23/25.01.2012, senza formulare osservazioni in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che a seguito della denuncia/querela 30.07./5.08.2010 sporta da __________ nei confronti di IS 1 per diverse ipotesi di reato, l’allora sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo sfociato nel decreto di accusa 20.09.2010 (DA __________), mediante il quale lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di vie di fatto e di ingiuria in relazione ai fatti avvenuti il 29.07.2010, a __________, presso l’esercizio pubblico Bar __________, ai danni di __________;

 

 

                                         che ha, tra l’altro, proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 900.-- (corrispondente a 10 aliquote da CHF 90.--cadauna), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 400.--, rinviando la parte civile (ai sensi del CPP TI) al competente foro per le pretese di natura civile e meglio come ivi descritto (DA __________ – inc. MP __________);

 

 

                                         che il citato decreto è passato in giudicato il 25.10.2010;

 

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede che gli sia messo a disposizione l’intero incarto penale sfociato nel DA __________ allo scopo di poter valutare la situazione del suo cliente dal profilo civile, avendo la cassa malati __________ fatto valere un regresso per la somma di CHF 16'064.-- in relazione ai fatti accaduti il 29.07.2010 (cfr. doc. 1.a e documentazione ivi annessa);

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

                                        

                                         che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

                                     

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’istante rispettivamente del suo patrocinatore ad ottenere l’autorizzazione per poter esaminare l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di accusa 20.09.2010 (DA __________), cresciuto in giudicato il 25.10.2010, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte (accusato);

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che l’istante rispettivamente il suo patrocinatore necessitano degli atti del predetto incarto penale, avendo la cassa malati della parte civile fatto valere un regresso nei confronti di IS 1 per la somma di CHF 16'064.-- in relazione ai fatti per i quali quest’ultimo è stato condannato nel decreto di accusa 20.09.2010 (DA __________);

 

 

                                         che di conseguenza questa Corte autorizza IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore, avv. PR 1, ad esaminare tutti gli atti dell’incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico di Lugano, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Amos Pagnamenta, compatibilmente con i suoi impegni;

 

 

                                         che gli stessi sono, se del caso, autorizzati a fotocopiare i documenti utili ai fini delle loro incombenze;

 

 

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

 

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera