|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
|
cancelliera: |
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 26/27.01.2012 presentato dall'
|
|
avv. RE 1,
|
|
|
contro |
|
|
le decisioni 10.01.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente quale ex GIAR in materia di assistenza giudiziaria, riguardo alle note professionali concernenti la retribuzione del gratuito patrocinio del 16.06.2008 in favore di __________ (inc. GIAR __________) e del 20.06.2008 in favore di __________ (inc. GIAR __________); |
premesso che il gravame dell'avv. RE 1 è stato inoltrato il 26.01.2012 quale ricorso al Consiglio di moderazione del Tribunale d'appello e che la cancelleria del Tribunale il 27.01.2012 l'ha trasmesso, per competenza, a questa Corte;
richiamate le osservazioni 9/10.02.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, in cui sostiene l'irricevibilità delle istanze di tassazione per inoltro tardivo;
richiamato lo scritto 20/21.02.2012 di replica del reclamante, in cui si riconferma nelle proprie richieste;
preso atto che con lettera 22/23.02.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non avere osservazioni di duplica da presentare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con ordine d'arresto 4.05.1995 il procuratore pubblico ha promosso l'accusa nei confronti di PI 1 per titolo di tentata truffa sub. tentato furto.
Per la sua difesa quest'ultimo ha nominato l'avv. RE 1 e lo stesso giorno (4.05.1995) ha presentato istanza di gratuito patrocinio, che gli è stato concesso sulla base della documentazione prodotta dalla Camera per l'avvocatura ed il notariato in data 28.07.1995, in virtù delle norme del CPP TI allora in vigore.
Il procedimento penale è poi sfociato nel decreto d'accusa 21.02.2000 - cresciuto in giudicato il 27.03.2000 – in cui PI 1 è stato condannato per tentata truffa (DAP __________).
Solo in data 16/19.06.2008 l'avv. RE 1 ha inoltrato all'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) la sua nota professionale di complessivi CHF 1'450.-- inerente alla suddetta difesa di fiducia.
b. Con decreto 29.02.1996 il procuratore pubblico ha aperto nei confronti di PI 2 un procedimento penale.
Nell'ambito dello stesso su istanza di quest'ultimo l'allora GIAR in data 16.02.1998 ha concesso - in virtù delle norme del CPP TI allora in vigore - il gratuito patrocinio nella persona dell'avv. RE 1, difensore di fiducia, "considerato che l'istante non è in grado di sopperire alle spese della difesa, in quanto da tempo disoccupato, con entrate che non consentono disponibilità oltre i minimi di esistenza" (decisione 16.02.1998 GIAR).
Detto procedimento è sfociato in due atti d'accusa, con cui PI 2 è stato deferito davanti alla Corte delle assise correzionali, la quale in data 16.09.1999 lo ha condannato per titolo di ripetuto furto (consumato e tentato), ripetuto danneggiamento, ripetuta infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (inc. TPC __________).
Solo in data 16/18.06.2008 l'avv. RE 1 ha trasmesso all'allora GIAR la propria nota professionale di complessivi CHF 3'520.35 per le proprie prestazioni.
c. Con scritto 21.10.2008 l'allora GIAR, per entrambe le suddette richieste di tassazione delle note d'onorario, ha reso attento l'avv. RE 1, che i crediti da questi vantati si sarebbero nel frattempo prescritti a tenore dell'art. 128 cpv. 3 CO. Tuttavia vista la pendenza davanti al Consiglio di moderazione di una vertenza in una simile tematica, l'allora GIAR, ha segnalato di voler attendere quest'ultima decisione "prima di emanare le decisioni di mia competenza, al fine di evitare la presentazione di ulteriori ricorsi in Consiglio di Moderazione da parte della Divisione della Giustizia, ciò anche in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 Lag, i suoi patrocinati sarebbero tenuti a rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo assunti o versati in caso di miglioramento della loro situazione economica" (lettera 21.10.2008 GIAR).
d. L'avv. RE 1 il 23/24.10.2008, in risposta, ha comunicato all'allora GIAR di comprendere l'attesa dell'esito del gravame pendente al Consiglio di moderazione ed ha riconosciuto di non essere stato particolarmente solerte nell'inoltrare le proprie richieste di tassazione. Ha nondimeno evidenziato che, a suo avviso, il termine di prescrizione previsto nel rapporto contrattuale di diritto privato tra cliente ed avvocato non sarebbe parimenti applicabile al rapporto di diritto pubblico nel contesto della remunerazione ai sensi della legge cantonale sull'assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocinio allora in vigore.
Indi con scritto 12/15.12.2008 egli ha sollecitato l'evasione delle proprie richieste di tassazione.
e. Resa il 17.09.2009 l'attesa decisione del Consiglio di moderazione, l'allora GIAR il 30.09.2009 ha interpellato la Divisione della giustizia, in merito alle due istanze di tassazione delle note d'onorario dell'avv. RE 1, rendendola attenta sulla possibilità di sollevare contro le stesse l'eccezione di prescrizione, ritenuto che per l'art. 142 CO il giudice non può supplire d'ufficio tale eccezione.
Dopodiché con scritto 16/19.10.2009 la Divisione della giustizia ha sollevato l'eccezione di prescrizione contro i due crediti fatti valere dall'avv. RE 1, osservando che "al credito del patrocinatore attivo in regime di gratuito patrocinio è da applicare per analogia l'art. 128 CO e quindi il termine di prescrizione è di 5 anni" (scritto 16/19.10.2009 della Divisione della giustizia).
f. Con parallele decisioni del 10.01.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente quale ex GIAR in materia di assistenza giudiziaria ai sensi della legge sul patrocinio d'ufficio e l'assistenza giudiziaria (Lag) in vigore al momento della chiusura dei rispettivi procedimenti penali (dicembre 1999 in re __________ rispettivamente febbraio 2000 in re __________), vista la decisione del Consiglio di moderazione in materia di prescrizione di note d'onorario per difensori d'ufficio e per difensori di fiducia al beneficio del gratuito patrocinio come pure ritenuta l'eccezione della prescrizione sollevata dalla Divisione della giustizia, ha decretato di non procedere alle tassazioni delle note professionali avanzate dall'avv. RE 1 "per intervenuta prescrizione della pretesa del patrocinatore" (decreto 10.01.2012).
g. Contro tali decisioni si aggrava l'avv. RE 1 con scritto 26/27.01.2012, postulandone l'accoglimento e quindi l'annullamento delle decisioni impugnate, da ritornare al "(già) Giar perché provveda alla tassazione delle due [note, ndr] professionali" (gravame 26/27.01.2012).
Egli sostiene che "non è la nota che è prescritta, ma l'azione che dovrei porre in essere per provvedere al suo incasso" (gravame 26/27.01.2012), così che tali note professionali dovrebbero venire tassate.
Osserva altresì che "a determinate condizioni, il credito dello scrivente potrebbe essere posto in compensazione nei confronti dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, al quale, va pur ricordato, capita pur sempre di agire (...) nel contesto del diritto privato" (gravame 26/27.01.2012).
h. Nelle proprie osservazioni del 9/10.02.2012, contestuali alla trasmissione a questa Corte degli incarti interessati, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha precisato che "indipendentemente dall'intervenuta prescrizione delle note d'onorario dell'avv. RE 1 (eccezione sollevata dalla divisione della Giustizia), l'istanza di tassazione sarebbe irricevibile per tardivo inoltro delle stesse, dal momento che, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 Lag, il patrocinatore deve presentare all'autorità di concessione la nota professionale dettagliata entro 3 mesi dal termine della procedura per cui è stato concesso il beneficio dell'AG. Nel caso in esame le note sono state presentate 8, rispettivamente 9 anni dopo la chiusura dei due procedimenti" (osservazioni 9/10.02.2012).
i. Con replica 20/21.02.2012 l'avv. RE 1 osserva che al momento della concessione del gratuito patrocinio l'art. 7 Lag menzionato dal giudice dei provvedimenti coercitivi non era ancora in vigore, e che, in ogni caso, il termine di tre mesi previsto in tale norma in quanto non perentorio non farebbe di conseguenza "perimere il diritto al compenso in AG ed a quanto occorre per l'incasso" (replica 20/21.02.2012). Ciò che oltre ad essere, a suo avviso, un fatto notorio, sarebbe comprovato dalla circostanza che per il suo mancato ossequio non esisterebbero comminatorie di sorta.
Il 22/23.02.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non avere osservazioni di duplica da presentare.
in diritto
1. 1.1.
L'1.01.2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), che, tra l'altro, disciplina il patrocinio d'ufficio e l'assistenza giudiziaria agli art. 132 ss. CPP. Di riflesso, per la forza derogatoria del diritto federale, anche in tale materia si è reso necessario adeguare il diritto cantonale vigente sino ad allora.
La legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) del 3.06.2002, in vigore dal 30.07.2002, è stata abrogata e sostituita da una nuova Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.03.2011, retroattivamente posta in vigore dall'1.01.2011. Legge questa applicabile alle altre procedure non già regolate dai nuovi codici di diritto processuale penale e civile svizzero (cfr. Messaggio n. 6407 del Consiglio di Stato del 12.10.2010 concernente la Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio, p. 1).
1.2.
Ora, sino al 31.12.2010 competente a tassare le note professionali dei difensori nominati d'ufficio e dei difensori di fiducia al beneficio del gratuito patrocinio era l'autorità di nomina rispettivamente quella concedente il gratuito patrocinio, ovvero l'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) giusta gli art. 22 cpv. 1 e 26 della Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) del 3.06.2002 (in vigore dal 30.07.2002) - e prima di questa legge dagli art. 50 e 52 CPP TI del 19.12.1994 (in vigore dall'1.01.1996) - contro la cui decisione di retribuzione era possibile ricorrere al Consiglio di moderazione (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del CPP TI, art. 52 CPP TI n. 14). Con l'entrata in vigore, in particolare, del Codice di procedura penale tutto ciò è stato modificato.
Il nuovo art. 135 cpv. 3 lit. a CPP - applicabile dalla sua entrata in vigore in base agli art. 448 e 449 CPP e anche al caso concreto, non rientrando lo stesso nella fattispecie prevista dall'art. 453 CPP - stabilisce infatti che, in materia di retribuzione, il difensore d'ufficio (ora unico istituto previsto) può interporre reclamo (giusta gli art. 393 ss. CPP) alla giurisdizione di reclamo, che a tenore dell'art. 62 cpv. 2 LOG è la Corte dei reclami penali.
Ne discende la competenza di questa Corte ad esaminare il presente gravame.
1.3.
1.3.1.
Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.
La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3.2.
Nel caso concreto il giudice dei provvedimenti coercitivi nei propri decreti emanati il 10.01.2012 (e notificati l'11.01.2012) al dispositivo n. 2 ha - erroneamente - indicato che "Contro la presente decisione è dato ricorso entro quindici giorni al Consiglio di moderazione" (cfr. decreti 10.01.2012).
L'avv. RE 1 ha introdotto il 26/27.01.2012 - ossia l'ultimo giorno del segnalato termine di 15 giorni - il proprio gravame (contro entrambi i citati decreti) al Consiglio di moderazione del Tribunale d'appello, che la cancelleria del Tribunale d'appello in data 27.01.2012 ha trasmesso per competenza a questa Corte.
In tali circostanze si pone la questione della tempestività del presente gravame, che parrebbe essere tardivo, stante che, come visto sopra, per l'art. 396 cpv. 1 CPP il reclamo alla Corte dei reclami penali dev'essere presentato nel termine di 10 giorni.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di ribadire più volte che in virtù del principio della buona fede (garantito dagli art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.) dall'erronea indicazione dei mezzi di ricorso alle parti non deve conseguire svantaggio alcuno (sentenze TF 4A_507/2011 dell'1.11.2011 consid. 2.2.; 6B_295/2011 del 26.08.2011 consid. 1.3.; DTF 117 Ia 297).
Detta protezione può essere invocata solo dalla parte che in buona fede si è fidata dell'inesatta indicazione dei rimedi di diritto. Ciò non è il caso quando essa ha riconosciuto l'errore oppure, applicando la dovuta attenzione, avrebbe potuto riconoscerlo, posto tuttavia che all'interessato o al di lui rappresentante legale può essere rimproverata solo una crassa trascuratezza/leggerezza processuale ("eine grobe prozessuale Un-sorgfalt").
Il principio dell'affidamento ("Vertrauensschutz") viene dunque a mancare laddove l'interessato o il di lui patrocinatore mediante la sola consultazione delle norme procedurali determinanti avrebbe potuto rilevare l'inesattezza dei rimedi di diritto. Oltre ai testi di legge non viene tuttavia richiesta la consultazione anche della dottrina e giurisprudenza pertinenti (sentenze TF 4A_507/2011 dell'1.11.2011 consid. 2.2.; 6B_295/2011 del 26.08.2011 consid. 1.3.; DTF 135 III 374).
Ciò vale non solo per la procedura davanti alla Corte suprema bensì anche nella procedura cantonale (sentenze TF 6B_295/2011 del 26.08.2011 consid. 1.3.; 6B_935/2009 del 23.02.2010 consid. 7.2.).
Ora, pur rilevando da un lato come il reclamante abbia una formazione giuridica e riconoscendo nondimeno dall'altro lato che negli oltre dieci anni trascorsi dopo la conclusione dei procedimenti penali per i quali l'avv. RE 1 ancor oggi chiede la tassazione delle proprie note professionali si sono susseguite varie importanti modifiche legislative comportanti tra l'altro cambiamenti di competenza di alcune autorità per la cui comprensione la sola lettura dei testi legislativi potrebbe non essere sufficiente, la questione sulla tempestività può rimanere indecisa, stante che il presente reclamo difetta di un altro presupposto da cui, come si vedrà nei considerandi che seguono, consegue la sua irricevibilità.
1.4.
L'art. 382 cpv. 1 CPP stabilisce che, legittimate a ricorrere contro una decisione, sono le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
Una parte dimostra un tale interesse qualora sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente lesa dalla decisione che intende impugnare: in taluni casi è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
La lesione è attuale se espleta ancora i suoi effetti al momento della presentazione del gravame (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7).
In casu la questione della legittimazione è connessa con quella relativa alla prescrizione o meno delle pretese vantate dal reclamante e della loro eventuale compensabilità.
In effetti se tali pretese fossero nel frattempo prescritte e non più compensabili decadrebbe l'interesse a entrare nel merito della richiesta di tassazione.
Giurisprudenza e dottrina hanno già avuto modo di precisare che un'autorità competente a statuire su una lite può decidere in maniera autonoma anche tutte le pregiudiziali soggette - di per sé - alla competenza di altre autorità, salvo che ciò sia vietato da norme specifiche o che la controversia pregiudiziale sia già pendente dinanzi all'autorità ordinaria, munita della competenza di merito (Rep. 1989 p. 121 con rinvii).
Ne discende la necessità di questa Corte di esaminare in via pregiudiziale la questione dell'eccezione di prescrizione.
2. 2.1.
Il reclamante contesta anzitutto che sia intervenuta la prescrizione dei suoi crediti. Sostiene inoltre che, anche se gli stessi fossero prescritti, ciò non estinguerebbe le sue pretese quantificate nelle note professionali (di cui pretende la tassazione), in quanto sarebbe l'azione da intraprendere per il loro incasso ad essere inibita. A suo dire, i crediti da lui vantati, anche se prescritti, potrebbero essere posti in compensazione nei confronti dello Stato a determinate condizioni.
2.2.
Il giudice dei provvedimenti coercitivi nelle parallele decisioni qui impugnate non ha provveduto a tassare le note professionali vantate dal reclamante, avendo ritenuto per le stesse essere intervenuta la prescrizione quinquennale (prevista dall'art. 128 n. 3 CO) a decorrere dalla conclusione dei relativi procedimenti penali, e ciò sulla base della giurisprudenza resa dall'allora Consiglio di moderazione e ritenuto che l'eccezione della prescrizione è stata sollevata dalla Divisione della giustizia in rappresentanza dello Stato e della Repubblica del Cantone Ticino.
Nelle sue osservazioni 9/10.02.2012 tale magistrato ha inoltre aggiunto che in ogni caso le istanze di tassazione sarebbero altresì da ritenere irricevibili, non avendo l'avv. RE 1 rispettato, per l'inoltro delle stesse, il termine di tre mesi stabilito dall'art. 7 cpv. 1 Lag a partire dalla fine dei procedimenti penali in cui egli ha funto da difensore al beneficio del gratuito patrocinio.
2.3.
Ora, quest'ultima argomentazione non è pertinente, a prescindere dalla questione a sapere se l'art. 7 cpv. 1 Lag sia, nell'ottica del diritto intertemporale, applicabile o meno alla fattispecie.
Infatti nella sentenza 10.03.2011 l'allora Consiglio di moderazione - dopo un'interpretazione letterale, storica e sistematica dell'art. 7 cpv. 1 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) del 3.06.2002 (in vigore dal 30.07.2002 al 31.12.2010) [secondo cui "Entro tre mesi dal termine della procedura per cui è stato concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'ammissione al gratuito patrocinio, il patrocinatore designato deve presentare all'autorità di concessione la nota professionale dettagliata"] - ha avuto modo di stabilire che con il termine di tre mesi introdotto da detta norma, il legislatore avrebbe soltanto voluto semplificare e velocizzare la liquidazione e quindi una celere chiusura dei procedimenti di tassazione delle note d'onorario. Non avrebbe invece avuto l'intenzione di espletare alcun effetto sulla sussistenza del credito del patrocinatore (cfr. sentenza 10.03.2011 del Consiglio di moderazione, p. 6-7, inc. CDM __________).
Per quanto riguarda la situazione precedente l'introduzione di detta norma gli art. 50-52 CPP TI del 19.12.1994 non prevedevano alcun termine in tal senso.
2.4.
Sulla questione del termine di prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto tra il patrocinatore d'ufficio e il Cantone e del credito del patrocinatore attivo in regime di gratuito patrocinio, nella sentenza 17.09.2009 l'allora Consiglio di moderazione ha stabilito che si tratta di un rapporto di diritto pubblico e che non è prevista una norma specifica sulla prescrizione di tali crediti. Ha poi constatato che dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che, anche in difetto di un esplicito disposto di legge, i crediti e le pretese fondate sul diritto pubblico possono di principio estinguersi per prescrizione. Dopo attenta analisi e verificata l'inesistenza di indicazioni e di motivi affinché venga applicato un termine più lungo, tale autorità ha stabilito che anche alle pretese di diritto pubblico è da applicare, per analogia, il termine di prescrizione di 5 anni previsto dall'art. 128 n. 3 CO per le pretese derivanti da funzioni di avvocato (cfr. sentenza 17.09.2009 del Consiglio di moderazione, p. 4-5, inc. CDM __________).
2.5.
In concreto, l'avv. RE 1 ha inoltrato alla competente autorità le proprie note professionali da tassare nel giugno 2008 mentre i relativi procedimenti penali si sono conclusi nel febbraio 2000 (in re __________) rispettivamente nel novembre/dicembre 1999 (in re __________), ossia dopo oltre otto anni. Di conseguenza è pacifico che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 128 n. 3 CO per le azioni derivanti da funzioni d'avvocato è ormai decorso.
Essendo intervenuta la prescrizione, le pretese di cui è parola sono diventate non più escutibili; di conseguenza la procedura di tassazione appare priva d'interesse attuale come pure quella davanti a questa Corte.
2.6.
Un interesse ancora attuale del reclamante a far accertare (e quindi a far tassare) i propri crediti per prestazioni professionali potrebbe, a certe condizioni sussistere sulla base dell'art. 120 cpv. 3 CO, secondo cui "Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito".
Tuttavia il reclamante al proposito si è limitato in questa sede a ventilare in modo molto generico tale eventualità, senza sostanziare o rendere almeno verosimile in alcun modo un eventuale credito dello Stato nei suoi confronti che, temporalmente, potesse concretamente essere posto in compensazione.
Pertanto anche in quest'ottica il gravame rimane privo d'interesse attuale.
3. Per tutto quanto visto, il reclamo va dichiarato irricevibile.
Vista la particolarità del caso, si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP, 62 cpv. 2 LOG, 120 cpv. 3, 128 n. 3 CO, la vLag, il vCPP TI ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
|
|
-
|
||
|
|
|
|
|
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera